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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/02/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 06/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10984/2022 R.G.L., avente a oggetto “Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”
PROMOSSA DA nato a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1
, nata a [...] il [...] cod. fisc. C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] cod. fisc. C.F._2 Parte_3
, nata a [...] il [...] cod. fisc. C.F._3 Parte_4
), nata a [...] il [...] cod. C.F._4 Parte_5 fisc. , nata ad [...] il C.F._5 Parte_6
12/05/1982, cod. fisc. , nata a C.F._6 Parte_7
Catania il 19/04/1986, cod. fisc. , C.F._7 Parte_8 nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F._8 [...]
nata a [...] il [...] cod. fisc. ), Parte_9 C.F._9 [...] nata ad [...] il [...], cod. fisc. Parte_10
, nata a [...] il [...] cod. C.F._10 Parte_11 fisc. , nata a [...] il C.F._11 Parte_12
7/11/1970, cod. fisc. , nata a [...] il C.F._12 Parte_13
16/11/1971 cod. fisc. , nata a [...] il C.F._13 Parte_14
29/09/1979, cod. fisc. nato a C.F._14 Parte_15
Catania il 04/01/1972, cod. fisc. nata a C.F._15 Parte_16
Catania il 24/07/1989, cod. fisc. , nata a C.F._16 Parte_17
Catania il 01/04/1959, cod. fisc. , nata a C.F._17 Parte_18
Catania il 02/07/1981, cod. fisc. , C.F._18 Parte_19 nata a [...] il [...] cod. fisc. , tutti
[...] C.F._19 rappresentati e difesi dall'Avv. Concetto Ferrarotto giuste procure in atti;
- Ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. CP_2
[...]
1 - Convenuto contumace –
****
IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 11/11/2022, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito la presente sede deducendo:
- di aver lavorato come docenti per gli anni scolastici indicati in ricorso (id est: aa.ss.
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22) alle dipendenze della amministrazione scolastica in virtù di contratti a tempo determinato senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
- che, secondo l'ormai consolidato quadro giurisprudenziale in materia di parità di trattamento economico, inerente alla posizione giuridica dei docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, doveva essere riconosciuto loro il diritto ad usufruire della carta docente prevista per il personale di ruolo;
- che, secondo la recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea (Ord. n. 450 del
18.5.2022), la limitazione del bonus al solo personale di ruolo contrasta con il divieto di discriminazione definito nella clausola 4 dell'accordo europeo sul lavoro a tempo determinato, da ciò discendendo pertanto l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 con l'ordinamento comunitario;
- che tale “indennità” deve essere riconosciuta anche al personale a tempo determinato, in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevede lo stesso diritto- dovere alla formazione sia del personale docente a tempo determinato sia del personale docente a tempo indeterminato;
- che sono rimaste prive di riscontro le diffide inviate al convenuto, CP_1 finalizzate a richiederne il riconoscimento.
Tanto premesso i ricorrenti hanno formulato le seguenti conclusioni: “In via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonché degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota n. 15219 del 15.10.2015, CP_3 nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente
a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]”, nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al beneficio dell'incentivo di €. 500,00 annui, a far data dall'a.s. 2015/16, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015;
- Conseguentemente condannarsi il , in persona del suo Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, alla concreta attribuzione in favore dei CP_4
2 medesimi ricorrenti della precisata Carta elettronica completa del relativo importo, od anche del solo corrispondente importo di € 500,00, per tutti gli anni scolastici in cui i ricorrenti hanno prestato servizio a tempo determinato a far data dall'a.s. 2015/16, compreso l'attuale anno scolastico 2022/2023, oltre che per gli anni scolastici a seguire in cui i ricorrenti si troveranno ancora a prestare servizio a tempo determinato;
- In via subordinata, nell'ipotesi in cui non sia accolta la domanda di cui al precedente punto 1, sollevare - poiché rilevante e non manifestamente infondata - la questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L.87/1953, dell'art. 1, commi 121,
122, 123 e 124 della L. 107/2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, rispetto agli artt. 3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non devolvono, al personale non di ruolo, l'incentivo di €. 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme, per violazione dell'art. 3 Cost., in materia di tutela del principio di uguaglianza;
dell'art. 35, in materia di tutela del diritto alla formazione riconosciuto
a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego;
dell'art. 97 Cost., in materia di tutela del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione;
nonché per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in materia di recepimento dei Trattati e del diritto dell'Unione atteso che la Clausola 4
e 6 alla Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta FDUE, tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato comparabile.
