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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 5487/2022 del Tribunale di Tivoli
,rappresentato e difeso promossa da Parte 1 c.f. C.F._1
dall'Avv.to PALLOTTA LEONARDO, per procura in atti,
Parte attrice nei confronti della Controparte_1
[...]
CP_3 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv.to SCIALOJA ENRICO,
[...] c.f. P.IVA 1
per procura in atti;
Parte convenuta
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, Il Sig. Pt_1 conveniva in giudizio,
innanzi all'intestato tribunale la odierna convenuta al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della domanda di parte attrice:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare la responsabilità della [...]
e disporre la restituzione CP_1 Controparte_4
modello SA (targata immediata dell'autovettura Controparte_5
GA546JT) di proprietà del sig. Parte_1 condannando la convenuta alla riparazione ed eliminazione del vizio della casa madre in relazione al guasto al motore da sostituire e/o riparare in modo da garantire il regolare funzionamento dell'autovettura ovvero condannare la medesima convenuta al pagamento di una somma equivalente ai pezzi meccanici e/o motore da sostituire oltre manodopera, per un ammontare complessivo pari ad € 20.000,00 ovvero altra somma da accertarsi in
Contr via equitativa, nonché condannare la al risarcimento del danno cagionato al sig. Parte_1 in relazione alla svalutazione di mercato dell'autovettura,
nonché alla mancata disponibilità della stessa per tutto il tempo necessario alla riparazione e/o sostituzione come precisato in premessa, da determinarsi nel corso del presente giudizio, anche in via equitativa.
2) In via subordinata condannare la Controparte_6
[...] alla sostituzione dell'autovettura Controparte_5 modello
SA (targata GA546JT) con una equivalente ovvero la restituzione del prezzo corrisposto pari ad € 45.500,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, unitamente al risarcimento del danno subito in relazione alla mancata disponibilità dell'autovettura, nonché al rimborso della tassa di proprietà versata,
per tutto il periodo di tempo dalla riparazione al pagamento per equivalente".
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale concludeva:
-"Voglia il Tribunale adito, reiectis adversis, in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 - in subordine, nel merito, rigettare le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per quanto sopra esposto;
con vittoria di onorari e spese come per legge".
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti;
veniva dichiarata inammissibile la chiamata in causa formulata dalla convenuta e le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti e all'udienza del 5/7/24 dinanzi a questo Giudice.
*****
La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
Premesso:
che in data 26.05.2020 il sig. Pt_1 acquistava un'autovettura Jeep Wrangler
Unlimited modello SA targata GA546JT;
che in data 21.01.2022 si recava presso l'autofficina autorizzata presente nella
Controparte_7 sita in CP_7 alla Via Prenestina n. 911 quale concessionario autorizzato della Controparte_1 per effettuare un controllo all'esito del quale e, in data 13.02.2022, gli veniva comunicato che trattavasi di un guasto al turbocompressore, la cui sostituzione sarebbe stata effettuata in garanzia;
che in data 21.03.2022 a tre mesi dal malfunzionamento e dopo aver anticipato il pagamento del prezzo della riparazione in garanzia (riaccreditato nei successivi 10
giorni), l'attore ritirava l'autovettura, pagando, altresì, il prezzo del tagliando pari ad
€1.000,00;
che già dal giorno successivo al ritiro, l'autovettura riportava nuovamente dei problemi meccanici e veniva accertato che l'auto presentava problemi seri al motore;
che ancora dopo diversi mesi l'attore non rientrava in possesso dell'auto con notevoli disagi conseguenti;
che seguivano diffide all'effettuazione delle riparazioni in garanzia e successivi disagi a causa del mancato utilizzo dell'auto.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta deve essere accolta.
Appare necessario, infatti, preliminarmente porre l'attenzione sulla corretta individuazione del soggetto responsabile per eventuali vizi della vettura acquistata dal sig. Pt_1
invocando la responsabilitàIl Sig. Pt_1 ha agito nei confronti di contrattuale per vizi della cosa venduta, ma è dimostrato che non sussiste un rapporto
Contr
e l'attore, in quanto la vettura è stata acquistata usata nel contrattuale diretto tra
Contr 2020, con immatricolazione iniziale in Germania nel 2019 e in quanto Contr produttore, non ha venduto il veicolo direttamente. Infatti, si affida a una rete di
concessionari per la vendita dei veicoli.
Non sussiste alcun rapporto diretto nemmeno per ciò che riguarda l'assistenza.
L'assistenza, sia in garanzia che fuori garanzia, è affidata ai concessionari e alle officine incaricate dai concessionari, non direttamente da
Ai sensi dell'art. 130 del Codice del Consumo, il venditore è il soggetto obbligato alla garanzia per i difetti di conformità del bene venduto. Il
consumatore ha diritto di ottenere, a sua scelta, la riparazione o la sostituzione del bene, ovvero una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti.
Nel caso di specie, il rapporto contrattuale è intercorso tra il sig. Pt_1 e
ove ha acquistato il veicolo. Di conseguenza, la la concessionaria concessionaria l'unico soggetto passivamente legittimato a rispondere per i vizi lamentati dall'attore.
Il produttore può essere chiamato in causa per responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c., oppure per la responsabilità da prodotto difettoso ai sensi degli artt. 114 e ss. del Codice del Consumo, ma solo qualora sia dimostrato che il difetto sia riconducibile a un vizio di fabbricazione e che abbia causato un danno ulteriore rispetto a quello derivante dal semplice inadempimento contrattuale. Nel caso in esame, l'attore non ha fornito adeguata prova del fatto che il vizio fosse imputabile a un difetto di fabbricazione tale da rientrare nell'ambito della responsabilità del produttore. In conclusione, non esiste un rapporto diretto
Contr tra e il Sig. Pt 1 né per la vendita del veicolo (gestita dai concessionari), né
Contr per l'assistenza (affidata a officine indipendenti nominate dai concessionari). è
quindi estranea ai rapporti dedotti dall'attore e non può essere considerata responsabile contrattualmente nei confronti dello stesso.
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
è fondata e deve essere accolta.
L'accoglimento dell'eccezione preclude l'ulteriore esame del merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta la domanda;
2)condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
3.397,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14.
Tivoli 4/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 5487/2022 del Tribunale di Tivoli
,rappresentato e difeso promossa da Parte 1 c.f. C.F._1
dall'Avv.to PALLOTTA LEONARDO, per procura in atti,
Parte attrice nei confronti della Controparte_1
[...]
CP_3 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv.to SCIALOJA ENRICO,
[...] c.f. P.IVA 1
per procura in atti;
Parte convenuta
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, Il Sig. Pt_1 conveniva in giudizio,
innanzi all'intestato tribunale la odierna convenuta al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della domanda di parte attrice:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare la responsabilità della [...]
e disporre la restituzione CP_1 Controparte_4
modello SA (targata immediata dell'autovettura Controparte_5
GA546JT) di proprietà del sig. Parte_1 condannando la convenuta alla riparazione ed eliminazione del vizio della casa madre in relazione al guasto al motore da sostituire e/o riparare in modo da garantire il regolare funzionamento dell'autovettura ovvero condannare la medesima convenuta al pagamento di una somma equivalente ai pezzi meccanici e/o motore da sostituire oltre manodopera, per un ammontare complessivo pari ad € 20.000,00 ovvero altra somma da accertarsi in
Contr via equitativa, nonché condannare la al risarcimento del danno cagionato al sig. Parte_1 in relazione alla svalutazione di mercato dell'autovettura,
nonché alla mancata disponibilità della stessa per tutto il tempo necessario alla riparazione e/o sostituzione come precisato in premessa, da determinarsi nel corso del presente giudizio, anche in via equitativa.
2) In via subordinata condannare la Controparte_6
[...] alla sostituzione dell'autovettura Controparte_5 modello
SA (targata GA546JT) con una equivalente ovvero la restituzione del prezzo corrisposto pari ad € 45.500,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, unitamente al risarcimento del danno subito in relazione alla mancata disponibilità dell'autovettura, nonché al rimborso della tassa di proprietà versata,
per tutto il periodo di tempo dalla riparazione al pagamento per equivalente".
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale concludeva:
-"Voglia il Tribunale adito, reiectis adversis, in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 - in subordine, nel merito, rigettare le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per quanto sopra esposto;
con vittoria di onorari e spese come per legge".
