Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/06/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4736/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4736/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CAPUANO CAROLINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAPUANO CAROLINA
ATTRICE contro
(C.F. ), di seguito, Controparte_1 P.IVA_1 per brevità, , con il patrocinio dell'avv. ROSSI GIACOMO e dell'avv. , Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II 20025 presso il difensore CP_1 avv. ROSSI GIACOMO
CONVENUTO
Oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attrice: Accertare, e dichiarare, previa nomina di un Consulente Tecnico di Ufficio, sin da ora richiesta, che l'attrice SI.ra ha contratto l'infezione da Parte_1 Staphiloccus EU, mieticillinoresistente (MRSA)da cui risulta tutt'ora affetta, in occasione del ricovero avvenuto nel periodo dal 24.10.2014 al 02.11.2014 presso L'Ospedale Civile di Legnano-ASST Ovest Milanese;
-Accertare e dichiarare che l'infezione da contratta dalla IG.ra
[...]
in occasione del suo ricovero presso l'OspedaleCivile Parte_2 di Legano- Asst Ovest Milanese stata causata dalle modalità erronee e/onegligenti e/o imprudenti e/o imperite comunque colpose con cui sono stati eseguiti itrattamenti sanitari per cui è causa presso il medesimo Presidio Ospedaliero econseguentemente accertare e dichiarare la responsabilità del P.O. convenuto nellacausazione dei danni pagina 1 di 9
Accertare e dichiarare che SI.ra ha residuato, in Parte_1 conseguenza delle modalità erronee e/o negligenti e/o imprudenti e/o imperite e comunque colpose con cui sono stati eseguiti i trattamentisanitari per cui è causa un'invalidità temporanea totale in ragione del 100% per giorni 60,un'invaliditàtemporanea parziale in ragione del 75% per giorni 60, un'invalidità temporanea parziale in ragione del 50% ulteriori giorni 120 ed un'invalidità parziale in misura pari al 25% per giorni 360 e postumi permanenti nella misura percentule del 18-
20%o nella diversa misura meglio vista in corso di causa e conseguentementedichiarare L'Ospedale Civile di Legnano-ASST Ovest Milanese in persona del legaleRappresentata P.t. con sede in Leganano Via Papa Giovanni Paolo 11 C. P. 3 20025 C.F. tenuto a corrispondere all'attrice la somma di euro P.IVA_2
€ 5.760,00 quella diversa maggiore o minore meglio vista in corso di causa a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea totale in ragione del 100% prolungatesi 60 giorni, la somma di euro € 4.320,00o quella diversamaggiore o minore meglio vista in corso di causa a titolo di risarcimento del danno da invaliditàtemporanea parziale in ragione del 75% prolungatasi per 60 giorni, la somma di euro 5.760,00 o quella maggiore o minore meglio vista in corsa di causa a titolo di risarcimento del danno d'invalidità temporanea parziale del 50% prolungatasi per giorni 120 la somma di euro € 8.640,00 o quella maggioreo quella maggiore o minore meglio vista in corsa di causa a titolo di risarcimento del danno d'invalidità temporanea parzial del 25% prolungatasi per giorni 360 e della somma di 79.949,00 a titolo di danno morale da invalidità permanente con personalizzazione del danno e così per complessivi euro € 104.429,00 o per quella diversa sommamaggiore o minore meglio vista in corso di causa, importo in ogni caso da maggiorarsi dirivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla data dell'evento e fino al saldo. Dichiarare tenuto e condannare l'Ospedale Civile di Legnano-ASST Ovest Milanese inpersona del legale Rappresentata P.t. con sede in Leganano Via Papa Giovanni Part Paolo 11 C. P. 3 20025 C.F. ., in persona del suo legalerappresentante P.IVA_4 in carica pro- tempore a rimborsare alla SI.ra la somma di Parte_1 euro 48,80 dalla stessa corrisposta all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio a titolo di costo per l'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria;
Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il convenuto l'
[...] in persona del legale Rappresentata P.t. con sede Controparte_2 inLeganano Via Papa Giovanni Paolo 11 C. P. 3 20025 C.F. , in persona P.IVA_2 del suo legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere euro 920,00 o quella diversa maggiore o minore meglio vista in corso di causa, a titolo di rimborso per compensi di avvocato in relazione all'attività di difesa tecnica obbligatoria prestata in proprio favore nella fase di mediazione obbligatoria promossa innanzi l'Organismo d Mediazione dell'Ordinedegli Avvocati di Busto Arsizio Con vittoria di spese ed compensi del presente giudizio e della fase di mediazioneobbbligatoria oltre cpa e spese generali come per legge, con attribuzione” L'attrice insiste nuovamente per l'ammissione della richiesta di rinnovazione della CTU, non accolta.
per la convenuta:
pagina 2 di 9 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: NEL MERITO:
- in via principale, respingere ogni e qualsiasi domanda formulata da parte attrice nei confronti della convenuta, sia di accertamento di responsabilità sia di condanna al risarcimento dei danni, perché infondata sia in fatto che in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le richieste svolte nei confronti dell' CP_1 dovessero trovare accoglimento, limitare il risarcimento a quanto effettivamente dovuto per i
[...] danni effettivamente accertati e riconducibili alla responsabilità della convenuta.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con ogni più ampia riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte, ammettersi prova testimoniale sui capitoli di prova formulati nella memoria istruttoria del 19/3/24 con i testi ivi indicati.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, comprese le spese dei propri CTP in caso venga disposta la CTU, oltre al rimborso per spese generali e degli oneri riflessi.
Con osservanza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la IG.ra , ut sopra, evocava in giudizio Parte_1 l' , ut sopra, svolgendo le domande di merito sopra esposte. Controparte_1
A fondamento delle stesse deduceva che:
-La SI.ra , affetta da una severa insufficienza aortica, era ricoverata in data Parte_1
22.10.2014 presso di Cardiochirurgia del P.0 di per ivi effettuare, nel cennato CP_3 CP_1 reparto, in data 28.10.2014, l'intervento chirurgico di "sostituzione valvolare aortica con protesi biologica e rivascolarizzazione miocardica mediante impianto di arteria mammaria interna sinistra";
-già all'indomani dell'intervento, la zona oggetto era interessata da una deiscenza cutanea della ferita con diastasi ossea avendo contratto infezione, confermata anche da riscontro emocolturale positivo, da
Staphiloccus EU, mieticillinoresistente (MRSA);
-in data 02.11.2014 la paziente veniva quindi trasferita presso il Reparto di Riabilitazione
Cardiologica dell "MultiMedica" di EL (VA); CP_1
-In data 19.12.2014 si rendeva necessario il trasferimento dell'istante nuovamente presso il P.O. di Legnano (Ml) dove, nella medesima giornata, l'odierna venne sottoposta ad intervento chirurgico di toilette chirurgica e resintesi sternale, nonché a successivi cicli di medicazioni a pressione negativa;
-la SI.ra veniva quindi dimessa in data 17.01.2015; Parte_1
-successivamente la stessa eseguiva numerosi controlli clinici e strumentali, nel corso dei quali veniva evidenziata una “osteomielite cronica dello sterno con fistola cutanea secernente e persistenza dell'infezione, evoluta in un ascesso parasternale”;
-in data 06.05.2015 si poneva in evidenza un ascesso parasternale in via di organizzazione;
-nel settembre dello stesso anno, nel corso di una visita cardiochirurgica venne evidenziata una fistola secernente ("al terzo medio del torace in corrispondenza del margine sx dello sterno si evidenza una soluzione di continuità con fuoriuscita di materiale purulento"); sul tampone di tale ferita venne eseguito nuovo esame pagina 3 di 9 colturale che confermò lo sviluppo di ST EU (MRSA);
-all'esito di un controllo cardiochirurgico del 01.10.2015 veniva diagnosticata "osteomielite sternale post-chirurgica", per cui si dava indicazione a terapia iperbarica;
- tale terapia veniva effettivamente eseguita presso l' di Napoli;
Controparte_4
- per la persistenza della fistola e per il rilievo strumentale di una diastasi dei capi sternali, si diede indicazione all'intervento di rimozione dei mezzi di sintesi;
-l'istante decideva di rivolgersi ad un noto Specialista in Infettivologia dell " Controparte_5 che, alla luce del quadro clinico rilevato, confermò come "assolutamente necessaria" la rimozione di tutti i mezzi di sintesi metallici”;
-A seguito di controlli ecografici che documentavano costantemente la presenza di un ascesso parasternale, l'istante iniziava a presentare un disturbo ansioso-depressivo, reattivo al suo stato patologico ed al suo vissuto traumatico, per cui si rendeva necessario intraprendere una terapia farmacologica mediante ansiolitici ed antidepressivi;
-Un consulto cardiochirurgico del 01.12.2017 si concludeva con un parere fondamentalmente negativo per un ulteriore intervento di re-sintesi sternale , per cui la perizianda decideva di soprassedere rispetto a tale opzione terapeutica, notevolmente invasiva e gravata da un elevato rischio di insuccesso, limitandosi a continuare a monitorare il focolaio infettivo ed il relativo ascesso;
-l'istante pertanto, era costretta a sottoporsi a lunghi periodi di antibioticoterapia ed a cicli di osSIenoterapia iperbarica, unica terapia possibile nell'ottica di un equilibrato rapporto rischio- benefici per il suo stato di salute;
-in data 13.02.2020 l'Ospedale Civile di veniva informato dei fatti ed al fine di ricercare una CP_1 soluzione conciliativa in sede stragiudiziale;
-all'uopo la SI.ra si sottoponeva a visita il giorno 19.01.2021 presso la la Parte_1
UOC di Medicina Legale di CP_1
-con comunicazione datata 28.06.2021 la struttura sanitaria si dichiarava non responsabile del sinistro;
- in data 14.12.2022 veniva attivata la procedura di mediazione obbligatoria presso l'Organismo della Fondazione Forense di Busto Arsizio che aveva esito negativo per mancata partecipazione della parte invitata, giusto verbale emesso in data 24.01.23.
Assumeva l'attrice che l'infezione batterica riscontrata era imputabile a contaminazione ambientale della sala operatoria e degli strumenti utilizzati presso l' in occasione delle Controparte_1 cure prestate alla stessa a fronte di un intervento di natura routinaria. Per tali ragioni ravvisava la responsabilità del convenuto per i danni patiti dall'attrice ai sensi dell'art. 1218 cc.
Formatosi il contraddittorio, si costituiva l' mediante comparsa di risposta Controparte_1 con la quale contestava l'assunto di parte attrice non essendo stato provato che l'infezione fosse contratta all'interno di tale ospedale, il quale, proprio perché la paziente presentava plurimi fattori di rischio per complicanze infettive, nella fase pre, intra e post operatoria, aveva adottato le necessarie precauzioni in conformità alle linee guida internazionali
Contestava inoltre che “già all'indomani dell'intervento, la zona oggetto era interessata da una deiscenza cutanea della ferita con distasi ossea avendo contratto infezione, confermata anche da riscontro emoculturale positivo, da StaphiloccusEU, mieticillinoresistente (MRSA)” (cfr. pag. 1 citazione) in quanto la deiescenza si manifestava solo il 7.12.2014, quasi 2 mesi dopo l'intervento del 28.10.2014, laddove dalla cartella clinica emergeva che la ferita veniva quotidianamente medicata pagina 4 di 9 senza alcun riscontro di complicanze infettive e che alla dimissione era in via di guarigione.
Evidenziava che la presenza dell'infezione da Stafilococco veniva rilevata solo durante il ricovero presso la dopo più di 1 mese dall'inizio della degenza, e in data 19.12.2014, in Controparte_6 occasione dell'ulteriore ricovero presso l' , essendo noto il dato colturale Controparte_1 ottenuto in precedenza (S. aureus meticillino resistente MRSA), la paziente veniva posta immediatamente in trattamento antibiotico con , trattamento che veniva poi integrato con CP_7
Meropenem per l'evidenza di Esterichiacoli, oltre a S. aureus, nel materiale di drenaggio della ferita. All'atto della dimissione era prescritta terapia antibiotica (Cotrimoxazolo) con appuntamento per il rinnovo della medicazione presso il reparto di Cardiochirurgia dell'Ospedale di . CP_1
Ribadita la correttezza del proprio operato, concludeva per il rigetto delle domande attoree che contestava nell'an e nel quantum.
Con ordinanza in data 17/4/2024 veniva disposta CTU collegiale avente ad oggetto il ss. quesito:
Il CTU, esaminati gli atti di causa,
1) descriva, ove possibile, le condizioni della paziente al momento del primo contatto con la parte convenuta;
2) dica il CTU se i danni lamentati siano connessi, secondo il criterio del “più probabile che non”, ai fatti dedotti da parte attrice (intervento in data 28.10.2014 e ricovero presso la struttura convenuta), tenendo conto delle sue condizioni all'atto del trasferimento in data 02.11.2014 in altra struttura, dei criteri specificati nella pronuncia n.6386/2023 della Corte di Cassazione, cioè il criterio temporale - numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale - il criterio topografico - i.e. l'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento avuto riguardo alle patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. "probabilità prevalente" - e il criterio clinico – verificando, in ragione della specificità dell'infezione e delle procedure/direttive previste dai protocolli vigenti all'epoca e dalle buone pratiche ospedaliere per la sterilizzazione, sanificazione, disinfezione ed antisepsi, quali, tra le necessarie misure di prevenzione era necessario adottare;
3) specifichi il CTU e se l'infezione potesse essere contratta anche al di fuori della struttura convenuta;
4) dica se i danni eventualmente accertati e ricollegabili all'operato della struttura e del medico convenuti costituiscano conseguenza della violazione, e in quale misura, dei doveri di diligenza, prudenza e perizia sugli stessi gravanti tenendo conto dei soli profili di colpa indicati da parte attrice;
5) verifichi la mancanza o insufficienza di direttive generali in materia di prevenzione delle infezioni e del mancato rispetto delle stesse;
6) accerti il C.T.U., a seguito di riscontro medico legale,
a) la natura e l'entità delle lesioni subite dal periziando in rapporto causale con l'evento per cui è causa, precisando il grado di invalidità e la durata dell'inabilità temporanea in caso di intervento correttamente eseguito;
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate ed indicando il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5;
c) se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (dovrà essere indicato il maggior danno imputabile all'intervento effettuato presso la struttura convenuta rispetto a quello preesistente); nell'ipotesi di non cogente applicazione della "Tabella delle menomazioni" (richiamata dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni private), indichi i criteri di pagina 5 di 9 determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (baréme); determini, infine, il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5;
7) tenti la conciliazione fra le parti
In seguito al deposito dell'elaborato, attese le osservazioni critiche formulate da parte attrice, veniva disposto il richiamo dei CCTTUU, i quali all'udienza del 11/3/2025, rendevano i chiarimenti richiesti
Sulla base di tali chiarimenti il Giudice invitava le parti a precisare le proprie conclusioni ritenendo la causa matura per la decisione.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Responsabilità del convenuto
Alla luce delle risultanze di causa, l'assunto di parte attrice in ordine alla responsabilità della convenuta non è stato provato per le ragioni che seguono.
La vicenda sottoposta all'attenzione del giudicante si caratterizza per una successione di ricoveri affidati a due nosocomi differenti: quello convenuto si è occupato della parte chirurgica, mentre la si è occupato della riabilitazione. Controparte_8
Non è contestata l'infezione batterica contratta dalla IG.ra mentre è contestato che Parte_1 tale infezione sia avvenuta presso l' , il quale ha allegato i protocolli Controparte_1 seguiti, in conformità alle linee guida internazionali, anche con riferimento al caso in questione.
Il collegio peritale ha approfondito il tema applicando, correttamente, il criterio del “più probabile che non” avendo riguardo al tipo di infezione ed al periodo di incubazione riferiti alla storia clinica dell'attrice.
A tal fine ha fatto riferimento alle più recenti linee guida per la prevenzione, diagnosi e terapia delle infezioni del sito chirurgico, Surgical Site Infection Event, pubblicate in data 01.01.2024.
Sul punto si impone una precisazione preliminare, a confutazione dell'obiezione sollevata dall'attrice.
La posteriorità di tali linee guida rispetto all'epoca dell'intervento è irrilevante in quanto esse non rilevano per aspetti prescrittivi (innovativi rispetto a quelli precedentemente applicati), ma unicamente per quelli valutativi, ponendosi come criteri più aggiornati, avuto riguardi agli studi intervenuti negli ultimi anni, al fine di ricostruire l'esordio e l'andamento dei fenomeni infettivi.
In buona sostanza rappresentano uno strumento di valutazione più attendibile, per ciò stesso applicabile a prescindere dalla datazione dell'evento indicato quale potenziale causa/occasione dell'infezione.
Ciò detto, riferiscono i CCTTUU che tali linee guida precisano, quanto al periodo di incubazione batterica quale quella in esame, che “tutti gli elementi richiesti per soddisfare un criterio SSI si verificano solitamente entro un lasso di tempo di 7-10 giorni con in genere non più di 2-3 giorni tra gli elementi. È importante il fatto che per garantire che tutti gli elementi siano associati alla SSI, gli elementi devono verificarsi in un lasso di tempo relativamente stretto”.
Nel caso di specie “la paziente fu operata il 28/10 durante il ricovero presso l'Ospedale Parte_1 di (degenza dal 22/10 al 2/11). I primi sintomi e segni di possibile infezione chirurgica CP_1
(arrossamento e lieve deiscenza ma con tamponi negativi) furono osservati il 12/11 durante il ricovero presso Multimedica di EL (degenza dal 2/11 al 19/12) cioè a 14 giorni di distanza dall'intervento”, “Invece la comparsa conclamata di sintomi di natura infettiva si verificò sempre durante il ricovero a EL il 7/12 (con tamponi positivi e indici di flogosi molto alterati) quindi a 39 giorni di distanza dall'intervento cardiochirurgico“.
pagina 6 di 9 Con particolare riferimento alla situazione registrata il 12/11 hanno aggiunto che secondo le linee guida di l'evento accaduto il 12/11 non potrebbe essere visto come un promo segno dell'infezione CP_9 conclamata, osservata il 7/12 in quanto tra i due eventi sono passati ben 25 giorni“.
La questione è stata approfondita all'udienza a chiarimenti, alla quale si rinvia, riportando di seguito gli stralci ritenuti più SInificativi:
ADR secondo gli studi statistici dell'ente americano che abbiamo citato la riconducibilità dell'infezione all'intervento chirurgico presuppone che la manifestazione dell'infezione avvenga entro il lasso di tempo che abbiamo indicato ed a questo criterio ci siamo rifatti.
ADR in seguito alla deiescenza del 12/11/2014 è stata fatta la terapia antibiotica ma non tarata specificamente sullo stafilococco in questione, in quanto non rivenuto, che però è tra i più resistenti.
Quando il batterio si è approfondito verso l'interno approfittando della lacerazione del tessuto ha dato vita all'infezione localizzata vicino alla sede dell'intervento e di qui il riscontro del 7/12.
ADR nella pelle lacerata la diffusione del batterio è più agevole perché c'è il transito della ferita dell'intervento, oltretutto il punto dove è stato fatto l'intervento era anche favorevole per la crescita del batterio.
ADR l'osteomielite non era presente il 7/12 ma probabilmente neanche il 19/12, si è manifestata successivamente.
ADR tutti gli interventi al cuore sono fatti con l'apertura del torace. Con il torace aperto all'atto della chiusura si crea una cicatrice, ma se durante il successivo periodo, come noi riteniamo, vi è stata la contaminazione della ferita questo ha consentito il passaggio dell'infezione nel profondo.
ADR solo dopo la positività dell'emocoltura del 7/12, quando risulta che il batterio era entrato nel sangue, situazione particolarmente grave, è stata adottata una terapia antibiotica mirata che ha dato effetto. Inoltre è stata fatta una bonifica dei batteri dall'area dell'intervento, prestazione che è stata fatta dall'ospedale di per poi ritrasferire la paziente a EL. CP_1
Da tali passaggi si evince, in buona sostanza, che la deiescenza del 12/11/2014 non è associabile allo stafilococco in questione, non rinvenuto nell'occasione, e che il lasso di tempo intercorso da tale data sino al riscontro della presenza di tale batterio (7/12/2014) porta a ritenere che l'infezione sia avvenuta in seguito e cioè nel periodo in cui la paziente era ricoverata presso il secondo nosocomio per la riabilitazione, agevolata dal transito consentito dalla ferita.
A chiarimento rispetto alle obiezioni del CTP, i CCTTUU hanno precisato quanto segue:
ADR il periodo di incubazione dipende dalle proprietà dei batteri e dalle caratteristiche delle persone, quindi sono variabili.
Il periodo finestra invece è riferito al riscontro documentale, esistono cioè dei metodi di laboratorio per individuare il microrganismo, se presente nel sangue, per cui il periodo finestra indica la rilevabilità strumentale dell'infezione attraverso indagini di laboratorio a prescindere dal fatto che sia manifesta o meno.
ADR i registri afferenti alla medicazione riportano gli adempimenti secondo gli standard, ma poi ci possono essere delle variabili, non annotate nel registro, che possono incidere sulla possibilità o meno che si crei l'infezione.
A supporto delle considerazioni esposte hanno rimarcato in particolare che:
ADR all'epoca dei primi sintomi, a novembre 2014, non è emerso nulla di profondo, soprattutto l'emocoltura era negativa.
pagina 7 di 9 In base al criterio del più probabile che non si è ritenuto che l'infezione non fosse profonda, ma superficiale.
Il tempo di incubazione dello stafilococco MRSA è di 4/5 giorni, il sospetto è che l'infezione sia stata occasionata e quindi causata dalle modalità con le quali sono state fatte le medicazioni post chirurgiche.
ADR tali medicazioni sono state fatta dall'ospedale di EL a partire dal trasferimento avvenuto il 2/11/2014.
Hanno altresì escluso che l'infezione possa essere stata occasionata/agevolata dalla protesi applicata (tema invero che in precedenza non era stato sollevato, ma che l'attrice ha ipotizzato come fonte di infezione nel corso degli accertamenti):
ADR la protesi biologica applicata in sostituzione della valvola difettosa è sterile, non risulta che possa essere un fattore di rischio rispetto all'infezione e nemmeno un fattore che possa occultare o ritardare la rilevazione clinica dell'infezione.
Ancora, a confutazione dell'assunto attoreo, hanno precisato che non vi è un collegamento tra il periodo di sorveglianza/osservazione post intervento e l'aspetto infettivo (diverse essendo le finalità e non essendo correlata la possibilità di infezione al periodo di sorveglianza, come si è esposto):
ADR rispetto al periodo di sorveglianza/osservazione chiariamo che qualunque intervento chirurgico ha un periodo di osservazione raccomandato con particolare attenzione agli interventi che hanno avuto un approfondimento particolare.
L'osservazione del paziente durante questo periodo non ha nulla a che vedere con il quesito sul fatto che sia più probabile che l'infezione sia avvenuta presso il primo ospedale od il secondo
Alla luce delle considerazioni esposte dai CCTTUU – che appaiono adeguatamente supportate dal punto di vista logico e scientifico, vagliate sia attraverso le osservazioni del CT di parte convenuta nell'interlocuzione che ha preceduto il deposito dell'elaborato sia attraverso gli approfondimenti effettuati nell'udienza a chiarimenti - non vi è dunque la prova della responsabilità dell'ente convenuto per l'infezione in questione.
Per tali ragioni la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate per intero tenuto conto della particolarità del caso, che presentava inizialmente elementi apparentemente favorevoli alla tesi attorea, la cui infondatezza è stata acclarata in ragione di criteri valutativi sopravvenuti nel corso del giudizio (ovvero le linee guida per la prevenzione, diagnosi e terapia delle infezioni del sito chirurgico, Surgical Site Infection Event, pubblicate in data 01.01.2024).
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande svolte da parte attrice;
2) Compensa per intero le spese di lite restando quelle afferenti alla CTU a carico della parte attrice.
pagina 8 di 9 Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 9 di 9