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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa LL AL Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1152 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con l'avv. NACCARATO MARCO, Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti DI CATO STEFANIA, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1923/2023, pubblicata in data 25/11/2023; spese processuali.
FATTO.
1. Il Giudice del Lavoro di Castrovillari, adito da con domanda di accertamento Parte_1 negativo dell'indebito relativo alla indennità di malattia per l'anno 2008, ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensate le spese in ragione del comportamento collaborativo dell' . CP_1
2. La ricorrente, che aveva concluso per la condanna alle spese della parte resistente in quanto soccombente virtuale, ha proposto appello, con ricorso depositato il 29.11.2023, lamentando che l' solo con la memoria di costituzione in giudizio nel 2018 ha riconosciuto l'insussistenza CP_1
1 dell'indebito mentre già con sentenza della Corte di appello di Catanzaro n.885/2017 era stata accertata l'illegittimità del provvedimento di cancellazione delle giornate da cui aveva tratto origine la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia percepita per l'anno 2008.
3.L'appellato, ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto del gravame, assumendone l'intergale infondatezza.
4.La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
5.L'appello va accolto.
6.E' pacifico tra le parti che già nel 2017 la Corte d'Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l' appello dell avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva CP_1 ordinato la reiscrizione della negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno Pt_1
2007.
7.Ciò detto, deve ritenersi che, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, l' sia CP_2 tenuto al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente per reagire giudizialmente alla procedura di recupero dell'indebito- costituito dall'indennità di malattia relativa all'anno 2008- che l'Ente ha intrapreso nel 2018, nonostante nell'anno precedente fosse venuto meno il presupposto che lo aveva generato ( cancellazione delle giornate lavorative effettuate nel 2007).
8. I compensi dovuti all'appellante per il primo grado di giudizio si liquidano ragguagliandoli ai parametri previsti dal DM 55/2014 e succ. modif.
8.1-Considerato il valore dichiarato della controversia (806 euro) , la sua agevole risoluzione (sulla base di circostanze documentate e in assenza di questioni di fatto e di diritto), appare equo: a) applicare i parametri del ridetto scaglione;
b) rifarsi ai compensi minimi previsti per le cause di previdenza e per le singole fase effettivamente svolte, compresa quella di trattazione (cfr. Cass.
8561/2023).
Si perviene, pertanto, alla commisurazione delle spese di primo grado nella misura di euro: 66 per la fase di studio, 61 per la fase introduttiva, 90 per la fase di trattazione e di 124 per la fase decisionale. Per un totale di 341 euro.
2 9. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e, liquidate con riferimento al valore dell'importo (pari a € 341) riconosciuto alla ricorrente1, alle tabelle vigenti di cui al DM Giustizia n.
55/2014 e ai compensi per le cause di appello, ammontano a 337 euro, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
10. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., se ne dispone la distrazione in favore del richiedente procuratore antistatario.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 29/11/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1923/2023 , pubblicata in data 25/11/2023 , così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna l' al CP_1 pagamento delle spese del primo grado liquidate nella complessiva somma di euro 341,00, oltre accessori di legge, da distrarre;
- condanna l' al pagamento delle spese del presente grado liquidate in euro 337,00 oltre CP_1 accessori di legge, da distrarre.
Cosi deciso nella camera di consiglio del 15/10/2025.
La Presidente est.
LL AL 1 Cass. SU 19014/2007: “Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado”. A tale insegnamento, espressamente, si rifà in motivazione Cass. 536/2011 a cui danno seguito, altrettanto espressamente in motivazione, Cass. 27871/2017 e Cass. 20889/2024. 3
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa LL AL Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1152 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con l'avv. NACCARATO MARCO, Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti DI CATO STEFANIA, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1923/2023, pubblicata in data 25/11/2023; spese processuali.
FATTO.
1. Il Giudice del Lavoro di Castrovillari, adito da con domanda di accertamento Parte_1 negativo dell'indebito relativo alla indennità di malattia per l'anno 2008, ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensate le spese in ragione del comportamento collaborativo dell' . CP_1
2. La ricorrente, che aveva concluso per la condanna alle spese della parte resistente in quanto soccombente virtuale, ha proposto appello, con ricorso depositato il 29.11.2023, lamentando che l' solo con la memoria di costituzione in giudizio nel 2018 ha riconosciuto l'insussistenza CP_1
1 dell'indebito mentre già con sentenza della Corte di appello di Catanzaro n.885/2017 era stata accertata l'illegittimità del provvedimento di cancellazione delle giornate da cui aveva tratto origine la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia percepita per l'anno 2008.
3.L'appellato, ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto del gravame, assumendone l'intergale infondatezza.
4.La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
5.L'appello va accolto.
6.E' pacifico tra le parti che già nel 2017 la Corte d'Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l' appello dell avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva CP_1 ordinato la reiscrizione della negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno Pt_1
2007.
7.Ciò detto, deve ritenersi che, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, l' sia CP_2 tenuto al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente per reagire giudizialmente alla procedura di recupero dell'indebito- costituito dall'indennità di malattia relativa all'anno 2008- che l'Ente ha intrapreso nel 2018, nonostante nell'anno precedente fosse venuto meno il presupposto che lo aveva generato ( cancellazione delle giornate lavorative effettuate nel 2007).
8. I compensi dovuti all'appellante per il primo grado di giudizio si liquidano ragguagliandoli ai parametri previsti dal DM 55/2014 e succ. modif.
8.1-Considerato il valore dichiarato della controversia (806 euro) , la sua agevole risoluzione (sulla base di circostanze documentate e in assenza di questioni di fatto e di diritto), appare equo: a) applicare i parametri del ridetto scaglione;
b) rifarsi ai compensi minimi previsti per le cause di previdenza e per le singole fase effettivamente svolte, compresa quella di trattazione (cfr. Cass.
8561/2023).
Si perviene, pertanto, alla commisurazione delle spese di primo grado nella misura di euro: 66 per la fase di studio, 61 per la fase introduttiva, 90 per la fase di trattazione e di 124 per la fase decisionale. Per un totale di 341 euro.
2 9. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e, liquidate con riferimento al valore dell'importo (pari a € 341) riconosciuto alla ricorrente1, alle tabelle vigenti di cui al DM Giustizia n.
55/2014 e ai compensi per le cause di appello, ammontano a 337 euro, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
10. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., se ne dispone la distrazione in favore del richiedente procuratore antistatario.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 29/11/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1923/2023 , pubblicata in data 25/11/2023 , così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna l' al CP_1 pagamento delle spese del primo grado liquidate nella complessiva somma di euro 341,00, oltre accessori di legge, da distrarre;
- condanna l' al pagamento delle spese del presente grado liquidate in euro 337,00 oltre CP_1 accessori di legge, da distrarre.
Cosi deciso nella camera di consiglio del 15/10/2025.
La Presidente est.
LL AL 1 Cass. SU 19014/2007: “Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado”. A tale insegnamento, espressamente, si rifà in motivazione Cass. 536/2011 a cui danno seguito, altrettanto espressamente in motivazione, Cass. 27871/2017 e Cass. 20889/2024. 3