Sentenza 12 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2018, n. 9038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9038 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 18003-2014 proposto da: PR RI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
VILLA EMILIANI
48, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO MONTANARI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMINE VITAGLIANO giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IA AR LU, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OSLAVIA
30, presso lo studio dell'avvocato CARLO GIORDANO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO CIRILLO giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1132/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/03/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato ROBERTO BONGIANNI per delega;
FATTI DI CAUSA
RI SA NF, convenne dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, IN SI rappresentando di aver avuto con il medesimo una lunga frequentazione, anche di tipo sentimentale, e di avere, su richiesta dello stesso e nella piena consapevolezza di amici comuni, versato somme di denaro, a titolo di prestito, per l'importo complessivo di C 154.937,07, di cui chiese la restituzione con interessi legali. Il SI si costituì, resistendo alla domanda ritenuta carente di prova, precisò che, nel corso della loro frequentazione, la NF aveva contribuito, talvolta, a pagare il 50% delle spese sostenute dalla coppia, in contanti o a mezzo assegni ed aveva chiesto, in alcune occasioni, al SI, di cambiare alcuni assegni, frutto della sua attività presso un laboratorio orafo. In via riconvenzionale rappresentò che, nel corso di un proprio ricovero per ictus cerebrale, la NF si era introdotta nella sua abitazione, prelevando argenteria e gioielli, per un importo complessivo di C 216.221, di cui chiese la restituzione. Il Tribunale, con sentenza del 24/11/2005, rigettò entrambe le domande, compensando le spese. La Corte d'Appello di Napoli, adita con separati appelli dalle parti, ha riunito i giudizi, disposto la prova testimoniale richiesta dalla NF, ritenuta dal Tribunale tardiva, escluso la natura di obbligazione naturale del SI in ordine alla restituzione delle somme e, con sentenza n. 1132 del 12/03/2014, ha rigettato l'appello del SI, accogliendo quello della NF ed ha condannato il primo a pagare, in favore della seconda, la somma di C 154.937 oltre interessi legali dal 22/06/2002, e alle spese di entrambi i gradi del giudizio.Avverso la sentenza il SI propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria. RI SA NF resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di ricorso il ricorrente censura che la Corte d'Appello abbia ammesso le prove richieste dalla NF, nonostante la richiesta fosse tardiva, ed abbia omesso di pronunciare in ordine alla propria eccezione di inammissibilità della prova (rispettivamente violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 167, 183, 184 e 345 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e nullità della sentenza ex art.360 c.p.c. n. 4 per inesistente motivazione). Secondo il ricorrente la Corte d'Appello avrebbe erroneamente interpretato le disposizioni relative all'ammissione delle prove ritenendo che l'espressione "nuovi mezzi di prova" di cui all'art. 183, V co. c.p.c., non sia limitata alle sole domande modificate e precisate ai sensi dello stesso art. 183, V comma c.p.c., ma riguardi ogni mezzo di prova, con ciò illegittimamente eludendo il sistema delle preclusioni processuali contenuto nel codice di rito. La sentenza sarebbe contrastante anche con l'art. 345 c.p.c. in quanto é precluso al Giudice d'Appello ammettere prove rispetto alle quali la parte sia stata dichiarata decaduta in primo grado. La sentenza sarebbe, infine, conseguentemente viziata da violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per aver omesso di motivare sull'eccezione del SI di tardività delle prove testimoniali articolate dalla NF. Il primo motivo è infondato. La giurisprudenza consolidata di questa Corte, è nel senso che nel regime processuale di cui alla legge 26 novembre 1990 n. 353 c.p.c., mentre le preclusioni relative alla facoltà delle parti di individuazione del "thema decidendum" sono collegate agli atti introduttivi della causa ed all'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., quelle attinenti al "thema probandum" si riferiscono alla fase processuale immediatamente successiva. L'ammissione delle prove, pertanto, costituisce il provvedimento proprio dell'udienza regolata dall'art. 184 c.p.c. nel testo anteriore a quello modificato dalle leggi 14 maggio 2005 n. 80 e 28 dicembre 2005 n. 263, sicchè, solo ove le parti concordino sulla necessità di ammettere le prove già richieste da entrambe e non ritengano di doverne chiedere altre, il giudice può provvedere sull'ammissione delle prove medesime nella prima udienza di trattazione (Cass., 2, n. 13733 del 12/6/2009; Cass., 3 n. 9015 del 16/4/2009; Cass., 3, n. 27007 del 7/12/2005). Ferma la distinzione tra thema decidendum e thema probandum, occorre rilevare che nessuna sanzione è prevista nel caso di mancata formulazione dei mezzi di prova nell'atto di citazione o nella comparsa di risposta (Cass., 3, n. 16571 del 25/11/2002). Esclusa la violazione degli artt. 163, 167, 183 e 184 c.p.c., deve pure negarsi il preteso vulnus dell'art. 345 c.p.c. La prova, di cui si è chiesta l'applicazione in appello non è "nuova" ai sensi dell'art. 345, 30 co. c.p.c., ma è la prova di cui la parte aveva chiesto l'ammissione in primo grado e che le era stata illegittimamente negata. La sentenza non viola il divieto di ammissione in appello di prove, dalle quali la parte sia stata dichiarata decaduta in primo grado, per il semplice motivo che il giudice d'appello è stato investito della questione della decadenza e non si è, legittimamente, posto un problema di preclusione di cui all'art. 345, 3° co. c.p.c. Diversamente qualora la parte, alla quale fosse stata negata l'ammissione della prova in primo grado, non avesse impugnato il capo di sentenza relativo alla decadenza ed avesse riproposto il mezzo di prova quale "nuovo" ai sensi dell'art. 345, 3 0 co. c.p.c. Solo in tal caso l'eventuale ammissione del mezzo di prova, quale "nuovo" avrebbe incontrato la preclusione di cui all'art. 345, 3° co. c.p.c. Nel caso di specie il motivo di appello ha colpito l'errata dichiarazione di decadenza dalla prova in primo grado, sicchè correttamente il giudice d'appello ha ritenuto di non trovarsi affatto di fronte al sistema di preclusioni delineato dall'art. 345, co. 3 c.p.c. Il secondo motivo, strettamente connesso al primo - omessa motivazione sull'eccezione di decadenza dalla prova - è inammissibile. La parte non fa valere, nonostante la prospettazione quale vizio dell'art. 360 n. 4 c.p.c., un error in procedendo, causa di nullità della sentenza, ma un vizio di motivazione che avrebbe dovuto dedurre ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Peraltro, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, il Giudice del merito non è tenuto a pronunziarsi espressamente su ogni singola eccezione formulata dalle parti quando il suo convincimento è implicito e deducibile dalla statuizione adottata (Cass., 1, 9/5/2007 n. 10636: "Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessario la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione"; cfr. in termini Cass, 2, n. 10569 del 2/8/2001; Cass., 3, n. 24542 del 20/11/2009; Cass., 6-1, n. 2559 del 2/12/2014). Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art.115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., denunciando la mancata coerenza e logicità della decisione nella scelta dei mezzi di prova che hanno condotto a ritenere accertato il prestito di denaro dalla NF al SI, pur non esistendo piena e sicura prova dei medesimi, e ad escludere le risultanze delle prove testimoniali rese dai testi di parte SI a sostegno della sua domanda riconvenzionale.Il motivo è inammissibile perché di merito e perché è volto a censurare un vizio di motivazione che, come è noto, a seguito della modifica dell'art. 360 n. 5 disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in I. 7 agosto 2012 n. 134, è apprezzabile solo nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni "inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza della motivazione" (Cass., U, 7/4/2014 n. 8053; Cass. L, n. 3827 del 18/2/2014). Con il quarto motivjdenuncia la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 5 c.p.c., nella parte in cui la sentenza non avrebbe posto, a carico della NF, la prova del diverso titolo di restituzione delle somme da parte del SI, ed avrebbe omesso di presumere, in mancanza di prova contraria, che la consegna di denaro fosse avvenuta so/vendi causa e non credendi causa. Il motivo è inammissibile. L'eccezione non è stata sollevata nel corso dei giudizi di merito ed è stata proposta, per la prima volta, dinanzi a questa Corte: solo nella conclusionale del grado di appello il SI si è limitato a qualificare erroneamente il prestito quale "obbligazione naturale" e nessuna diversa eccezione o contestazione è stata mai sollevata dal ricorrente. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per aver escluso l'esistenza della prova dell'impossessamento, da parte della NF, di argenteria e gioielli, in occasione del suo ricovero conseguente ad un ictus cerebrale. Anche quest'ultimo motivo è inammissibile perché formulato in base al testo abrogato dell'art. 360 n. 5 c.p.c. laddove, per i motivi esposti in precedenza, i suddetti vizi della motivazione non possono essere più dedotti, nel modo in cui lo sono stati, a seguito della modifica del testo dello stesso art. 360 n. 5 c.p.c., con riguardo alle sentenze, quale quella impugnata, pubblicate a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del nuovo testo. Conclusivamente il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, e al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 7.000 (oltre C 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di cont