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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Valeria OS Presidente estensore
Dr.ssa Viviana Criscuolo giudice
Dr.ssa Claudia Ummarino giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20720 /2024 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti COLELLA MARIO e PORCARO FABRIZIO presso il quale elettivamente domicilia indirizzo telematico attore
E nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
C.F._2
Convenuta Contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/10/2024, la parte ricorrente Parte_1
chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con n NAPOLI il 02/09/1999 (atto n. 163, P. II, Serie. A, Controparte_1
sez. Z, anno 1999), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 17/09/2018, era intervenuta separazione in forza di omologa resa nel procedimento RG. 12809/2018.
Riferiva, altresì, che dall'unione tra i predetti nascevano , 22.6.00 e Per_1 Per_2
26/11/2003, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Solo parte ricorrente compariva in data 25/02/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente che dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione della convenuta della quale dichiarava la contumacia.
Il Giudice non adottava alcuna determinazione, in assenza di figli minori;
riteneva la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova e invitava la parte alla precisazione delle conclusioni, ordinando la discussione orale.
Il difensore si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il giudice riservava la causa in decisione al Collegio.
Il PM concludeva come in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la contumacia della resistente, l'assenza di prova di aver almeno tentato una soluzione non giudiziaria della vicenda e la natura necessaria del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in NAPOLI il Parte_1 Controparte_1
02/09/1999 (atto n. 163, P. II, Serie. A, sez. Z, anno 1999);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n.163, P. II, S. A, sez. Z, anno 1999);
c) spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 28/02/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. OS
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Valeria OS Presidente estensore
Dr.ssa Viviana Criscuolo giudice
Dr.ssa Claudia Ummarino giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20720 /2024 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti COLELLA MARIO e PORCARO FABRIZIO presso il quale elettivamente domicilia indirizzo telematico attore
E nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
C.F._2
Convenuta Contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/10/2024, la parte ricorrente Parte_1
chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con n NAPOLI il 02/09/1999 (atto n. 163, P. II, Serie. A, Controparte_1
sez. Z, anno 1999), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 17/09/2018, era intervenuta separazione in forza di omologa resa nel procedimento RG. 12809/2018.
Riferiva, altresì, che dall'unione tra i predetti nascevano , 22.6.00 e Per_1 Per_2
26/11/2003, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Solo parte ricorrente compariva in data 25/02/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente che dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione della convenuta della quale dichiarava la contumacia.
Il Giudice non adottava alcuna determinazione, in assenza di figli minori;
riteneva la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova e invitava la parte alla precisazione delle conclusioni, ordinando la discussione orale.
Il difensore si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il giudice riservava la causa in decisione al Collegio.
Il PM concludeva come in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la contumacia della resistente, l'assenza di prova di aver almeno tentato una soluzione non giudiziaria della vicenda e la natura necessaria del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in NAPOLI il Parte_1 Controparte_1
02/09/1999 (atto n. 163, P. II, Serie. A, sez. Z, anno 1999);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n.163, P. II, S. A, sez. Z, anno 1999);
c) spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 28/02/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. OS