Sentenza 3 gennaio 2001
Commentario • 1
- 1. come recuperarle?Redazione · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2001
1 – Nascita del rapporto obbligatorio tra amministratore e Società in genere: art 1720, II, comma c.c. ed immedesimazione organica L'obbligo di erogazione di una somma di denaro, a carico di un soggetto privato nella qualità di mandante, a titolo di rimborso delle spese di giudizio e spese legali sostenute da un amministratore di una società per difendersi in un procedimento penale, non trova una specifica regolamentazione e va analizzato attraverso una retta interpretazione ed applicazione analogica della disciplina civilistica dettata nell'art. 1720, II comma, c.c. in tema di rapporti tra mandante e mandatario, secondo la quale il mandatario ha diritto di esigere dal mandante il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2001, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 O . ) B E N E , C 1 E A 9 0004 0/ 0 1 N 9 P O 1 I I - Z 1 D A 1 - R E 1 T 2 C S I I . G L D E U 9 R I 3 A G E D E 6 E ELP POLO TALIANO 4 N T . . N T T E T S S I R E ( LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente - R.G.N. 6660/99 - Consigliere - Cron. 48 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Francesco Maria FIORETTI - Rel. Consigliere- Rep . Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud.25/05/00 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. 3000 domiciliato in per diritti L. GUGLIELMOTTI EUGENIO, elettivamente 3 GEN. 2001 IL CANCELLIERE ROMA presso la CANCCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CANCELLERIA SOFIA GIOVANNI e FENUCCIU DEMETRIO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente .
contro
COMUNE DI PETINA;
intimato avverso la sentenza n. 6/99 del Giudice di pace di 2000 POLLA, depositata il 07/01/99; 1113 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 25/05/2000 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Orlando, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 10 ottobre 1997, LI GE, premesso di essere stato componente della Commissione Edilizia del Comune di Petina e che in detta qualità era stato tratto a giudizio per i reati previsti e puniti dagli artt. 110, 112 e 323, cpv. c.p. perché, in concorso con altri membri della Commissione, avrebbe espresso parere favorevole al rilascio di concessione in assenza delle condizioni di legge ed al solo scopo di procurare un ingiusto profitto al richiedente la concessione;
che il procedimento penale, incardinato innanzi al Tribunale di Sala Consilina, si era concluso con sentenza assolutoria dall'imputazione ascrittagli "perché il fatto non sussiste"; tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al giudice di Pace di Polla il Comune di Petina per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 1.456.560, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese, quale rimborso dovuto all'attore per assistenza processuale ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 191/1979. Il Comune convenuto si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza del 5 gennaio 1999 il giudice adito rigettava la domanda, sul rilievo che l'art. 16 del d.P.R. 1 giugno 1979 n. 191 non poteva trovare applicazione nel caso di specie, difettando il presupposto della inesistenza di conflitto di interessi con il Comune. Avverso detta sentenza il LI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L'intimato non ha spiegato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del principio costituzionale della separazione dei poteri e del principio generale dei limiti oggettivi del jen 1 giudicato (art 2909 c.c., 654 c.p.c.; art. 41. 2248/1865). Violazione degli artt. 111 Cost., 132 n. 4 e 360 nn. 3 e 4, c.p.c.. Difetto assoluto di motivazione. Violazione dell'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.. Apparenza e contraddittorietà della motivazione. La sentenza impugnata sarebbe retta da un supporto argomentativo meramente apparente, in quanto il primo giudice, partendo dalla premessa della rilevanza, ai fini del decidere, dell'esito del processo penale conclusosi con la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste”, era addivenuto alla opposta conclusione di negare il diritto al rimborso, desumendo dalla medesima sentenza assolutoria la prova della perpetrazione di abuso di potere da parte della Commissione Edilizia. Il giudice penale aveva affermato che non ogni deviazione dalle finalità istituzionali rientra nella previsione di cui all'art. 323 c.p., rientrandovi solo quella che concreti un tale abuso funzionale per la cui dimostrazione è insufficiente la eventuale illegittimità dell'atto amministrativo. Il giudice di pace avrebbe ritenuta certa l'illegittimità dell'atto amministrativo che il giudice penale, invece, aveva soltanto ipotizzato per giungere alla conclusione della sua inidoneità, se sussistente, a configurare un danno ingiusto per l'ente e, con esso, la commissione di un abuso da parte della commissione edilizia. Esclusa la certezza dell'illegittimità dell'atto e la configurabilità di un danno ingiusto per il Comune, apparirebbe priva di motivazione la equazione illegittimità-conflitto di interessi che il primo giudice aveva posto senza darsi carico di chiarire quale fosse in sostanza il contrasto tra l'ente pubblico e i membri della commissione edilizia. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del principio generale della rilevanza dell'esito delle vicende giudiziarie in cui sono coinvolti i pubblici amministratori ai fini della spettanza del diritto al rimborso delle spese legali. 2 Violazione dei principi costituzionali della presunzione di innocenza e di eguaglianza. Il principio su enunciato si evincerebbe dall'art. 18 del D.L. n. 67/1997 e soprattutto dalla legge n. 639/1996, che, per i giudizi di responsabilità contabile, sancisce espressamente che, in caso di definitivo proscioglimento, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza, senza fare alcun riferimento all'autonomo accertamento della inesistenza del conflitto di interessi. Non vi sarebbe ragione di concepire una siffatta diversità di trattamento tra l'amministratore coinvolto in giudizio dinanzi alla Corte dei Conti e quello sottoposto a giudizio penale. Inoltre sarebbe contraddittorio e confliggente con il principio della presunzione di innocenza far discendere da una sentenza penale di assoluzione conseguenze pregiudizievoli per l'imputato, anche se sotto il limitato aspetto del diritto al rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in giudizio. Le censure di cui al primo motivo sono infondate. Perché sorga il diritto del dipendente o dell'amministratore dell'Ente pubblico all'assistenza processuale, debbono ricorrere, ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 1 giugno 1979 n. 191 - come giustamente posto in rilievo dalla sentenza impugnata - due condizioni: 1) l'assoluzione del dipendente o dell'amministratore di un Ente pubblico, che si trovi implicato, in conseguenza di atti o fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio, in un procedimento penale;
2) la mancanza di conflitto d'interesse con l'ente. Jur 3 Il giudice a quo ha ritenuto infondata la pretesa del LI, difettando nel caso in esame il secondo dei due requisiti richiesti dalla legge e, precisamente, la mancanza di conflitto di interesse con l'Ente. Si legge testualmente nella sentenza impugnata: "Il fatto che l'attore sia stato assolto, unitamente agli altri coimputati, “perché il fatto non sussiste" non esime questo giudicante dal valutare in concreto i fatti che dettero luogo al procedimento penale allo scopo proprio di rilevare l'esistenza o meno di conflitto di interessi. Orbene dalla sentenza penale che ha dato luogo al presente giudizio chiaramente emerge che la Commissione edilizia abusando dei suoi poteri aveva approvato il progetto ed autorizzato il rilascio della concessione edilizia che così come presentata non poteva essere autorizzata. Anche se tale fatto non costituì ( per motivi ampiamente spiegati nella sentenza penale) illecito penalmente perseguibile, purtuttavia costituiva comportamento illegittimo verso l'Ente Comune. Pertanto, in presenza di evidente conflitto di interesse, la domanda attrice non può essere accolta.". Osserva il collegio che tale motivazione non viola i limiti oggettivi del giudicato, in quanto, come risulta dalla sentenza impugnata, LI GE, unitamente ad altri componenti della Commissione Edilizia del Comune di Petina, fu tratto a giudizio per il delitto previsto e punito dagli artt. 323, capoverso, c.p. ( abuso d'ufficio) per avere espresso parere favorevole al rilascio di concessione edilizia in assenza delle condizioni di legge ed al solo scopo di procurare un ingiusto profitto al richiedente la concessione. Il fatto specifico dell'esistenza o meno di un conflitto di interesse tra il componente della Commissione Edilizia ed il Comune, com'è agevole constatare, Jon non è stato oggetto del giudizio penale e, pertanto, la sentenza in questione non può avere efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen., nella presente controversia, non riguardando questa un diritto "il cui riconoscimento dipende dagli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale”. Infatti il riconoscimento o meno del diritto in questione, dipendendo dalla presenza delle due condizioni summenzionate, non è ricollegabile, per quanto riguarda la condizione costituita dalla inesistenza di conflitto di interessi con il comune, agli stessi fatti materiali, che furono oggetto del giudizio penale. Né la motivazione della sentenza impugnata può ritenersi apparente o contraddittoria, atteso che dà comprensibile ragione, con pertinenti e logiche argomentazioni, della decisione adottata. La dedotta violazione del principio costituzionale della separazione dei poteri non merita, poi, di essere presa in considerazione, trattandosi di censura generica e, quindi, mancate del necessario requisito della specificità. Anche il secondo complesso motivo di censura è infondato. Il ricorrente deduce in primo luogo la "violazione del principio generale della rilevanza dell'esito delle vicende giudiziarie in cui sono coinvolti i pubblici amministratori ai fini della spettanza del diritto al rimborso delle spese legali”. Tale censura è inammissibile, non essendo consentito denunciare con ricorso per cassazione avverso sentenza del giudice di pace, relativa a controversia di valore inferiore ai due milioni, la violazione dei principi regolatori della materia o dei principi generali dell'ordinamento giuridico (cfr. in tal senso: cass. n. 716/99 resa a sezioni unite). Né può integrare violazione della presunzione di non colpevolezza dell'imputato, di cui all'art. 27 della Costituzione, il mancato riconoscimento del diritto al раз 5 F rimborso delle spese processuali, affrontate dall'imputato per difendersi nel processo penale, trattandosi di questione avente natura civilistica e del tutto estranea, quindi, all'ambito di applicazione di detto principio. Né appare fondata la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione, riguardando al norma applicata dal giudice di pace i dipendenti degli enti locali, mentre la disciplina di cui all'art. 18 del D.L. n. 67/1997, conv. in l. 135/1997, oltre che successiva ai fatti per cui è causa, riguarda i dipendenti di amministrazioni statali. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non vi è materia per una pronuncia sulle spese non essendosi controparte costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 25 maggio 2000. Francescaly Fiorethi Il Presidente Il Consigliere estensore IN CANCELLERIA GEN. 2001 DEPOSIŤAŤA - 3 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Juano IL CANCELLIERE Oggi Maria Di Nuzzo O L ного L O 4 B 7 E 26д .3 E N ) N , E IO 1 C 9 Z 9 A A -1 P R T 1 I IS -1 D 1 G E 2 E . R IC L A D 9 D 3 IU E E T G N 6 E 4 E S . E .N T T T R (IS A 10