Ordinanza cautelare 2 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 02/05/2022, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/05/2022
N. 00364/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 364 del 2022, proposto da
AB AL, CA AR e ND PI, rappresentati e difesi dall’avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Giuseppe Garibaldi n. 43;
contro
Asl BR di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierandrea Piccinni e Maurizio Nunzio Cesare Friolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
SA UR, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Brindisi n° 159 in data 24/1/2022, non notificata, con la quale si è proceduto all’assunzione di n° 36 Operatori Socio Sanitari mediante scorrimento degli idonei della graduatoria del concorso unico regionale indetto dall’Azienda Ospedali Riuniti di Foggia approvata con la Determinazione n. 1962 del 2020, rinviando la stabilizzazione dei ricorrenti in conformità alla “legge Madìa” sui posti vacanti in organico;
della Nota a firma del D.G. dell'ASL di Brindisi prot. n. 11953 in data 8/2/2022, di risposta ad un Atto di diffida notificato dai ricorrenti con lettera/pec in data 1/2/2022;
di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, nonché di ogni eventuale determinazione della Regione Puglia contrastante con la definizione del procedimento di stabilizzazione dei ricorrenti, così come previsto dal D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Asl Br di Brindisi;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi i difensori avv. P. Quinto per la parte ricorrente e avv. P. Piccinni per l’ASL di Brindisi;
Considerato che - soprassedendo, al momento, sull’eventuale inammissibilità del ricorso, eccepita dall’ASL ma anche rilevata d’ufficio sulla base di ulteriori ragioni, quali il difetto di giurisdizione del giudice adito, così come riportato a verbale – non risultano ravvisabili le condizioni richieste dalla legge per la concessione della tutela cautelare, atteso che:
- la disamina della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL di Brindisi n° 159 in data 24/1/2022, meglio indicata in epigrafe, concernente “assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario cat. BS” per “scorrimento”, ragionevolmente conduce a riscontrare una modalità di assunzione da parte dell’ASL “autonoma” o, meglio, una modalità di assunzione affatto alternativa a quella derivante dall’applicazione delle prescrizioni in materia di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017 (c.d. Decreto Madia), invocate dai ricorrenti, e, pertanto, si presenta inidonea - in quanto tale - a configurare una “scelta” dell’Amministrazione tra due diverse forme di assunzione (rectius: lo scorrimento e la c.d. stabilizzazione) e, conseguentemente, a determinare l’insorgenza di precisi obblighi motivazionali (inerenti – in particolare - una “spiegazione” da parte della stessa Amministrazione delle “ragioni” per le quali sarebbe stata accordata “preferenza” ad una modalità di assunzione rispetto ad un’altra, come – per contro – affermato dagli interessati mediante, tra l’altro, il richiamo della decisione del Consiglio di Stato n. 1052 del 2022);
- ciò trova – del resto - piena conferma nel testo letterale della delibera de qua, in cui è dato espressamente atto della presenza del gap di n. 36 unità “al netto delle unità presunte rientranti nella procedura di stabilizzazione di cui alla riforma Madia e del personale interessato dalla procedure di progressione verticale di cui all’art. 22 D.Lgs. 75/2017”;
- a ciò aggiungasi, ancora, che, secondo la prospettazione della vicenda di cui trattasi desumibile da quanto riportato nell’atto introduttivo del giudizio, la situazione giuridica soggettiva vantata dai ricorrenti potrebbe – al più – prestarsi a configurare un interesse legittimo meramente pretensivo (segnatamente, l’interesse ad evitare la postergazione della “stabilizzazione” allo “scorrimento”), ritenuto leso dalle scelte operate dall’Amministrazione di attendere “disposizioni regionali in merito all’adozione del provvedimento di stabilizzazione” e, ancora, di disporre lo scorrimento, ossia di un interesse che - come noto – è generalmente riconosciuto inidoneo a trovare valida tutela in fase cautelare (cfr., tra le altre, CGA, ord. n. 99 del 2022; TAR Campania, ord. N. 442 del 2019; TAR Puglia, ord. n. 262 del 2016);
Ritenuto di rinviare la liquidazione delle spese della presente fase di giudizio all’udienza pubblica che verrà fissata per la definizione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Sezione Seconda, respinge la domanda cautelare.
Rinvia la liquidazione delle spese della presente fase di giudizio all’udienza pubblica che verrà fissata per la definizione del ricorso.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l’intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO