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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/03/2024, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 1653/2021 promossa da:
, rapp.to e difeso in virtù di procura in calce all'atto Parte_1
introduttivo del giudizio di primo grado dall'avv. Lucenteforte Giovanni e dall'avv. Cristian Russo
- APPELLANTE contro
rapp.ta e difesa in Controparte_1
virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv.
Scarparo Sabrina con cui domicilia in via Cinthia, 44 80126 Napoli
- APPELLATA
e in persona del Sindaco p.t. Dr. Controparte_2 CP_3
rapp.to e difeso dall'avv.to Irene Coppola ( CF: ) e C.F._1
dall'Avv. Rosanna Russo ( CF: ) dell'Avvocatura C.F._2 Comunale, elett.te domiciliati nella Casa Comunale alla via Campitelli n.
11 in – – in virtù di procura in calce al CP_2 Controparte_4
presente atto, rilasciata in esecuzione della delibera di GC n.55 del
25.03.2021, esecutiva nei modi e forme di legge
- APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del g.d.p. di Torre Annunziata n.
4581/2020; compensazione spese di lite.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
impugnava un estratto ruolo, avente ad oggetto la Parte_1
cartella n. 07120060249923883000 affermando che nessun titolo era mai stato notificato prima dell'avviso di pagamento e che era maturata la prescrizione per decorso di oltre dieci anni dalla notifica (eventuale) delle cartelle di cui all'intimazione, senza atti interruttivi e che le cartelle non erano stata notificate nei termini e modi di legge. Si costituiva l' CP_5
chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che la cartella era stata sgravata in data 15.1.2019. Il g.d.p. decideva la causa dichiarando cessata la materia del contendere e compensando le spese. ha impugnato mediante appello la sentenza del Parte_1
g.d.p. di Torre Annunziata per ottenere la riforma nella parte in cui aveva ingiustamente compensato le spese nonostante l'accoglimento integrale della opposizione proposta avverso estratto ruolo. Si costituiva l' ed CP_5
il chiedendo il rigetto del gravame. Il Giudice con Controparte_2
ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.10.2023 assegnava la causa a sentenza. L'appello è infondato e va rigettato.
L'attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c. (come applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado) consente la compensazione previa adeguata motivazione da parte del giudice soltanto in tre specifiche ipotesi: 1) in caso di soccombenza reciproca, 2) laddove venga in rilievo una questione di assoluta novità, 3) laddove vi sia un mutamento giurisprudenziale rispetto a questioni decisive. In particolare, l'ultima formulazione della norma ha limitato fortemente la possibilità per il giudice di compensare le spese legali, conseguendone che anche la motivazione sul punto dovrà essere maggiormente articolata.
Vale segnalare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma,
c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di
“assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di
“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel caso che occupa, fermo restando l'intervenuto sgravio della cartella in epoca antecedente alla instaurazione della causa, appare plausibile che la circostanza fosse sconosciuta alla odierna appellante (in quanto sopravvenuta rispetto all'epoca della richiesta di sgravio datata
19.10.2018), in ogni caso l'odierna appellante ha intrapreso una iniziativa giudiziale destinata ad essere decisa (se non in primo grado, quantomeno in grado di appello) nel senso della inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire, argomento idoneo in sede di regolazione delle spese a fronte della cessata materia del contendere a giustificarne integralmente la compensazione. Pertanto con la integrazione della motivazione della sentenza di primo grado in punto di argomentazioni che giustificano la compensazione delle spese, il gravame va rigettato. La circostanza che l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito in punto di inammissibilità si è consolidato in epoca successiva alla instaurazione del presente gravame (tenuto conto anche del carattere sopravvenuto del dato normativo e dei recenti approdi della S.C. – il riferimento è al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotta dal
DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo Cass. civ. S.U. n. 26283 del 6.9.22giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del gravame.
Torre Annunziata, 06/03/2024
Il Giudice
dott. Emanuela Musi