Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 16/05/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00911/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01730/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1730 del 2024, proposto da Print Solution S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Gioia, con domicilio eletto presso il suo studio in RN, via Ss. Martiri Salernitani, 31 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Summonte, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 1086/2023 del 30.11.2023, reso dal Giudice di Pace di Avellino, nell'ambito del ricorso R.G. n. 3302/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe la Print Solution S.r.l. ha agito nei confronti del Comune di Summonte per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1086/2023 del 30.11.2023, reso dal Giudice di Pace di Avellino, nell'ambito del ricorso R.G. n. 3302/2023;
- col provvedimento giurisdizionale in questa sede azionato, notificato alla parte intimata ed asseritamente divenuto definitivo per non essere stata proposta opposizione, il Giudice di Pace di Avellino ha ingiunto alla civica amministrazione di pagare, in favore della Print Solution, la somma di € 8.908,28, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonchè le spese del procedimento monitorio liquidate in € 145,00 per spese ed € 400,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura di € 15%, IVA e CPA come per legge;
- nel proporre il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha chiesto a questa Sezione di:
- ordinare al Comune di Summonte, in persona del legale rappresentante p.t., di adottare tutti gli atti utili e necessari ai fini della corretta ed effettiva esecuzione del suddetto decreto - ingiuntivo;
– disporre, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo delle Amministrazioni soccombenti;
- fissare, ex art. 114 - comma 4 - lett. e) c.p.a., una somma di denaro, quantificata secondo il prudente apprezzamento di questo giudicante dovuta dall'Ente intimato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e fino all'effettivo pagamento e/o completa esecuzione di detta decisione;
- l’amministrazione intimata non si è costituita;
- alla camera di consiglio del 29 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato, in rito, che:
- il ricorrente ha versato in atti il decreto di esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c. del 21.03.2024 e la prova della notifica all’ingiunto datata 06.12.2023;
- il decreto ingiuntivo di cui si chiede ottemperanza, siccome non opposto entro il termine di legge giusta decreto di esecutorietà, costituisce, dunque, provvedimento del giudice ordinario equiparato a sentenza passata in giudicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm.;
Considerato, nel merito, che:
- il decreto ingiuntivo n. 1086/2023 del 30.11.2023, oltre ad equivalere – come visto – a sentenza passata in giudicato, figura notificato all’intimata amministrazione in data 6.12.2023 ed è, quindi, ampiamente decorso il termine ante quem di legge;
- a tutt’oggi, l’amministrazione resistente non risulta aver comprovatamente ottemperato al giudicato, quanto all’ingiunto pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché di spese del procedimento monitorio (liquidate in € 145,00 per spese ed € 400,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura di € 15%, IVA e CPA come per legge);
Ritenuto, pertanto, che:
- il ricorso si rivela fondato, con conseguente necessità di ordinare al Comune di Summonte di dare esecuzione al predetto giudicato mediante pagamento, in favore della società ricorrente, dell’importo complessivo di € 8.908,28, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonchè le spese del procedimento monitorio liquidate in € 145,00 per spese ed € 400,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura di € 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il caso di perdurante inottemperanza, il Collegio si riserva di nominare un Commissario ad acta affinché provveda su istanza di parte;
- non sono ravvisabili le condizioni per l’accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., osservando, anche alla luce della collocazione temporale del titolo (30.11.2023 con notifica avvenuta il 06.12.2023) , che l’applicazione della c.d. astreinte è esclusa nel caso in cui (la stessa debba ritenersi “manifestamente iniqua” ovvero) sussistano “ ulteriori ragioni ostative ”, ragioni che il Collegio ritiene ricorrano nella presente vicenda, dovendosi tenere nella dovuta considerazione le “ peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive ”, suscettibili di costituire “ fattori da valutare non ai fini di un’astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo ” (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014 richiamata da TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sentenza n. 142/2025);
- le spese di lite seguono la soccombenza per esser liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di RN (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune intimato di dare esecuzione, in favore della parte ricorrente, al decreto ingiuntivo n. 1086/2023 del 30.11.2023, mediante pagamento delle somme ivi liquidate, così come specificate in motivazione, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica della presente sentenza;
- respinge la proposta domanda di condanna al pagamento della penalità di mora;
- condanna il Comune di Summonte al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 500,00, oltre accessori come per legge, e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO