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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1127/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente - relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1127/2024 R.G., vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
elettivamente domiciliata in Pescara alla via Dei Peligni n. 10, presso lo studio e la persona dell'avv. Giuseppe Pantaleone, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
reclamante e
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento alla Loc. Ponte Va- lentino zona Industriale ASI AZ 5, nonché al suo domicilio digita- le, giusta procura in atti;
(già , in per- Parte_2 Controparte_2
sona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Chieti alla Via P.O. Nasone n. 11 presso e nello studio dell'avv. Di
Giamberardino Davide del foro di Chieti, che la rappresenta e di- fende giusta procura in atti;
elettivamente domiciliato in Pescara, Controparte_3
alla via Seneca 22, presso e nello studio dell'avv. Giordano Evan- gelista, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
reclamate
Parte_ LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in per- Parte_1
sona del curatore pro tempore reclamata - non costituita
OGGETTO: reclamo ex art. 51 C.C.I.I. avverso la sentenza n.
51/2024 del Tribunale di Chieti, pubblicata in data 14.11.2024.
CONCLUSIONI: per la reclamante: “Chiede Che l'Ecc.ma Corte d'Appello degli Abruzzi vo- glia disporre la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli altri atti di gestione, revocare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale
Con vittoria di spese […]”;
2 per la reclamata “conclude affinché Codesta Ecc.ma Cor- Controparte_1 te d'Appello adita voglia, contrariis reiectis, così provvedere:
- riconoscere e dichiarare l'assoluta infondatezza dei motivi sottesi al reclamo così come proposto dalla controparte avverso la sentenza Parte_1
n.51/2024 del Tribunale di Chieti;
- di conseguenza, rigettare il reclamo come proposto dalla controparte avver- saria e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado n.51/2024 del
Tribunale di Chieti, con la quale veniva dichiarata l'apertura della liquidazio- ne giudiziale a carico di essa;
Parte_1
- per l'effetto, condannare la controparte reclamante al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre alla condanna per lite temeraria ai sensi dell'art.96 terzo comma cpc;
- rendere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno o necessario;
- in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento del reclamo, compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ai fini fiscali, la comparente dichiara che nulla è dovuto, non avendo spiegato domanda riconvenzionale.
In via istruttoria
Si depositano gli atti e i documenti richiamati nella parte espositiva, anche quelli di primo grado già presenti nel fascicolo informatico n.55/2024 R.G.
P.U. del Tribunale di Chieti […]” per la reclamata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Parte_2
NEL MERITO
1- Rigettare l'interposto reclamo siccome infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 51/24 di apertura della liquidazione giudi- ziale emessa dal Tribunale di Chieti in data 14.11.2024 nei confronti della
(P.IVA: ) – in pers. leg. rappr. p.t. –. Con Parte_1 P.IVA_1
ogni provvedimento necessario e conseguente.
IN VIA ISTRUTTORIA
3 2- ammettere la documentazione richiamata in premessa […]
Con vittoria di spese e competenze di lite”; per il reclamato “conclude affinché l'Ecc.ma Corte Controparte_3
d'Appello, in rigetto totale del reclamo avanzato dal debitore Parte_1
confermi integralmente la Sentenza impugnata.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 51/2024 pubblicata in da- ta 14.11.2024, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società a seguito di istanza proposta da Parte_1 [...]
la quale agiva per il recupero di crediti pari a € CP_2
33.367,11, in forza di decreto ingiuntivo n. 43/2023 del
15.02.2023, emesso dal Tribunale di Chieti (oltre a sentenza n.
119/2023, con la quale il medesimo Tribunale dichiarava improce- dibile la relativa opposizione confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite), e pe- dissequo atto di precetto notificato in data 11.11.2023, per il quale non aveva ottenuto il pagamento.
1.1. Il medesimo procedimento registrava altresì la presenza, in qualità di intervenienti, della società la quale Controparte_1
aveva proposto autonomo ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della società sulla base di un credito pari Parte_1
a € 26.244,03 e recato da fatture relative all'erogazione di energia ed utenze il cui corrispettivo non era stato pagato, nonché di
[...]
titolare di un credito di € 12.628,20 in virtù di tito- Parte_3
4 lo esecutivo costituito da verbale di conciliazione sindacale del
28.10.2021, dichiarato esecutivo in data 22.04.2022 dal Tribunale di Chieti, e consequenziale atto di precetto in rinnovazione notifi- cato il 7.9.2023, il quale, non avendo ottenuto il pagamento inte- grale della somma, aveva inutilmente tentato la procedura esecuti- va mobiliare presso terzi, risultata tuttavia infruttuosa.
1.2. Il Tribunale dava atto della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della del Parte_1
suo stato di indebitamento e della impossibilità di soddisfare rego- larmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, atteso che:
- la debitrice si era limitata ad affermare, in modo del tutto generi- co “che inoltre il fatturato della società, così come l'ammontare dei beni strumentali e dei debiti è di molto inferiore ai minimi previsti dalla legge”, senza fornire alcuna dimostrazione di ciò mediante produzione di bilanci.
La società non aveva, dunque, fornito dimostrazione circa il pos- sesso congiunto delle condizioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. d),
C.C.I.I idonei ad escluderne la natura di imprenditore soggetto alla liquidazione giudiziale, essendo l'ultimo bilancio depositato riferi- to all'annualità 2021.
Quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) del
C.C.I.I.:
-risultava dagli atti che la debitrice non avesse mai manifestato l'intenzione di adempiere alle proprie obbligazioni, costringendo i
5 creditori a ricorrere all'autorità giudiziaria e ad intraprendere azio- ni esecutive;
- dalla visura camerale non risultava essere stato depositato alcun bilancio dopo l'anno 2021;
-risultavano altresì protesti di assegni e cambiali;
-in definitiva, risultava un quadro per cui la resistente risultava ormai sostanzialmente incapace di far fronte alla situazione debito- ria;
Dagli elementi sopra esposti, emergeva la sussistenza di una situa- zione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discendeva dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla.
Risultava infine ampiamente superata la soglia di € 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati di cui all'art. 49, co.5, C.C.I.I..
2. Avverso tale sentenza, la società odierna reclamante proponeva reclamo ex art. 51 C.C.I.I., articolando le proprie difese sulla base di un unico motivo di gravame, sostanzialmente volto ad affermare la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale della società debi- trice per possesso dei requisiti dimensionali indicati dall'art. 2 comma 1° lett. d) del C.C.I.I.
Chiedeva quindi la revoca della liquidazione giudiziale pronuncia- ta dal Tribunale di Chieti, con ogni conseguente statuizione.
3. Si costituivano in giudizio, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, i reclamati creditori istanti, Parte_2 CP_4
e quest'ultima chiedendo altresì la con-
[...] Controparte_1
danna della reclamante ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c..
6 4. Non si è costituita la reclamata Liquidazione Giudiziale, nono- stante la regolare notificazione del reclamo e del decreto di fissa- zione dell'udienza di comparizione, dovendosene pertanto dichia- rare la contumacia.
5. Ritiene questa Corte che il reclamo sia, per le ragioni di seguito precisate, infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
6.1. Venendo ad esaminare l'unico motivo, come visto, la recla- mante sostiene la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale della società debitrice per possesso dei requisiti dimensionali indi- cati dall'art. 2 comma 1° lett. d) del C.C.I.I.
Lamenta, in particolare, che il primo giudice avrebbe completa- mente disatteso l'esame della documentazione prodotta da essa re- sistente nel giudizio di primo grado, non facendone alcuna men- zione nelle motivazioni della sentenza, ritenendo invece fonda- mentale per la decisione di apertura della liquidazione giudiziale la mancata produzione dei bilanci societari.
Sotto diverso profilo, la reclamante, sulla scorta della giurispru- denza di legittimità richiamata, evidenzia come il mancato deposi- to dei bilanci degli ultimi tre esercizi da parte del debitore non im- pedisca allo stesso di provare con altri mezzi la propria il mancato superamento delle soglie legislativamente previste.
Nel caso di specie, il deposito della documentazione alternativa al bilancio, consistente nelle dichiarazioni dei redditi della società re- lative agli anni 2023, 2022 e 2021 (le quali fornirebbero un rias- sunto particolareggiato di
7 tutta l'attività imprenditoriale) farebbe chiaramente emergere che il fatturato della società risultava di molto inferiore ai requisiti mi- nimi di fallibilità previsti dalla legge.
Infine, nell'intento di dimostrare il mancato superamento dei limiti dimensionali anzidetti, la reclamante ha nella presente sede allega- to ulteriore documentazione comprendente, tra l'altro, i conti eco- nomici, libro cespiti, ed estratti dei registri Iva dell'impresa.
Il motivo non ha fondamento.
In punto di inquadramento normativo e giurisprudenziale della fat- tispecie in esame, si ritiene opportuno precisare come, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recante il
Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (C.C.I.I.), l'art. 121 del medesimo decreto abbia espressamente previsto che le disposi- zioni sulla liquidazione giudiziale si applichino agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza.
