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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6290/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4/02/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6290/2023 R.G.A.L. della Tribunale di Velletri e vertente
TRA
In persona del l.r. pro-tempore Opponente / Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Matteo Timperi
E
Opposto / Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Rico Di Gennaro
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 429/2023 emesso dal Tribunale di Velletri in data
23.10.2023 in favore di (proc. 4668/2023 RG). CP_1
pagina 1 di 6 3. Condanna la società opponente, in persona del l.r.p.t. a rimborsare all'opposto le spese processuali liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
4. Rigetta la domanda di condanna della società opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2023, ritualmente notificato, la società Parte_1 propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 429/2023 emesso dal Giudice del lavoro di Velletri in data 26.10.2023 n. 4668/2023 RG-, con cui viene intimato di pagare in CP_2 favore di la somma netta di € 1.240,35, oltre accessori di legge e spese del CP_1 procedimento monitorio (€ 450,00), a titolo di saldo delle competenze di fine rapporto riconosciute con la busta paga del mese di giugno 2023. Riferisce che il 15.06.2023 ha inviato al una lettera di addebito disciplinare con cui contestava al dipendente l'assenza CP_1 ingiustificata dal lavoro per il giorno 1.06.2023, a cui seguiva una seconda lettera di addebito del 28.06.2023 con cui contestava al di avere, arbitrariamente ed ingiustificatamente, CP_1 interrotto l'attività lavorativa dal 19.06.2023. Ed ancora il successivo 12.07.2023 contestava all'odierno opposto l'assenza ingiustificata nei giorni 9,15,16,29 e 30 giugno 2023, ed infine il
17.07.2023 gli veniva contestato che in base alla querela presentata nei sui confronti ai
Carabinieri di Colleferro per avere ripetutamente minacciato a mezzo del telefono la signora e l'Arch. nella veste di titolari dell'azienda, gli sarebbe stato CP_3 CP_4 trattenuto il suo ultimo stipendio e il TFR. Ciò posto, considerato che il lavoratore non ha giustificato le condotte di rilievo disciplinare contestategli, ha corrisposto al il solo TFR
CP_1 ed ha legittimamente applicato la sanzione della trattenuta dell'ultimo stipendio del mese di giugno 2023. Sostiene, infine, che la condotta antigiuridica del stata causativa di danni
CP_1 sia per il ritardo che l'azienda ha accumulato nella consegna dei cantieri sia all'immagine dell'azienda nei riguardi della committenza e degli altri dipendenti. Sulla base di tale premessa fattuale chiede al Tribunale adito di revocare/annullare/dichiarare invalido e inefficace il DI opposto per inesistenza del credito e, in via riconvenzionale, condannare i l pagamento
CP_1 dell'importo di € 1.750,01 portato nella busta paga del mese di luglio 2023 a titolo di risarcimento dei danni arrecati alla società, ovvero di compensare l'importo eventualmente riconosciuto al con quello da questi dovuto all'azienda. Con vittoria delle spese
CP_1 processuali da distrarre in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.. Allega documentazione.
si costituisce in giudizio e chiede il rigetto dell'opposizione per la sua CP_1 infondatezza in fatto e in diritto con vittoria delle spese processuali da distrarre in favore del pagina 2 di 6 procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.. Premette che il credito rivendicato in monitorio è provato dalla busta paga di giugno 2023, di fatto non contestata dalla società opponente, che secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione ha piena efficacia probatoria. Con riferimento alle contestazioni disciplinari per assenza ingiustificata e mancata esecuzione delle opere, eccepisce che gli è stata comunicata la sola lettera del 17.07.2023 con cui veniva unicamente informato che la società avrebbe trattenuto lo stipendio della busta paga del mese di giugno 2023. Si tratta quindi di una contestazione del tutto generica, oltre che intempestiva, che non gli ha consentito di esercitare il diritto di difesa. Allega documentazione.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dalle parti. All'udienza del
17.09.2024 la prova per testi chiesta dalla società opponente non veniva ammessa, stante la genericità dei due capitoli di prova articolati in calce al ricorso.
Considerato che
l'opposizione non risultava fondata su prova scritta, veniva concessa la provvisoria esecutorietà al DI n.
429/2023. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c. (ammissibili solo con riferimento alle istanze e conclusioni non avendo i procuratori delle parti chiesto di essere autorizzati al deposito di note di discussione ex art. 429 c.p.c.), il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunto il thema decidendum osserva il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può – e, se richiesto, come nella specie, deve – pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, n.
