Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati: dott.ssa Pagliari Anna Maria Presidente dott. Tilocca Alberto Consigliere relatore dott.ssa Giammarco Chiara Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello N.R.G. 5131/2022 vertente:
TRA
, nata a [...] l'[...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Roma, Via di San Nicola de' Cesarini n.3, presso lo studio dell'Avv. Angela Buccico, che la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente all'atto di appello – appellante. E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
– appellato, non costituito. C.F._2
Fatto e diritto con ricorso depositato il 30-9-2022 ha proposto appello, nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 12894/2022, depositata il 5-9-2022, con cui il Controparte_1
Tribunale ordinario di Roma, nel giudizio di divorzio instaurato nei suoi confronti da
, dal quale si era separata con decreto di omologa del medesimo Controparte_1
Tribunale del 23-5-2018, e dopo che il Tribunale aveva pronunciato sentenza non definitiva sullo status in data 1-7-2020, ha posto a carico di , a titolo di Controparte_1 Per_ mantenimento dei tre figli maggiorenni - (18-1-2003) ed i gemelli e (28- Per_2 Per_3
5-2004) -, la somma mensile di euro 1.410,00, da versarsi al domicilio della madre entro il giorno 5 di ogni mese, con la rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%; ha rigettato la domanda di assegno divorzile formulata dalla medesima , che ha condannato al pagamento delle spese di lite nella Parte_1 misura di un terzo, liquidato in euro 1.700,00, compensati i restanti due terzi. Con l'atto di appello ha chiesto, in riforma della impugnata sentenza, di porre Parte_1
a carico di l'integrale pagamento delle spese straordinarie per i figli Controparte_1 nonché un assegno divorzile in proprio favore di euro 800,00 mensili ovvero determinato in via equitativa e di compensare le spese del primo grado di giudizio. Con decreto presidenziale dell'11-11-2022 sono stati assegnati i termini per la notifica ed il contraddittorio, fissandosi per la comparizione delle parti l'udienza del 7-12-2023, poi definitivamente differita al 3-10-2024. Con atto in data 20-11-2023 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello. Con decreto presidenziale del 9-9-2024 (che risulta comunicato al difensore costituito della appellante nello stesso giorno) è stata disposta la trattazione cartolare della prima udienza di trattazione del 3-10-2024, disponendosi la sostituzione della udienza con il deposito di note scritte fino alla data di udienza.
Poiché non sono state depositate note scritte per la udienza cartolare del 3-10-2024 né dalla appellante né dall'appellato , il quale non si è costituito in giudizio, la Controparte_1
Corte con ordinanza depositata in data 10-2-2025 (comunicata in pari data al difensore dell'appellante), alla stregua degli artt. 127 ter e 348 c.p.c. ha fissato il nuovo termine perentorio del 31-3-2025 per il deposito di note scritte.
R.G. 5131/2022
Non sono state depositate né dalla ricorrente in appello né dall'appellato, che non si è costituito in giudizio, note scritte per la suddetta data del 31-3-2025. Conseguentemente si deve dichiarare l'appello improcedibile e dichiarare nulla sulle spese in difetto di costituzione di parte appellata.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, deve darsi atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.;
- dichiara nulla sulle spese;
- ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di Pt_1
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione, se dovuto. Roma 9-4-2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
R.G. 5131/2022