Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IB AL Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1943/2017 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Parte_1
Manco presso il cui studio in IB AL al Viale Affaccio 29, è elettivamente domiciliato;
attore opponente contro
- in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via
Giuseppe Grezar 14, contumace;
– in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in IB AL alla via Kennedy, contumace;
Controparte_2
-, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici siti in Catanzaro alla via Gioacchino da Fiore 34, è elettivamente domiciliata, convenuti opposti avente ad oggetto: azione di accertamento negativo.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. – ha adito il Tribunale di IB AL , al fine Parte_2 di ottenere
- la declaratoria di nullità, illegittimità e/o l'annullamento parziale del provvedimento di fermo amministrativo del 7 maggio 2013, per la parte di competenza del giudice adito, iscritto sul proprio autoveicolo Fiat
Panda 169, targato EL620BD e di ogni atto a questo presupposto;
- che si accerti e dichiari l'intervenuta prescrizione del credito
1
Ufficio di IB AL;
- che si accerti e dichiari l'inesistenza del diritto di procedere alla riscossione coattiva nei confronti dell'opponente;
- l'annullamento della cartella esattoriali a questo sottese. 1.1. – L – Direzione Provinciale di IB AL Controparte_1
– ha eccepito
- in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere competente il giudice tributario;
- sempre in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva per i vizi relativi alla notifica della cartella di pagamento;
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 615 c.p.c. per tardività ed inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi;
- in subordine, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata
1.2. – Nella contumacia dell -, Controparte_3 dichiarata all'udienza del 18 ottobre 2018, la causa veniva più volte rinviata, e sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti costituite, trattenuta per la decisione.
2. – Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'
– sede legale e sede territoriale, Controparte_1 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ritualmente evocati in giudizio e non costituitisi. 3. – In via preliminare deve respingersi l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dalla convenuta Agenzia delle Entrate - Ufficio di IB AL - in favore del giudice tributario, poiché se la misura cautelare del fermo amministrativo su beni mobili è stata disposta per una pretesa che rientra nella materia attribuita al giudice tributario, la tutela giudiziaria apparterrà alla cognizione delle Commissioni Tributarie, mentre se il fermo è disposto per una pretesa diversa da quella tributaria, la tutela giudiziaria apparterrà alla cognizione del giudice ordinario.
3.1. - Nel caso di che trattasi, dall'estratto di ruolo allegato al fascicolo attoreo, risulta che il tributo fondante la chiesta misura cautelare è identificato con il codice 741T, e dalla tabella codici tributo degli Uffici delle Entrate, aggiornato all' 1 luglio 2011, risulta che il codice tributo numero 741T è riferito a multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, e dalla documentazione prodotta dall'opponente ed allegata alla memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 risulta che tale codice è relativo alla riscossione curata dagli Uffici Recupero
2 Crediti Entrate di natura non tributaria, non essendo, tale tributo, identificato con un Codice Entrata di natura tributaria. 4. – Nel merito, il principio generale in tema di opposizione all'
esecuzione o agli atti esecutivi è che il creditore procedente, ove venga in contestazione la notificazione del titolo esecutivo, ha l'onere di provare la regolarità del procedimento di esecuzione, ancorché tali fatti non risultino dagli atti prodotti dall'opponente (cfr. Cass. Civ. ord. n. 18380/2012). 4.1. - Nel caso che ci occupa, il titolo che “sorregge” il provvedimento di fermo amministrativo è costituito dai ruoli, che devono essere portati a conoscenza del contribuente a mezzo delle cartelle esattoriali (come si desume dal combinato disposto degli artt. 25, 50 c. I e 86 c. I, D.P.R. n. 602/1973). 4.2. - Orbene, l'attore ha dedotto che la cartella esattoriale prodromica al fermo amministrativo non gli è stata notificata.
4.3. - Era allora onere di parte convenuta produrre la cartella esattoriale in questione, nonché provare che l'avesse ricevuta. Parte_1
Nel caso di specie, invece, l - non Controparte_1 si è costituita in giudizio e non ha, pertanto, dimostrato, a monte, l'avvenuta notifica della cartella esattoriale, né è stato dimostrato, a valle, che lo stesso provvedimento di fermo amministrativo fosse stato comunicato, ovvero che fosse stato comunicato, all'odierno opponente, il preavviso di fermo amministrativo.
4.4. - Il fermo amministrativo, pertanto, deve essere annullato parzialmente per difetto di prova dell'esistenza dei suoi necessari atti presupposti.
5. - Peraltro, e sebbene non sia stata documentalmente provata l'avvenuta notifica della cartella esattoriale sottesa al fermo amministrativo, vi è che, sulla base dell'estratto di ruolo prodotto dall'attore ed allegato al proprio fascicolo, la cartella numero 13920020005991424 sarebbe stata asseritamente notificata allo in data 2 agosto 2002, mentre l'iscrizione del fermo Pt_1 amministrativo, in mancanza di prova di ulteriori atti interruttivi, sarebbe stata effettuata sull'autovettura di proprietà dell'opponente, in data 7 maggio 2015, e, pertanto, la pretesa creditoria sarebbe ormai abbondantemente prescritta. 5.1. - Poiché le eccezioni sollevate dall'opponente afferiscono al procedimento notificatorio degli atti prodromici all'iscrizione del provvedimento di fermo, ed essendo, pertanto, l'opposizione, di natura formale, - riconducibile esclusivamente all , al quale Controparte_4 sono stati affidati i ruoli da parte dell'Ente impositore - , il soggetto legittimato passivo è esclusivamente l Controparte_1
(Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 7 maggio 2018 n. 10854).
[...]
3 5.2. - Il principio di diritto affermato dalla richiamata ordinanza, nella motivazione, è il seguente: “ anche in una azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un' ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione;
da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti, andrà pronunciata la condanna alla cancellazione;
residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità” 5.3. - In ragione di ciò deve accogliersi l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dell
[...]
–. Controparte_2
6. - L'accoglimento della domanda nei termini sopra esposti comporta l'assorbimento degli altri motivi di opposizione.
7. – In conclusione, e per quanto sopra esposto, in accoglimento delle ragioni di opposizione, deve dichiararsi nullo il provvedimento di fermo amministrativo per la parte di competenza del giudice adito, e conseguentemente dichiararsi che i convenuti non hanno diritto di procedere alla riscossione coattiva, nei confronti dell'odierno opponente, della somma di euro 1.308,78 5. – Le spese di lite seguono la soccombenza e devono compensarsi tra l'opponente e l' di IB CP_1 Controparte_2
AL, in ragione del mancato, reciproco accoglimento delle rispettive ragioni, e quindi a motivo della reciproca parziale soccombenza;
mentre deve condannarsi l' Controparte_5 pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Pt_1
, da liquidarsi come in dispositivo, nel loro valore medio, e
[...] secondo lo scaglione considerato, e, tenuto conto dell'istruttoria soltanto documentale, e del fatto che le questioni affrontate non sono di particolare complessità, riducendo di un terzo i parametri di riferimento altrimenti liquidabili, e con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di IB AL, in persona del giudice dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
- sede legale – e sede territoriale - , nonché nei confronti dell'
[...]
di IB AL, in persona dei Controparte_2
4 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara la contumacia dell' con Controparte_1 sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar 14, nonché dell
[...]
con sede in IB AL alla via Kennedy, in Controparte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
2) accoglie l'opposizione proposta da , nei limiti e per Parte_1 quanto disposto in parte motiva;
3) per l'effetto, dichiara la nullità parziale del provvedimento amministrativo oggetto di impugnazione, nei limiti dell'importo di euro 1.308,78 di cui alla cartella di pagamento numero 13920020005991424, ordinando alle convenute opposte contumaci la riduzione dello stesso a propria cura e spese;
4) dichiara, in virtù della reciproca soccombenza, compensarsi le spese di lite tra e l in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore;
5) Condanna le convenute opposte contumaci, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di , con distrazione in favore Parte_1 del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c., nella misura di euro 125,00 per spese non imponibili ed euro 2.722,14 per compensi, già ridotti di un terzo, per quanto sopra motivato (sul totale 4.083,20 di cui euro 2.552,00 per compensi tabellari ed euro 1.531,20 ex art. 4 comma 2 per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale), oltre rimborso forfettario come per legge, iva e cassa avvocati
. Così deciso in IB AL il giorno 26 marzo 2025
Il giudice
Loredana Surace
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