5754 del 10 marzo 2009 e Cass., sez. Lav., 25 luglio 2011, n. 16199). Sicché, sia nel caso di mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto, sia in quello di accertamento dell'insussistenza parziale delle obbligazioni retributive azionate, permane il compito di stabilire se i restanti crediti azionati in monitorio siano comunque sussistenti, potendo e dovendo così il decidente revocare il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna che sostituisca il titolo revocato. In punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte pagina 3 di 6 dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Tanto premesso, è utile rammentare, con riferimento all'efficacia probatoria delle buste paga, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, nei confronti del datore di lavoro,
i prospetti paga costituiscono piena prova dei dati in essi indicati in ragione della loro specifica normativa che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (art. 2) (Cass 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986 da ultimo n. 2239/2017). Ai prospetti paga, quindi, sempre se muniti dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 2 della L. 4/1953, chiari, univoci e non contestati, deve attribuirsi natura di confessione vincolante per il giudice, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., ossia valore di piena prova (legale) circa le indicazioni in essa contenute.
Nel caso di specie, va opportunamente considerato che la società non ha specificamente disconosciuto, né contestato, la busta paga del mese di giugno 2023 in virtù della quale
[...]
ha proposto ricorso in monitorio, anzi ne ha implicitamente riconosciuto la CP_1 provenienza e la veridicità delle registrazioni in essa contenute, come si evince dall'avere corrisposto al lavoratore il TFR nell'importo ivi indicato, dall'avere trattenuto la somma di €
250,00 a titolo di mancata restituzione dei DPI (facendo seguito a quanto riferito nella lettera di contestazione disciplinare del 12.07.2023), nonché dal tenore complessivo del ricorso in opposizione.
Va, dunque, accertata la legittimità della trattenuta delle competenze nette spettanti al lavoratore di cui alla busta paga di giugno 2023 (€ 1.240,35), a titolo di sanzione applicata al per le condotte di rilievo disciplinare asseritamente poste in essere dal lavoratore e CP_1 contestate con le 4 missive di addebito in atti (doc 2-3-6-7). Osserva il giudicante che, così come dedotto dal procuratore dell'opposto, la società non ha provato di avere comunicato al e contestazioni disciplinari del 15.06.2023, del 28.06.2023. e del 12.07.2023, ed invero CP_1 non si rinviene in atti neanche la prova della loro spedizione a mezzo del servizio postale.
Diversamente l'opposto ammette di avere ricevuto la contestazione del 17.07.2023 di cui eccepisce la genericità e l'intempestività e quindi la violazione delle norme che regolano il procedimento disciplinare. Come è noto la S.C. di Cassazione nell'interpretare l'art. 7 dello
Statuto dei Lavoratori ha più volte chiarito che lo scopo della contestazione disciplinare è quello di informare il lavoratore del procedimento a suo carico, così da consentirgli di esercitare, in modo pieno, il suo diritto di difesa rendendo giustificazioni per iscritto, o oralmente, anche in presenza di un rappresentante sindacale, ed evitare l'irrogazione della pagina 4 di 6 sanzione disciplinare che può anche comportare la perdita dell'occupazione. Pertanto, la contestazione disciplinare, oltre che rispettare il requisito della forma scritta, deve essere tempestiva, ossia elevata nell'immediatezza della verificazione dei fatti, sia pure da valutarsi in concreto tenuto conto della eventuale necessità di svolgere un accertamento preliminare prima di procedere con la sua formalizzazione, e deve contenere una descrizione specifica degli addebiti che devono rimanere immutati, da cui discende, come corollario, che non può essere avviato un nuovo procedimento disciplinare per gli stessi addebiti mossi nel corso del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie la lettera del 17.07.2023 è del tutto generica in quanto si rimanda alla
“querela presentata nei suoi confronti da parte della datrice di lavoro” senza alcuna descrizione dei fatti di rilievo penale asseritamente commessi dal Ed infatti nella lettera CP_1 di giustificazioni scritte (doc 4 memoria) l'odierno opposto afferma che dalla lettera non si comprende il contenuto della contestazione e si rileva inoltre che il rapporto di lavoro tra le parti è cessato.
A parere del giudicante, i motivi di doglianza proposti dal procuratore dell'opposto sulla regolarità del procedimento disciplinare appaiono, quindi, fondati in quanto la contestazione disciplinare non contiene alcuna descrizione dell'illecito, per cui il lavoratore non è stato posto in grado di comprendere quali addebiti gli venivano mossi e non si è realizzato il contraddittorio (Cass. n. 10662/2014), senza contare che dopo la cessazione del rapporto di lavoro il datore non ha più alcun potere disciplinare.
La società, pertanto, poteva legittimamente agire nei confronti del lavoratore unicamente per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della condotta antigiuridica tenuta dal medesimo, così come ha fatto proponendo in questa sede domanda riconvenzionale, purtuttavia i danni (per il ritardo che l'azienda ha accumulato nella consegna dei cantieri e all'immagine dell'azienda nei riguardi della committenza e degli altri dipendenti) sono stati solo genericamente allegati, così come sono risultati generici e/o irrilevanti i due capitoli di prova articolati a sostegno dell'allegazione di parte attrice, che peraltro confliggono con le presenze del lavoratore indicate nella busta paga del mese di giugno 2023.
Tanto premesso, nelle note di trattazione scritta depositate in data 22.01.2025 il procuratore dell'opposto riferisce che: “la società dopo avere emesso la busta paga di giugno 2023 non effettuava il pagamento e al fine di ritardare il pagamento si opponeva a decreto ingiuntivo, così da ritardare ulteriormente il pagamento, effettuato solo all'esito della notifica dell'ordinanza del giudice” emessa all'esito dell'udienza del 17.09.2024 con cui veniva concessa la provvisoria esecutorietà al DI n. 429/2023.
Va, quindi, dichiarata la sopravvenuta la cessazione della materia del contendere.
pagina 5 di 6 Si tratta di un istituto giuridico creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta, in specie per il venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione. Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007). In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
La cessazione della materia del contendere implica, quindi, che il DI n. 429/2023 emesso dal
Giudice del lavoro di Velletri in data 26.10.2023 va revocato, in quanto, diversamente il lavoratore opposto rimarrebbe in possesso di un titolo esecutivo azionabile per un credito già soddisfatto.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali (del procedimento monitorio stante la revoca del DI opposto e del presente giudizio), si osserva che va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Nel caso in esame, alla luce della vicenda così come ricostruita, va ritenuta la soccombenza virtuale della società stante l'infondatezza dell'opposizione, per cui, in quanto Parte_1 perdente nel processo, deve rimborsare all'opposto le spese di lite che vengono liquidate e distratte come in dispositivo.
Non sussistono, tuttavia i presupposti per accogliere la domanda di condanna della società opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., proposta dalla difesa del on le note ex art. 127 ter c.p.c.. CP_1
Velletri, 5 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4/02/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6290/2023 R.G.A.L. della Tribunale di Velletri e vertente
TRA
In persona del l.r. pro-tempore Opponente / Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Matteo Timperi
E
Opposto / Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Rico Di Gennaro
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 429/2023 emesso dal Tribunale di Velletri in data
23.10.2023 in favore di (proc. 4668/2023 RG). CP_1
pagina 1 di 6 3. Condanna la società opponente, in persona del l.r.p.t. a rimborsare all'opposto le spese processuali liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
4. Rigetta la domanda di condanna della società opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2023, ritualmente notificato, la società Parte_1 propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 429/2023 emesso dal Giudice del lavoro di Velletri in data 26.10.2023 n. 4668/2023 RG-, con cui viene intimato di pagare in CP_2 favore di la somma netta di € 1.240,35, oltre accessori di legge e spese del CP_1 procedimento monitorio (€ 450,00), a titolo di saldo delle competenze di fine rapporto riconosciute con la busta paga del mese di giugno 2023. Riferisce che il 15.06.2023 ha inviato al una lettera di addebito disciplinare con cui contestava al dipendente l'assenza CP_1 ingiustificata dal lavoro per il giorno 1.06.2023, a cui seguiva una seconda lettera di addebito del 28.06.2023 con cui contestava al di avere, arbitrariamente ed ingiustificatamente, CP_1 interrotto l'attività lavorativa dal 19.06.2023. Ed ancora il successivo 12.07.2023 contestava all'odierno opposto l'assenza ingiustificata nei giorni 9,15,16,29 e 30 giugno 2023, ed infine il
17.07.2023 gli veniva contestato che in base alla querela presentata nei sui confronti ai
Carabinieri di Colleferro per avere ripetutamente minacciato a mezzo del telefono la signora e l'Arch. nella veste di titolari dell'azienda, gli sarebbe stato CP_3 CP_4 trattenuto il suo ultimo stipendio e il TFR. Ciò posto, considerato che il lavoratore non ha giustificato le condotte di rilievo disciplinare contestategli, ha corrisposto al il solo TFR
CP_1 ed ha legittimamente applicato la sanzione della trattenuta dell'ultimo stipendio del mese di giugno 2023. Sostiene, infine, che la condotta antigiuridica del stata causativa di danni
CP_1 sia per il ritardo che l'azienda ha accumulato nella consegna dei cantieri sia all'immagine dell'azienda nei riguardi della committenza e degli altri dipendenti. Sulla base di tale premessa fattuale chiede al Tribunale adito di revocare/annullare/dichiarare invalido e inefficace il DI opposto per inesistenza del credito e, in via riconvenzionale, condannare i l pagamento
CP_1 dell'importo di € 1.750,01 portato nella busta paga del mese di luglio 2023 a titolo di risarcimento dei danni arrecati alla società, ovvero di compensare l'importo eventualmente riconosciuto al con quello da questi dovuto all'azienda. Con vittoria delle spese
CP_1 processuali da distrarre in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.. Allega documentazione.
si costituisce in giudizio e chiede il rigetto dell'opposizione per la sua CP_1 infondatezza in fatto e in diritto con vittoria delle spese processuali da distrarre in favore del pagina 2 di 6 procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.. Premette che il credito rivendicato in monitorio è provato dalla busta paga di giugno 2023, di fatto non contestata dalla società opponente, che secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione ha piena efficacia probatoria. Con riferimento alle contestazioni disciplinari per assenza ingiustificata e mancata esecuzione delle opere, eccepisce che gli è stata comunicata la sola lettera del 17.07.2023 con cui veniva unicamente informato che la società avrebbe trattenuto lo stipendio della busta paga del mese di giugno 2023. Si tratta quindi di una contestazione del tutto generica, oltre che intempestiva, che non gli ha consentito di esercitare il diritto di difesa. Allega documentazione.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dalle parti. All'udienza del
17.09.2024 la prova per testi chiesta dalla società opponente non veniva ammessa, stante la genericità dei due capitoli di prova articolati in calce al ricorso.
Considerato che
l'opposizione non risultava fondata su prova scritta, veniva concessa la provvisoria esecutorietà al DI n.
429/2023. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c. (ammissibili solo con riferimento alle istanze e conclusioni non avendo i procuratori delle parti chiesto di essere autorizzati al deposito di note di discussione ex art. 429 c.p.c.), il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunto il thema decidendum osserva il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può – e, se richiesto, come nella specie, deve – pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, n.
5754 del 10 marzo 2009 e Cass., sez. Lav., 25 luglio 2011, n. 16199). Sicché, sia nel caso di mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto, sia in quello di accertamento dell'insussistenza parziale delle obbligazioni retributive azionate, permane il compito di stabilire se i restanti crediti azionati in monitorio siano comunque sussistenti, potendo e dovendo così il decidente revocare il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna che sostituisca il titolo revocato. In punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte pagina 3 di 6 dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Tanto premesso, è utile rammentare, con riferimento all'efficacia probatoria delle buste paga, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, nei confronti del datore di lavoro,
i prospetti paga costituiscono piena prova dei dati in essi indicati in ragione della loro specifica normativa che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (art. 2) (Cass 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986 da ultimo n. 2239/2017). Ai prospetti paga, quindi, sempre se muniti dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 2 della L. 4/1953, chiari, univoci e non contestati, deve attribuirsi natura di confessione vincolante per il giudice, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., ossia valore di piena prova (legale) circa le indicazioni in essa contenute.
Nel caso di specie, va opportunamente considerato che la società non ha specificamente disconosciuto, né contestato, la busta paga del mese di giugno 2023 in virtù della quale
[...]
ha proposto ricorso in monitorio, anzi ne ha implicitamente riconosciuto la CP_1 provenienza e la veridicità delle registrazioni in essa contenute, come si evince dall'avere corrisposto al lavoratore il TFR nell'importo ivi indicato, dall'avere trattenuto la somma di €
250,00 a titolo di mancata restituzione dei DPI (facendo seguito a quanto riferito nella lettera di contestazione disciplinare del 12.07.2023), nonché dal tenore complessivo del ricorso in opposizione.
Va, dunque, accertata la legittimità della trattenuta delle competenze nette spettanti al lavoratore di cui alla busta paga di giugno 2023 (€ 1.240,35), a titolo di sanzione applicata al per le condotte di rilievo disciplinare asseritamente poste in essere dal lavoratore e CP_1 contestate con le 4 missive di addebito in atti (doc 2-3-6-7). Osserva il giudicante che, così come dedotto dal procuratore dell'opposto, la società non ha provato di avere comunicato al e contestazioni disciplinari del 15.06.2023, del 28.06.2023. e del 12.07.2023, ed invero CP_1 non si rinviene in atti neanche la prova della loro spedizione a mezzo del servizio postale.
Diversamente l'opposto ammette di avere ricevuto la contestazione del 17.07.2023 di cui eccepisce la genericità e l'intempestività e quindi la violazione delle norme che regolano il procedimento disciplinare. Come è noto la S.C. di Cassazione nell'interpretare l'art. 7 dello
Statuto dei Lavoratori ha più volte chiarito che lo scopo della contestazione disciplinare è quello di informare il lavoratore del procedimento a suo carico, così da consentirgli di esercitare, in modo pieno, il suo diritto di difesa rendendo giustificazioni per iscritto, o oralmente, anche in presenza di un rappresentante sindacale, ed evitare l'irrogazione della pagina 4 di 6 sanzione disciplinare che può anche comportare la perdita dell'occupazione. Pertanto, la contestazione disciplinare, oltre che rispettare il requisito della forma scritta, deve essere tempestiva, ossia elevata nell'immediatezza della verificazione dei fatti, sia pure da valutarsi in concreto tenuto conto della eventuale necessità di svolgere un accertamento preliminare prima di procedere con la sua formalizzazione, e deve contenere una descrizione specifica degli addebiti che devono rimanere immutati, da cui discende, come corollario, che non può essere avviato un nuovo procedimento disciplinare per gli stessi addebiti mossi nel corso del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie la lettera del 17.07.2023 è del tutto generica in quanto si rimanda alla
“querela presentata nei suoi confronti da parte della datrice di lavoro” senza alcuna descrizione dei fatti di rilievo penale asseritamente commessi dal Ed infatti nella lettera CP_1 di giustificazioni scritte (doc 4 memoria) l'odierno opposto afferma che dalla lettera non si comprende il contenuto della contestazione e si rileva inoltre che il rapporto di lavoro tra le parti è cessato.
A parere del giudicante, i motivi di doglianza proposti dal procuratore dell'opposto sulla regolarità del procedimento disciplinare appaiono, quindi, fondati in quanto la contestazione disciplinare non contiene alcuna descrizione dell'illecito, per cui il lavoratore non è stato posto in grado di comprendere quali addebiti gli venivano mossi e non si è realizzato il contraddittorio (Cass. n. 10662/2014), senza contare che dopo la cessazione del rapporto di lavoro il datore non ha più alcun potere disciplinare.
La società, pertanto, poteva legittimamente agire nei confronti del lavoratore unicamente per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della condotta antigiuridica tenuta dal medesimo, così come ha fatto proponendo in questa sede domanda riconvenzionale, purtuttavia i danni (per il ritardo che l'azienda ha accumulato nella consegna dei cantieri e all'immagine dell'azienda nei riguardi della committenza e degli altri dipendenti) sono stati solo genericamente allegati, così come sono risultati generici e/o irrilevanti i due capitoli di prova articolati a sostegno dell'allegazione di parte attrice, che peraltro confliggono con le presenze del lavoratore indicate nella busta paga del mese di giugno 2023.
Tanto premesso, nelle note di trattazione scritta depositate in data 22.01.2025 il procuratore dell'opposto riferisce che: “la società dopo avere emesso la busta paga di giugno 2023 non effettuava il pagamento e al fine di ritardare il pagamento si opponeva a decreto ingiuntivo, così da ritardare ulteriormente il pagamento, effettuato solo all'esito della notifica dell'ordinanza del giudice” emessa all'esito dell'udienza del 17.09.2024 con cui veniva concessa la provvisoria esecutorietà al DI n. 429/2023.
Va, quindi, dichiarata la sopravvenuta la cessazione della materia del contendere.
pagina 5 di 6 Si tratta di un istituto giuridico creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta, in specie per il venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione. Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007). In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
La cessazione della materia del contendere implica, quindi, che il DI n. 429/2023 emesso dal
Giudice del lavoro di Velletri in data 26.10.2023 va revocato, in quanto, diversamente il lavoratore opposto rimarrebbe in possesso di un titolo esecutivo azionabile per un credito già soddisfatto.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali (del procedimento monitorio stante la revoca del DI opposto e del presente giudizio), si osserva che va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Nel caso in esame, alla luce della vicenda così come ricostruita, va ritenuta la soccombenza virtuale della società stante l'infondatezza dell'opposizione, per cui, in quanto Parte_1 perdente nel processo, deve rimborsare all'opposto le spese di lite che vengono liquidate e distratte come in dispositivo.
Non sussistono, tuttavia i presupposti per accogliere la domanda di condanna della società opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., proposta dalla difesa del on le note ex art. 127 ter c.p.c.. CP_1
Velletri, 5 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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