Tale norma, in perfetta linea di continuità con quanto già previsto nella vigenza della legge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942 a seguito della modifica apportata all'art. 1 comma 2 l. fall. dal d.lgs.169/2007, pone l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità, da intendersi quali fatti impeditivi della dichiarazione di fallimento, a carico del debitore, non essen- do certamente il creditore istante tenuto a provare l'insussistenza di tali requisiti. Già in sede di interpretazione della legge fallimen-
8 tare, infatti, la giurisprudenza di legittimità aveva costantemente affermato l'esistenza di un onere a carico del debitore, il quale si proponga quale scopo quello di scongiurare la dichiarazione del proprio fallimento, di dimostrare di non aver superato alcuno dei tre parametri dimensionali nel periodo di riferimento rappresentato dai tre esercizi antecedenti la presentazione dell'istanza (cfr. Cass.
11309/2009; 13086/2010; 17281/2010; 8769/2012; 24721/2015;
625/2016), pur residuando un potere di indagine officiosa giudizia- le (Corte Cost. 1/7/2009, n.198), il cui esercizio risulta però neces- sariamente limitato ai fatti dedotti dalle parti o comunque acquisiti agli atti di causa in quanto da queste prodotti. Del resto,
l'accertamento dei requisiti sottesi alla definizione di «impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), C.C.I.I., la quale ne- cessariamente sottende la determinazione quantitativa circa l'entità dell'attivo patrimoniale, dei ricavi lordi dei tre esercizi antecedenti la data di instaurazione del procedimento, nonché dell'ammontare dei debiti complessivi anche non scaduti, si basa necessariamente ed inevitabilmente sulla documentazione contabile che solitamente permane nella disponibilità del debitore e che esso soltanto è in grado di fornire (cfr. Cass. 14790/2014 con specifico riferimento alla procedura di cui alla l.f.).
Tanto si desume – oltre che, nella vigenza della precedente disci- plina, dall'art. 15 l.f., che onerava proprio il debitore del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi e di una aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria - dal combinato disposto de-
9 gli artt. 42 e 367 C.C.I.I., che, nel prevedere nell'ambito del pro- cedimento di liquidazione giudiziale l'acquisizione da parte della cancelleria, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto Nazionale di Previden- za Sociale e del Registro delle Imprese, dei dati e dei documenti di rispettiva competenza relativi al debitore, tra cui i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, pone indirettamente in capo all'imprenditore il relativo onere di provvedere al regolare e pun- tuale deposito di questi ultimi presso il Registro delle imprese.
Il sistema così articolato permette che, nell'ipotesi in cui le risul- tanze istruttorie non siano sufficienti a fornire la prova circa il su- peramento dei parametri dimensionali della c.d. impresa minore, permanendo l'incertezza sulla sussistenza dei requisiti ivi indicati,
l'imprenditore resti assoggettato alla liquidazione giudiziale.
Peraltro, per costante giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della previgente disciplina fallimentare, al fine dimostrare la sussi- stenza dei requisiti dimensionali, i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati presso la Camera di Commercio non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documen- to, anche proveniente da terzi, suscettibile di fornire la rappresen- tazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'im- presa (cfr. Cass. n. 35381/2022; Cass. n. 25025/2020).
10 Va infine precisato come, quandanche la società debitrice non ab- bia potuto o voluto assolvere siffatto onere probatorio, ciò non esclude la possibilità per quest'ultima, nel dare impulso alla pre- sente fase, di dedurre (anche per la prima volta) il non superamen- to dei limiti dimensionali ex art. 2, co. 1, lett. d) C.C.I.I. fornendo gli elementi probatori necessari a scongiurare l'esito del giudizio di prime cure.
Come infatti ribadito a più riprese dalla Suprema Corte, "l'impu- gnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al D.Lgs.
n. 169 del 2007, è caratterizzata da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342
e 345 cod. proc. civ. Pertanto, il fallito, benché non costituito avanti al Tribunale, può indicare per la prima volta in sede di re- clamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostra- re la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, legge fall." (ex multis Cass. n. 9174/2012).
Tanto premesso in linea di principio, anche volendosi prescindere dalla circostanza che la reclamante era iscritta al Registro delle
Imprese nella ordinaria e che, dunque, non fosse esente dalla tenu- ta e dal deposito dei bilanci di esercizio, deve ritenersi che la do- cumentazione prodotta non rivesta (in mancanza di ulteriori ele- menti significativi) efficacia probatoria tale da far ritenere dimo- strato il non superamento dei limiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d),
CCII.
11 Invero, dato il mancato deposito dei suddetti tre bilanci, la società non ha dimostrato, con altri elementi probatori in grado di garanti- re un corrispondente rigore epistemologico, di essere in possesso dei parametri di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, dovendosi escludere tale idoneità probatoria sia rispetto alle risul- tanze documentali già presenti in atti, sia rispetto alle nuove pro- duzioni documentali di parte reclamante.
In primo luogo, va premesso come, mentre il triennio da conside- rare debba essere propriamente individuato negli esercizi relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 (l'istanza di apertura della liquidazio- ne giudiziale essendo stata depositata in data 30.05.2024), la do- cumentazione prodotta in primo grado da parte della società debi- trice consisteva nelle sole dichiarazioni fiscali relative ai periodi di imposta 2020-2021-2022 della All Fresco s.r.l.
Nel mentre, deve rilevarsi come in questa sede la reclamante abbia invece provveduto ad allegare e depositare la seguente documenta- zione:
a) conti economici relativi ai bilanci degli anni 2024, 2023 e 2022;
b) “dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta dal dott.
[...]
”; c) dichiarazione del libro cespiti relativi agli Persona_1
anni 2023;
e) estratto registri IVA per gli anni 2022, 2023 e 2024.
Considerando dunque che, da un lato, in relazione alle dichiarazio- ni fiscali risulta omesso qualsiasi riferimento all'esercizio 2023, mentre, dall'altro, dalla documentazione contabile anzidetta non
12 emerge alcun riferimento all'esercizio 2021, la incompletezza dei dati così risultanti sarebbe di per sé sufficiente ad escludere il sod- disfacimento dell'onere probatorio in capo alla reclamata, dal mo- mento che, come è noto, la presenza dei requisiti dimensionali de- ve sussistere per l'intero intervallo temporale rappresentato dai tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento.
Sembra peraltro il caso di precisare come le dichiarazioni fiscali prodotte (e, come visto, in ogni caso assenti in relazione all'esercizio 2023), quandanche idonee a dimostrare l'entità dei ri- cavi dell'impresa, risultino comunque insufficienti, da sole, a for- nire la prova dell'entità complessiva dell'attivo patrimoniale, non- ché dell'ammontare dei debiti anche non scaduti.
Vieppiù, anche a voler attribuire rilievo probatorio al conto eco- nomico, ai registri IVA (limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, essendo qui irrilevante l'esercizio 2024) ed al libro cespiti relativo al 2023, non può non rilevarsi come l'esame del bilancio 2021
(l'ultimo regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese) evidenzi un attivo patrimoniale pari ad € 359.497, nonché ricavi lordi per € 659.781,00.
Tale rilievo appare decisivo nel senso di escludere il possesso con- giunto dei requisiti previsti dall'art. 2, co. 1, lett. c), avendo la so- cietà debitrice incontrovertibilmente superato, per almeno uno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, sia il limite (€ 300.000,00) relativo all' attivo patrimoniale, sia quello relativo ai ricavi (€ 200.000,00).
13 7. Il reclamo va quindi interamente rigettato, con conferma della sentenza gravata.
8. Quanto alla richiesta avanzata da parte della reclamata
[...]
deve rigettarsi la domanda di condanna della recla- CP_1
mante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 co. 3, c.p.c. non ravvi- sandosene i relativi presupposti. Deve al riguardo osservarsi che, per costante indirizzo giurisprudenziale e per come chiarito dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite “la condanna ex art. 96 comma 3
c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata at- traverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con l'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conse- guente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativa- mente determinata, non richiede né la domanda di parte, né la pro- va del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevo- lezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pre- testuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto viven- te ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza
14 giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese stru- mentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. S.U. n.
22405/2018).
Nel caso di specie, non emerge l'abuso del diritto e la colpa grave invocata dalla reclamata, né l'instaurazione del giudizio per fini diversi da quello al quale la lite è preordinata, non potendosi ar- gomentare in senso diverso unicamente in base all'infondatezza della domanda azionata.
9. Il rigetto del reclamo impone la condanna della reclamante a ri- fondere ai reclamati creditori istanti le spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria e riduzio- ne della tariffa media in ragione della non complessità della con- troversia.
10. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per il reclamo interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente decidendo:
1) dichiara la contumacia della Controparte_5
[...]
2) respinge il reclamo;
15 3) condanna la reclamante a rimborsare ai reclamati Parte_2
e le spese del presente giu- Controparte_1 Controparte_3
dizio di reclamo, liquidate in complessivi € 2.600,00, oltre rimbor- so forfettario del 15% ed I.V.A. e C.A.P. come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Pt_4
a quello dovuto per il reclamo a norma del comma 1-bis dello stes- so art. 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del
26/02/2025.
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1127/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente - relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1127/2024 R.G., vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
elettivamente domiciliata in Pescara alla via Dei Peligni n. 10, presso lo studio e la persona dell'avv. Giuseppe Pantaleone, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
reclamante e
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento alla Loc. Ponte Va- lentino zona Industriale ASI AZ 5, nonché al suo domicilio digita- le, giusta procura in atti;
(già , in per- Parte_2 Controparte_2
sona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Chieti alla Via P.O. Nasone n. 11 presso e nello studio dell'avv. Di
Giamberardino Davide del foro di Chieti, che la rappresenta e di- fende giusta procura in atti;
elettivamente domiciliato in Pescara, Controparte_3
alla via Seneca 22, presso e nello studio dell'avv. Giordano Evan- gelista, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
reclamate
Parte_ LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in per- Parte_1
sona del curatore pro tempore reclamata - non costituita
OGGETTO: reclamo ex art. 51 C.C.I.I. avverso la sentenza n.
51/2024 del Tribunale di Chieti, pubblicata in data 14.11.2024.
CONCLUSIONI: per la reclamante: “Chiede Che l'Ecc.ma Corte d'Appello degli Abruzzi vo- glia disporre la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli altri atti di gestione, revocare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale
Con vittoria di spese […]”;
2 per la reclamata “conclude affinché Codesta Ecc.ma Cor- Controparte_1 te d'Appello adita voglia, contrariis reiectis, così provvedere:
- riconoscere e dichiarare l'assoluta infondatezza dei motivi sottesi al reclamo così come proposto dalla controparte avverso la sentenza Parte_1
n.51/2024 del Tribunale di Chieti;
- di conseguenza, rigettare il reclamo come proposto dalla controparte avver- saria e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado n.51/2024 del
Tribunale di Chieti, con la quale veniva dichiarata l'apertura della liquidazio- ne giudiziale a carico di essa;
Parte_1
- per l'effetto, condannare la controparte reclamante al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre alla condanna per lite temeraria ai sensi dell'art.96 terzo comma cpc;
- rendere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno o necessario;
- in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento del reclamo, compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ai fini fiscali, la comparente dichiara che nulla è dovuto, non avendo spiegato domanda riconvenzionale.
In via istruttoria
Si depositano gli atti e i documenti richiamati nella parte espositiva, anche quelli di primo grado già presenti nel fascicolo informatico n.55/2024 R.G.
P.U. del Tribunale di Chieti […]” per la reclamata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Parte_2
NEL MERITO
1- Rigettare l'interposto reclamo siccome infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 51/24 di apertura della liquidazione giudi- ziale emessa dal Tribunale di Chieti in data 14.11.2024 nei confronti della
(P.IVA: ) – in pers. leg. rappr. p.t. –. Con Parte_1 P.IVA_1
ogni provvedimento necessario e conseguente.
IN VIA ISTRUTTORIA
3 2- ammettere la documentazione richiamata in premessa […]
Con vittoria di spese e competenze di lite”; per il reclamato “conclude affinché l'Ecc.ma Corte Controparte_3
d'Appello, in rigetto totale del reclamo avanzato dal debitore Parte_1
confermi integralmente la Sentenza impugnata.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 51/2024 pubblicata in da- ta 14.11.2024, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società a seguito di istanza proposta da Parte_1 [...]
la quale agiva per il recupero di crediti pari a € CP_2
33.367,11, in forza di decreto ingiuntivo n. 43/2023 del
15.02.2023, emesso dal Tribunale di Chieti (oltre a sentenza n.
119/2023, con la quale il medesimo Tribunale dichiarava improce- dibile la relativa opposizione confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite), e pe- dissequo atto di precetto notificato in data 11.11.2023, per il quale non aveva ottenuto il pagamento.
1.1. Il medesimo procedimento registrava altresì la presenza, in qualità di intervenienti, della società la quale Controparte_1
aveva proposto autonomo ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della società sulla base di un credito pari Parte_1
a € 26.244,03 e recato da fatture relative all'erogazione di energia ed utenze il cui corrispettivo non era stato pagato, nonché di
[...]
titolare di un credito di € 12.628,20 in virtù di tito- Parte_3
4 lo esecutivo costituito da verbale di conciliazione sindacale del
28.10.2021, dichiarato esecutivo in data 22.04.2022 dal Tribunale di Chieti, e consequenziale atto di precetto in rinnovazione notifi- cato il 7.9.2023, il quale, non avendo ottenuto il pagamento inte- grale della somma, aveva inutilmente tentato la procedura esecuti- va mobiliare presso terzi, risultata tuttavia infruttuosa.
1.2. Il Tribunale dava atto della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della del Parte_1
suo stato di indebitamento e della impossibilità di soddisfare rego- larmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, atteso che:
- la debitrice si era limitata ad affermare, in modo del tutto generi- co “che inoltre il fatturato della società, così come l'ammontare dei beni strumentali e dei debiti è di molto inferiore ai minimi previsti dalla legge”, senza fornire alcuna dimostrazione di ciò mediante produzione di bilanci.
La società non aveva, dunque, fornito dimostrazione circa il pos- sesso congiunto delle condizioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. d),
C.C.I.I idonei ad escluderne la natura di imprenditore soggetto alla liquidazione giudiziale, essendo l'ultimo bilancio depositato riferi- to all'annualità 2021.
Quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) del
C.C.I.I.:
-risultava dagli atti che la debitrice non avesse mai manifestato l'intenzione di adempiere alle proprie obbligazioni, costringendo i
5 creditori a ricorrere all'autorità giudiziaria e ad intraprendere azio- ni esecutive;
- dalla visura camerale non risultava essere stato depositato alcun bilancio dopo l'anno 2021;
-risultavano altresì protesti di assegni e cambiali;
-in definitiva, risultava un quadro per cui la resistente risultava ormai sostanzialmente incapace di far fronte alla situazione debito- ria;
Dagli elementi sopra esposti, emergeva la sussistenza di una situa- zione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discendeva dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla.
Risultava infine ampiamente superata la soglia di € 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati di cui all'art. 49, co.5, C.C.I.I..
2. Avverso tale sentenza, la società odierna reclamante proponeva reclamo ex art. 51 C.C.I.I., articolando le proprie difese sulla base di un unico motivo di gravame, sostanzialmente volto ad affermare la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale della società debi- trice per possesso dei requisiti dimensionali indicati dall'art. 2 comma 1° lett. d) del C.C.I.I.
Chiedeva quindi la revoca della liquidazione giudiziale pronuncia- ta dal Tribunale di Chieti, con ogni conseguente statuizione.
3. Si costituivano in giudizio, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, i reclamati creditori istanti, Parte_2 CP_4
e quest'ultima chiedendo altresì la con-
[...] Controparte_1
danna della reclamante ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c..
6 4. Non si è costituita la reclamata Liquidazione Giudiziale, nono- stante la regolare notificazione del reclamo e del decreto di fissa- zione dell'udienza di comparizione, dovendosene pertanto dichia- rare la contumacia.
5. Ritiene questa Corte che il reclamo sia, per le ragioni di seguito precisate, infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
6.1. Venendo ad esaminare l'unico motivo, come visto, la recla- mante sostiene la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale della società debitrice per possesso dei requisiti dimensionali indi- cati dall'art. 2 comma 1° lett. d) del C.C.I.I.
Lamenta, in particolare, che il primo giudice avrebbe completa- mente disatteso l'esame della documentazione prodotta da essa re- sistente nel giudizio di primo grado, non facendone alcuna men- zione nelle motivazioni della sentenza, ritenendo invece fonda- mentale per la decisione di apertura della liquidazione giudiziale la mancata produzione dei bilanci societari.
Sotto diverso profilo, la reclamante, sulla scorta della giurispru- denza di legittimità richiamata, evidenzia come il mancato deposi- to dei bilanci degli ultimi tre esercizi da parte del debitore non im- pedisca allo stesso di provare con altri mezzi la propria il mancato superamento delle soglie legislativamente previste.
Nel caso di specie, il deposito della documentazione alternativa al bilancio, consistente nelle dichiarazioni dei redditi della società re- lative agli anni 2023, 2022 e 2021 (le quali fornirebbero un rias- sunto particolareggiato di
7 tutta l'attività imprenditoriale) farebbe chiaramente emergere che il fatturato della società risultava di molto inferiore ai requisiti mi- nimi di fallibilità previsti dalla legge.
Infine, nell'intento di dimostrare il mancato superamento dei limiti dimensionali anzidetti, la reclamante ha nella presente sede allega- to ulteriore documentazione comprendente, tra l'altro, i conti eco- nomici, libro cespiti, ed estratti dei registri Iva dell'impresa.
Il motivo non ha fondamento.
In punto di inquadramento normativo e giurisprudenziale della fat- tispecie in esame, si ritiene opportuno precisare come, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recante il
Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (C.C.I.I.), l'art. 121 del medesimo decreto abbia espressamente previsto che le disposi- zioni sulla liquidazione giudiziale si applichino agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza.
Tale norma, in perfetta linea di continuità con quanto già previsto nella vigenza della legge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942 a seguito della modifica apportata all'art. 1 comma 2 l. fall. dal d.lgs.169/2007, pone l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità, da intendersi quali fatti impeditivi della dichiarazione di fallimento, a carico del debitore, non essen- do certamente il creditore istante tenuto a provare l'insussistenza di tali requisiti. Già in sede di interpretazione della legge fallimen-
8 tare, infatti, la giurisprudenza di legittimità aveva costantemente affermato l'esistenza di un onere a carico del debitore, il quale si proponga quale scopo quello di scongiurare la dichiarazione del proprio fallimento, di dimostrare di non aver superato alcuno dei tre parametri dimensionali nel periodo di riferimento rappresentato dai tre esercizi antecedenti la presentazione dell'istanza (cfr. Cass.
11309/2009; 13086/2010; 17281/2010; 8769/2012; 24721/2015;
625/2016), pur residuando un potere di indagine officiosa giudizia- le (Corte Cost. 1/7/2009, n.198), il cui esercizio risulta però neces- sariamente limitato ai fatti dedotti dalle parti o comunque acquisiti agli atti di causa in quanto da queste prodotti. Del resto,
l'accertamento dei requisiti sottesi alla definizione di «impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), C.C.I.I., la quale ne- cessariamente sottende la determinazione quantitativa circa l'entità dell'attivo patrimoniale, dei ricavi lordi dei tre esercizi antecedenti la data di instaurazione del procedimento, nonché dell'ammontare dei debiti complessivi anche non scaduti, si basa necessariamente ed inevitabilmente sulla documentazione contabile che solitamente permane nella disponibilità del debitore e che esso soltanto è in grado di fornire (cfr. Cass. 14790/2014 con specifico riferimento alla procedura di cui alla l.f.).
Tanto si desume – oltre che, nella vigenza della precedente disci- plina, dall'art. 15 l.f., che onerava proprio il debitore del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi e di una aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria - dal combinato disposto de-
9 gli artt. 42 e 367 C.C.I.I., che, nel prevedere nell'ambito del pro- cedimento di liquidazione giudiziale l'acquisizione da parte della cancelleria, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto Nazionale di Previden- za Sociale e del Registro delle Imprese, dei dati e dei documenti di rispettiva competenza relativi al debitore, tra cui i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, pone indirettamente in capo all'imprenditore il relativo onere di provvedere al regolare e pun- tuale deposito di questi ultimi presso il Registro delle imprese.
Il sistema così articolato permette che, nell'ipotesi in cui le risul- tanze istruttorie non siano sufficienti a fornire la prova circa il su- peramento dei parametri dimensionali della c.d. impresa minore, permanendo l'incertezza sulla sussistenza dei requisiti ivi indicati,
l'imprenditore resti assoggettato alla liquidazione giudiziale.
Peraltro, per costante giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della previgente disciplina fallimentare, al fine dimostrare la sussi- stenza dei requisiti dimensionali, i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati presso la Camera di Commercio non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documen- to, anche proveniente da terzi, suscettibile di fornire la rappresen- tazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'im- presa (cfr. Cass. n. 35381/2022; Cass. n. 25025/2020).
10 Va infine precisato come, quandanche la società debitrice non ab- bia potuto o voluto assolvere siffatto onere probatorio, ciò non esclude la possibilità per quest'ultima, nel dare impulso alla pre- sente fase, di dedurre (anche per la prima volta) il non superamen- to dei limiti dimensionali ex art. 2, co. 1, lett. d) C.C.I.I. fornendo gli elementi probatori necessari a scongiurare l'esito del giudizio di prime cure.
Come infatti ribadito a più riprese dalla Suprema Corte, "l'impu- gnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al D.Lgs.
n. 169 del 2007, è caratterizzata da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342
e 345 cod. proc. civ. Pertanto, il fallito, benché non costituito avanti al Tribunale, può indicare per la prima volta in sede di re- clamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostra- re la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, legge fall." (ex multis Cass. n. 9174/2012).
Tanto premesso in linea di principio, anche volendosi prescindere dalla circostanza che la reclamante era iscritta al Registro delle
Imprese nella ordinaria e che, dunque, non fosse esente dalla tenu- ta e dal deposito dei bilanci di esercizio, deve ritenersi che la do- cumentazione prodotta non rivesta (in mancanza di ulteriori ele- menti significativi) efficacia probatoria tale da far ritenere dimo- strato il non superamento dei limiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d),
CCII.
11 Invero, dato il mancato deposito dei suddetti tre bilanci, la società non ha dimostrato, con altri elementi probatori in grado di garanti- re un corrispondente rigore epistemologico, di essere in possesso dei parametri di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, dovendosi escludere tale idoneità probatoria sia rispetto alle risul- tanze documentali già presenti in atti, sia rispetto alle nuove pro- duzioni documentali di parte reclamante.
In primo luogo, va premesso come, mentre il triennio da conside- rare debba essere propriamente individuato negli esercizi relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 (l'istanza di apertura della liquidazio- ne giudiziale essendo stata depositata in data 30.05.2024), la do- cumentazione prodotta in primo grado da parte della società debi- trice consisteva nelle sole dichiarazioni fiscali relative ai periodi di imposta 2020-2021-2022 della All Fresco s.r.l.
Nel mentre, deve rilevarsi come in questa sede la reclamante abbia invece provveduto ad allegare e depositare la seguente documenta- zione:
a) conti economici relativi ai bilanci degli anni 2024, 2023 e 2022;
b) “dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta dal dott.
[...]
”; c) dichiarazione del libro cespiti relativi agli Persona_1
anni 2023;
e) estratto registri IVA per gli anni 2022, 2023 e 2024.
Considerando dunque che, da un lato, in relazione alle dichiarazio- ni fiscali risulta omesso qualsiasi riferimento all'esercizio 2023, mentre, dall'altro, dalla documentazione contabile anzidetta non
12 emerge alcun riferimento all'esercizio 2021, la incompletezza dei dati così risultanti sarebbe di per sé sufficiente ad escludere il sod- disfacimento dell'onere probatorio in capo alla reclamata, dal mo- mento che, come è noto, la presenza dei requisiti dimensionali de- ve sussistere per l'intero intervallo temporale rappresentato dai tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento.
Sembra peraltro il caso di precisare come le dichiarazioni fiscali prodotte (e, come visto, in ogni caso assenti in relazione all'esercizio 2023), quandanche idonee a dimostrare l'entità dei ri- cavi dell'impresa, risultino comunque insufficienti, da sole, a for- nire la prova dell'entità complessiva dell'attivo patrimoniale, non- ché dell'ammontare dei debiti anche non scaduti.
Vieppiù, anche a voler attribuire rilievo probatorio al conto eco- nomico, ai registri IVA (limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, essendo qui irrilevante l'esercizio 2024) ed al libro cespiti relativo al 2023, non può non rilevarsi come l'esame del bilancio 2021
(l'ultimo regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese) evidenzi un attivo patrimoniale pari ad € 359.497, nonché ricavi lordi per € 659.781,00.
Tale rilievo appare decisivo nel senso di escludere il possesso con- giunto dei requisiti previsti dall'art. 2, co. 1, lett. c), avendo la so- cietà debitrice incontrovertibilmente superato, per almeno uno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, sia il limite (€ 300.000,00) relativo all' attivo patrimoniale, sia quello relativo ai ricavi (€ 200.000,00).
13 7. Il reclamo va quindi interamente rigettato, con conferma della sentenza gravata.
8. Quanto alla richiesta avanzata da parte della reclamata
[...]
deve rigettarsi la domanda di condanna della recla- CP_1
mante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 co. 3, c.p.c. non ravvi- sandosene i relativi presupposti. Deve al riguardo osservarsi che, per costante indirizzo giurisprudenziale e per come chiarito dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite “la condanna ex art. 96 comma 3
c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata at- traverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con l'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conse- guente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativa- mente determinata, non richiede né la domanda di parte, né la pro- va del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevo- lezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pre- testuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto viven- te ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza
14 giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese stru- mentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. S.U. n.
22405/2018).
Nel caso di specie, non emerge l'abuso del diritto e la colpa grave invocata dalla reclamata, né l'instaurazione del giudizio per fini diversi da quello al quale la lite è preordinata, non potendosi ar- gomentare in senso diverso unicamente in base all'infondatezza della domanda azionata.
9. Il rigetto del reclamo impone la condanna della reclamante a ri- fondere ai reclamati creditori istanti le spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria e riduzio- ne della tariffa media in ragione della non complessità della con- troversia.
10. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per il reclamo interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente decidendo:
1) dichiara la contumacia della Controparte_5
[...]
2) respinge il reclamo;
15 3) condanna la reclamante a rimborsare ai reclamati Parte_2
e le spese del presente giu- Controparte_1 Controparte_3
dizio di reclamo, liquidate in complessivi € 2.600,00, oltre rimbor- so forfettario del 15% ed I.V.A. e C.A.P. come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Pt_4
a quello dovuto per il reclamo a norma del comma 1-bis dello stes- so art. 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del
26/02/2025.
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
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