Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, sez. specializzata agraria, riunita in
Camera di Consiglio e composta dai signori Magistrati:
Dr. Salvatore Grillo, Presidente;
Dr.ssa Paola Barracchia, Consigliere est;
Dr. Antonello Vitale, Consigliere
Dr.ssa Antonella Cillo- Esperta
Dr.ssa Chiara Mattia - Esperta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 689/ 2024 Ruolo Generale, avente ad oggetto
“occupazione fondo rustico e rilascio ” e vertente tra:
tra
rappresentata e difesa dall' Avv. Alessio Lazazzera presso il cui studio Parte_1
in Montecalvo Irpino in viale Europa n. 71 è elettivamente domiciliata
appellante
contro
rappresentato e difeso dall' Avv. Rocco Maruotti presso il cui studio Controparte_1
in Foggia alla via Fiorello La Guardia n.6 è elettivamente domiciliato
appellato
pagina 1 di 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso depositato in data 2 ottobre 2023, esponeva: Parte_1
1) di essere comproprietaria dell'appezzamento di terreno sito in agro del Comune di
Sant'Agata di Puglia (FG) identificabile catastalmente al fg. 38 part. 360, caratterizzato da una coltura olivicola;
2) che tale fondo era stato concesso in affitto - giusta contratto verbale - al
Sig. coltivatore diretto, sin dall'anno 2011; 3) che l'affittuario aveva Controparte_1
definitivamente ed arbitrariamente mutato la destinazione agricola e colturale del fondo, distruggendo l'oliveto ivi presente, mediante la “capitozzatura” su n. 4 piante di ulivo e praticando il “taglio al piede” su altri n.19 esemplari, così incorrendo in grave inadempimento all'obbligo di conservazione del fondo;
5) che i danni conseguentemente arrecati erano stimati in € 42.164,92, giusta perizia di parte versata in atti;
6) che era stata inviata formale contestazione ai sensi dell'art. 5 della L. n. 203/1982; 7) che, decorso inutilmente il termine di
90 giorni, era stato esperito, senza successo, il procedimento di conciliazione ex art. 11, comma e, del D.Lgs. n. 150/2011 (già 46 L. n. 203/1982)
Tanto premesso chiedeva al Tribunale adito:
“IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'esistenza di contratto verbale di affitto a coltivatore diretto tra la ricorrente ed il sig. n. a Foggia il 14.06.1986 c.f. Controparte_1
res.te in CONTRADA DEL FALCO SNC 71024 CANDELA (FG) - C.F._1 unitamente alla famiglia diretto coltivatrice - in relazione al terreno sito in agro del Comune di
Sant'Agata di Puglia (FG) identificabile catastalmente al fg. 38 part. 360; accertare e dichiarare il grave inadempimento, come innanzi esposto e contestato, del conduttore Controparte_1
n. a Foggia il 14.06.1986 c.f. res.te in CONTRADA DEL FALCO C.F._1
SNC 71024 CANDELA (FG) - unitamente alla famiglia diretto coltivatrice - nella conduzione del fondo agricolo sito in agro del Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) identificabile catastalmente al fg.
38 part.: 360; per l'effetto dichiarare risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di affitto agrario inter partes;
di conseguenza condannare esso n. a Foggia il Controparte_1
14.06.1986 c.f. res.te in CONTRADA DEL FALCO SNC 71024 CANDELA C.F._1
pagina 2 di 9 (FG) - unitamente alla famiglia diretto coltivatrice - al rilascio del fondo di cui innanzi nel termine che sarà fissato dall'on.le Tribunale nonché al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente nella misura di € 42.164,92 ovvero in misura diversa, maggiore o minore, da determinarsi in corso di giudizio oltre agli interessi di legge dalla domanda all'effettivo soddisfo;
inter partes di contratto di affitto a coltivatore diretto e salvo gravame: accertare e dichiarare che n. a Foggia il 14.06.1986 c.f. Controparte_1
res.te in CONTRADA DEL FALCO SNC 71024 CANDELA (FG) - C.F._1 unitamente alla famiglia diretto coltivatrice - detiene senza titolo il fondo agricolo sito in agro del
Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) identificabile catastalmente al fg. 38 part.: 360 di proprietà – pro quota – della ricorrente;
per l'effetto condannare esso n. a Foggia il Controparte_1
14.06.1986 c.f. res.te in CONTRADA DEL FALCO SNC 71024 CANDELA C.F._1
(FG) - unitamente alla famiglia diretto coltivatrice - al rilascio, nel termine che sarà fissato ed in favore della ricorrente, del fondo agricolo sito in agro del Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) identificabile catastalmente al fg. 38 part.: 360 libero e vuoto da persone, cose ed animali;
con riserva di danni.”. Il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
1.2 Si costituiva il resistente, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che il ricorso conteneva la vocatio in ius di un soggetto diverso, chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3 All'esito dell'udienza dell'8.03.2024, il Tribunale, rilevata la nullità del ricorso introduttivo, carente sotto il profilo della esposizione degli elementi di diritto su cui si fondava la domanda, assegnava a parte ricorrente termine fino al 3.04.2024 per integrare l'atto introduttivo;
parte ricorrente notificava alla resistente l'atto integrativo, come da documentazione.
