Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/05/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti
Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 728/2024 R.G., promossa da
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosalia Sberna, giusta procura in atti;
-ricorrente contro
, nata a [...] il 08\01\1987 e residente in [...], Vico I Rione Controparte_1
Borgo n. 15 (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Francesco C.F._2
Marchese giusta procura in atti;
-resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
, premettendo che in data 15 ottobre 2008 aveva contratto matrimonio con Parte_1
- trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Longi, al n. 6, Controparte_1
parte II, serie A, anno 2008, che dal matrimonio sono nati i seguenti figli , nato Persona_1
a S. GA Militello il 05/01/2010 e , nata a [...] il [...], Controparte_2
entrambi oggi residenti presso il domicilio della madre, che con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Patti e allegato in atti era stata pronunciata la separazione consensuale e che,
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In particolare ha chiesto l'affido congiunto della prole, l'assegno di mantenimento per la prole, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita dei figli anche da parte dei parenti paterni.
costituitasi in giudizio, precisando che il matrimonio era stato celebrato Controparte_1
con rito concordatario non si è opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha chiesto il versamento per intero dell'assegno unico, con conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione.
Il Giudice delegato, dopo avere sentito i coniugi ed esperito invano il tentativo di conciliazione, ha assunto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
Preliminarmente - sulla base di quanto indicato nell'atto di matrimonio - deve essere correttamente riqualifica la domanda quale “cessazione degli effetti civili del matrimonio” e non scioglimento.
Fatta questa premessa ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, debba essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero in tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art.3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Nella fattispecie in esame le parti all'udienza tenutasi davanti al Giudice delegato hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
Ricorre pertanto il presupposto per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 2 della legge sul divorzio e successive modifiche.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con decreto emesso dal Tribunale e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
2 Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con rimessione del procedimento sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 728/2024 R.G., così provvede:
1 dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e;
Parte_1 Controparte_1
2 ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Longi di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4 riserva la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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