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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/07/2024, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 17/06/24, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 244/2024 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
nata il [...] a [...] Parte_1
(NA) , ed ivi residente alla VIA PIETRO CARRESE N. 47/A, rapp.ta e difesa dall'Avv. GATTUSO LUIGI, elett,te domiciliata presso lo studio del medesimo sito alla VIA ANNUNZIATELLA N. 23 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA nonché presso l'indirizzo telematico ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso
CP_1 dall'Avv. Stefano Azzano, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla via de Gasperi n. 55, presso la sede
CP_1 resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l , il riconoscimento del diritto a
CP_1 percepire l'indennità di accompagnamento, il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 11/01/2024 , successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G. 6562/2022, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 29/11/2022. L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda.
CP_1
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Quanto al merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal CTU nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione. A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere
1 medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il CTU si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale (vedasi consulenza in atti). La valutazione del requisito sanitario svolto dal consulente tecnico nel corso del procedimento per A.T.P., pertanto, deve ritenersi corretta ed esaurientemente motivata, e rispetto a essa le doglianze mosse dalla ricorrente integrano un mero dissenso diagnostico. Il consulente tecnico ha ben evidenziato che nella fattispecie non si riscontra una perdita di autonomia né nella deambulazione, né nel compimento degli atti fondamentali della vita;
non si è riscontrata, inoltre, la necessità di assistenza globale e continuativa. Al riguardo, il CTU ha specificato che : “…i cambi posturali sono autonomi e del pari è autonoma la deambulazione, che avviene senza necessità di appoggio , sia pure con evidenza di una certa instabilità. L'esame della ricorrente, quanto alla autonomia negli atti comuni dell'esistenza, mostra che la stessa ha certo difficoltà, ma non impossibilità nell'esecuzione degli stessi.
… compito dello scrivente CTU non è fare inferenze o comunque previsioni sulle future condizioni della ricorrente, , ma valutare lo stato attuale, ed al momento non si può che affermare che non sussistono le condizioni pe la concessione dell'indennità di accompagnamento” (cfr. pag. 6 della consulenza in atti) . Con riferimento alle conclusioni del CTU, va sottolineato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. 8557/2018), l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana. Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009). Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione medica prodotta). Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta solo invalida nella misura del 100%, come accertato dal CTU nominato nel procedimento per ATP.
2 La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] con ricorso del 11/01/2024 nei confronti dell' così Pt_1 CP_1 provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata, il 16/07/2024 Il Tribunale Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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nata il [...] a [...] Parte_1
(NA) , ed ivi residente alla VIA PIETRO CARRESE N. 47/A, rapp.ta e difesa dall'Avv. GATTUSO LUIGI, elett,te domiciliata presso lo studio del medesimo sito alla VIA ANNUNZIATELLA N. 23 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA nonché presso l'indirizzo telematico ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso
CP_1 dall'Avv. Stefano Azzano, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla via de Gasperi n. 55, presso la sede
CP_1 resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l , il riconoscimento del diritto a
CP_1 percepire l'indennità di accompagnamento, il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 11/01/2024 , successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G. 6562/2022, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 29/11/2022. L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda.
CP_1
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Quanto al merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal CTU nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione. A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere
1 medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il CTU si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale (vedasi consulenza in atti). La valutazione del requisito sanitario svolto dal consulente tecnico nel corso del procedimento per A.T.P., pertanto, deve ritenersi corretta ed esaurientemente motivata, e rispetto a essa le doglianze mosse dalla ricorrente integrano un mero dissenso diagnostico. Il consulente tecnico ha ben evidenziato che nella fattispecie non si riscontra una perdita di autonomia né nella deambulazione, né nel compimento degli atti fondamentali della vita;
non si è riscontrata, inoltre, la necessità di assistenza globale e continuativa. Al riguardo, il CTU ha specificato che : “…i cambi posturali sono autonomi e del pari è autonoma la deambulazione, che avviene senza necessità di appoggio , sia pure con evidenza di una certa instabilità. L'esame della ricorrente, quanto alla autonomia negli atti comuni dell'esistenza, mostra che la stessa ha certo difficoltà, ma non impossibilità nell'esecuzione degli stessi.
… compito dello scrivente CTU non è fare inferenze o comunque previsioni sulle future condizioni della ricorrente, , ma valutare lo stato attuale, ed al momento non si può che affermare che non sussistono le condizioni pe la concessione dell'indennità di accompagnamento” (cfr. pag. 6 della consulenza in atti) . Con riferimento alle conclusioni del CTU, va sottolineato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. 8557/2018), l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana. Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009). Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione medica prodotta). Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta solo invalida nella misura del 100%, come accertato dal CTU nominato nel procedimento per ATP.
2 La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] con ricorso del 11/01/2024 nei confronti dell' così Pt_1 CP_1 provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata, il 16/07/2024 Il Tribunale Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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