Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. NT Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2075/2019, posta in decisione in data 22.11.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
in data 23/09/1944, e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
CASTRONOVO DI SICILIA (PA) in data 11/11/1926, con il patrocinio DEl'Avv.
RUSSO GIOVANNI e DEl'Avv. MINOLFO MAURIZIO ( ) C.F._3
VIA E. NOTARBARTOLO, 38 90100 PALERMO;
e con elezione di domicilio in via VIA NOTARBARTOLO N. 38 C/O AVV. M. MINOLFO PALERMO presso il medesimo difensore
OPPONENTI
CONTRO
1
causa di , rappresentata e difesa dagli Avv. GIOVANNI Persona_1
RUSSO e MAURIZIO MINOLFO;
, (C.F. , n.q. di erede di Parte_3 C.F._5
(cl. 1932), rappresentato e difeso dall'avv. MARIA PEZZANO;
Parte_1
(C.F. , (C.F. Parte_4 CodiceFiscale_6 Parte_5
, n.q. di eredi di (cl. 1932), rappresentati CodiceFiscale_7 Parte_1
e difesi dall'avv. MASSIMO CASTAGNA;
[...]
Controparte_2
(C.F. ), in persona DE legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale DElo Stato di Palermo;
, in persona DE legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Di Carlo;
(C.F. , Controparte_4 C.F._8 [...]
(C.F. ), n.q. di eredi di CP_5 CodiceFiscale_9 Persona_2
, rappresentate e difese dagli avv.ti NT Di Fresco e Sergio Quadra;
[...]
OPPOSTI
, , Controparte_6 Controparte_7
n.q. di eredi di;
Persona_2
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , n.q. di eredi di Parte_9 CP_8 Parte_10 Per_3
;
[...]
, n.q. di erede di (cl. 1932), Parte_11 Parte_1
, , n.q. di eredi di Persona_3 Parte_12 Per_1
;
[...]
2 , n.q. di eredi di Parte_13 Parte_14
(cl. 1893) Parte_1
OPPOSTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
BREVE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione DE 18.2.1994 (giudizio recante R.G. 2198/1994), i fratelli
(cl. 1932), NT, , e Parte_1 CP_7 Pt_13 Per_2
convenivano innanzi al Tribunale di Palermo, l Controparte_2
, la di Palermo e la
[...] Controparte_2 Controparte_3
, deducendo la nullità DEla DEimitazione intervenuta il 20.12.1955
[...]
(relativa ai confini tra il demanio e i terreni di proprietà degli attori siti in Palermo, nell'ex feudo GA, ora ,), e chiedendo la condanna dei convenuti alla Per_4
restituzione dei terreni erroneamente qualificati come demaniali, oltre al risarcimento dei danni per mancato godimento dei beni. Aderendo alle conclusioni DEla C.T.U.
esperita in quel giudizio, il primo Giudice accertava che la DEimitazione DE Per_5
1955 risultava “inficiata da inesattezze”. In ogni caso, tuttavia, non si procedeva ad effettuare una nuova DEimitazione, permanendo la difficoltà di individuare con certezza il confine tra la proprietà dei e il demanio marittimo. Quindi, con Pt_1
sentenza n. 2162/2002 il Tribunale di Palermo rigettava le domande degli attori e condannava la al pagamento processuali e di ctu, in quanto rimasta CP_2
contumace e inadempiente ai solleciti di una nuova DEimitazione (v. sentenza n.
2162/2002 DE Tribunale di Palermo, in atti).
Avverso tale decisione, proponeva appello principale l'Assessorato Territorio e
Ambiente DEla Regione Siciliana e la Capitaneria di Porto di Palermo, limitatamente
3 alla regolamentazione DEle spese, eccependo il difetto di legittimazione processuale DEla;
con appello incidentale i fratelli (cl. 1932), CP_2 Pt_1 Pt_1
NT, , e contestando il rigetto DEle proprie CP_7 Pt_13 Per_2
domande in primo grado, e la riproponendo le stesse argomentazioni spese CP_3
in primo grado in merito ai terreni da quest'ultima usucapiti e chiedendo la condanna dei al pagamento DEle spese DE giudizio. Pt_1
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1882/2012 DE 27.12.2012, così disponeva:
- accoglieva l'appello principale, riformando il capo DEla pronuncia DE
Tribunale relativo alla condanna alle spese processuali DEla Controparte_2
, essendo la stessa priva di autonoma soggettività giuridica e capacità di
[...]
stare in giudizio, in quanto mero ufficio periferico DEl'
[...]
non essendo a lei addebitabile, dunque, Controparte_2
alcuna condotta omissiva nell'esecuzione di una nuova DEimitazione;
- accoglieva parzialmente l'appello incidentale dei , condannando Pt_1
l' alla restituzione a favore di Controparte_2 Persona_2
DEl'area di mq. 280, individuata con il colore giallo all'interno DEl'elaborato peritale DE C.T.U. essendo stata tale area erroneamente considerata Per_6
di natura demaniale, come emerso dalla nuova DEimitazione DE 29 agosto
2005;
- condannava alle spese i in favore di rigettava la Pt_1 CP_3
domanda proposta contro la stessa società;
- condannava i al pagamento DEle spese di ctu e DEle spese DE Pt_1
giudizio di primo grado e di quelle DEl'appello in favore DEla CP_3
compensandole invece nei confronti DEl' . CP_2
Per il resto, veniva confermata la pronuncia appellata, in particolare (di rilievo in questa sede), dichiarava che il confine tra il demanio marittimo, da un lato, e i fondi degli eredi , dall'altro, doveva individuarsi nella linea rossa di cui all'All. 1 Pt_1
DEla relazione DE ctu di primo grado Dott. DE 10.1.1997, che congiunge i Per_5
4 punti G, H, I, L, M, N, O, P, recependo la DEimitazione DE 1955, corretta dagli errori individuati e rimossi da errori relativi non tanto alle operazioni di Per_5
DEimitazione, bensì alla trasposizione DEle operazioni medesime in mappa catastale.
Avverso la sentenza di appello n. 1882/2012, confermata dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 18511/2018 DE 19.04.2018 su ricorso di Parte_1
(cl. 1932), hanno proposto opposizione di terzo a tenore DEl'art. 404 comma
[...]
1 c.p.c., (classe 1944) e n.q. di eredi e aventi causa Parte_1 Parte_2
di , sostenendo che dal pronunciamento suddetto, gli opponenti Persona_1
subirebbero un pregiudizio “laddove le parti soccombenti nel procedimento n.
1037/2003 R.G. ottemperassero al dictum contenuto nella sentenza n. 1882/2012 DEla Corte di Appello di Palermo (oggi impugnata), ora rilasciando parte dei terreni DEl'ex a favore DEl' Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, ora Persona_7
manifestando acquiescenza all'intervenuta usucapione di parte di quei terreni a favore DEla rispetto ai quali non potrebbero più esercitare il loro CP_3
diritto dominicale” (ricorso in atti, p. 7). Chiedevano, quindi l'annullamento DEle sentenze impugnate, con conseguente nullità di tutti gli atti compiuti in tutte le fasi DE giudizio, con rimessione DEla causa al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. e, ovvero in subordine al Collegio DEla Corte di Appello, essendo stato pretermesso fin dal primo grado , litisconsorte necessario, titolare unitamente agli Persona_1
eredi di un diritto di proprietà nei terreni in contestazione. Pt_1
Si costituivano in giudizio:
- (germana DEl'opposto cl 1944), Controparte_1 Parte_1
(erede di cl. 1932), e Parte_3 Parte_1 Parte_4
eredi di cl. 1932), aderendo all'opposizione e Parte_5 Parte_1
insistendo per l'accoglimento DEle conclusioni ivi rassegnate;
- L' Controparte_2
e La Capitaneria Di Porto Di Palermo, eccependo
[...]
l'inammissibilità DEl'opposizione, di cui chiedeva il rigetto nel merito;
5 - La eccependo difetto di legittimazione ad agire e di interesse CP_3
ex art. 100 c.p.c. di e oltre Parte_1 Parte_2
all'inammissibilità DEl'opposizione e, in subordine, al suo rigetto nel merito;
- e (eredi di Controparte_4 Controparte_5 Persona_2
, eccependo l'inammissibilità DEl'opposizione e, in subordine, il suo
[...]
rigetto nel merito.
Le altre parti opposte restavano, invece, contumaci.
In data 22.11.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
PREMESSA GENERALE
Stanti gli innumerevoli giudizi che coinvolgono le parti in causa, per una migliore comprensione DEla controversia è opportuno premettere brevemente i fatti più rilevanti, ai fini DE decidere, correlati al giudizio in questione promosso in primo grado nel 1994.
L'intera vicenda ha ad oggetto i terreni siti in Palermo, ex (oggi Persona_7
), acquistati il 16.9.1942 da (cl.1893, deceduto il Per_4 Parte_1
12.7.1975), dante causa di c. 1932, NT, , Parte_1 CP_7
, e (questi a sua volta dante causa degli opponenti). A Pt_13 Per_2 Per_1
seguito di procedimento di DEimitazione ex art.32 cod. nav., con verbale DE
20.12.1955 (e secondo verbale DEl'8.6.1977) parte DE terreno era stato dichiarato appartenente al demanio.
Il 28.8.1961 (cl. 1893) aveva venduto mq. 3610 DE fondo Parte_1
(particelle 16/B, poi 508, e 171/B) alla General Craft Cantieri Navali s.p.a., poi rivenduti alla l'1.8.1972. CP_3
Il 7.9.1961 (cl. 1893) aveva dato in donazione parte dei Parte_1
terreni a tre dei suoi figli, in particolare:
- A (cl. 1932): particella frazionata 75/B; Parte_1
6 - A : particella frazionata 16/A; Parte_14
- A particelle 17/B, 170, 13/B. Persona_2
Successivamente, lo stesso con contratti di cessione di immobili e costituzione di rendita vitalizia vitalizi DE 14.9.1963 aveva venduto il fondo rimanente
(particelle 13,16,17 e 75) a tutti i figli , , Per_2 CP_7 Pt_13 Pt_1
(cl. 1932), NT), con esclusione DE figlio . Persona_1
Con atto di citazione DE 10.10.1975, conveniva in giudizio Persona_1
innanzi al Tribunale di Palermo tutti i fratelli e la madre, Parte_15
chiedendo l'accertamento in merito alla nullità dei tre contratti di rendita vitalizia.
Con citazione DE 2.8.1985, i germani e convenivano a Persona_3 Pt_13
loro volta i fratelli e la madre, chiedendo la riduzione DEle donazioni disposte dal padre. Disposta la riunione dei due giudizi, venivano emesse diverse sentenze:
- Con sentenza non definitiva n. 3990 DE 31.10.1997 (confermata dalla
Corte d'Appello di Palermo con sentenza n. 214/2008) veniva dichiarata la nullità dei tre contratti impugnati e, rispetto ai beni oggetto di questi, aperta la successione legittima di in favore dei suoi sei figli tutti in Parte_1
parti uguali;
- Con sentenza DE 14.2.2003 veniva respinta la domanda di riduzione DEle donazioni;
- Con sentenza parziale n. 3718/2008 (Sentenza definitiva n. 5914/2009) – per quanto di interesse in questa sede – su domanda di , Parte_14
, , e , il Tribunale scioglieva la Pt_13 CP_7 Per_2 Per_1
comunione ereditaria sui beni relitti di (cl. 1893) Parte_1
assegnando specificamente alcuni beni ma lasciando in comunione la proprietà DE terreno in (c.da SS DE GA) tra i germani;
in tal modo a al Per_4
figlio , veniva espressamente attribuita “quota terreno c.da Persona_1
SS DE GA pari al 4,5541% DE totale DEla porzione relitta dal de cuius
(non occorrendo la materiale identificazione, stante la dichiarata volontà di rimanere in comunione con gli altri condividenti)”, percentuale riferita 7 dunque, alla parte di terreno non demaniale in comunione con gli altri fratelli
(particelle 13, 16, 17 e 75).
In questo quadro si inserisce il presente giudizio, promosso in primo grado con citazione DE 18.2.1994 (giudizio recante R.G. 2198/1994), dai fratelli Parte_1
(cl. 1932), NT, , e riformato
[...] CP_7 Pt_13 Per_2
parzialmente con la sentenza di appello n. 1882/2012, (confermata dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 18511/2018 DE 19.04.2018), avverso la quale è spiegata l'odierna opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto chiarito, nel merito l'opposizione è fondata.
Va premesso che a mente DEl'art. 404 c.p.c., “un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, pronunziata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.”
Invero, in giurisprudenza si afferma, al fine di ritenere ammissibile l'opposizione di terzo, la necessità che il diritto vantato dal terzo, oltre che autonomo, debba essere incompatibile con quello affermato dalla sentenza, comprendendo in tale incompatibilità il pregiudizio (v. Cass. S.U. 1997/2003; Cass. S.U. n. 8500/1998;
Cass. n. 9647/2007; Cass. n. 12167/2005; n. 3258/2003).
Tipico ambito di applicazione DEl'opposizione di terzo è il caso di un litisconsorte necessario, che lamenti di essere stato pretermesso fin dal primo grado dal giudizio e dalla decisione DEla controversia, nella quale egli è parte necessaria
(cfr. Cass. n. 1441 DE 18.1.2022).
Premesso che le questioni agitate dal (cl. 1944) nel presente Parte_1
giudizio inducono il litisconsorzio necessario nel procedimento esitato dalla sentenza opposta (perché sostanzialmente l'opponente lamenta che, qualora tale sentenza non venga caducata, la comunione ereditaria DEla quale fa parte rischia di Pt_1
8 vedersi privare di porzioni di terreno facente parte DEla stessa comunione), vanno fatte le seguenti considerazioni.
Dagli atti e dalle planimetrie in particolare allegate (estratto planimetria catastale foglio 1 Palermo, prodotto con citazione da;
foglio di mappa Parte_3
catastale doc 14 e stralcio catastale fg. 1 comune di Palermo prodotti dall'opponente), risulta che la linea di demarcazione predisposta a seguito DEla DEimitazione compiuta nel 1955, separa la particella 510 pertinente il fondo intestato a
[...]
da una particella che reca chiaramente il n. 17. Per_2
Ora, la sentenza n. 3718/2008 DE Tribunale di Palermo allo scopo di individuare esattamente i beni rientranti nella comunione ereditaria dei beni relitti da Pt_1
(cl. 1893), da sciogliere, prende le mosse dalla sentenza DE 31.10.1997,
[...]
prima richiamata (e passata in giudicato) con la quale il Tribunale ha dichiarato la nullità dei contratti costitutivi di rendita vitalizia in favore di (da Parte_1
questi stipulati con i suoi figli escluso ), dichiarato altresì che i beni mobili Per_1
oggetto dei predetti contratti facevano parte DE suo patrimonio alla data di apertura DEla successione DE predetto 12.8.1975 e che rispetto a questi Parte_1
beni va dichiarata aperta la successione legittima nei confronti di tutti i figli, compreso , in pari quote. Sulla scorta di quella sentenza, allora, il Tribunale Per_1
con la sentenza 3718/2008 ha ritenuto che rientrano nell'asse relitto dal de cuius, cl 1893, gli immobili originariamente alienati con i contratti Parte_1
dichiarati nulli.
Tra questi (pagg. 6 e 7 sent. da ult. citata) , sono inclusi - sub E ) - gli immobili di Contrada SS DE GA (appunto già oggetto di trasferimento dal de cuius in favore dei figli , NT, e con gli atti Pt_13 Pt_1 Per_2 CP_7
costitutivi di rendita vitalizia DE 1963).
Nell'elenco di questi beni, vi rientrano tra gli altri le particelle 13, 16, 17 e 75, con la precisazione che la part. 17 non ha subito variazioni (frazionamenti o altro, riscontrati su altre particelle).
9 La sentenza continua statuendo che questo compendio immobiliare (, rimasto in comunione tra tutti i germani ) cioè il terreno di c.da SS DE GA , Pt_1
unitamente ad altri beni relitti ivi elencati (qui non rilevanti) deve essere devoluto in favore dei sei figli. Di fatto, il terreno di c.da SS DE GA viene diviso solo tra quattro dei sei coeredi, compreso (in relazione ad altre questioni riguardanti Per_1
i beni DEl'asse ereditario), in quote variabili per ciascun erede assegnatario, in considerazione di altri apporti e assegnazioni qui non rilevanti (a Persona_1
tocca la quota pari al 4,5541%) (sentenza pagg. 14 e segg.).
Dunque, la particella 17 è rimasta in comunione se non di tutti, di alcuni coeredi e tra questi ultimi vi è certo compreso , dante causa degli Pt_1 Per_1
opponenti.
In difetto di più precise allegazioni e documentazioni, idonee a individuare esattamente la demarcazione tra proprietà privata e proprietà demaniale (in particolare a identificare la linea rossa di demarcazione che sarebbe stata individuata tra demanio e proprietà privata dalla C.T.U. esperita nel primo grado DE giudizio), che costituisce il punto di partenza DE contenzioso oggetto DEla sentenza opposta in questo giudizio, la Corte, sul rilievo che la part. 17 è rimasta in comunione tra alcuni coeredi tra cui , sulla base DEle planimetrie prima richiamate, Persona_1
osserva che il discrimine tra il fondo privato (la porzione pacificamente Pt_1
pervenuta a e il demanio sembra passare in realtà su una Persona_2
porzione, la particella 17, che non appartiene al demanio ma in quota, a Per_1
.
[...]
Il riscontro qui riferito, cioè l'appartenenza DEla particella 17 al gruppo dei coeredi che include , non risulta smentito da alcuna DEla Pt_1 Persona_1
produzioni di questo giudizio (in disparte il rilievo sulla mancanza di documenti e planimetrie che in ipotesi, potevano apportare ausilio per chiarire l'esatta condizione dei fondi limitrofi, per esempio la relazione di C.T.U. eseguita dal geom. Per_6
nel giudizio di appello). Nessun rilievo ha a tale scopo, il “processo verbale di
10 DEimitazione ex art. 32 Cod. Nav”, DE 29.8.2005 prodotto dagli eredi di
[...]
e dagli opponenti, laddove, nell'allegata istanza allo scopo presentata Per_2
dalla stessa (peraltro non datata), si riporta che la particella 17 a Persona_2
seguito DE verbale di DEimitazione DE 1955 era divenuta di proprietà demaniale. A parte il rilievo che, appunto, tale istanza non è datata e sembra solo unita, più che allegata, al verbale di DEimitazione (in una fascicolazione di atti e documenti pertinenti il verbale stesso non accurata e alquanto confusa), non è certo sufficiente l'affermazione DEla , che tale particella era divenuta di proprietà demaniale Pt_1
a seguito DE verbale di DEimitazione DE 1955, a chiarire la condizione giuridica DEla particella 17 (per quanto qui rileva), sol che si pensi che dopo il verbale di DEimitazione DE 1955 era subentrata la sentenza parziale n.3718/2008 (che non risulta mai stata impugnata o riformata), che aveva di contro annoverato la particella
17 nella comunione ereditaria.
In questo quadro, non vi è certezza che i mq 280 attribuiti a Persona_2
provengano da proprietà demaniale e non di contro da una proprietà comune
[...]
dei intestata anche a . Pt_1 Persona_1
Pertanto, la sentenza qui opposta è idonea ad arrecare pregiudizio, per questo profilo a , in quanto dispone di una porzione di terreno DE quale Parte_1
anche costui è titolare di diritto dominicale.
E questo a tacere che il processo verbale di DEimitazione DE 29.8.2005 dà atto DE diritto dei coeredi e a presenziare a queste Parte_1 Pt_13
operazioni che fanno seguito alla sentenza DE Tribunale di Palermo dichiarativa DEla nullità dei contratti di rendita vitalizia più volte evocati, mentre tace sul paritario diritto di (allora ancora in vita) di presenziare, per lo stesso Persona_1
motivo.
Tale circostanza da sola, secondo questa Corte, imponeva quanto meno la citazione di nel giudizio di primo grado intrapreso nel 1994 e Persona_1
11 definito in 2° grado dalla sentenza qui opposta, o l'integrazione DE contraddittorio nei suoi confronti.
Considerazioni analoghe merita anche l'altro profilo attaccato con l'opposizione in esame e cioè l'affermazione contenuta nella sentenza opposta, secondo la quale non risponde al vero che abbia occupato aree che non CP_3
fanno parte DE demanio e che comunque se anche così fosse, avrebbe CP_3
comunque usucapito queste aree.
Anche qui, nel dubbio sulla identificazione DEle porzioni DEl'originario unico fondo che sono rimaste nella comunione tra tutti i susseguente la Pt_1 Pt_1
nullità DEle rendite vitalizie, anche tali profili andavano affrontati e decisi nel contraddittorio di tutti i coeredi . Si deve invero ritenere che la sentenza Pt_1
opposta sia idonea a recare pregiudizio alle ragioni dei – Pt_1 Pt_2
L'adombrare l'usucapione, da parte di di aree in ipotesi non CP_3
demaniale (laddove dovesse ritenersi che la società non occupi legittimamente aree demaniali ricevute in concessione, ma occupi aree di proprietà privata) imporrebbe a monte un accertamento completo sulla appartenenza DEle porzioni DE terreno in contestazione, da compiere sempre nel pieno e integro contraddittorio tra tutti gli interessati (cioè i soggetti che comunque detengono diritti dominicali anche solo su parti DE fondo). Anche tale profilo, in definitiva, evidenzia l'interesse e il diritto DE erede di , a partecipare a tutte le operazioni di Parte_1 Per_1
DEimitazione più volte richiamate.
L'opposizione pertanto è fondata e va accolta.
Va a questo punto ricordato che “È ammissibile la proposizione DEl'opposizione di terzo avverso una sentenza di appello da parte dei litisconsorti necessari pretermessi fin dal primo grado, anche ove questi abbiano dedotto esclusivamente la violazione DEl'integrità DE contraddittorio;
il giudizio su tale impugnazione si esaurisce, infatti, nella sola fase rescindente trovando applicazione, per effetto DE rinvio contenuto nell'art. 406 c.p.c., l'art. 354 c.p.c., che per la violazione DE 12 contraddittorio preclude al giudice di secondo grado di decidere la controversia nel merito, prevedendo la rimessione DEle parti davanti al primo giudice. (Cass., n.
1441/2022, prima citata.)
Poiché, in effetti, nella specie la sentenza viene opposta su domanda di un litisconsorte pretermesso rispetto alle domande azionate nel giudizio concluso con la sentenza suddetta, questa va dichiarata nulla e, ai sensi DEl'art. 354 c.p.c., va disposta la rimessione DEla causa al giudice di primo grado.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni (sent. Cort. Cost. n. 77/2018 sull'art. 92
c.p.c.) correlati alla estrema complessità e confusione DEla fattispecie, per disporre la integrale compensazione DEle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori DEle parti, nella contumacia di , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_7
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, , , CP_9 Parte_11 Persona_3 Parte_12 Pt_13
, :
[...] Parte_14
1) in accoglimento DEl'opposizione di terzo avanzata da e Parte_1
quali eredi di avverso la sentenza n. 1882/2012 Parte_5 Persona_1
pronunziata dalla Corte d'Appello di Palermo in data 27.12.2012, dichiara la nullità DEla suddetta sentenza n. 1882/2012;
2) per l'effetto, rimette le parti al Giudice di primo grado assegnando il termine perentorio di legge di tre mesi, dalla notificazione DEla presente sentenza, per la riassunzione DE processo al Giudice cui rimette la causa;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese DE presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio DEla Terza Sezione Civile il giorno 10.4.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. NT Liberto Porracciolo
13