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti;
veniva dichiarata inammissibile la chiamata in causa formulata dalla convenuta e le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti e all'udienza del 5/7/24 dinanzi a questo Giudice.
*****
La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
Premesso:
che in data 26.05.2020 il sig. Pt_1 acquistava un'autovettura Jeep Wrangler
Unlimited modello SA targata GA546JT;
che in data 21.01.2022 si recava presso l'autofficina autorizzata presente nella
Controparte_7 sita in CP_7 alla Via Prenestina n. 911 quale concessionario autorizzato della Controparte_1 per effettuare un controllo all'esito del quale e, in data 13.02.2022, gli veniva comunicato che trattavasi di un guasto al turbocompressore, la cui sostituzione sarebbe stata effettuata in garanzia;
che in data 21.03.2022 a tre mesi dal malfunzionamento e dopo aver anticipato il pagamento del prezzo della riparazione in garanzia (riaccreditato nei successivi 10
giorni), l'attore ritirava l'autovettura, pagando, altresì, il prezzo del tagliando pari ad
€1.000,00;
che già dal giorno successivo al ritiro, l'autovettura riportava nuovamente dei problemi meccanici e veniva accertato che l'auto presentava problemi seri al motore;
che ancora dopo diversi mesi l'attore non rientrava in possesso dell'auto con notevoli disagi conseguenti;
che seguivano diffide all'effettuazione delle riparazioni in garanzia e successivi disagi a causa del mancato utilizzo dell'auto.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta deve essere accolta.
Appare necessario, infatti, preliminarmente porre l'attenzione sulla corretta individuazione del soggetto responsabile per eventuali vizi della vettura acquistata dal sig. Pt_1
invocando la responsabilitàIl Sig. Pt_1 ha agito nei confronti di contrattuale per vizi della cosa venduta, ma è dimostrato che non sussiste un rapporto
Contr
e l'attore, in quanto la vettura è stata acquistata usata nel contrattuale diretto tra
Contr 2020, con immatricolazione iniziale in Germania nel 2019 e in quanto Contr produttore, non ha venduto il veicolo direttamente. Infatti, si affida a una rete di
concessionari per la vendita dei veicoli.
Non sussiste alcun rapporto diretto nemmeno per ciò che riguarda l'assistenza.
L'assistenza, sia in garanzia che fuori garanzia, è affidata ai concessionari e alle officine incaricate dai concessionari, non direttamente da
Ai sensi dell'art. 130 del Codice del Consumo, il venditore è il soggetto obbligato alla garanzia per i difetti di conformità del bene venduto. Il
consumatore ha diritto di ottenere, a sua scelta, la riparazione o la sostituzione del bene, ovvero una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti.
Nel caso di specie, il rapporto contrattuale è intercorso tra il sig. Pt_1 e
ove ha acquistato il veicolo. Di conseguenza, la la concessionaria concessionaria l'unico soggetto passivamente legittimato a rispondere per i vizi lamentati dall'attore.
Il produttore può essere chiamato in causa per responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c., oppure per la responsabilità da prodotto difettoso ai sensi degli artt. 114 e ss. del Codice del Consumo, ma solo qualora sia dimostrato che il difetto sia riconducibile a un vizio di fabbricazione e che abbia causato un danno ulteriore rispetto a quello derivante dal semplice inadempimento contrattuale. Nel caso in esame, l'attore non ha fornito adeguata prova del fatto che il vizio fosse imputabile a un difetto di fabbricazione tale da rientrare nell'ambito della responsabilità del produttore. In conclusione, non esiste un rapporto diretto
Contr tra e il Sig. Pt 1 né per la vendita del veicolo (gestita dai concessionari), né
Contr per l'assistenza (affidata a officine indipendenti nominate dai concessionari). è
quindi estranea ai rapporti dedotti dall'attore e non può essere considerata responsabile contrattualmente nei confronti dello stesso.
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
è fondata e deve essere accolta.
L'accoglimento dell'eccezione preclude l'ulteriore esame del merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta la domanda;
2)condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
3.397,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14.
Tivoli 4/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane