Ordinanza cautelare 14 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/05/2026, n. 3482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3482 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03482/2026REG.PROV.COLL.
N. 08164/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8164 del 2025, proposto da
UZ RA in proprio e quale figlio ed unico erede di NI DA, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calestano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Giorgio Contie e Marco Selvaggi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Adda n. 55;
nei confronti
Peschiera RA, nella sua Qualità di Consigliere Comunale del Comune di Calestano, interveniente in primo gtrado;
Concordato Preventivo Paka Snc di F. NI & C. e ER NI, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di AR, n. 00392/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Calestano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il Cons. Marco PO e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
Con avviso del 12 giugno 2024, pubblicato nell’ambito della procedura di concordato preventivo interessante la Società Paka S.n.c., veniva dato avvio all’ iter di vendita giudiziaria dell’immobile denominato « Palazzo NI », sito in Calestano al Piazzale San Lorenzo n. 4, con gara da svolgersi il 25 luglio successivo.
All’esito della gara l’immobile veniva aggiudicato al prezzo di € 40.100,00 all’Avvocato RA UZ nella qualità di procuratore generale della Signora DA NI, successivamente nominata proprietaria con atto comunicato all’Ufficio notarile il giorno successivo.
Seguivano:
le denunce di trasferimento ex art. 59 del d. Lgs. n. 42/2004 alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di AR e ZA (di seguito Soprintendenza), effettuate in data 25 e 30 settembre 2024, rispettivamente, dal citato procuratore generale e dal rogante la compravendita, Notaio Guido Trasatti che contestualmente dichiarava l’elezione di domicilio speciale delle parti venditrice e acquirente presso sé stesso;
in data 3 ottobre 2024, la trasmissione a cura della Soprintendenza al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura (di seguito Segretariato), alla Provincia di AR e al Comune di Calestano (di seguito Comune) della «denuncia di trasferimento sottoposta a condizione sospensiva di bene immobile denominato “Palazzo NI ora Rignani” posto in Comune di Calestano (PR), Piazzale San Lorenzo n. 4 », richiedendo che l’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dei destinatari fosse comunicato « direttamente al Segretariato Regionale del MiC ».
Con delibera consiliare n. 35 del 17 ottobre 2024, il Comune manifestava la volontà « di voler esercitare (…) ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del D. Lgs. n. 42/2004, il diritto di prelazione relativo all'acquisto dell’immobile posto in Calestano in Piazzale San Lorenzo n. 4 denominato “Palazzo NI ora Rignani” identificato al N.C.E.U. al Foglio 25 part. 723 categoria a/2, classe 1 vani 17,5 R.C. 948,99 e della proprietà dell’area di sedime e della pertinenza identificate al Catasto Terreni al foglio 25 mappale 723 di ha 0.09.62, ente urbano senza redditi, come descritti nella premessa, per l'importo complessivo di euro 40.100,00 » provvedendo il giorno successivo alla trasmissione della proposta motivata di prelazione ex art. 62 del D. Lgs. n. 42/2004 al Segretariato Regionale che acquisiva la « rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione per l’immobile di cui all’oggetto in favore del Comune di Calestano » da parte del Ministero della Cultura.
Con delibera consiliare n. 37 del 12 novembre 2024, il Comune esercitava quindi il diritto di prelazione richiamando le motivazioni della precedente delibera n. 35/2024.
Le citate delibere n. 35 e 37, unitamente agli atti alle stesse presupposti, venivano impugnate dalla Signora DA NI dinanzi al Tar per l’Emilia-Romagna – Sezione staccata di AR con ricorso iscritto al n. 437/2024 R.R., respinto con sentenza n. 392 del 23 settembre 2025.
L’Avvocato UZ, in proprio e in qualità di figlio e unico erede della Signora NI, nelle more deceduta, impugnava la sentenza del Tar con appello depositato il 24 ottobre 2025 deducendone l’erroneità per:
« ERROR IN IUDICANDO: ERRONEITA’ DELLA SENTENZA PER INTRINSECA ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA APPLICAZIONE E MANCATO RISPETTO DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT.61 DEL D.LGS.N.42/2004 E 141,COMMA 2, DEL CPC CON RIFERIMENTO LL’ACCERTATA OMESSA NOTIFICAZIONE, QUALE ATTO COSTITUTIVO E CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DELLA DELIBERAZIONE N.37 DEL 12/11/2024 E DELLA CONSEGUENTE DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE A FIRMA DEL SINDACO DI CALESTANO PRESSO L’OBBLIGATORIO DOMICILIO SPECIALE DICHIARATO DAL NOTAIO ROGANTE DR.GUIDO TRASATTI NELL’ATTO DEL 30/09/2024 NOTIFICATO A MEZZO PEC ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI PARMA E PIACENZA.ECCESSO DI POTERE »;
« ERROR IN IUDICANDO: ERRONEITA’ DELLA SENTENZA PER INTRINSECA ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE A SEGUITO DI FALSA APPLICAZIONE ED OMESSO RISPETTO DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT.62 D.LGS N,42/2004 E ART.3 LEGGE N.241/1990 PER OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE NOTIFICATA N.37/2024 E DELLA PRESUPPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.35/2024.ECCESSO DI POTERE »;
« ERROR IN IUDICANDUM: ERRONEITA’ DELLA SENTENZA PER INTRINSECA ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT.42 N.4 E 175 N.4 DEL TUEL-D.LGS. DEL 18.08.2000 PER OMESSO RISPETTO DELLA COMPETENZA FUNZIONALE ESCLUSIVA DELL’ORGANO ESECUTIVO LADDOVE IL CONSIGLIO COMUNALE HA PROVVEDUTO A MODIFICARE IL BILANCIO DI PREVISIONE IN VIA D’URGENZA MEDIANTE VARIAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA CON CONSEGUENTE ANNULLABILITA’ DELL’ATTO AMMINISTRATIVO AI SENSI E PER L’EFFETTO DELL’ART.21 OCTIES DELLA LEGGE N.241/1990. ECCESSO DI POTERE »;
« ERROR IN IUDICANDO: ERRONEITA’ DELLA SENTENZA PER INTRINSECA ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE.VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N.241/1990 PER MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE NELL’INTERESSE PUBBLICO OVVERO DELL’ECONOMICITA’, DELL’EFFICACIA, DELL’IMPARZIALITA’, DELLA TRASPARENZA E DELLA LEGALITA’ PER COME ENUNCIATI DALLA NORMA RICHIAMATA. ECCESSO DI POTERE ».
Il Comune, costituto in giudizio il 7 novembre 2025, sviluppava le proprie difese con memoria depositata il 10 successivo confutando le avverse censure e chiedendo la reiezione dell’appello.
Alla camera di consiglio del 13 novembre 2025, con ordinanza n. 4144/2025, veniva fissata l’udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a..
L’PP e il Comune depositavano memoria ex art. 73 c.p.a., rispettivamente, il 2 e 23 marzo 2026 ribadendo le difese già svolte.
L’PP replicava infine alla memoria del Comune con deposito del 2 aprile 2026.
All’esito della pubblica udienza del 23 aprile 2026 la causa veniva decisa.
Con il primo motivo l’PP censura la sentenza nella parte in cui respingeva il primo motivo di ricorso con il quale era dedotta la violazione dell’art. 141, comma 2, c.p.c. per avere il Comune provveduto alla notifica dell’atto di esercizio del diritto di prelazione presso il domicilio del venditore, dell’acquirente, del procuratore generale dell’acquirente e del Commissario giudiziale, ma non anche presso il domicilio speciale dichiarato dal Notaio rogante da effettuarsi nel termine perentorio di 60 giorni pena l’inefficacia della prelazione culturale.
La decisione è in particolare censurata laddove afferma che « dalla documentazione versata in atti, infatti, risulta che in data 30 settembre 2024, il notaio dr. Guido Trasatti ha presentato alla sola Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di AR e ZA la denuncia ex art. 59 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, contenente l’elezione di domicilio delle parti (acquirente e venditore) presso il suo studio. Tale denuncia, con relativa elezione di domicilio, non risulta essere stata trasmessa né dal notaio né dalla Soprintendenza al Comune di Calestano, che, quindi, nel comunicare gli atti relativi all’esercizio del diritto di prelazione si è limitato alla trasmissione degli stessi al venditore, all’acquirente, al procuratore generale dell’acquirente e al commissario giudiziale », precisando che « è incontestata la circostanza che la ricorrente abbia avuto conoscenza di siffatti provvedimenti, ragion per cui, anche laddove dovesse ritenersi sussistente un difetto di notifica presso il domicilio eletto (indicato dal notaio dr. Guido Trasatti nella comunicazione del 30 settembre 2024), si tratterebbe comunque di un vizio non invalidante ».
L’PP espone che, contrariamente a quanto statuito dal Tar, gli All. 2 e 3 depositati in primo grado dalla stessa amministrazione comproverebbero invece l’avvenuta comunicazione al Comune della denuncia di trasferimento e quindi della dichiarazione di elezione di domicilio presso lo studio notarile.
Espone in particolare che con nota del 3 ottobre 2024 (All. 2) la Soprintendenza comunicava, fra gli altri destinatari, al Comune la « denuncia di trasferimento sottoposto a condizione sospensiva di bene immobile denominato “Palazzo NI ora Rignani” posto in Comune di Calestano (PR) ... » del 30 settembre 2024.
La stessa denunzia del 30 settembre 2024 veniva inoltrata al Comune anche da parte del Segretariato Regionale con pec del 22 ottobre 2024 (All. 3) che reca la precisazione che « si trasmette copia degli atti citati ai sensi dell’art. 40, comma 2, lettera d) del DPCM 169/2019 ».
Ciò nonostante il Comune notificava l’atto di esercizio del diritto di prelazione, unitamente alla delibera consiliare n. 37/2024, presso la sola residenza anagrafica di venditore e acquirente in violazione dell’art. 141, comma 2, c.p.c., ritenuto essere applicabile alle notifiche « nel processo amministrativo ».
L’omessa tempestiva notifica della prelazione nel termine perentorio di 60 giorni, a parere dell’PP, comporterebbe l’inefficacia dell’atto.
Il Comune smentisce la ricezione di atti contenenti l’elezione di domicilio ed eccepisce in via subordinata che la denuncia ex art. 59 trasmessa dal notaio dalla quale risulterebbe non fosse sottoscritta dalle parti come prescritto dalla norma al comma 2, lett. b) (« La denuncia è effettuata entro trenta giorni: ... b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso »), né risulterebbe dall’atto di cessione del 25 settembre 2024 alcuna elezione di domicilio.
La mancata sottoscrizione tanto della denuncia quanto dell’elezione di domicilio, non consentirebbe in ogni caso di riferirla alle parti.
In via ulteriormente subordinata, il Comune eccepisce che anche quanto fosse da ritenersi validamente assunta l’elezione di domicilio, ai sensi del comma 2 dell’art. 141 c.p.c. « quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato »: nella denuncia redatta dal Notaio non vi è menzione dell’obbligatorietà nella notifica presso il domicilio eletto.
La notifica presso il domicilio eletto, in assenza di una espressa previsione di obbligatorietà, integrerebbe una delle possibili forme di notificazione facoltativa alternativa alle forme di cui all’art. 138 e ss. c.p.c. come riconosciuto dalla giurisprudenza affermando che « l’elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale vengano trasmessi al diverso indirizzo, riferibile alla parte medesima » (Cass. civ., Sez. III, 12 ottobre 2023, n. 28513).
In ogni caso, espone il comune che l’atto di esercizio del diritto di prelazione perveniva alle parti in quanto notificato alla proprietaria, al procuratore generale della stessa anche presso il suo studio professionale, al cedente e al Commissario Liquidatore Giudiziale.
Il motivo è infondato.
Premesso che ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.p.c. « quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato » (e così non risulta), non può che rilevarsi, con efficacia assorbente che la pretesa trasmissione al Comune dell’atto contenente l’elezione di domicilio non trova conferma nei documenti indicati dall’PP.
La citata nota del 30 settembre 2024, contenente la denuncia ex art. 59 del D. lgs. n. 42/2004 effettuata dal Notaio, recante (pag. 2) la dicitura « ai fini della notificazione prevista dall’art. 61 del decreto Legislativo n. 42/2004, le parti eleggono domicilio speciale presso lo Studio del sottoscritto Notaio in AR, via collegio dei Nobili n. 9 », veniva trasmessa a mezzo pec alla sola Soprintendenza.
Il richiamato All. 2 veniva inviato dal Segretariato Regionale tramite pec alla Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero e, sempre a mezzo pec , per conoscenza alla Soprintendenza e a Comune.
La nota, datata 22 ottobre 2024, non contiene alcun riferimento alla elezione di domicilio, reca la precisazione che « si trasmette copia degli atti citati », indicati nella denuncia di trasferimento della proprietà immobiliare ex art. 59 del d. Lgs. n. 42/2004 e nella proposta di prelazione da parte del Comune di Calestano ex art. 60 e ss. della medesima fonte normativa; tuttavia non vi è prova che anche agli Enti notiziati per conoscenza sia stata trasmessa (trattandosi appunto di una mera trasmissione per conoscenza ).
Il richiamato All. 3 consiste nella comunicazione effettuata dalla Soprintendenza, a mezzo pec , al Segretariato Regionale, alla Regione, alla Provincia, al Comune allo Studio notarile Trasatti, ai signori NI ER ed DA NI (sempre presso il Notaio), all’odierno PP e, per conoscenza alla sopra citata Direzione Generale del Ministero, con la quale venivano esposti i dati catastali dell’immobile, le generalità del cedente e del cessionario, il prezzo di vendita ed indicati gli estremi del provvedimento di tutela ex L. n. 1089/1939 del fabbricato (D.M. 17 novembre 1981). Dal documento non è dato tuttavia evincere in alcun modo la pretesa trasmissione dell’atto contenente l’elezione di domicilio all’amministrazione comunale.
La mancata prova in ordine alla notifica dell’elezione di domicilio nei confronti del Comune priva di pregio la dedotta tardività dell’esercizio del diritto di prelazione formulata dall’PP computando i termini dall’invio delle sopra citate note che non la contenevano.
Con il secondo motivo l’PP premette che la declaratoria di infondatezza del secondo motivo del ricorso di primo grado « appare condivisibile » (pag. 13 dell’appello). Censura invece il rigetto del successivo capo d’impugnazione con il quale era dedotto il difetto di motivazione degli atti impugnati.
La sentenza è in particolare censurata nella parte in cui ritiene assolto l’obbligo di motivazione in virtù del richiamo operato dalla delibera n. 37/2024 alla precedente delibera n. 35/2024 che RI sufficiente a motivare l’interesse culturale della prelazione l’assunto per il quale « l’Amministrazione comunale ritiene prioritario che l’immobile in oggetto in quanto palazzo storico rimanga di proprietà pubblica e venga adibito a struttura polivalente per attività sociali e culturali a servizio della comunità tramite una ristrutturazione con il reperimento di finanziamenti pubblici ».
Tale articolato motivazionale è ritenuto dall’PP vago e privo « di una precisa progettualità a fini pubblici » né precisa l’esclusione dell’utilizzo dell’immobile per i medesimi usi sociali cui è già destinato altro immobile di proprietà del Comune (Casa del Popolo).
Una più esaustiva motivazione deriverebbe non solo dall’art. 3 della L. n. 241/1990 che prevede l’obbligo in questione in via generalizzata, ma anche dall’art. 62 del D. lgs. n. 42/2004 che connota l’obbligo di motivazione come « espressione di valutazioni tecniche contraddistinte da passaggi di pura discrezionalità amministrativa, tese a rimettere all’esclusiva potestà dell’ente pubblico territoriale ogni decisione sulle provvedere coinvolgendo profili attinenti all’opportunità e la convenienza economica circa l’acquisizione del bene vincolato » (pag. 16 dell’appello).
Ulteriori elementi a sostegno della necessità di una più articolata motivazione deriverebbero: (pagg. 17-21).
dalla possibile collisione dell’interesse pubblico sotteso al « provvedimento prelazionario » con l’interesse dei privati coinvolti:
dall’assenza di coerenza dell’utilizzo cui è preordinata la prelazione con il valore culturale dell’immobile;
dalla necessità di specificare, in ossequio all’art. 62, comma 2, « le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene »;
dalla necessità di scongiurare acquisizioni determinate « da mere finalità proprietarie »;
dall’assenza di un « preciso progetto di valorizzazione e dell’ulteriore piano di gestione del bene » la cui assenza paleserebbe un vizio di istruttoria;
dall’assenza di adeguata motivazione circa le ragioni che induco a ritenere il soggetto pubblico « più adatto di quello privato nel caso concreto a valorizzare il bene assoggettato a prelazione culturale » del privato;
dalla allocazione del fabbricato oggetto di prelazione, aderente a manufatti (Chiesa del Paese e altra dimora privata) « non acquisibili da parte della pubblica amministrazione » che avrebbe dovuto indurre ad una più estesa motivazione circa la « effettiva possibilità di valorizzazione della quota di edificio acquisita »
Il Comune, premessa l’inammissibilità del motivo in quanto meramente ripropositivo delle censure di primo grado, evidenzia come l’utilizzo a fini sociali dell’immobile sia sufficientemente illustrato individuando la destinazione futura a struttura polivalente culturale a servizio della comunità, così come sarebbero specificate nella delibera n. 37/2024 le ragioni di opportunità e convenienza sottese alla scelta di acquisire l’immobile.
Evidenzia ulteriormente che lo stesso Ministero, nel rinunciare alla prelazione «in favore del Comune di Calestano », RI « condivisibili le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene indicate dall’Amministrazione comunale ».
Nessun rilievo avrebbe infine il contestuale possesso da parte dell’amministrazione comunale della Casa del Popolo che, ancorché destinato a finalità sociali, non riveste il carattere storico di Palazzo NI che lo rende maggiormente idoneo ad un utilizzo a fini di promozione culturale.
Priva di pregio è altresì la pretesa necessità di elaborare in via preventiva un progetto dettagliato circa la futura trasformazione e utilizzazione del bene che sarebbe escluso dalla ristretta tempistica procedimentale.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 62 del d. Lgs. n. 42/2004 « la regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene ».
La norma, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. bb) n.1) del D. Lgs. n. 156/2006, richiede che l’esercizio della prelazione sia motivato con l’indicazione delle specifiche finalità di valorizzazione onde evitare che l’acquisizione avvenga per mere finalità proprietarie.
Tuttavia, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire la portata del riferimento alle « specifiche finalità di valorizzazione » affermando che « considerato soprattutto il breve termine per esprimersi in tal senso (20 giorni dalla comunicazione da parte del Ministero), non si potrebbe giammai pretendere un più specifico ed articolato “progetto di valorizzazione” del bene stesso (distinto ossia per mission, finalità, obiettivi e programmi individuati con relativa stima dei costi), essendo a tal fine sufficiente che siano anche brevemente e sommariamente enunciate le attività che ivi si intende svolgere. Entro questi stessi termini, il “progetto di valorizzazione” non deve certamente essere del tutto obliterato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1399) ma lo stesso può anche essere declinato in chiave più ampia e generale, senza doversi necessariamente concentrare sugli aspetti più particolareggiati delle singole attività che si intende svolgere all’interno dell’immobile interessato » (Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2023, n. 10651)
Ciò premesso non può che evidenziarsi come, con la già citata delibera consiliare n. 35/2024 (i cui contenuti venivano richiamati dalla successiva delibera n. 37/2024) il Comune affermasse l’opportunità di acquisire l’immobile in quanto « palazzo storico » suscettibile di impiego quale « struttura polivalente per attività sociali e culturali » a beneficio della collettività evidenziando nel contempo la convenienza nell’acquisizione sotto il profilo economico in ragione del prezzo di acquisto fissato in € 40.100,00.
L’indicazione, pur nella sua sinteticità, avuto riguardo al ristretto spazio temporale entro il quale le determinazioni del caso devono essere assunte, è da ritenersi sufficiente ad individuare le finalità dell’utilizzo dell’immobile (coerente con la natura dello stesso quale edificio storico vincolato) senza necessità di dover, già in sede di prelazione come sembrerebbe pretendere l’PP, specificare le singole iniziative che verranno intraprese in un futuro, peraltro non immediato, abbisognando il fabbricato di interventi di ristrutturazione da realizzarsi beneficiando di risorse pubbliche di successiva assegnazione.
Quanto ai suesposti (ed elencati) rilievi dell’PP (peraltro estranei alla formulazione del secondo motivo del ricorso di primo grado) non può che rilevarsi come sottendano un preteso, e inesistente, dovere dell’amministrazione di sottoporsi al sindacato del privato portatore di un concorrente interesse all’acquisizione.
Ad integrazione di quanto già rilevato deve evidenziarsi che l’atto di esercizio della prelazione trova fondamento in ragioni di interesse pubblico senza che sia necessaria alcuna comparazione con il contrapposto interesse della parte privata, né tanto meno è richiesta alcuna dimostrazione circa la maggior idoneità dell’amministrazione rispetto alla prima nel « valorizzare il bene assoggettato a prelazione culturale ».
Priva di rilievo, e non pienamente comprensibile, è, ai presenti fini, la generica allegazione dell’allocazione dell’immobile in aderenza ad altri manufatti (Chiesa del Paese e altra dimora privata) « non acquisibili da parte della pubblica amministrazione » che, a tacere del fatto che non inibisce in alcun modo un autonomo utilizzo da parte dell’amministrazione, non è sorretta da alcuna concreta allegazione circa l’incidenza negativa di tale posizionamento sulla « effettiva possibilità di valorizzazione della quota di edificio acquisita ».
Con il terzo motivo l’PP censura il rigetto del quarto motivo di ricorso con il quale era dedotto che la variazione di bilancio prevista dall’art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 42/2004 sarebbe stata illegittimamente adottata dal Consiglio comunale in luogo della Giunta comunale competente.
A sostegno della censura evidenza come il Consiglio comunale avrebbe provveduto ad una variazione di bilancio di previsione in via d’urgenza in violazione dell’art. 42, n. 4 del TUEL che affida tale competenza all’organo esecutivo.
L’illegittimità per vizio di incompetenza della variazione di bilancio, in quanto atto presupposto, travolgerebbe l’atto di prelazione costituendone un elemento costitutivo
Il motivo è infondato.
L’art. 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (« Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ») prevede che « il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (…) b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie (…)».
L’art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede:
al comma 2 che « le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater »;
al comma 4 che « ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine ».
Dalle richiamate disposizioni del T.U.E.L. emerge, quindi, la competenza in via generale del Consiglio comunale alle variazioni di bilancio, che solo eccezionalmente e per ragioni di urgenza possono essere adottate dalla Giunta comunale, ferma restando la necessità della ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare.
Ne consegue l’infondatezza delle dedotte censure.
Con il quarto motivo l’PP censura la sentenza del Tar nella parte in cui respingeva il quinto motivo di ricorso con il quale era dedotta la violazione dei principi buona amministrazione, economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa rilevando che l’esercizio della prelazione determinerebbe un rilevante danno erariale rappresentato dai costi di acquisto e ristrutturazione nonostante l’amministrazione già disponga per usi analoghi della Casa del Popolo.
A parere dell’PP l’iniziativa comunale si fonderebbe su « una deteriore logica privatistica (vietata per l'Amministratore pubblico) tesa unicamente ad acquisire un vetusto immobile per, poi, avventurosamente tentare di ottenere ingenti fondi pubblici al fine di poterne commissionare l'onerosa ristrutturazione con la fumosa finalità di renderlo idoneo in un lontano futuro a non meglio precisati pubblici scopi socio culturali ».
Il motivo, che in parte reintroduce doglianze sostanzialmente già formulate nei precedenti capi d’impugnazione, è infondato.
Richiamato quanto già esposto in punto di motivazione della prelazione e coerenza delle esposte finalità dell’acquisizione, deve ritenersi non comprovato da parte dell’PP che l’amministrazione abbia agito sulla base di logiche privatistiche e speculative tese alla ricerca « di una qualsivoglia vantaggiosità economica ».
Premesso che la scelta di esercitare il diritto di prelazione è espressione di valutazioni discrezionali dell’Amministrazione non suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale, se non in presenza di palesi vizi di illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti, che non ricorrono nel caso di specie, non può che evidenziarsi, sotto il profilo strettamente finanziario, che l’amministrazione si determinava all’acquisto per il prezzo di € 40.100,00 a fronte di una stima del valore dell’immobile di oltre € 600.000,00 come da perizia del Geom. Alessandro Magnani depositata dal Comune in primo grado quale (doc. 8) non puntualmente contestata nel merito dall’PP.
Quanto agli ulteriori oneri connessi alla ristrutturazione del fabbricato, necessaria per renderlo fruibile per le evidenziate finalità (sulla cui congruità non è possibile esprimersi non essendo ancora stati quantificati), non può che rilevarsi come l’amministrazione abbia previsto il ricorso a finanziamenti pubblici e non a risorse proprie e ciò esclude di per sé ogni possibile profilo di violazione del principio di economicità.
Per quanto precede l’appello deve essere respinto con condanna dell’PP al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’PP al pagamento in favore del Comune resistente delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco PO, Consigliere, Estensore
Giovanni Pascuzzi, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Marco PO | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO