Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. 1712/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di conSIlio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - conSIliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - conSIliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 03/10/2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. FOIS FULVIA;
- parte appellante - contro
(C.F. ) _1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. LONGO PATRIZIA e LONGO LORENZETTO FRANCESCO;
- parte appellata -
Avente a oggetto: Cause in materia di rapporti societari - società di persone - Appello avverso la sentenza del tribunale di DO n. 1685/2023 pubblicata in data
17/08/2023.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 20-2-2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, alla luce delle argomentazioni di cui agli atti tutti, di primo e secondo grado, depositati dal SI. , Parte_1
riformare in parte qua la sentenza qui impugnata, nei capi e per i motivi esposti nel presente gravame, e conseguentemente così provvedere:
NEL MERITO
Per i motivi dedotti nel presente atto, dichiarare la nullità e/o comunque riformare
-1-
Giud. dott. Amenduni, pubblicata il 17.8.2023 qui impugnata, e per l'effetto accogliere le domande tutte, nel merito ed in istruttoria, formulate da parte del SI. in Pt_1
primo grado che vengono qui integralmente richiamate:
“IN MERITO
In principalità
Respingersi la domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto, contestualmente dichiarando che nulla deve il SI. alla SI.ra . Pt_1 _1
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto della SI.ra alla _1 richiesta di corresponsione degli utili della società dall'anno 2004 sino Controparte_2
alla data del novembre 2010, riqualificarsi il quantum vantato dalla SI.ra , e _1
conseguentemente condannarsi il SI. al pagamento di quanto risulterà di Pt_1
spettanza alla SI.ra alla percezione degli utili societari, e ciò computandosi _1
dal mese di novembre 2010 al mese di ottobre 2017;
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed oneri di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA
• Non ci si oppone alla richiesta di Ctu ex adverso richiesta, purché con emendazione del quesito ex adverso proposto, e che verrà formulato da questo patrocinio all'atto del conferimento di incarico;
• Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. ad , filiale di NO ER, l'esibizione in CP_3
giudizio della totalità degli estratti del conto corrente intestato alla dal Controparte_2 momento dell'accensione alla data della chiusura dello stesso;
• Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. all'attrice la produzione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2004 al 2017 estremi compresi;
• In subordine, laddove venisse opposta l'impossibilità di acquisizione di siffatta documentazione, si insta affinché la stessa venga assunta d'ufficio ai sensi dell'art. 213 c.p.c. presso INPS, INAIL ed Agenzia delle Entrate;
• Ordinarsi all'attrice l'esibizione e la produzione in giudizio, ex art. 210 c.p.c. la totalità della documentazione bancaria afferente il rapporto di conto corrente IBAN n.
-2- [...]B, dalla medesima intrattenuto con NC Cassa di
Risparmio di DO e VI (ora Intesa San Paolo s.p.a) filiale di NO ER
(Pd) via Jeppelli, in particolare comprendendo, la totalità degli estratti di conto corrente dall'anno 2004 al 2017, distinte di bonifico, matrici di assegni e copie dei versamenti effettuati;
ovvero, in subordine, ordinarsi a NC Cassa di Risparmio di
DO e VI (ora Intesa San Paolo s.p.a.) filiale di NO ER (PD), via
Jappelli, ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e la produzione in giudizio della totalità della documentazione bancaria afferente il rapporto di conto corrente IBAN n.
[...]B intestato alla SI.ra , in particolare _1 comprendendo, la totalità degli estratti di conto corrente dall'anno 2004 al 2017, distinte di bonifico, matrici di assegni e copie di versamenti effettuati;
• Ordinarsi all'attrice l'esibizione e la produzione in giudizio, ex art. 210 c.p.c. la totalità della documentazione bancaria afferente il contratto di mutuo, alla medesima intestato, erogato da NC Cassa di Risparmio di DO e VI (ora Intesa San
Paolo s.p.a.) filiale di NO ER (Pd), via Jappelli, per l'acquisto dell'abitazione in
NO ER (Pd) via Montegrotto, n. 21/L, in particolare comprendendo atto notarile di stipula, prospetto liquidazione rate, ricevute di pagamento, nonché ogni altro documento afferente il rapporto detto;
ovvero, in subordine, ordinarsi a NC Cassa di Risparmio di DO e VI (ora
Intesa San Paolo s.p.a) filiale di NO ER (Pd), via Jappelli, ex art. 210 c.p.c.
l'esibizione e la produzione in giudizio della totalità della documentazione bancaria afferente il contratto di mutuo dalla stessa erogato alla SI.ra , in _1
particolare comprendendo atto notarile di stipula, prospetto di liquidazione rate, ricevute di pagamento, nonché ogni altro documento afferente il rapporto detto;
• Ammettersi prova per testimoni sulle circostanze come di seguito capitolate:
1. Vero che nel corso dell'anno 1996 la SI.ra contraeva contratto di _1 mutuo ipotecario presso l'istituto bancario Cassa di Risparmio di DO e VI, filiale di NO ER, via Jappelli;
2. Vero che il contratto di mutuo di cui al capitolo precedente veniva stipulato per l'acquisto da parte della SI.ra di abitazione sita in NO ER _1
(PD), via Montegrotto n. 21/L;
3. Vero che la SI.ra intratteneva con Cassa di Risparmio di DO _1
-3- e VI, filiale di NO ER, via Jappelli rapporto di conto corrente sul conto
IBAN n. [...]B;
4. Vero che il pagamento del mutuo di cui ai capitoli 1 e 2 avveniva attraverso addebito diretto sul conto corrente di cui al precedente capitolo 3;
Si indica quale testimone sui capitoli da 1 a 4, il Direttore di Filiale presso NC
Cassa di Risparmio di DO e VI (ora Intesa San Paolo S.p.a.) Agenzia di
NO ER, via Jappelli, n. 2;
5. Vero che in data 20.9.2006 il teste si trovava in compagnia del SI. Parte_1 presso il magazzino de “Il Puffetto s.a.s.” in NO ER (PD) via dell'Artigianato, vicolo 3, n. 8;
6. Vero che nella circostanza di cui al capitolo precedente giungeva la SI.ra _1
;
[...]
7. Vero che nell'occasione di cui ai capitoli precedenti in il SI. consegnava a Pt_1 mani della SI.ra l'importo di € 600,00 in contanti;
_1
8. Vero che in data 17.10.2006 il teste si trovava in compagnia del SI. Parte_1 presso il magazzino de “Il Puffetto s.a.s.” in NO ER (PD) via dell'Artigianato, vicolo 3, n. 8;
9. Vero che nella circostanza di cui al capitolo precedente giungeva la SI.ra _1
;
[...]
10. Vero che nell'occasione di cui ai capitoli precedenti in il SI. consegnava Pt_1
a mani della SI.ra l'importo di € 600,00 in contanti;
_1
11. Vero che in data 27.11.2006 il teste si trovava in compagnia del SI. Parte_1 presso il magazzino de “Il Puffetto s.a.s.” in NO ER (PD) via dell'Artigianato, vicolo 3, n. 8;
12. Vero che nella circostanza di cui al capitolo precedente giungeva la SI.ra
; _1
13. Vero che nell'occasione di cui ai capitoli precedenti in il SI. consegnava Pt_1
a mani della SI.ra l'importo di € 600,00 in contanti;
_1
14. Vero che in data 15.12.2006 il teste si trovava in compagnia del SI. Parte_1 presso il magazzino de “Il Puffetto s.a.s.” in NO ER (PD) via dell'Artigianato, vicolo 3, n. 8;
15. Vero che nella circostanza di cui al capitolo precedente giungeva la SI.ra
-4- ; _1
16. Vero che nell'occasione di cui ai capitoli precedenti in il SI. consegnava Pt_1
a mani della SI.ra l'importo di € 600,00 in contanti;
_1
17. Vero che in data 23.01.2007 il teste si trovava in compagnia del SI. Parte_1 presso il magazzino de “Il Puffetto s.a.s.” in NO ER (PD) via dell'Artigianato, vicolo 3, n. 8;
18. Vero che nella circostanza di cui al capitolo precedente giungeva la SI.ra
; _1
19. Vero che nell'occasione di cui ai capitoli precedenti in il SI. consegnava Pt_1
a mani della SI.ra l'importo di € 600,00 in contanti;
_1
20. Vero che in data 16.02.2007 il teste si trovava in compagnia del SI. Parte_1 presso il magazzino de “Il Puffetto s.a.s.” in NO ER (PD) via dell'Artigianato, vicolo 3, n. 8;
21. Vero che nella circostanza di cui al capitolo precedente giungeva la SI.ra
; _1
22. Vero che nell'occasione di cui ai capitoli precedenti in il SI. consegnava Pt_1
a mani della SI.ra l'importo di € 600,00 in contanti;
_1
23. Vero che in data 19.03.2007 il teste si trovava in compagnia del SI. Parte_1 presso il magazzino de “Il Puffetto s.a.s.” in NO ER (PD) via dell'Artigianato, vicolo 3, n. 8;
24. Vero che nella circostanza di cui al capitolo precedente giungeva la SI.ra
; _1
25. Vero che nell'occasione di cui ai capitoli precedenti in il SI. consegnava Pt_1
a mani della SI.ra l'importo di € 600,00 in contanti;
_1
26. Vero che in data 24.4.2007 il teste si trovava in compagnia del SI. Parte_1 presso il magazzino de “Il Puffetto s.a.s.” in NO ER (PD) via dell'Artigianato, vicolo 3, n. 8;
27. Vero che nella circostanza di cui al capitolo precedente giungeva la SI.ra
; _1
28. Vero che nell'occasione di cui ai capitoli precedenti in il SI. consegnava Pt_1
a mani della SI.ra l'importo di € 600,00 in contanti;
_1
29. Vero che in data 22.5.2007 il teste si trovava in compagnia del SI. Parte_1
-5- presso il magazzino de “Il Puffetto s.a.s.” in NO ER (PD) via dell'Artigianato, vicolo 3, n. 8;
30. Vero che nella circostanza di cui al capitolo precedente giungeva la SI.ra
; _1
31. Vero che nell'occasione di cui ai capitoli precedenti in il SI. consegnava Pt_1
a mani della SI.ra l'importo di € 600,00 in contanti;
_1
32. Vero che in data 16.6.2007 il teste si trovava in compagnia del SI. Parte_1 presso il magazzino de “Il Puffetto s.a.s.” in NO ER (PD) via dell'Artigianato, vicolo 3, n. 8;
33. Vero che nella circostanza di cui al capitolo precedente giungeva la SI.ra
; _1
34. Vero che nell'occasione di cui ai capitoli precedenti in il SI. consegnava Pt_1
a mani della SI.ra l'importo di € 600,00 in contanti;
_1
35. Vero che in data 20.7.2007 / 29.8.2007/ 18.9.2007/ 20.10.2007/ 17.11.2007/
28.12.2007/ 21.01.2008/ 17.02.2008/ 24.03.2008/ 20.04.2008/ 16.05.2008/
21.06.2008/ 23.07.2008/ 27.08.2008/ 19.9.2008/ 19.10.2008/ 21.11.2008/
20.12.2008/ 22.01.2009/ 19.02.2009/ 20.03.2009/ 24.04.2009/ 17.05.2009/
20.06.2009/ 18.07.2009/ 23.08.2009/ 24.9.2009/ 16.10.2009/ 21.11.2009/
19.12.2009/ 24.01.2010/ 20.02.2010/ 26.03.2010/ 21.04.2010/ 19.05.2010/
20.06.2010/ 16.07.2010/ 23.08.2010/ 20.09.2010/ 21.10.2010/ 17.11.2010/
19.12.2010/ 21.01.2011/ 23.02.2011/ 18.03.2011/ 24.04.2011/ 22.05.2011/
19.06.2011/ 28.07.2011/ 21.08.2011/ 22.09.2011/ 19.10.2011/ 21.11.2011/
28.12.2011/ 17.01.2012/ 24.02.2012/ 20.3.2012/ 22.04.2012/ 19.05.2012/
27.06.2012/ 25.07.2012/ 28.08.2012/ 21.09.2012/ 24.10.2012/ 20.11.2012/
21.12.2012/ 19.1.2013/ 23.02.2013/ 20.03.2013/ 21.04.2013/ 19.05.2013/
26.06.2013/ 18.07.2013/ 20.08.2013/ 29.9.2013/ 24.10.2013/ Email_1
19.12.2013/ 22.01.2014/ 26.02.2014/ 19.03.2014/ 23.04.2014/ 23.05.2014/
20.06.2014/ 19.07.2014/ 27.08.2014/ 25.09.2014/ 18.10.2014/ 20.11.2014/
28.12.2014/ 25.01.2015/ 22.2.2015/ 19.3.2015 il teste si trovava in compagnia del SI. presso il magazzino de “Il Puffetto s.a.s.” in NO ER (PD) via Parte_1 dell'Artigianato, vicolo 3, n. 8;
36. Vero che nella circostanza di cui al capitolo precedente giungeva la SI.ra
-6- ; _1
37. Vero che nell'occasione di cui ai capitoli precedenti in il SI. consegnava Pt_1
a mani della SI.ra l'importo di € 600,00 in contanti;
_1
Si indicano quali testimoni sui capitoli da 5 a 37, i seguenti SInori: e Controparte_4
entrambi di NO ER, via Toscanini, n. 10; Controparte_5
• Ammettersi prova per interpello della SI.ra sulle circostanze di _1
seguito capitolate:
I. Vero che in data 21.9.2010 ad ore 23.30 presso l'abitazione familiare in NO
ER (PD), via Montegrotto n. 21/L, il SI. estraeva un libro dalla Pt_1
libreria domestica
II. Vero che nell'occasione di cui alla circostanza che precede, cadeva a terra un libro adiacente a quello estratto dal SI. ; Pt_1
III. Vero che dal libro caduto, di cui al precedente capitolo, fuoriuscivano banconote per un complessivo controvalore di euro 1.600,00;
IV. Vero che nella medesima circostanza ut supra il SI. chiedeva Pt_1
spiegazioni alla SI.ra circa la provenienza del denaro detto;
_1
V. Vero che la SI.ra rispondeva essere denaro proveniente dall'attività _1
della Controparte_2
VI. Vero che aggiungeva la SI.ra essere denaro dalla medesima _1
nascosto;
• Per le ragioni esposte in atti, si chiede sin d'ora la reiezione delle istanze di prova orali ex adverso capitolate.
In subordine, in caso di loro accoglimento si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze eventualmente accolte, con i testimoni già indicati dal SI. nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. ed ulteriormente con il Pt_1
dott. , presso NO ER (Pd) via Volta 39; Testimone_1
Con ogni più ampia riserva istruttoria, documentale, nel merito e di diversamente concludere”.
IN OGNI CASO
Con vittoria di diritti, spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettersi le istanze istruttorie tutte come richieste dal SI. in primo Pt_1
-7- grado e poc'anzi indicate;
Parte appellata
Nel merito:
In via principale,
1) Rigettarsi l'appello proposto dal SI. (c.f. ), di Parte_1 CodiceFiscale_3 cui al presente giudizio, essendo infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi la Sentenza n. 1685/2023 – Rep. n. 3211/2023 del 17.08.2023 pronunciata dal Tribunale di DO, pubblicata in data 17.08.2023, nel proc. R.G. n.
3643/2020 con conseguente revoca della pronunzia resa in punto inibitoria in data
5.04.2024 e reviviscenza dell'efficacia esecutiva della Sentenza di prime cure.
In ogni caso,
2) Accogliersi le conclusioni, di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato nel giudizio di primo grado all'udienza 3.1.2023, che di seguito si trascrivono:
“In via principale:
A. Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla liquidazione della sua quota di partecipazione ai sensi dell'art. 2289 c.c., e per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento di €. 11.300,00 a titolo di liquidazione del 5% delle quote sociali, con interessi e rivalutazione a decorrere dallo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2289 c.c., da computarsi tenuto conto della data di ricevimento della manifestazione del recesso operato dalla
; _1
B. Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla liquidazione utili mai percepiti dalla società convenuta, e per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento di €.
77.642,00 corrispondenti al 35% di €. 221.800,00 oltre ad €. 11.145,48 per interessi dalla data di decorrenza, ovvero dalla data di decorrenza sino all'effettivo saldo.
C. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge.
In via subordinata:
D. Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla liquidazione della sua quota di partecipazione ai sensi dell'art. 2289 c.c., e per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento di tale somma da quantificarsi in base alla documentazione prodotta, a
-8- quanto emergerà in corso di causa e in via equitativa occorrendo;
E. Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla liquidazione degli utili mai percepiti dalla società convenuta, e per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento di tale somma da quantificarsi in base alla documentazione prodotta, a quanto emergerà in corso di causa e in via equitativa occorrendo;
F. con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
3) Nonché accogliersi le conclusioni, di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. che di seguito si trascrivono
“C. Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
i) Vero che la SI.ra ha gestito dal 2004 fino al dicembre 2014 il settore _1
amministrativo della società?
ii) Vero che per tale attività lavorativa la SI.ra ha chiesto di ricevere i _1
compensi e gli utili a lei spettanti dal 2004 al 2014 pro quota?
iii) Vero che il ha omesso di liquidare alla SI.ra i compensi e gli utili Pt_1 _1
a lei spettanti dal 2004 al 2014 in qualità di socia della società “Il Puffetto sas di
TO LU & C.”? iv) Vero che nel gennaio 2015 il TO intimava alla SI.ra di abbandonare _1
la propria attività lavorativa che svolgeva presso la sede della società?
v) Vero che in data 14/04/2016 il conveniva la SI.ra innanzi la Pt_1 _1
Camera Arbitrale di DO per chiederne l'estromissione da socia accomandante per gravi inadempienze lavorative? vi) Vero che il SI. offriva in liquidazione alla SI.ra la somma Pt_1 _1 complessiva di €.16.500,00 omnicomprensiva di utili e compensi? vii) Vero che in data 08/01/2016 la SI.ra chiedeva al commercialista Dott. _1
L. una valutazione economico-patrimoniale della società in questione? Per_1
viii) Vero che la SI.ra con missive del 10/04/2017 e 20/04/2017 invitava il _1
TO a far effettuare una perizia di stima da un soggetto di sua fiducia? ix) Vero che il si rifiutava di consegnare alla SI.ra la documentazione Pt_1 _1
contabile necessaria per svolgere la valutazione economico-patrimoniale?
x) Vero che il versava all'INPS i contributi della moglie quale coadiuvante Pt_1
d'impresa?
-9- Si indicano quali testimoni le seguenti persone:
-Dott. Commercialista , Via Ghislandi n.24, NO ER 35031; Testimone_2
-S.ra VE Jeannine, Via G.B. Moroni n. 12 NO ER (PD) 35031;
-S. , Via G.B. Moroni n. 12 NO ER (PD) 35031; CP_6
-S.ra , Via Palma il Giovane n 3/A NO ER (PD) 35031; Parte_2
-S. , Via Palma il Giovane n 3/A NO ER (PD) 35031.” CP_7
4) Nonché accogliersi le conclusioni, di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. che di seguito si trascrivono
“Si chiede il rigetto delle istanze probatorie del convenuto ovvero, in subordine,
l'ammissione delle seguenti prove testimoniali in via diretta:
“i) Vero che la SI.ra in data 20.09.2006 aveva accompagnato la _1
sorella, SI.ra ad una visita medica fuori città? Parte_2
ii) Vero che la SI.ra in data 27.11.2006 si era recata a trovare la _1
madre, SI.ra VE Jeannine, e si era trattenuta presso di lei per tutta la giornata, rientrando a casa solo verso le 21:00?
iii) Vero che la SI.ra in data 15.12.2006, 23.01.2007, 16.02.2007, _1
insieme alla sorella, SI.ra , ha accompagnato la madre VE Parte_2
Jeannine ad una visita e dopo la visita si sono fermate presso la sua abitazione, dove le hanno raggiunte i figli della SI.ra , ed ? _1 Per_2 Per_3
iv) Vero che la SI.ra in data 19.03.2007 e 24.04.2007 in compagnia _1
della madre, VE Jeannine, ha accompagnato la minore ad una visita Per_3
medica, e dopo la visita sono tornate insieme a casa della SI.ra ed _1
ivi si sono trattenute per tutta la giornata?
v) Vero che la SI.ra in data 22.05.2007 e 16.06.2007 ha _1
accompagnato i figli e dalla nonna VE Jeannine per farle Per_2 Per_3
compagnia, ed insieme sono rimasti tutta la giornata per il pranzo e la cena? vi) Vero che i fatti indicati da controparte a pag. 7 della memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. dal n. 34 al n. 37 riportano circostanze inveritiere in quanto la
SI.ra disconosce di aver ricevuto le somme in essi indicati? _1
vii) Vero che i fatti indicati da controparte a pag. 8 della memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. dall'I al VI sono del tutto destituiti di fondamento e riportano dichiarazioni della SI.ra mai proferite dalla stessa?”. _1
-10- 3) Con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Motivi della decisione
In fatto.-
1. Con la sentenza qui appellata il tribunale di DO, adito da per _1
ottenere, a seguito del di lei recesso in data 10-10-2017, la liquidazione della quota pari al 5% alla stessa spettante quale socia accomandante nella società “Il puffetto s.a.s. di L. TO” e il pagamento degli utili non riscossi per il periodo dal 2004 al
2011, ha accolto la domanda dell'attrice, condannando al pagamento Parte_1 della somma di € 5.742,74 oltre interessi a titolo di liquidazione della quota sociale e di € 77.642,00 oltre interessi a titolo di utili non riscossi.
2. ha interposto appello sulla base di cinque motivi, chiedendo il rigetto Parte_1
delle domande formulate da . _1
3. Si è costituita in causa , opponendosi all'accoglimento dell'appello _1
e chiedendone il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
In diritto.-
1. Con il primo motivo si lamenta la mancata effettuazione dell'attività istruttoria richiesta in primo grado, instando per l'ammissione delle istanze (ordini di esibizione e prove per interrogatorio e testimoni) già richieste in primo grado e non ammesse dal tribunale, deplorando la mancanza di una idonea motivazione per tale diniego.
Viene denunciata “violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 177, 178, 183, 184,
191 e 244 c.p.c. nonché nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per denegata istruttoria”.
Si sostiene che, attesa la natura dei rapporti all'epoca esistenti fra le parti (rapporto di coniugio), non vi era la effettiva possibilità di procurarsi documentazione a riscontro dei pagamenti che si assumono effettuati e si invoca, pertanto, la previsione di cui all'art. 2721, co. 2, c.c., e, in particolare, all'ipotesi che facoltizza l'autorità giudiziaria alla ammissione della prova per testimoni oltre il limite tenendo “conto della qualità della parti … e di ogni altra circostanza”, nonché la previsione dell'art. 2724 c.c. relativa alla “impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta”.
1.1. Il motivo non può trovare accoglimento, neppure alla luce delle disposizioni normative richiamate.
-11- 1.1.1. In proposito mette conto rilevare che le istanze di esibizione sono palesemente inammissibili per difetto dei relativi presupposti ovvero in quanto del tutto esplorative ovvero ancora perché spiccatamente generiche.
La richiesta di esibizione della documentazione bancaria inerente alla società della quale è socio accomandatario lo stesso non può che risultare carente in Pt_1
ordine al requisito della necessità di acquisizione, dal momento che si tratta di un documento che la parte può di sua iniziativa acquisire.
Le richieste di esibizione dirette alla produzione delle dichiarazioni dei redditi della non evidenziano la rilevanza ai fini di causa di tali documenti. La “più _1
compiuta ricostruzione della situazione reddituale della SI.ra che, pur _1 professandosi priva di reddito, era in grado di pagare un mutuo ipotecario”
(comparsa conclusionale appellante, pag. 15 s.) risulta del tutto superflua, non potendosi da tale indagine perciò solo inferire il pagamento degli utili da parte del
. Pt_1
Le richieste di esibizione genericamente rivolte alla “totalità della documentazione bancaria afferente il rapporto di conto corrente” ovvero alla “totalità della documentazione bancaria afferente il contratto di mutuo” intestati alla , oltre _1
che irrilevanti per le ragioni già sopra esposte, incorrono in palese violazione del requisito fissato dall'art. 94 disp. att. c.p.c.
In merito alla “richiesta di deposito della documentazione relativa al pagamento dei contributi, reiterata per mero scrupolo difensivo all'udienza del 15.11.2022”
(comparsa conclusionale, pag. 16) a sancirne l'irrilevanza vale quanto esposto in riferimento alla relativa questione infra sub n. 5.4.
1.1.2. Quanto alle prove orali:
- quella per interrogatorio della è palesemente inconcludente, non potendosi _1
da essa trarre alcuna circostanza dirimente ai fini di questo giudizio;
- quella per testimoni è del pari priva di rilevanza;
con essa l'appellante mirerebbe a dimostrare di aver corrisposto durante il rapporto societario gli utili, tramite dazioni di
€ 600,00 al mese (v. capitoli dal 5 al 37).
Sennonché la mera circostanza della dazione di queste somme, non meglio specificate, e prive di un minimamente concreto contesto e senza alcuna altra indicazione, tollera alternative spiegazioni rispetto al riconoscimento degli utili,
-12- potendo trovare agevoli differenti causali e titoli in ragione del rapporto esistente fra le parti (come proprio il rapporto di coniugio in allora esistente e le conseguenti eSIenze di spese connesse al ménage familiare). Del pari, la mancata indicazione della provvista dalla quale quelle somme sarebbero provenute (potendosi astrattamente annettere rilevanza alle sole somme provenienti dal patrimonio societario) vale a rendere sotto altro, ma concorrente, profilo privi di decisività i capitoli di prova come formulati.
Tanto più la indicata intrinseca equivocità delle circostanze che si chiede di provare evidenzia l'inammissibilità di tali richieste istruttorie, laddove si ponga mente alla contraddittorietà che mina la prospettazione dell'appellante.
La tesi in proposito dell'appellante si connota infatti per un'evidente contraddizione che vale a inficiarla in radice. Il , da un lato, assume che la , per le Pt_1 _1 sue mansioni era “abilitata ad operare sui conti correnti della società per compiere operazioni finanziarie per conto della società” e fra tali operazioni, sostiene “debba annoverarsi anche il pagamento degli utili (!!!)” (appello, pag. 18; assunto poi ribadito in sede di comparsa conclusionale, pag. 19) e, dall'altro, con le insistite richieste istruttorie mirerebbe a dare la prova del pagamento di tali utili durante lo svolgimento del rapporto societario. E, dunque, si pretende - non senza incorrere in evidente contraddizione - di accreditare che la già ebbe a prelevare i suoi utili, _1 avvalendosi delle deleghe e della sua mansione all'interno della società, ma – a un tempo – di averle corrisposto tali medesimi utili mediante dazioni di € 600 mensili, dazioni numerosissime e tutte prive peraltro di qualsivoglia seppur minimo (e anche solo indiretto) riscontro documentale (il che, anche a voler annettere rilievo al rapporto inter partes, neppure milita a favore della tesi dell'appellante).
2.-3. Il secondo motivo denuncia una errata e contraddittoria valutazione delle prove con una conseguente (terzo motivo) errata ricostruzione del fatto relativamente a due circostanze: a) le mansioni svolte dalla;
b) il pagamento degli oneri _1
retributivi.
4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge relativamente al rigetto dell'eccezione di prescrizione, lamentandosi che il tribunale abbia escluso la decorrenza del termine prescrizionale ravvisando una “impossibilità” per la _1 di esercitare il suo diritto, non essendo stato depositato il rendiconto previsto dall'art.
-13- 2262 c.c.
5. I motivi sub 2.-3.-4. sollevando questioni tra loro intimamente connesse impongono una loro unitaria trattazione.
5.1. È certo che i rendiconti annuali non sono stati approvati e depositati dal socio accomandatario.
5.2. L'appellante non pone in discussione la regola secondo cui è con l'approvazione del rendiconto che sorge il diritto alla percezione degli utili (“è pur vero che il diritto del socio agli utili sorge con l'approvazione del rendiconto”: comparsa conclusionale, pag. 24), onde la mancata approvazione di esso impedisce il decorrere della prescrizione, ma assume che sarebbe contraddittorio affermare che non ricorrevano i presupposti per il decorso del termine prescrizionale e, al contempo, riconoscere il diritto agli utili.
La doglianza è del tutto fuori bersaglio.
Val quanto ritenere che siccome il socio accomandatario è inadempiente all'obbligo di presentare il rendiconto – e di far così sorgere, se del caso, il diritto agli utili – egli potrebbe indefinitamente esimersi da tale adempimento, paralizzando sine die il diritto del socio accomandante, al quale pertanto neppure sarebbe consentito rivolgersi al giudice per far accertare la maturazione degli utili non fatti oggetto della doverosa rendicontazione da parte del socio accomandatario.
È evidente, al contrario, che la possibilità di adire l'autorità giudiziaria è prevista proprio per supplire agli inadempimenti e alle carenze che il socio accomandatario abbia a compiere, così accertando e tutelando il diritto conculcato.
Al socio accomandatario, per replicare efficacemente all'eccezione di prescrizione, sarebbe stato sufficiente produrre i rendiconti approvati dal 2004 al 2017, il che – come è certo in causa – non ha fatto, non essendo, come detto, mai stati approvati, né potendo certo avvalersi della scelta del sistema contabile semplificato per eludere tale onere.
