Sentenza 27 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/09/2018, n. 23168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23168 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2018 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 29216-2016 proposto da: TO LE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA ADRIANA, 5, presso lo studio dell'avvocato MARCO LEONI, rappresentato e difeso dall'avvocato DARIO BLANDAMURA giusta procura speciale in calce al ricorso;
2018
- ricorrente -
contro
AL IO, elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO VITTORIO II
18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE VESPERTINA giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 523/2016 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 14/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato DARIO BLANDAMURA;
udito l'Avvocato LAURA MARRAS per delega;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. LE RO ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, che riformando la pronuncia del Tribunale lo aveva condannato a pagare ad TO ER la somma di oltre C 27.000,00 a titolo di canoni eccedenti la misura prevista dalla L. 392/78, in relazione ad un rapporto di locazione ad uso abitativo intercorso fra le parti dal giugno del 1993 al marzo del 2012. L'intimato ha resistito con controricorso.
2. Entrambe le parti hanno depositato memorie a seguito di rimessione del fascicolo ( da parte della sesta sezione) alla sezione ordinaria per la pubblica udienza, in ragione della particolare rilevanza della questione concernente Ildoneità della procura speciale conferita al difensore del ricorrente a soddisfare il requisito della specialità necessario per la difesa nel giudizio di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 n° 4 cpc, la violazione dell'art. 327 cpc per inosservanza del termine semestrale di decadenza che la Corte territoriale aveva erroneamente valutato: lamenta che la sentenza del Tribunale di Taranto era stata depositata il 12.3.2015 mentre il ricorso in appello era stato depositato il 13.10.2015, quando la pronuncia era, a suo dire, già passata in giudicato. Con il secondo motivo, deduce - ex art. 360 n° 3 cpc - la violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 416 cpc e la decadenza dai mezzi di prova: lamenta che la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione su documenti, già contestati in primo grado, e relativi al diverso precedente giudizio intercorso fra le parti ( R.G. 1393/12 ), consistente , in particolare, nella dichiarazione confessoria avente per oggetto la percezione di un canone extralegale. A Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione , ex art. 360 n° 3 cpc, dell'art 14 delle preleggi e dell'art. 14 c. 5 L. 431/1998. 2. Preliminarmente deve essere esaminata la questione, per la quale la causa è stata rimessa all'udienza pubblica, avente per oggetto l'idoneità o meno della procura rilasciata al difensore a valere come procura speciale per il giudizio di legittimità.
2.1. In merito alle modalità di rilascio della procura speciale , questa Corte ha avuto modo di chiarire che: a. "il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché é irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito ( cfr. Cass. 18468/2014); è stato altresì precisato che "il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce." ( Cass. 1205/2015 ); b. "ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest'ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione; ove sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall'essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall'atto a margine del quale essa è apposta, restando, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità." ( cfr. Cass. 7014/2017 ); c. "è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e non materialmente congiunta al ricorso, sia conferita con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione dal difensore in violazione dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dal momento che la norma non prevede un conferimento autonomo rispetto agli atti processuali a cui il mandato si riferisce (salvo che per la memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente); nemmeno è possibile una sanatoria dell'atto mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., poiché l'art. 365 c.p.c. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso." ( cfr. Cass. 1255/2018 ). d. "è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83, comma 2, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali" ( cfr. Cass. 23381/2004; Cass. 6070/2005; Cass. 18257/2017 ) 3. Nel caso in esame, il mandato defensionale risulta conferito non in calce o a margine del ricorso, ma in un foglio separato;
pur recando una data successiva al deposito della sentenza d'appello e recando altresì il timbro di congiunzione con l'atto introduttivo del presente giudizio, non contiene alcun riferimento né ad esso, né alla sentenza impugnata, né al giudizio di cassazione , essendo stato compilato con esclusivo riferimento ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito ( " Vi conferisco mandato a rappresentarmi e difendermi anche disgiuntamente in questo procedimento, in ogni suo stato, fase e "grado", anche di opposizione e di esecuzione e per revocazione , con facoltà alla chiamata in causa di terzi aventi causa ed in garanzia, a transigere, conciliare , rinunciare agli atti ed accettare rinunzie, deferire giuramento decisorio e proporre querela di falso e costituirsi parte civile riscuotere, quietanzare e sottoscrivere "), fra cui, in calce, anche l'informativa per la mediazione, ex Divo n° 28/2010. 3.1. La procura non contiene, in buona sostanza, alcun riferimento al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità e, pertanto, non solo è priva di specialità ma presenta indicazioni incompatibili con il giudizio di cassazione che, lungi dal costituire un gravame o "un grado" rispetto alla pronuncia di merito, configura uno speciale mezzo di impugnazione svolto attraverso un ricorso a critica vincolata, secondo l'impostazione del sistema processuale vigente che deve essere preservata soprattutto in questa sede, non a scopo deflattivo ( come impropriamente argomentato dal ricorrente : cfr. pag. 5 della memoria ) ma per garantire l'uniforme applicazione della legge.
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma ibis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 5200,00 per compensi oltre accessori e rimborso spese generali nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario del contro ricorrente. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma ibis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 22.5