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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/07/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente Rel Est. dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
Parte_1
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. BENEDETTI ELENA;
RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. BONATI MONICA
RESISTENTE
CP_2
nata a [...] il [...] con il patrocinio Avv. P.BRAGAZZI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt.)
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate nella nota di trattazione scritta per l'udienza del 4.07.2025 come di seguito integralmente trascritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca recepire l'accordo raggiunto dalle parti . Parte_1
e alle seguenti condizioni: Controparte_1 CP_2 1- il IG. , C.F. , nato a [...] il [...],residente Controparte_1 CodiceFiscale_1 in Camaiore V.le Oberdan n. 54, e la IG.ra C.F. , nata a [...]_2 Pietrasanta il 25.3.1988, residente in [...], nella qualità di genitori del minore nato a [...] il [...], si obbligano a corrispondere entro il giorno Persona_1 5 di ogni mese alla IG.ra , nella qualità di affidataria e collocataria del minore Parte_1 in forza del decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze n. cronol. 4650/2023 del 13.11.2023, a titolo di contributo al mantenimento la somma mensile ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di € 100,00;
1 2- i genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie (indicate nel Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Lucca il 8.10.2022, anche per quanto riguarda la concertazione)per la quota del 30% cadauno. Nel contributo mensile che sarà versato dal IG. è Controparte_1 compresa anche la quota di sua competenza delle spese straordinarie, mentre la IG.ra CP_2 provvederà a versarle alla IG.ra con accredito sulla carta Postpay a quest'ultima Pt_1 intestata;
3- in merito alle modalità di pagamento del contributo, il IG. , che è titolare di reddito di CP_1 inclusione con il quale possono essere effettuate soltanto spese dirette e non bonificare somme a favore di terzi, provvederà al pagamento delle spese dentistiche del minore, versando direttamente a mezzo bonifico o attraverso POS tale importo mensile allo studio dentistico del Dott. Controparte_3 in Lido di Camaiore Via Mincio n. 205 fino al saldo dell'intervento. Terminato tale pagamento, le parti concorderanno l'ulteriore spesa alla quale il padre provvederà direttamente. Poiché la IG.ra è proprietaria per la quota di 1/8 dell'immobile nel quale risiede la IG.ra CP_2 Parte_1
unitamente al minore , le parti convengono che l'indennità di
[...] Persona_1 occupazione corrispondente a tale quota sia pari alla somma mensile di € 100,00, che la IG.ra non verserà alla IG.ra tale importo e quest'ultima non verserà Parte_1 CP_2 il contributo mensile per il mantenimento del figlio pari ad euro 100,00 alla prima, in quanto lo ritengono soddisfatto con il godimento da parte del minore della parte di immobile di proprietà della madre;
4- le spese di lite rimangono integralmente compensate tra le parti;
5- il procedimento R.G. n. 1080/2025 (ruolo Dott.ssa non sarà coltivato e sarà Per_2 abbandonato. A tal fine la IG.ra rinuncia agli atti ed all'azione e non notificherà il Pt_1 relativo atto di riassunzione con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza prevista per il 17.9.2025; anche le spese di questo procedimento rimangono integralmente compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che all'udienza del 4.07.2025 per cui era stata disposta la trattazione cartolare le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione;
ritenuto che
le condizioni concordemente assunte dalle parti rispondano ad un obiettivo interesse della prole;
ritenuto che
, in ragione dell'intervenuta conciliazione, e conformemente a quanto richiesto dalle parti, le spese di lite debbano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: recepisce le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti da intendersi qui trascritte e dispone pertanto in conformità alle medesime;
compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella Camera di consiglio del 04/07/2025.
2 Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente Rel Est. dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
Parte_1
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. BENEDETTI ELENA;
RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. BONATI MONICA
RESISTENTE
CP_2
nata a [...] il [...] con il patrocinio Avv. P.BRAGAZZI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt.)
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate nella nota di trattazione scritta per l'udienza del 4.07.2025 come di seguito integralmente trascritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca recepire l'accordo raggiunto dalle parti . Parte_1
e alle seguenti condizioni: Controparte_1 CP_2 1- il IG. , C.F. , nato a [...] il [...],residente Controparte_1 CodiceFiscale_1 in Camaiore V.le Oberdan n. 54, e la IG.ra C.F. , nata a [...]_2 Pietrasanta il 25.3.1988, residente in [...], nella qualità di genitori del minore nato a [...] il [...], si obbligano a corrispondere entro il giorno Persona_1 5 di ogni mese alla IG.ra , nella qualità di affidataria e collocataria del minore Parte_1 in forza del decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze n. cronol. 4650/2023 del 13.11.2023, a titolo di contributo al mantenimento la somma mensile ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di € 100,00;
1 2- i genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie (indicate nel Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Lucca il 8.10.2022, anche per quanto riguarda la concertazione)per la quota del 30% cadauno. Nel contributo mensile che sarà versato dal IG. è Controparte_1 compresa anche la quota di sua competenza delle spese straordinarie, mentre la IG.ra CP_2 provvederà a versarle alla IG.ra con accredito sulla carta Postpay a quest'ultima Pt_1 intestata;
3- in merito alle modalità di pagamento del contributo, il IG. , che è titolare di reddito di CP_1 inclusione con il quale possono essere effettuate soltanto spese dirette e non bonificare somme a favore di terzi, provvederà al pagamento delle spese dentistiche del minore, versando direttamente a mezzo bonifico o attraverso POS tale importo mensile allo studio dentistico del Dott. Controparte_3 in Lido di Camaiore Via Mincio n. 205 fino al saldo dell'intervento. Terminato tale pagamento, le parti concorderanno l'ulteriore spesa alla quale il padre provvederà direttamente. Poiché la IG.ra è proprietaria per la quota di 1/8 dell'immobile nel quale risiede la IG.ra CP_2 Parte_1
unitamente al minore , le parti convengono che l'indennità di
[...] Persona_1 occupazione corrispondente a tale quota sia pari alla somma mensile di € 100,00, che la IG.ra non verserà alla IG.ra tale importo e quest'ultima non verserà Parte_1 CP_2 il contributo mensile per il mantenimento del figlio pari ad euro 100,00 alla prima, in quanto lo ritengono soddisfatto con il godimento da parte del minore della parte di immobile di proprietà della madre;
4- le spese di lite rimangono integralmente compensate tra le parti;
5- il procedimento R.G. n. 1080/2025 (ruolo Dott.ssa non sarà coltivato e sarà Per_2 abbandonato. A tal fine la IG.ra rinuncia agli atti ed all'azione e non notificherà il Pt_1 relativo atto di riassunzione con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza prevista per il 17.9.2025; anche le spese di questo procedimento rimangono integralmente compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che all'udienza del 4.07.2025 per cui era stata disposta la trattazione cartolare le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione;
ritenuto che
le condizioni concordemente assunte dalle parti rispondano ad un obiettivo interesse della prole;
ritenuto che
, in ragione dell'intervenuta conciliazione, e conformemente a quanto richiesto dalle parti, le spese di lite debbano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: recepisce le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti da intendersi qui trascritte e dispone pertanto in conformità alle medesime;
compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella Camera di consiglio del 04/07/2025.
2 Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli
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