1.4 Il Tribunale, con sentenza n. 1301/2024 pubblicata il 13.05.2024, rigettava le domande di parte ricorrente e la condannava al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente
A sostegno del rigetto del ricorso, il Tribunale riteneva che parte ricorrente non avesse provato né validamente chiesto di provare la fonte contrattuale del suo diritto, ossia il contratto di fittanza intercorso con la parte resistente. Aderendo al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 132/2016, nonché da ultimo Cass. n. 6408/2020), il
Tribunale puntualizzava che non si poneva un problema di validità formale del contratto, atteso che ai sensi dell'art. 41 della legge 3 maggio 1982, n. 203 sono validi ed efficaci anche nei confronti dei terzi i contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, pagina 3 di 9 pur se stipulati in forma verbale e non trascritti, così derogando alla disciplina di cui agli artt.
1350, n.8, e 2643,n. 8 cod. civ. dunque - proseguiva il Tribunale - che la mancanza di Per_1
forma scritta non inficia la validità del rapporto, cionondimeno rilevava la nullità del contratto di fitto ai sensi dell'art. 1418, comma secondo c.c., difettando i requisiti essenziali dello stesso, dal momento che nel ricorso introduttivo nulla e r a s t a t o dedotto ed allegato in ordine al c a n o n e d i locazione, elemento identitario del contratto locativo, così precludendo qualsivoglia accertamento in ordine alla effettiva causa (locativa o meno) del rapporto. In assenza di qualsivoglia allegazione in ordine alla pattuizione di un canone di locazione, alla misura dello stesso, ai termini e alle modalità di corresponsione, non era dato verificare – secondo il Tribunale - se il rapporto intercorso fra le parti fosse riconducibile effettivamente alla locazione ovvero al comodato. Né tale vulnus risultava colmato con l'atto integrativo notificato dal ricorrente. Ugualmente – osservava il Tribunale - le istanze di prova orale vertevano esclusivamente su tale contratto, ma nulla aggiungevano in ordine ai requisiti necessari ai fini della validità dello stesso.
Da ultimo, evidenziava che, a fronte della genericità delle allegazioni di parte ricorrente, neppure potesse trovare applicazione il principio di non contestazione sancito dall'art. 115
c.p.c.
2. Avverso la predetta pronuncia, con ricorso tempestivamente depositato il 23.05.2024,
ha proposto appello, per i motivi che a breve saranno esplicitati, chiedendo, Parte_1
in riforma della sentenza gravata, le medesime conclusioni proposte in primo grado, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
2.1 Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alle spese del presente giudizio.
2.2 All'udienza del 26 febbraio 2025, dopo la discussione delle parti, la causa veniva decisa con lettura di dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo di gravame l'appellante evidenzia l'erroneità della decisione, osservando come l'omessa indicazione del canone di affitto e della sua entità derivi dal fatto pagina 4 di 9 che nessuna pronuncia veniva richiesta con riferimento a tale elemento del contratto
(questioni di morosità, ecc.) ed in tal senso ogni deduzione sul punto sarebbe stata inutile e pleonastica. Con la domanda attorea – precisa l'appellante - ci si doleva soltanto del grave inadempimento del conduttore in ordine alla ordinaria conduzione del fondo che aveva determinato la perdita dell'intero oliveto ivi vegetante: pertanto, ai fini della decisione non vi era alcuna necessità di specificare il canone, le sue modalità e la sua entità. Inoltre, che tra le parti intercorresse un contratto di affitto agrario era stato specificatamente dedotto dalla ricorrente e mai contestato in giudizio dal resistente che si era limitato ad eccepire (peraltro tardivamente) la propria carenza di legittimazione passiva (questione agilmente superata dalla ricorrente e a cui il Tribunale non ha neanche inteso dare peso). Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la prova del contratto di affitto agrario, nonché del corrispettivo, ben poteva esser accertato e chiarito sia in sede d'interrogatorio formale che di prova testimoniale. Inoltre – osserva la - il Tribunale ometteva di valutare, ex art. 420 Pt_1
c.p.c., la ingiustificata mancata comparizione del resistente alla prima udienza, anche con riferimento alla non contestazione dell'esistenza e validità del contratto di affitto agrario inter partes nonostante la mancata indicazione del canone.
Con il secondo motivo eccepisce la violazione degli artt. 420 c.p.c. per non aver il Tribunale preso in alcuna considerazione l'assenza ingiustificata del resistente in relazione all'art. 115
c.p.c., omettendo di vagliare sul punto. Secondo l'appellante, in considerazione del contegno processuale del resistente non comparso e non oppositivo e mediante l'istruttoria orale richiesta ed espletabile anche con l'intervento officioso del Tribunale, ben poteva pervenirsi all'accertamento pieno dell'esistenza del canone di affitto, atteso che l'oggetto del contratto può esser anche non indicato se in qualche modo sia “determinabile“ come nel caso specifico.
Inoltre, risultano violati anche i principi dettati dagli artt. 115 e 112 c.p.c. laddove il Tribunale si pronunciava officiosamente in ordine alla omessa dimostrazione dell'esistenza del contratto di affitto per mancata deduzione in merito al suo oggetto (in relazione al canone) nonostante siffatta pronuncia non fosse mai stata richiesta dal resistente né questi avesse mai sollevato questioni sul punto. Con siffatta pronuncia, peraltro, risulta anche violato il principio dettato dall'art. 101 c.p.c. in quanto il Tribunale, prima di porre a fondamento della decisione la questione inerente la omessa indicazione del canone di affitto rilevata d'ufficio, avrebbe pagina 5 di 9 dovuto assegnare alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione: né si può ritenere che a tanto abbia provveduto con la ordinanza del 08.03.2024 poiché emessa con riferimento alla sanatoria di un rilevato profilo di nullità del ricorso e non ai fini ed effetti di cui all'art. 101 c.p.c.
Con il terzo motivo la difesa della rileva di aver formulato con il ricorso sia una Pt_1 domanda principale di risoluzione del contratto di affittanza agraria per grave inadempimento del conduttore sia una domanda subordinata con la quale chiedeva che: “nel malaugurato caso di mancato riconoscimento dell'esistenza e validità inter partes di contratto di affitto
a coltivatore diretto e salvo gravame: accertare e dichiarare che ..- Parte_2 unitamente alla famiglia diretto coltivatrice - detiene senza titolo il fondo agricolo …. per l'effetto condannare esso - unitamente alla famiglia diretto coltivatrice - al rilascio, Controparte_1
nel termine che sarà fissato ed in favore della ricorrente, del fondo libero e vuoto da persone, cose ed animali;
con riserva di danni……. Orbene – sostiene la reclamante - su tale domanda, nonostante la generica pronuncia di “reiezione di tutte le domande formulate dalla ” Pt_1
tuttavia non vi è alcuna motivazione specifica.
Ritenuto che
agli atti non vi è prova né deduzione da parte del resistente di detenzione titolata del fondo rustico - di indubbia proprietà della ricorrente -, il Tribunale avrebbe dovuto condannare il al rilascio del CP_1 fondo medesimo perché detenuto sine titulo.
Con l'ultimo motivo il difensore della impugna il capo condannatorio delle spese del Pt_1
giudizio, eccependo che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato lo scaglione di valore c.d. indeterminabile basso, da € 26.000,01 a € 52.000,00 n o n c o n s i d e r a n d o c h e i l v a l o r e d e l l a c a u s a era stato indicato in € 10,00 ai sensi dell'art. 15 c. 1 c.p.c. e che tale valore non era stato oggetto di contestazione né erano state proposte domande riconvenzionali.
4. Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. nuovamente sollevata dal reclamato (secondo il resistente la vocatio in ius contiene l'indicazione di un soggetto diverso) e sulla quale il Tribunale non si è pronunciato.
pagina 6 di 9 In realtà, come spiegato in primo grado dal ricorrente subito dopo la costituzione del resistente, trattasi di mero refuso, essendosi erroneamente indicato in ricorso, quale data di nascita del quella del 14.06.1986 anziché quella corretta del 7.12.1968, laddove CP_1 invece corretti e realmente corrispondenti al sono il luogo di nascita, il numero del CP_1
codice fiscale, l'indirizzo di residenza e l'indirizzo p.e.c., elementi sufficienti ad individuarlo.
Peraltro, come fa osservare e documenta l'appellante, già in primo grado, il CP_1
Con convocato dinanzi al , in sede di tentativo Controparte_3
di conciliazione, si è presentato e difeso nel merito e tale comportamento processuale contrasta con il disconoscimento della legittimazione passiva.
Venendo al merito, i motivi di gravame trovano limitato accoglimento.
Ed invero - il Tribunale, con ragionamento logico-giuridico condiviso dalla Corte, afferma la nullità del contratto di fitto per cui è causa, ai sensi dell'art.1418 comma secondo c.c. difettando i requisiti essenziali dello stesso e sul punto non vi è appello specifico, (trattasi di nullità e dunque rilevabile di ufficio) aggiungendo che a fronte della genericità delle allegazioni di parte ricorrente non possa trovare applicazione il principio di non contestazione.
Quanto ai requisiti essenziali, il Tribunale osserva correttamente che in primo luogo vi è un difetto di allegazione, dal momento che l'appellante si limita ad affermare genericamente dell'esistenza di un contratto di un contratto di affitto, senza indicare durata, termine, canone e modalità di pagamento del corrispettivo;
pertanto già sul piano assertivo mancano del tutto elementi per individuare il contenuto essenziale del contratto. Sul piano probatorio, inoltre non vi è prova del pagamento di un canone, (né i capitoli di prova articolati mirano a provarne l'esistenza, vertendo esclusivamente a provare l'inadempimento del CP_1
sicchè non è dato comprendere se trattasi di contratto di affitto o di comodato. Né, come vorrebbe l'appellante, a tale lacuna assertiva e probatoria può supplire il giudice il quale – attraverso i propri poteri officiosi - può rivolgere ai testimoni domande al di fuori di quelle descritte nei capitoli di prova, dal momento che nel rito del lavoro, -applicabile nella materia agraria - l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421
pagina 7 di 9 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte ( cfr.
Cass.sent. n. 23605/2020). E nel caso di specie, come già detto, l'appellante si limita genericamente ad affermare l'esistenza di un contratto di affitto.
Nondimeno va accolta la domanda subordinata di rilascio del fondo in quanto detenuto senza titolo, domanda sulla quale il Tribunale di Foggia ha omesso ogni motivazione. Ed invero, non vi è prova né deduzione da parte del resistente di detenzione titolata del fondo rustico - di indubbia proprietà della ricorrente -, e pertanto il va condannato CP_1
all'immediato rilascio del fondo medesimo perché detenuto sine titulo (la ha fatto Pt_1 espressa riserva di danni)
5. All'accoglimento parziale dell'appello (trattasi di domande distinte di cui viene accolta la domanda subordinata) ne consegue che le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate nella misura della metà mentre la restante metà va posta a carico del e CP_1
a favore della , secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate con i Pt_1
parametri di cui al DM 55/2014, ( causa valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi considerata la semplicità delle questioni)
6. Infine occorre rilevare che nel dispositivo depositato telematicamente all'esito della discussione in presenza, per mero errore materiale nel capo 2) relativo alle spese del giudizio,
è indicato “ anziché correttamente “ sicchè tale Parte_3 Controparte_1 errore va emendato nel senso che nel dispositivo laddove al capo 2) è scritto “ Parte_3
deve leggersi e intendersi “
[...] Controparte_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione specializzata agraria, decidendo sull'appello proposto da
con ricorso depositato il 23.05.2024 nei confronti di Parte_1 Controparte_1
pagina 8 di 9 avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, sezione specializzata agraria, n. 1301/2024 del
13.05.2024, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della gravata sentenza, ordina a il rilascio immediato del fondo agricolo sito in agro del Comune di Controparte_1
Sant'Agata di Puglia identificato catastalmente al fg. 38 part. 360
2)condanna al pagamento in favore di della metà delle Controparte_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida per l'intero: per il primo grado in €3809,00 complessivi per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
per il secondo grado in €4996,00 complessivi per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
compensa tra le parti la restante parte.
Così deciso in Bari, in data 26.02.2025 nella Camera di Consiglio della sez. specializzata agraria
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
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