Nel mentre va pure osservato che l'insistito richiamo che l'appellante opera alla esistenza del rapporto di coniugio fra le parti vale, a ben vedere, a dare giustificazione anche della mancata attivazione della a fronte della omessa _1 approvazione dei rendiconti da parte dell'ex marito, mancata reazione che pure il non si perita di invocare a preteso sostegno della eccezione di prescrizione. Pt_1
-14- Pertanto, rivedendo in sede di cognizione piena, quanto ritenuto nell'ordinanza resa in esito alla richiesta di inibitoria, va esclusa ogni fondatezza alla doglianza in disamina.
5.3. Del pari priva di pregio è la doglianza incentrata sulla qualità di “responsabile dell'ufficio amministrazione” della per cercare di desumerne la decorrenza _1
del termine prescrizionale.
Va in contrario rimarcato che altro è che la non potesse “non conoscere la _1
situazione della società ed i relativi adempimenti e massimamente non può eccepire ora di avere contezza degli stessi” (appello, pag. 17), altro è che il diritto agli utili non possa insorgere che a seguito dall'approvazione del rendiconto, nella specie, come già detto, pacificamente mancato.
Insomma, non si tratta di accertare se la socia accomandataria avesse “il polso dell'intera situazione contabile e amministrativa della società”, ossia una circostanza di per sé del tutto anodina, in quanto insufficiente a far nascere il titolo alla percezione degli utili, ma di constatare come il socio accomandatario non abbia mai proceduto alla redazione del rendiconto e alla sua successiva approvazione, unico adempimento che fa insorgere il diritto del socio alla sua quota di utili (salvo, ovviamente, il ricorso al giudice in caso di inottemperanza da parte dell'accomandatario).
5.4. In merito alla questione inerente agli oneri contributivi, che l'appellante ritiene di proporre “per mero tuziorismo” (appello, pag. 19), va constatato che essa è in questa sede non rilevante.
Occorre considerare infatti che l'ammontare degli utili spettanti alla è stato Pt_1 determinato dal tribunale, sulla scorta della espletata c.t.u., in € 120.690,85 e che l'ammontare dei contributi è pari a € 32.913,00.
Il tribunale ha peraltro condannato , quand'anche per rimanere Parte_1 all'interno del petitum, al pagamento – a titolo di utili non riscossi – di una somma pari a € 77.642,00 che è inferiore a quella (87.777,85) che risulterebbe se dagli utili non riscossi accertati (120.690,85) si sottraesse l'ammontare dei contributi in questione (32.913,00).
6. Il quinto motivo sostiene la nullità della sentenza per una omessa, insufficiente o carente motivazione.
-15- 6.1. Anche tale doglianza è priva di pregio.
Innanzi tutto, va ricordato che l'eventuale nullità della sentenza di primo grado per mancanza della sua motivazione non comporterebbe la rimessione della causa al primo giudice, ma imporrebbe in questa sede di appello alla corte di provvedere alla sua redazione o integrazione. Ciò vale in particolare per la denunciata mancata esposizione delle ragioni sottese al diniego dell'ammissione delle istanze istruttorie, in questa sede motivata sub n. 1. (laddove non si ritenesse sufficiente l'indicazione, pure recata nella sentenza impugnata, circa la necessità di una prova documentale per la dimostrazione dei pagamenti).
Quanto al resto, la motivazione del tribunale, sia pure in via estremamente concisa, consente di apprezzare l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice per pervenire alla decisione, alla stregua degli esiti della espletata c.t.u. (che il tribunale ha condiviso, senza incontrare sul punto motivate e convincenti censure) e del rigetto dell'eccezione di prescrizione sulla base del corretto rilievo del contenuto dell'art. 2262 c.c., nel mentre la “aporia” che l'appellante crede di poter ravvisare sul punto per sostenere la “nullità” della motivazione, è già stata presa in esame e superata sub n. 5.2.
7. L'appello è respinto.
8. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi ex d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (da 52.001 a 260.000), salvo che per la fase di trattazione-istruttoria da riconoscersi nei valori minimi in considerazione della limitata sua rilevanza in sede di appello.
Va dato atto della sussistenza del presupposto procedimentale ex art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1685/2023 del tribunale di DO, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere a le spese processuali da questa Parte_1 _1
-16- sostenute e che liquida in € 12.154,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
dà atto della sussistenza a carico di del presupposto Parte_1 procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 6 marzo 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-17-