Articolo 25 della Legge 18 febbraio 1963, n. 86
Articolo 24Articolo 26
Versione
12 marzo 1963
Art. 25.
L'articolo 94, primo comma, lettera c), e' sostituito dal seguente:
"c) dai marescialli di 1ª classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, all'atto della loro cessazione dal servizio permanente per una delle cause di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 25 della legge 3 aprile 1958, n. 460 , ovvero, all'atto, del collocamento in congedo a domanda, nel caso contemplato dal primo comma, dell'articolo 33 della stessa legge".
Entrata in vigore il 12 marzo 1963