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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. ET LO AR, all'udienza del 04/12/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3354 /2024 R.G., promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f , rappresentato e difeso Pt_1 P.IVA_1 dall'avv. ATZENI OLIVIERO , giusta procura in atti,
- ricorrente opponente - contro nato a [...] il [...] e residente in [...]. n.20 C.F. Controparte_1
, , nata a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_2
n.21-2, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi resi dente in C.so C.F._2 Controparte_3
G.Matteotti, 124 c.f. n.q. di eredi di , nata a [...] il C.F._3 Persona_1
08.05.1952 e deceduta il 14.09.2021, rappresentati e difesi dall'avv. DI SANTO LUCIA;
- resistenti opposti -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 08/11/2024 , l' proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 121/2024, emesso dal Tribunale di Patti in data 07.10.2024, con il quale era stato ingiunto all'Istituto il pagamento della somma di € 18.585,06 in favore degli eredi di nata a Persona_1
Librizzi l'08.05.1952 e deceduta il 14.09.2021, a titolo di ratei di pensione di invalidità civile e assegno sociale maturati dal 01.05.2018 sino al decesso.
Eccepiva in particolare la non dovutezza delle somme dal momento che la dante causa degli odierni creditori non possedeva il requisito anagrafico alla data della decorrenza dell'insorto requisito sanitario, e chiedeva revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo. Gli opposti, costituitisi in giudizio, chiedevano il rigetto dell'opposizione, deducendo che la dante causa era stata riconosciuta invalida totale con sentenza n. 1805/2022, pubblicata l'08.11.2022, con decorrenza dal 01.05.2018, e che alla predetta data la stessa possedeva il requisito anagrafico previsto dalla normativa vigente.
All'udienza odierna, la causa, istruita documentatamente, veniva decisa con la presente sentenza.
L' ha eccepito la non spettanza delle somme per due ordini di motivi: Pt_1
a) il decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. accerta esclusivamente il requisito sanitario, non potendo costituire titolo per la condanna al pagamento;
b) la de cuius, alla data del riconoscimento (01.05.2018), avrebbe superato il limite anagrafico per la pensione di inabilità civile, fissato – secondo l'Istituto – a 65 anni e 7 mesi.
Gli opposti hanno contestato entrambe le eccezioni, richiamando la normativa di riferimento e la giurisprudenza di legittimità, sostenendo che il limite massimo di età per il 2018 era pari a 66 anni e 7 mesi, come stabilito dall'art. 24, comma 8, D.L. 201/2011, conv. L. 214/2011, e dai decreti ministeriali attuativi, e che la de cuius, alla data del 01.05.2018, aveva 65 anni e 11 mesi, dunque entro il limite.
Va certamente osservato che il procedimento ex art. 445-bis c.p.c. ha natura sommaria e si limita all'accertamento del requisito sanitario, senza precludere un successivo giudizio ordinario – quale quello odierno - volto alla verifica degli ulteriori requisiti per la prestazione economica (Cass. n. 18377/2022;
Cass. n. 11043/2020). Pertanto, la censura dell' sul punto non è idonea a travolgere il decreto Pt_1 ingiuntivo, fondato su un credito certo, liquido ed esigibile, determinato in base a parametri normativi.
Oltretutto, concentrandosi sull'assenza del requisito anagrafico l' non ha specificamente Pt_1 contestato la sussistenza degli ulteriori requisiti (sanitario e reddituale) sottesi alla pensione di inabilità civile, oggetto della prestazione, con la conseguenza che deve, sul punto, ritenersi integrata la prova stante l'operatività del principio di non contestazione.
Quanto al requisito anagrafico, la normativa vigente alla data dell'1.05.2018 (artt. 12 e 13 L.
118/1971; art. 3 L. 335/1995; art. 24, comma 8, D.L. 201/2011; D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010; D.M.
05.12.2017) stabiliva che la pensione di inabilità civile spettava ai soggetti di età compresa tra 18 anni e il limite massimo di 66 anni e 7 mesi, in correlazione con l'adeguamento alla speranza di vita. Tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza di legittimità che, sul punto, ha affermato che «il diritto all'assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile sorge automaticamente al compimento dell'età stabilita dalla legge, senza necessità di una nuova domanda, e prescinde dalla circostanza che la pensione di inabilità sia stata effettivamente percepita» (Cass. n. 7043/2009). Inoltre, è stato precisato che «il requisito anagrafico per l'accesso alle prestazioni assistenziali è soggetto ad adeguamento automatico alla speranza di vita, con fissazione per il 2018 del limite massimo di 66 anni e 7 mesi» (Cass.
n. 24952/2021).
Nel caso di specie, nata l'[...], alla data del 01.05.2018 aveva 65 anni e Persona_1
11 mesi, dunque entro il limite di 66 anni. Ne consegue che la stessa possedeva il requisito anagrafico per la pensione di inabilità civile sino al compimento del limite massimo, con automatica sostituzione della prestazione con l'assegno sociale dal mese successivo al raggiungimento dell'età prevista.
Per le superiori ragioni l'opposizione deve essere rigettata, ed il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, previa sua correzione e integrazione nel senso che l'ordine di pagamento vada riferito agli eredi tutti, vale a dire , , e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' in persona del legale rappresentante p.t., contro , , Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
e , con ricorso depositato il 08/11/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_3 deduzione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 121/2024, che dichiara definitivamente esecutivo previa sua correzione e integrazione nel senso che l'ordine di pagamento vada riferito agli eredi tutti, vale a dire , , e;
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
- Condanna l' al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio, che liquida in Pt_1 euro 2.700,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore della stessa, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 04/12/2025 .
Il Giudice
ET LO AR