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi ai sensi dell'art.
93 c.p.c. in favore dell'Avv. Concetto Ferrarotto”. Si è tardivamente costituito il convenuto, con Controparte_1 memoria depositata il 27/01/2025.
Esso ha richiamato la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 della Suprema Corte, con cui viene valorizzato il principio dell'annualità, come parametro da assumere ai fini del riconoscimento della c.d. “Carta elettronica del docente”, derivandone, così, un'assimilazione tra i docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) e quelli aventi un incarico di supplenza annuale (31/08), escludendo, invece, i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuarie.
Ha, pertanto, formulato le seguenti conclusioni:” “In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della soccombenza parziale o della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244).
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
3 L'udienza del 06/02/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
****
Preliminarmente deve ritenersi precluso, in questo giudizio, l'esame della richiesta di riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la c.d. “Carta docente” per gli anni scolastici successivi al deposito del ricorso avvenuto in data 11/11/2022, per attività lavorativa non ancora svolta dai ricorrenti.
Ciò posto il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data
15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n.
3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M.
Fiorentino; da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il 17.11.2023 nel proc. n.
8772/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CGUE
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data
16/3/2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez.
VII, che mutando il proprio precedente orientamento (sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/2015111 ) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” ed aveva di conseguenza annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
“...Giova …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, CP_1
miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali CP_3 rappresentative di categoria.»
5 si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI,
18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato
(v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato
6 a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza…».
………
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 Persona_1 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C- Per_2
574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C-631/15, punto Persona_3
34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui “...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”. Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione”
(Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
7 Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
Nella fattispecie in esame, la natura del lavoro svolto dai ricorrenti è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica. Tanto premesso, si procede all'esame della posizione dei singoli ricorrenti:
- Parte_20
Come si desume dalla documentazione versata in atti (cfr. contratti contenuti nell'allegato n. 1 al ricorso), il ricorrente de quo, ha prestato servizio come docente a tempo determinato, sulla base di incarichi per docenza ex art. 4, comma 2, L. 124/1999, nei seguenti anni scolastici: 2018/2019 (da giorno 15/11/2018 a giorno 30/06/2019);
2019/2020 (da giorno 07/10/2019 al 30/06/2020); 2020/2021 (da giorno 03/10/2020 a giorno 30/06/2021); 2021/2022 (da giorno 6/09/2021 a giorno 30/06/2022).
La situazione lavorativa di parte ricorrente, sulla base dei suddetti contratti a tempo determinato, è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tuttavia, in merito all'anno scolastico 2017/2018, la pretesa attorea è infondata e va pertanto disattesa: deve, infatti, rilevarsi che parte ricorrente, come risultante dai contratti allegati al ricorso (cfr. allegato n. 1 al ricorso) ha svolto l'attività di insegnamento da giorno 18/01/2018 a giorno 30/06/2018 e da giorno 01/07/2018 a giorno 07/07/2018, presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Redi”; tale circostanza non consente ex se di soddisfare il requisito dell'annualità come richiesto dalla sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione.
Come già evidenziato nella richiamata pronuncia di questo stesso Ufficio, con argomentazioni riferibili anche alla fattispecie in esame, “...in relazione a tale anno scolastico deve escludersi che lo stesso possa essere ricompreso nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione, non configurandosi la circostanza per cui la prestazione lavorativa in concreto possa dirsi essere stata resa su base annua, in guisa da far emergere giustificata l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa. Va, in proposito, evidenziato che la Suprema Corte, nella citata
8 sentenza n. 29961/2023 del 27 ottobre 2023, nel precisare che l'indagine circa i presupposti che rendono operante il beneficio formativo in questione debba essere indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, ha rimarcato come lo strumento antidiscriminatorio non possa fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare e come debba essere tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la
Carta Docente, alla didattica “annua”. Ha, peraltro, affermato la Suprema Corte che
“7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni
(la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"”. E se è vero, che la Suprema Corte nella sentenza citata ha evidenziato come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui lo stesso non è stato affrontato, deve rilevarsi che laddove è stato precisato che “Semmai - […] - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2.”, non si è inteso prospettare la possibilità di valorizzare in chiave antidiscriminatoria il servizio reso attraverso supplenze temporanee che coprano almeno 180 giorni, ciò che sarebbe stato in contrasto con quanto evidenziato al riportato punto 7.5, ma eventualmente di valorizzare il servizio reso attraverso supplenze temporanee che coprano un lasso temporale non inferiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della carta docente in caso di supplenze ai sensi della l. 124/1994 art. 4, co. 1 e 2. [...]” (cfr. sentenza n. 713/2024 del Tribunale di Catania, cit.).
Né, come parimenti già evidenziato da questo Ufficio, è possibile a tal fine
“...richiamare, quale metro di paragone, disposizioni sorrette da specifiche e diverse finalità, come quelle che considerano quale anno scolastico intero, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive, il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (v. l'articolo 11 comma 14 della L. n. 124/1999) ovvero che prevedono che il trattamento economico di cui all'articolo 526 del d. lgs. n. 297/1994 sia dovuto fino al termine dell'anno scolastico al supplente il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (v. l'articolo 527 del d. lgs. n. 297/1994)
...” (cfr., in particolare, sentenza n. 372/2024 del Tribunale di Catania, cit.).
9 Va, pertanto, rigettata la pretesa volta all'ottenimento del beneficio in esame per l'anno scolastico 2017/2018 escludendosi, per il detto anno, l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa giacché la prestazione lavorativa non è stata resa su base annuale, (ma dal 18/01/2018) e ciò non giustifica l'estensione del beneficio introdotto dal legislatore per migliorare l'offerta formativa.
- Parte_2
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e 2021/2022 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Parte_3
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti , parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018 (dal 25.09.2017 al 9.01.2018 e dal 10.01.2018 al 30.06.2018 e dunque senza soluzione di continuità e comunque sino al 30 giugno), 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, e 2021/2022 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Parte_4
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e 2021/2022 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Parte_5
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e 2021/2022 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Parte_6
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e 2021/2022 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Parte_7
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
10 Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e 2021/2022 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Parte_8
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Parte_9
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti, dai quali si evince come parte ricorrente abbia svolto la propria attività come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
Come si desume dai contratti allegati al ricorso in data 11/11/2022, nonché dai cedolini relativi all'anno scolastico 2017/2018, integrati in data 22/11/2024, parte ricorrente ha prestato servizio nei seguenti anni scolastici: 2016/2017 (da giorno 15/11/2016 a giorno 30/06/2017); 2017/2018 (da giorno 31/10/2017 a giorno 08/11/2017 e da giorno
09/11/2017 a giorno 30/06/2018); 2018/2019 (da giorno 01/10/2018 a giorno
30/06/2019), 2019/2020 (da giorno 02/10/2019 a giorno 30/06/2020) e 2020/2021 (da giorno 29/09/2020 a giorno 30/06/2021).
- Parte_10
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Parte_11
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Parte_12
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti, dai quali si evince come parte ricorrente abbia prestato servizio come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al
11 termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta nei seguenti anni scolastici: 2017/2018 (dal 25/10/2017 al 9/6/2018 e dal 10/06/2018 al 30/06/2018);
2019/2020 (dal 30/09/2019 al 30/06/2020); 2020/2021 (dal 21/09/2020 al 30/06/2021)
e 2021/2022 (dal 06/09/2021 al 30/06/2022).
La comparabilità risulta confermata, in concreto, anche con riferimento all'a.s.
2018/2019 (in cui ha svolto l'attività di insegnamento in forza di plurimi contratti per supplenze brevi con decorrenza dal 24/10/2018 al 22/11/2018, dal 23/11/2018 al
22/12/2018, dal 23/12/2018 al 21/01/2019, dal 22/01/2019 al 24/02/2019, dal
25/02/2019 al 25/04/2019 e dal 26/04/2019 al 30/06/2019).
