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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6227/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6227 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario Parte_1 P.IVA_1
Romano De Santis.
APPELLANTE
pagina 1 di 5 E
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro d'Ambrosio. Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere il presente appello, e per l'effetto così provvedere :
a- dichiarare la nullità della impugnata sentenza - del Tribunale di Cassino, n.° 974 / 2017 - perché pronunciata dopo che il processo si era interrotto;
o, in subordine, annullare detta sentenza , per lo stesso motivo;
in ogni caso, con ogni conseguente provvedimento di rito;
b-in via più gradata, in riforma della stessa impugnata sentenza del Tribunale di Cassino, accogliere le domande proposte dal nel primo grado del presente giudizio nei Parte_1 confronti della e così provvedere: accertare e dichiarare quanto lamentato dal Controparte_1 attore nella narrativa dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del presente giudizio;
Pt_1 accertare e determinare, nella complessiva misura percentuale del 90% ( novanta per cento ), o in subordine nella diversa misura che risulti, la parte che non era e non è dovuta dal attore - Pt_1 tenuto conto di quanto esposto nella narrativa dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del presente giudizio – dei corrispettivi e di ogni altro importo pagati dal attore alla convenuta Pt_1
e dei corrispettivi e di ogni altro importo pagati dal stesso ai Consorzi Controparte_1 Pt_1 menzionati nella narrativa dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del presente giudizio;
condannare la stessa e il fallimento della stessa società, in persona del curatore pro Controparte_1 tempore, a restituire, e comunque a pagare, al attore gli importi così determinati ( della parte
Pt_1 dei corrispettivi e di ogni altro importo, pagati dal attore, non dovuta dal stesso ) ,
Pt_1 Pt_1 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sugli importi stessi - dalle date dei pagamenti fatti da esso attore , o in subordine dalle diverse date che risultino giuste - , nonché a risarcire al
Pt_1 attore anche tutti i danni da esso subiti e subendi in relazione a quanto esposto nella
Pt_1 Pt_1 narrativa dell' atto di citazione introduttivo del primo grado del presente giudizio - nella misura corrispondente agli importi , come sopra determinati, della parte dei corrispettivi e di ogni altro importo, pagati dal stesso , non dovuta da esso , o, in subordine, nella diversa misura
Pt_1 Pt_1 che risulti giusta - , oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sugli importi stessi , dalle date dei pagamenti fatti da esso attore o in subordine dalle diverse date che risultino giuste;
nella
Pt_1 subordinata e denegata ipotesi in cui vi fossero atti amministrativi ostativi all'accoglimento delle conclusioni che qui precedono, disapplicare tali atti amministrativi.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, nella ipotesi in cui non si ritenessero allo stato accoglibili le conclusioni qui sopra formulate, si chiede che siano accolte le richieste istruttorie già formulate per il Comune attore
pagina 2 di 5 nel primo grado del giudizio con le memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c. , e si disponga per
l'espletamento di tali mezzi istruttori.”
L'appellata ha così concluso:
“ Piaccia alla Corte adita:
- rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_1
- dichiarare l'estinzione dell'obbligazione dedotta in giudizio per prescrizione;
- rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto;
- vittoria di spese del doppio grado di giudizio da liquidarsi, quanto al 1^ grado, in Euro 14.000 e, quanto al 2^ grado, in Euro 18.000,00 oltre al rimborso delle spese generali, CPA e IVA.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Il citava in giudizio la società in bonis e la Parte_1 CP_1 CP_2
dinanzi al Tribunale di Cassino, per sentire determinare quale parte dei corrispettivi e
[...]
ogni altro importo pagati alla oltre che che ai consorzi menzionati nell'atto di CP_1
citazione e nei cui rapporti era subentrata la S.A.F., non era dovuta e la condanna delle due società convenute alla restituzione degli importi così determinati e al risarcimento dei danni.
L'attore riferiva di avere fatto parte, unitamente ad altri Comuni del Lazio, di un consorzio finalizzato alla creazione di un impianto di smaltimento di rifiuti e che la gestione dell'impianto era stata affidata dal alla mediante una convenzione che CP_3 CP_1
prevedeva un corrispoettivo commisurato ai costi di gestione.
Il lamentava che lo smaltimento dei rifiuti non era avvenuto con le modalità Pt_1
stabilità e previste dalla legge, che i costi affrontati non erano giustificati e che i consorzi pure avevano colpevolmente consentito tale gestione.
Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 974/2017, rigettava le domande attoree.
2. Il ha proposto appello nei confronti dell'intervenuto Fallimento Parte_1
della insistendo per l'accoglimento delle domande. CP_1
Preliminarmente ha però evidenziato di avere appreso che, prima della pubblicazione della sentenza n. 974/2017, era stato dichiarato il fallimento della con sentenza del 9.5.2017 CP_1
pagina 3 di 5 e che a tale data il processo doveva quindi ritenersi automaticamente interrotto,
determinando la nullità di tutta l'attività processuale compiuta successivamente, compresa la sentenza oggetto dell'odierno appello.
3. Deve quindi procedersi a valutare preliminarmente gli effetti della intervenuta dichiarazione di fallimento.
Si rileva a tal proposito che la dichiarazione di fallimento del 9.5.2017 è successiva di un giorno alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. concessi all'udienza del 15.2.2027.
La Corte di Cassazione ha affermato in fattipecie analoga che “La dichiarazione di fallimento
di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei
termini per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche non produce alcun effetto ai fini della
interruzione del processo, sicchè il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata
nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né "inutiliter data", bensì inopponibile
alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce "res inter alios acta".”(Cass. n. 7076/2022,
Rv. 664116 - 01).
Non può quindi trovare applicazione il principio secondo cui, in una interpretazione estensiva dell'art. 96, comma 2, n. 3 L.F., anche il titolo che contiene un accertamento negativo del credito comunque fa stato, in caso di succesiva dichiarazione di fallimento, nei rapporti con la procedura fallimentare, poiché nel caso in esame il fallimento è anteriore alla pubblicazione della sentenza la quale, in quanto resa tra il e la Parte_1
in bonis, non contiene statuizioni vincolanti nei rapporti tra e . CP_1 Pt_1 CP_1
Trova invece applicazione nel presente giudizio, che a oggetto l'accertamento di crediti e la condanna al pagamento degli stessi, il principio generale secondo cui, ai sensi degli artt. 52 e
95 L.F., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione.
4. Per quanto sopra esposto le domande sono improcedibili e l'appello non può trovare accoglimento.
pagina 4 di 5 5, Tenuto conto della peculiarità della situazione processuale in cui è emerso solo in fase di appello l'avvenuto fallimento della parte appellata prima della pubblicazione della sentenza di primo grado, e considerato che alcuna difesa è stata espressa dal sulle questioni CP_1
processuali insorte, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 3.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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