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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2474/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2474/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. RAIMONDI ENRICO, elettivamente domiciliati in C.F._2
AR LL TI presso il difensore avv. RAIMONDI ENRICO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIO ILARIO e dell'avv. MICHELI CP_1 P.IVA_1
ANTONELLA FRANCESCA PAOLA, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28 FIRENZE presso il difensore avv. MAIO ILARIO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed , dipendenti di , hanno convenuto in giudizio l'ente datore Parte_1 Parte_2 CP_1
di lavoro, formulando le seguenti conclusioni:
“a) in via istruttoria: dare atto del deposito dei documenti offerti in comunicazione;
b) nel merito e in via principale: dichiarare l'illegittimità della procedura finalizzata alle progressioni CP_ economiche orizzontali osservata dall' e, di conseguenza, dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' e, per l'effetto e previa disapplicazione di ogni atto amministrativo presupposto e CP_2 conseguente, condannare all'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e, quindi, alla ripetizione della procedura di cui è causa;
c) nel merito e in via subordinata: in caso di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare l'illegittimità della procedura finalizzata alle progressioni economiche orizzontali osservata CP_ dall' e, di conseguenza, dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' e, per l'effetto, CP_2 CP_ condannare l' al risarcimento del danno patrimoniale, per le ragioni e le causali sopra indicate in via generica ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso e ha così concluso: CP_1
“- Preliminarmente rilevare il difetto di contraddittorio per mancanza di notifica del ricorso ai contraddittori necessari e, conseguentemente, dichiararlo inammissibile. In subordine ordinare l'integrazione necessaria del contraddittorio ex art. 102 del c.p.c. comma 2, disponendo, nella specie, che il ricorso debba essere notificato per pubblici proclami previa autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale e con le modalità che il medesimo indicherà.
- Sempre in Via preliminare, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione trattandosi di controversia rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, Tar Lazio, Roma
- In subordine, salvo gravame, dichiarare inammissibili per carenza di interesse le domande attoree;
- Ancora più in subordine, dichiarare comunque inammissibili, illegittime e/o infondate le domande dei ricorrenti e conseguentemente rigettarle tutte, nessuna esclusa;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali in favore dell' . CP_1
Disposta 'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie definitive relative alla selezione per il passaggio alle posizioni economiche all'interno delle Aree A, B C approvate con
Determinazione del Direttore Generale n. 128 del 14 aprile 2023, i ricorrenti hanno dichiarato di CP_1 voler rinunciare agli atti, alla domanda e all'azione proposta, con compensazione integrale delle spese di lite (vd. nota di deposito del 14.2.2025)
Concesso alle parti termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art 127-ter c.p.c., i ricorrenti hanno ribadito di rinunciare agli atti, alla domanda e all'azione proposta, con compensazione integrale delle spese di lite (vd. nota di trattazione scritta del 4.3.2025 e relativi allegati) e l' ha dichiarato CP_1
di nulla opporre alla rinuncia a spese di lite compensate, chiedendo che la causa sia definita con una pronuncia di cessazione della materia del contendere (vd. nota di trattazione scritta del 18.2.2025).
Il Tribunale, preso atto di quanto sopra, rileva che “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (Cass., 18255/2004).
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate
(come concordemente richiesto dalle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria eccezione e richiesta disattesa,
1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 6 marzo 2025 Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2474/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. RAIMONDI ENRICO, elettivamente domiciliati in C.F._2
AR LL TI presso il difensore avv. RAIMONDI ENRICO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIO ILARIO e dell'avv. MICHELI CP_1 P.IVA_1
ANTONELLA FRANCESCA PAOLA, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28 FIRENZE presso il difensore avv. MAIO ILARIO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed , dipendenti di , hanno convenuto in giudizio l'ente datore Parte_1 Parte_2 CP_1
di lavoro, formulando le seguenti conclusioni:
“a) in via istruttoria: dare atto del deposito dei documenti offerti in comunicazione;
b) nel merito e in via principale: dichiarare l'illegittimità della procedura finalizzata alle progressioni CP_ economiche orizzontali osservata dall' e, di conseguenza, dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' e, per l'effetto e previa disapplicazione di ogni atto amministrativo presupposto e CP_2 conseguente, condannare all'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e, quindi, alla ripetizione della procedura di cui è causa;
c) nel merito e in via subordinata: in caso di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare l'illegittimità della procedura finalizzata alle progressioni economiche orizzontali osservata CP_ dall' e, di conseguenza, dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' e, per l'effetto, CP_2 CP_ condannare l' al risarcimento del danno patrimoniale, per le ragioni e le causali sopra indicate in via generica ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso e ha così concluso: CP_1
“- Preliminarmente rilevare il difetto di contraddittorio per mancanza di notifica del ricorso ai contraddittori necessari e, conseguentemente, dichiararlo inammissibile. In subordine ordinare l'integrazione necessaria del contraddittorio ex art. 102 del c.p.c. comma 2, disponendo, nella specie, che il ricorso debba essere notificato per pubblici proclami previa autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale e con le modalità che il medesimo indicherà.
- Sempre in Via preliminare, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione trattandosi di controversia rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, Tar Lazio, Roma
- In subordine, salvo gravame, dichiarare inammissibili per carenza di interesse le domande attoree;
- Ancora più in subordine, dichiarare comunque inammissibili, illegittime e/o infondate le domande dei ricorrenti e conseguentemente rigettarle tutte, nessuna esclusa;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali in favore dell' . CP_1
Disposta 'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie definitive relative alla selezione per il passaggio alle posizioni economiche all'interno delle Aree A, B C approvate con
Determinazione del Direttore Generale n. 128 del 14 aprile 2023, i ricorrenti hanno dichiarato di CP_1 voler rinunciare agli atti, alla domanda e all'azione proposta, con compensazione integrale delle spese di lite (vd. nota di deposito del 14.2.2025)
Concesso alle parti termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art 127-ter c.p.c., i ricorrenti hanno ribadito di rinunciare agli atti, alla domanda e all'azione proposta, con compensazione integrale delle spese di lite (vd. nota di trattazione scritta del 4.3.2025 e relativi allegati) e l' ha dichiarato CP_1
di nulla opporre alla rinuncia a spese di lite compensate, chiedendo che la causa sia definita con una pronuncia di cessazione della materia del contendere (vd. nota di trattazione scritta del 18.2.2025).
Il Tribunale, preso atto di quanto sopra, rileva che “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (Cass., 18255/2004).
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate
(come concordemente richiesto dalle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria eccezione e richiesta disattesa,
1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 6 marzo 2025 Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.