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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 332/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 133/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO COMPENS n. DEL 12/11/2024 CREDITO IMPOSTA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1817/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame la Ricorrente_1 S.r.l. ha esposto quanto segue.
La società contribuente risulta titolare, in quanto cessionaria, di un credito d'imposta c.d. da “Superbonus” derivante dagli interventi elencati nell'art. 121 del D.L. n. 34/2020. A seguito della notifica di due cartelle di pagamento, la ricorrente presentò, in data 17.06.2024, un'istanza di rateazione secondo un piano ordinario di n. 72 rate delle somme recate dalle suddette due cartelle. Quindi, in data 07.11.2024, presentò all'Agenzia delle Entrate un modello F24 accise (all. 6) con cui provvedeva a compensare le somme dovute a titolo di rata n. 6 del suddetto piano di rateizzazione (Euro 1.643,25) con il credito d'imposta c.d. da “Superbonus” di cui era titolare, per il corrispondente importo di Euro 1.643,25.
Con comunicazione del 12.11.2024, l'Agenzia delle Entrate comunicava lo scarto del suddetto pagamento con la seguente motivazione: “Debito RUOL pagato con crediti agevolativi (codice tributo 7719) riconosciuti ex lege che non possono in alcun modo essere ricondotti a crediti aventi natura erariale e utilizzati con modello f24 accise. I pagamenti e le compensazioni in esso contenuti sono da considerarsi non effettuati”.
La ricorrente impugna la suddetta comunicazione deducendo l'illegittimità del diniego di compensazione.
Rileva, al riguardo, che l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997, come chiarito a seguito di interpretazione autentica ad opera dell'art.
2-quater del D.L. n. 11/2023, convertito dalla L. n. 38/2023, consente la compensazione con crediti d'imposta di natura agevolativa derivanti da bonus edilizi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate resistendo al ricorso.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997 stabilisce che: “I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
L'art.
2-quater del D.L. n. 11/2023, convertito dalla L. n. 38/2023, prevede che: “l'art. 17, comma 1, primo periodo, del D. lgs. n. 241/1997, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi”.
A seguito della suddetta disposizione d'interpretazione autentica, avente efficacia retroattiva, la compensazione può dunque operare anche con crediti d'imposta di natura agevolativa derivanti da bonus edilizi (art. 121 del D.L. n. 34/2020).
Va poi rilevato che – come dedotto dalla ricorrente nelle memorie illustrative – il debito fiscale recato dalle cartelle di pagamento oggetto di compensazione con il credito d'imposta vantato a titolo di c.d. “Superbonus”
è oggetto di un piano di rateazione attualmente in essere. L'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 136/2024, ha affermato che: “gli interventi normativi richiamati danno conto della volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell'eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato (i.e. per il quale non si siano verificate decadenze). Alla luce di tale volontà, che si pone in diretta continuità con le previsioni già contenute nel richiamato articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010, fermi restando specifici limiti (ad esempio, quantitativi o temporali) previsti dalle norme istitutive dei crediti che si vogliono utilizzare o dalle stesse comunque derivanti, può concordarsi sul fatto che, ad ora, il divieto di cui all'art. 37, comma 49-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari”. Inoltre, le prime rate del piano di rateazione in questione risultano pagate a mezzo compensazione con credito d'imposta derivante da c.d. “Superbonus generando così nella contribuente il legittimo affidamento circa la possibilità di operare la compensazione anche per le rate successive.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va dunque accolto.
Stante la peculiarità e novità della questione oggetto di giudizio, le spese processuali possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 133/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO COMPENS n. DEL 12/11/2024 CREDITO IMPOSTA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1817/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame la Ricorrente_1 S.r.l. ha esposto quanto segue.
La società contribuente risulta titolare, in quanto cessionaria, di un credito d'imposta c.d. da “Superbonus” derivante dagli interventi elencati nell'art. 121 del D.L. n. 34/2020. A seguito della notifica di due cartelle di pagamento, la ricorrente presentò, in data 17.06.2024, un'istanza di rateazione secondo un piano ordinario di n. 72 rate delle somme recate dalle suddette due cartelle. Quindi, in data 07.11.2024, presentò all'Agenzia delle Entrate un modello F24 accise (all. 6) con cui provvedeva a compensare le somme dovute a titolo di rata n. 6 del suddetto piano di rateizzazione (Euro 1.643,25) con il credito d'imposta c.d. da “Superbonus” di cui era titolare, per il corrispondente importo di Euro 1.643,25.
Con comunicazione del 12.11.2024, l'Agenzia delle Entrate comunicava lo scarto del suddetto pagamento con la seguente motivazione: “Debito RUOL pagato con crediti agevolativi (codice tributo 7719) riconosciuti ex lege che non possono in alcun modo essere ricondotti a crediti aventi natura erariale e utilizzati con modello f24 accise. I pagamenti e le compensazioni in esso contenuti sono da considerarsi non effettuati”.
La ricorrente impugna la suddetta comunicazione deducendo l'illegittimità del diniego di compensazione.
Rileva, al riguardo, che l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997, come chiarito a seguito di interpretazione autentica ad opera dell'art.
2-quater del D.L. n. 11/2023, convertito dalla L. n. 38/2023, consente la compensazione con crediti d'imposta di natura agevolativa derivanti da bonus edilizi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate resistendo al ricorso.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997 stabilisce che: “I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
L'art.
2-quater del D.L. n. 11/2023, convertito dalla L. n. 38/2023, prevede che: “l'art. 17, comma 1, primo periodo, del D. lgs. n. 241/1997, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi”.
A seguito della suddetta disposizione d'interpretazione autentica, avente efficacia retroattiva, la compensazione può dunque operare anche con crediti d'imposta di natura agevolativa derivanti da bonus edilizi (art. 121 del D.L. n. 34/2020).
Va poi rilevato che – come dedotto dalla ricorrente nelle memorie illustrative – il debito fiscale recato dalle cartelle di pagamento oggetto di compensazione con il credito d'imposta vantato a titolo di c.d. “Superbonus”
è oggetto di un piano di rateazione attualmente in essere. L'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 136/2024, ha affermato che: “gli interventi normativi richiamati danno conto della volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell'eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato (i.e. per il quale non si siano verificate decadenze). Alla luce di tale volontà, che si pone in diretta continuità con le previsioni già contenute nel richiamato articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010, fermi restando specifici limiti (ad esempio, quantitativi o temporali) previsti dalle norme istitutive dei crediti che si vogliono utilizzare o dalle stesse comunque derivanti, può concordarsi sul fatto che, ad ora, il divieto di cui all'art. 37, comma 49-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari”. Inoltre, le prime rate del piano di rateazione in questione risultano pagate a mezzo compensazione con credito d'imposta derivante da c.d. “Superbonus generando così nella contribuente il legittimo affidamento circa la possibilità di operare la compensazione anche per le rate successive.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va dunque accolto.
Stante la peculiarità e novità della questione oggetto di giudizio, le spese processuali possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.