La situazione lavorativa di parte ricorrente, sulla base dei suddetti contratti a tempo determinato, è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
- Parte_13
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Parte_14
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Parte_15
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta come docente a tempo determinato dall'inizio di ciascun anno scolastico fino al 31 agosto, sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 124/1999, nei seguenti anni scolastici: 2017/2018 (da giorno 01/09/2017 a giorno 31/08/2018); 2018/2019 (da giorno 01/09/2018 a giorno 31/08/2019); 2019/2020 (da giorno 01/09/2019 a giorno
31/08/2020); 2020/2021 (da giorno 01/09/2020 a giorno 31/08/2021); 2021/2022 (da giorno 01/09/2021 a giorno 31/08/2022).
La situazione lavorativa di parte ricorrente, sulla base dei suddetti contratti a tempo determinato, è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel
12 caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
- Parte_16
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2018/2019 (dal 03/10/2018 al 09/10/2018 e dal 10/10/2018 al 30/06/2019),
2019/2020 (dal 17/09/2019 al 30/06/2020) e 2021/2022 (dal 06/09/2021 al
30/06/2022) come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al
30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
Pertanto, la situazione lavorativa di parte ricorrente, sulla base dei suddetti contratti a tempo determinato, è del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
A differenti conclusioni deve, invece, giungersi con riguardo all'anno scolastico
2020/2021, in quanto la ricorrente ha stipulato un contratto a tempo determinato a seguito dell'applicazione dell'art. 231 bis D.L. 34/2020, con decorrenza dal 07/10/2020 e cessazione al 09/06/2021, presso 1° Circolo Didattico Statale “G. Lombardo Radice”, prestando, pertanto, servizio in forza di un contratto con scadenza anteriore al 30 giugno o al 31 agosto (id est: “supplenza breve non a copertura di assenza” con contratto ex art. 231-bis D.L. 34/2020 sino al 9 giugno 2021 per l'anno scolastico 2020/2021).
Va, in proposito, ribadito quanto già precedentemente evidenziato con il ricorrente
, dalla sentenza n. 29961/2023 del 27 ottobre 2023 Parte_20 della Suprema Corte, secondo cui la predetta circostanza della ricorrente non consente ex se di soddisfare il requisito dell'annualità.
Deve, quindi, escludersi che l'anno scolastico 2020/2021 possa essere ricompreso nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione, non configurandosi la circostanza per cui la prestazione lavorativa in concreto possa dirsi essere stata resa su base annua, in guisa da far emergere giustificata l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa giacché la prestazione lavorativa non è stata resa su base annuale, in virtù di un incarico fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche a mente dell'articolo 4, co.1 e 2 della L. n. 124/1999.
- Parte_17
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Controparte_5
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
13 Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico -o poco dopo l'inizio dello stesso- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Pt_19 Parte_19
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2015/2016 (dal 17/09/2015 al 29/11/2015 e dal 30/11/2015 al 30/06/2016 come risultante dal contratto del 03/11/2016), 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo
4, comma 2, L. 124/1999.
Stante quanto sopra, in definitiva, va accertato il diritto dei ricorrenti a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato in ogni anno scolastico indicato e documentato, con la condanna del agli adempimenti conseguenti CP_1 al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni
(durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), mediante calcolo da effettuarsi sulla base dei criteri di cui alle lettere d) e g) del punto 4.12 della pronuncia n. 10367/2024 della Corte di Cassazione: 30% di 1.029,50 = 308,85; 308,85
x 10 (“primi dieci clienti”) = 3.088,50; 10% di 1029,50 = 102,95; 102,95 x 9 (“dall'undicesimo al trentesimo”) = 926,55; 3.088,50 + 926,55 = 4.015,05 - per compensi vanno poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore delle parti ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta il diritto dei ricorrenti di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici riconosciuti;
condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
, alla attribuzione della carta elettronica in favore di Controparte_6 [...]
, Parte_20 Parte_2 Parte_3 Pt_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
Parte_11 Parte_12 Parte_13
Parte_14 Parte_15 Parte_16 [...]
nei termini e per le Pt_17 Parte_18 Parte_19
14 ragioni di cui in motivazione per un valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico riconosciuto e di cui in parte motiva, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 L. n. 724/1994; rigetta nel resto il ricorso;
condanna il convenuto al pagamento, in favore delle parti ricorrenti delle CP_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.015,05, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore.
Così deciso in Catania in data 6 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Luisa Maria Cutrona
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo CP_3 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro CP_3 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 06/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10984/2022 R.G.L., avente a oggetto “Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”
PROMOSSA DA nato a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1
, nata a [...] il [...] cod. fisc. C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] cod. fisc. C.F._2 Parte_3
, nata a [...] il [...] cod. fisc. C.F._3 Parte_4
), nata a [...] il [...] cod. C.F._4 Parte_5 fisc. , nata ad [...] il C.F._5 Parte_6
12/05/1982, cod. fisc. , nata a C.F._6 Parte_7
Catania il 19/04/1986, cod. fisc. , C.F._7 Parte_8 nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F._8 [...]
nata a [...] il [...] cod. fisc. ), Parte_9 C.F._9 [...] nata ad [...] il [...], cod. fisc. Parte_10
, nata a [...] il [...] cod. C.F._10 Parte_11 fisc. , nata a [...] il C.F._11 Parte_12
7/11/1970, cod. fisc. , nata a [...] il C.F._12 Parte_13
16/11/1971 cod. fisc. , nata a [...] il C.F._13 Parte_14
29/09/1979, cod. fisc. nato a C.F._14 Parte_15
Catania il 04/01/1972, cod. fisc. nata a C.F._15 Parte_16
Catania il 24/07/1989, cod. fisc. , nata a C.F._16 Parte_17
Catania il 01/04/1959, cod. fisc. , nata a C.F._17 Parte_18
Catania il 02/07/1981, cod. fisc. , C.F._18 Parte_19 nata a [...] il [...] cod. fisc. , tutti
[...] C.F._19 rappresentati e difesi dall'Avv. Concetto Ferrarotto giuste procure in atti;
- Ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. CP_2
[...]
1 - Convenuto contumace –
****
IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 11/11/2022, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito la presente sede deducendo:
- di aver lavorato come docenti per gli anni scolastici indicati in ricorso (id est: aa.ss.
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22) alle dipendenze della amministrazione scolastica in virtù di contratti a tempo determinato senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
- che, secondo l'ormai consolidato quadro giurisprudenziale in materia di parità di trattamento economico, inerente alla posizione giuridica dei docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, doveva essere riconosciuto loro il diritto ad usufruire della carta docente prevista per il personale di ruolo;
- che, secondo la recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea (Ord. n. 450 del
18.5.2022), la limitazione del bonus al solo personale di ruolo contrasta con il divieto di discriminazione definito nella clausola 4 dell'accordo europeo sul lavoro a tempo determinato, da ciò discendendo pertanto l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 con l'ordinamento comunitario;
- che tale “indennità” deve essere riconosciuta anche al personale a tempo determinato, in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevede lo stesso diritto- dovere alla formazione sia del personale docente a tempo determinato sia del personale docente a tempo indeterminato;
- che sono rimaste prive di riscontro le diffide inviate al convenuto, CP_1 finalizzate a richiederne il riconoscimento.
Tanto premesso i ricorrenti hanno formulato le seguenti conclusioni: “In via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonché degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota n. 15219 del 15.10.2015, CP_3 nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente
a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]”, nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al beneficio dell'incentivo di €. 500,00 annui, a far data dall'a.s. 2015/16, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015;
- Conseguentemente condannarsi il , in persona del suo Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, alla concreta attribuzione in favore dei CP_4
2 medesimi ricorrenti della precisata Carta elettronica completa del relativo importo, od anche del solo corrispondente importo di € 500,00, per tutti gli anni scolastici in cui i ricorrenti hanno prestato servizio a tempo determinato a far data dall'a.s. 2015/16, compreso l'attuale anno scolastico 2022/2023, oltre che per gli anni scolastici a seguire in cui i ricorrenti si troveranno ancora a prestare servizio a tempo determinato;
- In via subordinata, nell'ipotesi in cui non sia accolta la domanda di cui al precedente punto 1, sollevare - poiché rilevante e non manifestamente infondata - la questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L.87/1953, dell'art. 1, commi 121,
122, 123 e 124 della L. 107/2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, rispetto agli artt. 3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non devolvono, al personale non di ruolo, l'incentivo di €. 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme, per violazione dell'art. 3 Cost., in materia di tutela del principio di uguaglianza;
dell'art. 35, in materia di tutela del diritto alla formazione riconosciuto
a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego;
dell'art. 97 Cost., in materia di tutela del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione;
nonché per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in materia di recepimento dei Trattati e del diritto dell'Unione atteso che la Clausola 4
e 6 alla Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta FDUE, tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato comparabile.
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi ai sensi dell'art.
93 c.p.c. in favore dell'Avv. Concetto Ferrarotto”. Si è tardivamente costituito il convenuto, con Controparte_1 memoria depositata il 27/01/2025.
Esso ha richiamato la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 della Suprema Corte, con cui viene valorizzato il principio dell'annualità, come parametro da assumere ai fini del riconoscimento della c.d. “Carta elettronica del docente”, derivandone, così, un'assimilazione tra i docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) e quelli aventi un incarico di supplenza annuale (31/08), escludendo, invece, i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuarie.
Ha, pertanto, formulato le seguenti conclusioni:” “In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della soccombenza parziale o della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244).
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
3 L'udienza del 06/02/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
****
Preliminarmente deve ritenersi precluso, in questo giudizio, l'esame della richiesta di riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la c.d. “Carta docente” per gli anni scolastici successivi al deposito del ricorso avvenuto in data 11/11/2022, per attività lavorativa non ancora svolta dai ricorrenti.
Ciò posto il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data
15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n.
3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M.
Fiorentino; da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il 17.11.2023 nel proc. n.
8772/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CGUE
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data
16/3/2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez.
VII, che mutando il proprio precedente orientamento (sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/2015111 ) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” ed aveva di conseguenza annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
“...Giova …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, CP_1
miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali CP_3 rappresentative di categoria.»
5 si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI,
18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato
(v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato
6 a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza…».
………
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 Persona_1 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C- Per_2
574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C-631/15, punto Persona_3
34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui “...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”. Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione”
(Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
7 Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
Nella fattispecie in esame, la natura del lavoro svolto dai ricorrenti è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica. Tanto premesso, si procede all'esame della posizione dei singoli ricorrenti:
- Parte_20
Come si desume dalla documentazione versata in atti (cfr. contratti contenuti nell'allegato n. 1 al ricorso), il ricorrente de quo, ha prestato servizio come docente a tempo determinato, sulla base di incarichi per docenza ex art. 4, comma 2, L. 124/1999, nei seguenti anni scolastici: 2018/2019 (da giorno 15/11/2018 a giorno 30/06/2019);
2019/2020 (da giorno 07/10/2019 al 30/06/2020); 2020/2021 (da giorno 03/10/2020 a giorno 30/06/2021); 2021/2022 (da giorno 6/09/2021 a giorno 30/06/2022).
La situazione lavorativa di parte ricorrente, sulla base dei suddetti contratti a tempo determinato, è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tuttavia, in merito all'anno scolastico 2017/2018, la pretesa attorea è infondata e va pertanto disattesa: deve, infatti, rilevarsi che parte ricorrente, come risultante dai contratti allegati al ricorso (cfr. allegato n. 1 al ricorso) ha svolto l'attività di insegnamento da giorno 18/01/2018 a giorno 30/06/2018 e da giorno 01/07/2018 a giorno 07/07/2018, presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Redi”; tale circostanza non consente ex se di soddisfare il requisito dell'annualità come richiesto dalla sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione.
Come già evidenziato nella richiamata pronuncia di questo stesso Ufficio, con argomentazioni riferibili anche alla fattispecie in esame, “...in relazione a tale anno scolastico deve escludersi che lo stesso possa essere ricompreso nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione, non configurandosi la circostanza per cui la prestazione lavorativa in concreto possa dirsi essere stata resa su base annua, in guisa da far emergere giustificata l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa. Va, in proposito, evidenziato che la Suprema Corte, nella citata
8 sentenza n. 29961/2023 del 27 ottobre 2023, nel precisare che l'indagine circa i presupposti che rendono operante il beneficio formativo in questione debba essere indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, ha rimarcato come lo strumento antidiscriminatorio non possa fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare e come debba essere tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la
Carta Docente, alla didattica “annua”. Ha, peraltro, affermato la Suprema Corte che
“7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni
(la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"”. E se è vero, che la Suprema Corte nella sentenza citata ha evidenziato come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui lo stesso non è stato affrontato, deve rilevarsi che laddove è stato precisato che “Semmai - […] - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2.”, non si è inteso prospettare la possibilità di valorizzare in chiave antidiscriminatoria il servizio reso attraverso supplenze temporanee che coprano almeno 180 giorni, ciò che sarebbe stato in contrasto con quanto evidenziato al riportato punto 7.5, ma eventualmente di valorizzare il servizio reso attraverso supplenze temporanee che coprano un lasso temporale non inferiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della carta docente in caso di supplenze ai sensi della l. 124/1994 art. 4, co. 1 e 2. [...]” (cfr. sentenza n. 713/2024 del Tribunale di Catania, cit.).
Né, come parimenti già evidenziato da questo Ufficio, è possibile a tal fine
“...richiamare, quale metro di paragone, disposizioni sorrette da specifiche e diverse finalità, come quelle che considerano quale anno scolastico intero, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive, il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (v. l'articolo 11 comma 14 della L. n. 124/1999) ovvero che prevedono che il trattamento economico di cui all'articolo 526 del d. lgs. n. 297/1994 sia dovuto fino al termine dell'anno scolastico al supplente il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (v. l'articolo 527 del d. lgs. n. 297/1994)
...” (cfr., in particolare, sentenza n. 372/2024 del Tribunale di Catania, cit.).
9 Va, pertanto, rigettata la pretesa volta all'ottenimento del beneficio in esame per l'anno scolastico 2017/2018 escludendosi, per il detto anno, l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa giacché la prestazione lavorativa non è stata resa su base annuale, (ma dal 18/01/2018) e ciò non giustifica l'estensione del beneficio introdotto dal legislatore per migliorare l'offerta formativa.
- Parte_2
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e 2021/2022 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Parte_3
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti , parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018 (dal 25.09.2017 al 9.01.2018 e dal 10.01.2018 al 30.06.2018 e dunque senza soluzione di continuità e comunque sino al 30 giugno), 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, e 2021/2022 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Parte_4
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e 2021/2022 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Parte_5
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e 2021/2022 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Parte_6
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e 2021/2022 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Parte_7
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
10 Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e 2021/2022 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Parte_8
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Parte_9
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti, dai quali si evince come parte ricorrente abbia svolto la propria attività come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
Come si desume dai contratti allegati al ricorso in data 11/11/2022, nonché dai cedolini relativi all'anno scolastico 2017/2018, integrati in data 22/11/2024, parte ricorrente ha prestato servizio nei seguenti anni scolastici: 2016/2017 (da giorno 15/11/2016 a giorno 30/06/2017); 2017/2018 (da giorno 31/10/2017 a giorno 08/11/2017 e da giorno
09/11/2017 a giorno 30/06/2018); 2018/2019 (da giorno 01/10/2018 a giorno
30/06/2019), 2019/2020 (da giorno 02/10/2019 a giorno 30/06/2020) e 2020/2021 (da giorno 29/09/2020 a giorno 30/06/2021).
- Parte_10
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Parte_11
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Parte_12
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti, dai quali si evince come parte ricorrente abbia prestato servizio come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al
11 termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta nei seguenti anni scolastici: 2017/2018 (dal 25/10/2017 al 9/6/2018 e dal 10/06/2018 al 30/06/2018);
2019/2020 (dal 30/09/2019 al 30/06/2020); 2020/2021 (dal 21/09/2020 al 30/06/2021)
e 2021/2022 (dal 06/09/2021 al 30/06/2022).
La comparabilità risulta confermata, in concreto, anche con riferimento all'a.s.
2018/2019 (in cui ha svolto l'attività di insegnamento in forza di plurimi contratti per supplenze brevi con decorrenza dal 24/10/2018 al 22/11/2018, dal 23/11/2018 al
22/12/2018, dal 23/12/2018 al 21/01/2019, dal 22/01/2019 al 24/02/2019, dal
25/02/2019 al 25/04/2019 e dal 26/04/2019 al 30/06/2019).
La situazione lavorativa di parte ricorrente, sulla base dei suddetti contratti a tempo determinato, è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
- Parte_13
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Parte_14
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Parte_15
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta come docente a tempo determinato dall'inizio di ciascun anno scolastico fino al 31 agosto, sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 124/1999, nei seguenti anni scolastici: 2017/2018 (da giorno 01/09/2017 a giorno 31/08/2018); 2018/2019 (da giorno 01/09/2018 a giorno 31/08/2019); 2019/2020 (da giorno 01/09/2019 a giorno
31/08/2020); 2020/2021 (da giorno 01/09/2020 a giorno 31/08/2021); 2021/2022 (da giorno 01/09/2021 a giorno 31/08/2022).
La situazione lavorativa di parte ricorrente, sulla base dei suddetti contratti a tempo determinato, è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel
12 caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
- Parte_16
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2018/2019 (dal 03/10/2018 al 09/10/2018 e dal 10/10/2018 al 30/06/2019),
2019/2020 (dal 17/09/2019 al 30/06/2020) e 2021/2022 (dal 06/09/2021 al
30/06/2022) come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al
30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
Pertanto, la situazione lavorativa di parte ricorrente, sulla base dei suddetti contratti a tempo determinato, è del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
A differenti conclusioni deve, invece, giungersi con riguardo all'anno scolastico
2020/2021, in quanto la ricorrente ha stipulato un contratto a tempo determinato a seguito dell'applicazione dell'art. 231 bis D.L. 34/2020, con decorrenza dal 07/10/2020 e cessazione al 09/06/2021, presso 1° Circolo Didattico Statale “G. Lombardo Radice”, prestando, pertanto, servizio in forza di un contratto con scadenza anteriore al 30 giugno o al 31 agosto (id est: “supplenza breve non a copertura di assenza” con contratto ex art. 231-bis D.L. 34/2020 sino al 9 giugno 2021 per l'anno scolastico 2020/2021).
Va, in proposito, ribadito quanto già precedentemente evidenziato con il ricorrente
, dalla sentenza n. 29961/2023 del 27 ottobre 2023 Parte_20 della Suprema Corte, secondo cui la predetta circostanza della ricorrente non consente ex se di soddisfare il requisito dell'annualità.
Deve, quindi, escludersi che l'anno scolastico 2020/2021 possa essere ricompreso nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione, non configurandosi la circostanza per cui la prestazione lavorativa in concreto possa dirsi essere stata resa su base annua, in guisa da far emergere giustificata l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa giacché la prestazione lavorativa non è stata resa su base annuale, in virtù di un incarico fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche a mente dell'articolo 4, co.1 e 2 della L. n. 124/1999.
- Parte_17
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Controparte_5
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
13 Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico -o poco dopo l'inizio dello stesso- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
- Pt_19 Parte_19
La comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione versata in atti.
Come si desume dai contratti prodotti, parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2015/2016 (dal 17/09/2015 al 29/11/2015 e dal 30/11/2015 al 30/06/2016 come risultante dal contratto del 03/11/2016), 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo
4, comma 2, L. 124/1999.
Stante quanto sopra, in definitiva, va accertato il diritto dei ricorrenti a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato in ogni anno scolastico indicato e documentato, con la condanna del agli adempimenti conseguenti CP_1 al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni
(durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), mediante calcolo da effettuarsi sulla base dei criteri di cui alle lettere d) e g) del punto 4.12 della pronuncia n. 10367/2024 della Corte di Cassazione: 30% di 1.029,50 = 308,85; 308,85
x 10 (“primi dieci clienti”) = 3.088,50; 10% di 1029,50 = 102,95; 102,95 x 9 (“dall'undicesimo al trentesimo”) = 926,55; 3.088,50 + 926,55 = 4.015,05 - per compensi vanno poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore delle parti ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta il diritto dei ricorrenti di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici riconosciuti;
condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
, alla attribuzione della carta elettronica in favore di Controparte_6 [...]
, Parte_20 Parte_2 Parte_3 Pt_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
Parte_11 Parte_12 Parte_13
Parte_14 Parte_15 Parte_16 [...]
nei termini e per le Pt_17 Parte_18 Parte_19
14 ragioni di cui in motivazione per un valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico riconosciuto e di cui in parte motiva, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 L. n. 724/1994; rigetta nel resto il ricorso;
condanna il convenuto al pagamento, in favore delle parti ricorrenti delle CP_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.015,05, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore.
Così deciso in Catania in data 6 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Luisa Maria Cutrona
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo CP_3 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro CP_3 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di
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