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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/09/2024, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN
N. R.G. 2970/2023
Adriana De Tommaso Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato
da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 23.07.1982, residente a [...]in Corso 3 Novembre 116, rappresentata e difesa dall'Avv. Eisa Larentis del foro di EN (C.F.
), p.e.c. fax C.F._2 Email_1
0461/980042) presso il cui Studio Legale in EN (TN) in Via Brigata
Aqui 4, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.
e , C.F. , nato a [...] in CP_1 C.F._3
Marocco, residente a [...]in Corso 3 Novembre 116, rappresentato e difeso dall'Avv. Eisa Larentis del foro di EN (C.F.
), p.e.c. fax C.F._2 Email_1
0461/980042, presso il cui Studio Legale in EN (TN) in Via Brigata
Aqui 4, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente modificate nelle note di trattazione scritta del 06 luglio 2024, relative all'udienza del 19 settembre 2024, celebrata nelle forme di cui all'articolo
127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/11/23 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio con rito civile a Trieste il 31/1/2009, che dall'unione erano nati il 22/9/2012 a Trieste e , il 19/8/2010 a Trieste, Per_1 Persona_2
hanno adito il tribunale con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. per chiedere la separazione formulando le conclusioni di cui al ricorso. Nello stesso atto le parti hanno anche chiesto, una volta decorso il termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e previo
Pag. 2 di 5 passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 4/2024, del 19 dicembre 2023, pubblicata in data 02 gennaio 2024, è stata pronunciata la separazione tra le parti e con separata ordinanza di pari data la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio.
All'udienza odierna, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte, il procuratore delle parti ha chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alle note di trattazione di data 06 settembre 2014, parzialmente modificate rispetto a quelle oggetto della separazione e di seguito indicate: “1. assegnazione della casa coniugale al sig. , ove continueranno a risedere anche i figli minori, CP_1
collocati prevalentemente presso il padre;
2. affidamento dei figli in maniera condivisa, con regolamentazione delle visite già concordate dai genitori, in termini del tutto paritari, sia per quanto concerne il periodo scolastico, le vacanze scolastiche ed estive;
3. mantenimento diretto dei figli minori da parte di ciascuno dei genitori e condivisione delle loro spese straordinarie al 50% ciascuno;
4. rinuncia da parte della sig. Pt_1
agli assegni di sostegno alla famiglia, che verranno goduti esclusivamente dal padre a prescindere da chi ne faccia richiesta. I coniugi hanno già regolamentato i propri rapporti patrimoniali e non hanno più alcuna pretesa reciproca”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Pag. 3 di 5 Il procedimento di separazione è stato definito con sentenza n. 4/2024, del
19 dicembre 2023, pubblicata in data 02 gennaio 2024, passata in giudicato come da certificazione della cancelleria del 08.07.2024.
È, inoltre, pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità, Per apparendo le clausole riguardanti i figli e appaiono rispettose dei Per_2
loro diritti e interessi sul piano morale e patrimoniale e del principio di bigenitorialità e non emergendo alcuna ragione per derogare alla regola principale dell'affido condiviso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto - con ricorso depositato in data così provvede
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Trieste in data
31.01.2009 (matrimonio trascritto nel predetto comune al nr. 13, parte I, dell'anno 2019), da , nata a Rovereto in [...] Parte_1
23.07.1982, e da , nato a Casablanca (Marocco) in [...] CP_1
19.08.1981, alle condizioni concordate dalle parti, come modificate nelle
Pag. 4 di 5 note di trattazione scritta di data 06.07.2024, e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in EN, nella camera di consiglio del 19 settembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Adriana De Tommaso
Laura Di Bernardi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN
N. R.G. 2970/2023
Adriana De Tommaso Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato
da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 23.07.1982, residente a [...]in Corso 3 Novembre 116, rappresentata e difesa dall'Avv. Eisa Larentis del foro di EN (C.F.
), p.e.c. fax C.F._2 Email_1
0461/980042) presso il cui Studio Legale in EN (TN) in Via Brigata
Aqui 4, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.
e , C.F. , nato a [...] in CP_1 C.F._3
Marocco, residente a [...]in Corso 3 Novembre 116, rappresentato e difeso dall'Avv. Eisa Larentis del foro di EN (C.F.
), p.e.c. fax C.F._2 Email_1
0461/980042, presso il cui Studio Legale in EN (TN) in Via Brigata
Aqui 4, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente modificate nelle note di trattazione scritta del 06 luglio 2024, relative all'udienza del 19 settembre 2024, celebrata nelle forme di cui all'articolo
127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/11/23 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio con rito civile a Trieste il 31/1/2009, che dall'unione erano nati il 22/9/2012 a Trieste e , il 19/8/2010 a Trieste, Per_1 Persona_2
hanno adito il tribunale con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. per chiedere la separazione formulando le conclusioni di cui al ricorso. Nello stesso atto le parti hanno anche chiesto, una volta decorso il termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e previo
Pag. 2 di 5 passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 4/2024, del 19 dicembre 2023, pubblicata in data 02 gennaio 2024, è stata pronunciata la separazione tra le parti e con separata ordinanza di pari data la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio.
All'udienza odierna, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte, il procuratore delle parti ha chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alle note di trattazione di data 06 settembre 2014, parzialmente modificate rispetto a quelle oggetto della separazione e di seguito indicate: “1. assegnazione della casa coniugale al sig. , ove continueranno a risedere anche i figli minori, CP_1
collocati prevalentemente presso il padre;
2. affidamento dei figli in maniera condivisa, con regolamentazione delle visite già concordate dai genitori, in termini del tutto paritari, sia per quanto concerne il periodo scolastico, le vacanze scolastiche ed estive;
3. mantenimento diretto dei figli minori da parte di ciascuno dei genitori e condivisione delle loro spese straordinarie al 50% ciascuno;
4. rinuncia da parte della sig. Pt_1
agli assegni di sostegno alla famiglia, che verranno goduti esclusivamente dal padre a prescindere da chi ne faccia richiesta. I coniugi hanno già regolamentato i propri rapporti patrimoniali e non hanno più alcuna pretesa reciproca”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Pag. 3 di 5 Il procedimento di separazione è stato definito con sentenza n. 4/2024, del
19 dicembre 2023, pubblicata in data 02 gennaio 2024, passata in giudicato come da certificazione della cancelleria del 08.07.2024.
È, inoltre, pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità, Per apparendo le clausole riguardanti i figli e appaiono rispettose dei Per_2
loro diritti e interessi sul piano morale e patrimoniale e del principio di bigenitorialità e non emergendo alcuna ragione per derogare alla regola principale dell'affido condiviso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto - con ricorso depositato in data così provvede
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Trieste in data
31.01.2009 (matrimonio trascritto nel predetto comune al nr. 13, parte I, dell'anno 2019), da , nata a Rovereto in [...] Parte_1
23.07.1982, e da , nato a Casablanca (Marocco) in [...] CP_1
19.08.1981, alle condizioni concordate dalle parti, come modificate nelle
Pag. 4 di 5 note di trattazione scritta di data 06.07.2024, e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in EN, nella camera di consiglio del 19 settembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Adriana De Tommaso
Laura Di Bernardi
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