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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/07/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2404 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LA ROCCA Parte_1
ANTONINO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 12.10.23 esponeva di essere titolare di pensione Parte_1 cat. OC (Vecchiaia con cumulo ex l. 228/2012), Certif. N. 06700673, erogata da con decorrenza febbraio 2020, giusta istanza di ricongiunzione del 2019 CP_1 tra i contributi versati quale lavoratore subordinato nel Fondo Pensione Lavoratori dipendenti (fino a novembre 2005) e quelli versati successivamente nella gestione ex INPDAP - Dipendenti Enti Locali. Riferiva di aver richiesto ad in data 6.12.22, l'aggiornamento del conto CP_1 assicurativo per i periodi di contribuzione dal 31 maggio 1993 al 01 agosto 1995, da segnalarsi quali “mobilità” e non “disoccupazione”, con esito negativo. Chiedeva quindi al Tribunale di “a) Ritenere e dichiarare che nel periodo dal 22 maggio 1993 al 01 agosto 1995 il ricorrente trovavasi in stato di “mobilità “e non in quello di “disoccupazione”, per come erroneamente riportato nel conto assicurativo;
b) Ritenere e dichiarare che i contributi figurativi nel periodo dal 22 maggio 1993 al 30 novembre 2005 (nel quale il ricorrente ha percepito indennità mobilità +
1 integrazione per l.s.u. presso il Comune di Ravanusa) debbano essere considerati utili anche ai fini della quantificazione dell'assegno di pensione;
c) Ritenere e dichiarare che i contributi figurativi nel periodo nel periodo dal 16 febbraio 1993 al 01 agosto 1995 sono utili anche ai fini della misura della pensione;
d) Condannare l' ad emendare il conto assicurativo nei sensi di cui ai CP_1 superiori punti subb a), b), c); e) Conseguentemente, condannare l' in persona del l.r.p.t., per i motivi di CP_1 cui in ricorso e per le domande che precedono, alla riliquidazione della pensione, ed al pagamento delle somme differenziali dal 01 febbraio 2020 alla data dell'emittenda NT , con interessi e rivalutazione sulla differenza di ciascun rateo dal dì della maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
”.
Si costituiva contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.
* Parte ricorrente ha lamentato l'errato calcolo della pensione liquidata in quanto dall'estratto contributivo risulta che nel periodo dal nel periodo dal 22 maggio 1993 al 01 agosto 1995 lo stesso fosse in “disoccupazione”, mentre questi in effetti era in “mobilità”, a seguito di licenziamento collettivo da parte della S. Coop r.l. BE, preceduto da cassa integrazione ed indennità sostitutiva preavviso.
Il ricorrente ha, inoltre, allegato che con delibera n. 178 del 27 maggio 1995 la
Giunta Comunale di Ravanusa aveva approvato un progetto di lavoro socialmente utile per l'utilizzazione temporanea di lavoratori (prorogato di anno in anno, fino al 30 novembre 2005) e che, in data 24 maggio 1995, tra il Comune di Ravanusa e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative era intervenuto un protocollo di intesa in ordine all'impiego di lavoratori in e\o in mobilità (tra CP_2 cui il ricorrente) in lavoratori socialmente utili, secondo cui “al lavoratore impiegato in progetti di LSU compete un importo integrativo solo per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni (art. 14, comma3, L. 451\94, modificato dal D.L. n. 105\95.), per cui la P.A. era chiamata a corrispondere una integrazione mensile ai lavoratori utilizzati.
È bene rammentare che il processo previdenziale non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di in giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso al Giudice, quindi, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato. In primo luogo deve rilevarsi che, ai fini della contribuzione figurativa, il periodo in esame risulta effettivamente conteggiato per il raggiungimento dell'anzianità
2 richiesta ai fini della percezione della prestazione pensionistica (tanto che, è pacifico, la domanda di pensione in quota 100 presentata dal ricorrente è stata accolta). In ordine all'incidenza sul quantum, secondo le prospettazioni la circostanza CP_1 per cui la contribuzione figurativa per cui è causa sia qualificata come
“disoccupazione” e non come “mobilità” “è conseguenza del fatto che il ricorrente ha chiesto ed ottenuto la prestazione del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini (mentre il fatto che il ricorrente possieda dei cedolini di pagamento che identifica la prestazione come mobilità è conseguenza del software di gestione comune tra le due prestazioni).”
Ciò premesso, deve evidenziarsi che il progetto di impiego in lavori socialmente utili cui ha preso parte il ricorrente, vedeva coinvolti “quei soggetti ai quali, dopo il 31.05.95 cesseranno i trattamenti di integrazione salariale, mobilità, ovvero di disoccupazione speciale” (così il progetto, pag. 40 della prima parte dei doc. nel fasc. di parte ricorrente). L'aver preso parte a tale progetto, dunque, non comprova la permanenza nelle liste di mobilità.
Oltretutto ha allegato decreto del MIL pubblicato nella GU n .246 del 19- CP_1
10-1993 in cui al punto 7 viene riconosciuto ai lavoratori licenziati dalla ditta
BE (tra cui, pacificamente, anche il lavoratore) ai sensi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3 e 4, della legge 1 giugno 1991, n. 169 il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili.
Pertanto, alla luce di tale decreto, appare corretta la qualificazione del periodo per cui è causa come “disoccupazione”, mancando del tutto la prova – rimessa a parte ricorrente, della propria collocazione in mobilità.
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere respinto, spese compensate alla luce della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, 15/07/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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