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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/10/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 391/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
e
(C.F. ), nata a [...], l'[...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Pegoraro del foro di Busto Arsizio
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 30.6.2018, in RA (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RA - atto n. 3, anno 2018, parte II, serie A)
con i seguenti figli , nata il [...] a [...] Per_1 Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20.2.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione -e successiva pronuncia divorzile- alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati di letto, mensa ed abitazione;
2) la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) la figlia minore viene collocata in forma paritetica presso entrambi i genitori, i quali Per_2 potranno tenerla con sé, a settimane alterne, dal lunedì mattina (o pomeriggio, durante l'anno scolastico) sino alla domenica sera alle ore 20:00;
4) i genitori provvederanno direttamente al mantenimento della figlia minore per il tempo che
l'avranno con sé, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida in uso presso il Tribunale di Como;
5) durante le festività natalizie, da concordare ogni anno entro il 30.09 e secondo le rispettive ferie, i genitori potranno vedere e tenere con sé la figlia, alternativamente, di anno in anno, dal 23/12 al 30/12 o dal 30/12 al 06/01 e, durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto di ogni anno ciascun genitore potrà trascorrere due settimane di vacanza con la figlia da concordarsi entro il 30.03 e secondo le rispettive ferie;
6) l'assegno unico verrà percepito dai genitori al 50%;
7) i coniugi si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere a titolo di mantenimento
o di alimenti, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
8) le parti dichiarano che, con quanto qui previsto, hanno definito ogni questione di carattere patrimoniale pendente tra loro e di non aver altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione;
9) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia, ai fini della validità per l'espatrio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio in data 30.6.2018, in RA (atto trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di RA - atto n. 3, anno 2018, parte II, serie A);
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 25.9.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
e
(C.F. ), nata a [...], l'[...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Pegoraro del foro di Busto Arsizio
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 30.6.2018, in RA (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RA - atto n. 3, anno 2018, parte II, serie A)
con i seguenti figli , nata il [...] a [...] Per_1 Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20.2.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione -e successiva pronuncia divorzile- alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati di letto, mensa ed abitazione;
2) la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) la figlia minore viene collocata in forma paritetica presso entrambi i genitori, i quali Per_2 potranno tenerla con sé, a settimane alterne, dal lunedì mattina (o pomeriggio, durante l'anno scolastico) sino alla domenica sera alle ore 20:00;
4) i genitori provvederanno direttamente al mantenimento della figlia minore per il tempo che
l'avranno con sé, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida in uso presso il Tribunale di Como;
5) durante le festività natalizie, da concordare ogni anno entro il 30.09 e secondo le rispettive ferie, i genitori potranno vedere e tenere con sé la figlia, alternativamente, di anno in anno, dal 23/12 al 30/12 o dal 30/12 al 06/01 e, durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto di ogni anno ciascun genitore potrà trascorrere due settimane di vacanza con la figlia da concordarsi entro il 30.03 e secondo le rispettive ferie;
6) l'assegno unico verrà percepito dai genitori al 50%;
7) i coniugi si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere a titolo di mantenimento
o di alimenti, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
8) le parti dichiarano che, con quanto qui previsto, hanno definito ogni questione di carattere patrimoniale pendente tra loro e di non aver altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione;
9) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia, ai fini della validità per l'espatrio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio in data 30.6.2018, in RA (atto trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di RA - atto n. 3, anno 2018, parte II, serie A);
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 25.9.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao