Sentenza 25 gennaio 2025
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- 1. La morte del proprio cane lede beni costituzionali e genera danno non patrimonialeAccesso limitatoRoberto Foffa · https://www.altalex.com/ · 4 febbraio 2025
- 2. la giurisprudenza è divisahttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
A cura di Dott. Gennaro Ferraioli Il danno non patrimoniale è quel pregiudizio subito da un soggetto ai propri interessi di natura personale. La storia dell'istituto è travagliata, connessa alle remore verso la sua configurabilità da parte della risalente giurisprudenza, nonché al suo difficile inquadramento giuridico. Per lungo tempo, l'opinione dominante ha inteso la norma ex art. 2059 c.c. in senso restrittivo: i pregiudizi non patrimoniali venivano, così, risarciti solo in conseguenza della commissione di una fattispecie di reato, in combinato disposto con l'art. 185, co. 2 c.p. L'impostazione seguita, tuttavia, si mostrava inadeguata a fronte dei casi di lesione del diritto alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2248/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2248/2022 tra le parti:
, c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli C.F._2
minori c.f. , ed Persona_1 C.F._3 [...]
c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Irene Maria Parte_3 C.F._4
Simona Frasconi, elettivamente domiciliati in Prato, via G. Valentini n. 8/d presso lo studio del difensore;
ATTORI
, c.f. contumace;
Parte_4 C.F._5
, c.f. , in persona del legale rappresentante Parte_5 P.IVA_1 CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Renier, elettivamente domiciliata in Firenze
[...]
via San Jacopino n. 24 presso lo studio del difensore;
CONVENUTI
OGGETTO: Deposito
CONCLUSIONI
Attori: a) IN VIA ISTRUTTORIA, previa parziale revoca/modifica dell'ordinanza del 22
Novembre 2023, ammettere la produzione documentale di cui ai numeri da 1 a 9 e da 15 a 21 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di questa parte, in quanto la tempestiva mancata visibilità di tali documenti nel fascicolo telematico non è dovuta a causa non imputabile alla pagina 1 di 21
b)
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA, previa parziale revoca/modifica dell'ordinanza del 11 Aprile
2024, ammettere la CTU medico-legale richiesta già in atto di citazione ed in seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.. al fine di dimostrare che, in esito al decesso ingiustificato del proprio cane gli odierni attori hanno riportato gravi traumi con conseguenti danni permanenti (trauma da stress post traumatico e disturbo dell'adattamento); si reitera quindi l'ammissione di CTU medico legale finalizzata ad accertare i danni anzidetti e la quantificazione dei medesimi al fine di ottenere la conseguente condanna a carico dei convenuti del relativo risarcimento, avendo questi ultimi, come ampiamente rappresentato in atto di citazione, omesso di vigilare, curare e custodire adeguatamente il cane cagionandone verosimilmente la morte. c) NEL MERITO, CP_2
accertare il grave inadempimento contrattuale del SI. e/o della Parte_4 Parte_5
in persona del legale rappresentante SI.ra per i fatti di cui in
[...] Parte_6 premessa e, per l'effetto, pronunciare la risoluzione del contratto stipulato in data 27 Luglio 2021 tra , e/o per quanto occorrer possa, Parte_1 Parte_4 Parte_5
, con conseguente restituzione alla SI.ra delle somme esborsate per
[...] Parte_1
il servizio di pensione e custodia del cane come nel presente specificato in atti, per CP_2
complessive Euro 325,00; accertata e dichiarata così la condotta gravemente negligente del SI.
e/o della per i fatti di cui in premessa, accertati come Parte_4 Parte_5
riconducibili ad un comportamento doloso e/o colposo dei convenuti anzidetti e comunque alla violazione degli obblighi extracontrattuali e contrattuali assunti, condannare i predetti convenuti, in solido tra loro o per le rispettive percentuali di responsabilità accertate o che saranno accertate in esito all'istruttoria, al risarcimento del danno patrimoniale patito dalla SI, Parte_7
per complessive Euro 3.075,20 come sopra dettagliate nonché, sempre per i fatti rappresentati nel presente atto, al risarcimento del danno non patrimoniale, consistente nella ingiustificata e dolorosa perdita del cane danno che si quantifica sin d'ora nella somma di Euro 14.000,00 CP_2
in favore della SI.ra , Euro 14.000,00 in favore del SI. Parte_1 Parte_2
Euro 10.000,00 in favore del figlio maggiore ed Euro 10.000,00 in favore Persona_1
della figlia minore per complessive Euro 48.000,00 (quarantottomila/00) o Parte_3
quella maggiore o minore somma che sarà provata in corso di causa o che comunque verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dai dì del fatto al saldo effettivo;
con condanna dei convenuti alla refusione delle spese del presente giudizio.
ONvenuta costituita: In via preliminare: In rito: accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione per i motivi in atti esposti, con ogni consequenziale declaratoria di legge pagina 2 di 21 così come la nullità della notifica;
inoltre e comunque, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione dell'associazione in persona del Presidente e legale Parte_5
rappresentante pro tempore, nonché di e per l'effetto disporre la loro Parte_6
estromissione dal giudizio de quo e, in ogni caso, respingersi integralmente la domanda proposta nei loro confronti, con ogni conseguente declaratoria di legge;
Nel merito e comunque: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione dell' , in persona del suo ONtroparte_3
legale rappresentante p.t. e di e la loro assoluta estraneità ai fatti e per l'effetto Parte_6
dichiarare le domande attoree svolte nei confronti dell'associazione convenuta illegittime ed infondate, generiche e non provate, comunque - in ogni caso - nulle e/o inammissibili per tutti i motivi in atti indicati, sia di diritto che di fatto, sia per l'an che per il quantum;
e per l'effetto e di conseguenza: respingere integralmente le domande proposte da parte attrice rivolte nei confronti dell'odierna convenuta per tutti i motivi di diritti e di fatto in atti indicati, sia in punto di an che di quantum; nel merito in ogni caso accertare e dichiarare che le domande proposte dalla parte attrice nei confronti dell'odierna convenuta risultano illegittime ed infondate, generiche e non provate per tutti i motivi in atti indicati;
e comunque ed in ogni caso rigettare le domande rivolte nei confronti dell'odierna convenuta per tutti i motivi di diritto e di fatto indicati. ON vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge. Ove occorrer possa, si oppone all'eventuale proposizione di domande nuove in quanto, non solo tardive, ma anche illegittime ed infondate per le quali si dichiara di non accettare il contraddittorio. In via istruttoria conclude come da memoria ex art. 183 comma V^ n. 2 e 3. Questa difesa ribadisce e reitera la contestazione di quanto dedotto ed eccepito dalla parte avversaria e ne chiede l'integrale rigetto così come chiede l'integrale rigetto delle conclusioni avversarie in quanto destituite di qualsivoglia fondamento di diritto e di fatto. ONtesta integralmente tutte le richieste istruttorie avanzate in quanto generiche, irrilevanti ed indeterminate e soprattutto valutative e suggestive, nonché tardive. In merito alle richieste istruttorie testimoniali avanzate da parte avversaria, si contestano tutti i capitoli di prova richiesti in quanto generici, indeterminati, valutativi e suggestivi. Si oppone alla richiesta di CTU richiesta da parte avversaria in quanto avente lo scopo di sostituirsi all'onere probatorio incombente alla sola parte, con chiaro intento esplorativo. Onere della prova che non è stato assolto e quindi inammissibile. Si oppone alla documentazione medica prodotta da parte avversaria in quanto si tratta di valutazioni di parte non supportate da alcuna altra valutazione medica anche strumentale a supporto e si riporta integralmente alle contestazioni di cui alla terza memoria ex 183 cpc, comma VI. Si oppone alla richiesta di produzione documentale avanzata da parte avversaria in quanto tardiva e fuori termine. Tardività imputabile alla responsabilità di pagina 3 di 21 parte avversaria. In via istruttoria si contesta tutta la documentazione prodotta da parte avversaria in quanto irrilevante, illegittima ed infondata. Si contesta la richiesta di CTU avanzata da parte avversaria in quanto avente un chiaro intento esplorativo, ma non può sostituirsi alla carenza probatoria delle parti. Quindi la consulenza tecnica finalizzata a compiere indagini esplorative non risulta ammissibile.
FATTO E DIRITTO
e sia in proprio che in qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sui figli minori ed hanno Persona_1 Parte_3 convenuto in giudizio, con citazione, e l' (di seguito: Parte_4 Parte_5
« »), formulando, nel merito, conclusioni analoghe a quelle sopra trascritte. CP_4
A fondamento delle domande proposte, gli attori hanno esposto in fatto quanto segue:
[...]
era proprietaria del cane di razza «S, di nome nata il [...], Parte_1 CP_2
identificata con microchip n° 900182000998219; la cagnolina era entrata a far parte della famiglia della sig.ra soprattutto come compagna di vita dei figli, in particolare del Parte_1 maggiore dei due, ; la famiglia era solita portare con sé nche nei viaggi all'estero e Per_1 CP_2
raramente, solo per pochi giorni, l'affidava a una pensione per cani;
nel periodo estivo 2021 vi fu
Parte la necessità di lasciare la cagnolina presso l' , con sede in ZA, via di Leccio, presieduta da alla quale la sig.ra si era già rivolta in passato;
la Parte_6 Parte_1
sig.ra contattò, pertanto, il quale, all'epoca dei fatti, aveva la Parte_1 Parte_4
propria residenza presso la via di Leccio, per lasciare dal 27/07/2021 al 9/08/2021, dove in CP_2 effetti la cagnolina venne accompagnata dal sig. il quale, nell'occasione, consegnò al Parte_2 sig. un acconto di € 100,00 sul prezzo preventivato per la pensione;
al momento Pt_4 dell'ingresso nella struttura l'animale, ancora giovane, godeva di ottima salute ed era stato sottoposto alle vaccinazioni;
alle ore 6:00 circa del 9/08/2021, la sig.ra chiese al Parte_1
sig. , tramite Whatsapp, l'orario in cui poteva andare a prendere senza ottenere Pt_4 CP_2
risposta; convocata telefonicamente alle ore 9:40 dello stesso giorno dalla Polizia Municipale del
Parte Comune di ZA, la sig.ra si recò con i familiari presso la dove il sig. Parte_1
comunicò loro di avere rinvenuto quella mattina, verso le ore 7:30, nel giardino, la Pt_4
cagnolina priva di vita nella stessa posizione in cui si trovava in quel momento, senza spiegare perché non fosse stata ricoverata durante la notte nel suo box, come concordato;
la carcassa dell'animale venne traportata all'Istituto Zooprofilattico di Scandicci con l'autovettura del sig.
visto che il sig. , presso l'ASD, disponeva unicamente di un ciclomotore;
Parte_2 Pt_4 dall'esame anatomo-patologico eseguito, emerse che il cadavere della cagnolina si trovava in pagina 4 di 21 una fase di decomposizione molto avanzata e che pertanto il decesso era avvenuto 24/48 ore prima della consegna in laboratorio, quindi non il 9 agosto, bensì il giorno 8 o addirittura 7 Parte agosto;
i coniugi, tornati presso la sede dell' per recuperare gli effetti personali di CP_2
senza trovarli, poterono constatare le scarse condizioni di igiene e pulizia in cui versava la struttura, dove erano presenti numerosi escrementi, con le ciotole per l'acqua e il cibo ricoperte da una patina verde;
i sig.ri e riuscirono a parlare nuovamente con Parte_2 Parte_1
il giorno 16 agosto e in quell'occasione egli confessò che già il 7 agosto la Parte_4
cagnolina non si sentiva bene perché non giocava con gli altri cani e rifiutava il cibo e che, contattata la presidente quest'ultima non aveva dato alcun suggerimento su Parte_6
come intervenire per assistere l'animale, sebbene lo stato di malessere di quest'ultimo fosse stato notato anche da due volontari presenti all'interno della struttura, tra cui la quale aveva Pt_8
constatato che soffriva di una forte diarrea ed era palesemente disidratata e aveva quindi CP_2
portato presso la struttura delle crocchette specifiche;
il sig. precisò anche di avere visto Pt_4
la cagnolina accasciarsi a terra alle ore 19:30 del giorno 8 agosto e, ciò nonostante, non aveva contattato né la proprietaria né un veterinario;
la sig.ra contattata per telefono dalla sig.ra Pt_8
Parte
il 31/08/2021, riferì di essersi recata il 7/08/2021, insieme al marito, presso l' Parte_1
e di avere trovato visibilmente preoccupato, in quanto non stava bene da Parte_4 CP_2
almeno due o tre giorni, quindi almeno dal 4-5 agosto, e di essere tornata sul posto nel pomeriggio, consegnando al sig. alcune crocchette dietetiche «Gastrointestinal», un Pt_4
alimento complementare per cani denominato «Fortiflora» e un antibiotico «Bactrim», senza però sapere se questi integratori e farmaci fossero stati somministrati alla cagnolina;
la sig.ra
ON
venne poi contattata da proprietaria di un cane di nome , Parte_1 ONtroparte_5
lasciato in custodia a dal 6/08/2021 al 15/08/2021, che durante tale periodo Parte_4
aveva subito una grave ferita alla bocca, fatto per il quale aveva sporto denuncia;
in data
27/10/2021 la Polizia Municipale di ZA eseguì un accertamento presso la via di Leccio n.
10, verificando l'esistenza di strutture abusive dal punto di vista edilizio e lo svolgimento di attività di asilo per animali da compagnia non autorizzata, mediante la stipula di contratti di
Parte custodia temporanea su carta intestata all' , alla quale era stata elevata sanzione per la violazione di cui agli artt. 24 e 163, d.P.R n. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria) in combinato disposto con l'art. 358 del TULLSS.
In diritto gli attori, a fondamento delle domande di risoluzione del contratto, di ripetizione del prezzo versato e di risarcimento del danno, hanno allegato il grave inadempimento di Pt_4
Parte
e dell' al contratto di deposito stipulato con la sig.ra , contratto in
[...] Parte_1
pagina 5 di 21 forza del quale essi si erano obbligati alla custodia del cane e alle prestazioni accessorie di cura e di alimentazione per il tempo concordato, dietro il pagamento del prezzo di € 325,00.
ON specifico riguardo ai danni subiti, gli attori hanno lamentato la perdita dell'animale d'affezione quale violazione del diritto inviolabile ex art. 2 Cost. al rapporto uomo/animale, che costituisce un'attività realizzatrice della persona umana, oltre che della proprietà privata (art. 42
Cost.; art. 17 CEDU, in combinato disposto con l'art. 6 del Trattato Istitutivo dell'Unione
Europea), causa di pregiudizi non solo economici, ma anche non patrimoniali.
Quanto al danno patrimoniale, gli attori hanno allegato gli esborsi sostenuti per l'acquisto di pari a € 950,00, per il servizio di pensione presso l'ASD, pari a € 325,00, per l'esame CP_2
autoptico e lo smaltimento della carcassa, pari a € 72,00, per l'accesso agli atti presso Comune di
ZA, pari a € 26,00, per l'acconto sul compenso dell'avv. Irene Frasconi, pari a € 529,00, nonché per il compenso avv. Alex Baldassini, pari a € 1.497,60.
Quanto al danno non patrimoniale, gli attori hanno chiesto che nella liquidazione si tenga conto delle circostanze dell'evento - la cagnolina aveva manifestato malessere dai primi giorni di CP_2
agosto 2021 e ciò nonostante non era stata assistita ed era stata lasciata morire sola, dopo giorni di sofferenza, senza che alla stessa fossero stati garantiti alcuna cura o intervento veterinario, nella più palese e terribile indifferenza dei convenuti – e del profondo legame affettivo con tutti i familiari.
Parte Nel costituirsi in giudizio l' ha in via pregiudiziale eccepito la nullità della citazione in quanto notificata presso la residenza di la quale, già all'epoca, non era il legale Parte_6 rappresentante di , essendo stato nominato Presidente dell'associazione, con Parte_5
delibera del 16/11/2021, CP_1
La convenuta ha poi eccepito la carenza di legittimazione passiva di e Parte_6
Parte dell' rilevando: che l'immobile presso il quale venne lasciata la cagnolina in località CP_2
Il Leccio, era all'epoca dei fatti di proprietà di e di i quali, il Persona_2 CP_7
27/11/2017, lo avevano concesso in locazione a che in data 2/01/2019, l'immobile Parte_9
Parte venne dato in gestione, con contratto di comodato, all' , in persona del legale rappresentante che nel 2019 i proprietari notificarono a un atto di intimazione di Parte_6 Parte_9
sfratto per morosità, stante il mancato pagamento dei canoni di locazione;
che il 30/11/2020
Parte riconsegnò l'immobile ai proprietari;
che pertanto il 28/11/2020 e l' Parte_9 Parte_9
Parte risolsero per mutuo consenso il contratto di comodato;
che da quel momento l' abbandonò
l'immobile e cessò ogni attività in quei luoghi, pur mantenendovi, per qualche tempo, la sede legale;
che i proprietari hanno poi concesso in locazione il bene a il quale vi ha Parte_4
pagina 6 di 21 anche stabilito la propria residenza, utilizzandolo in via esclusiva e interrompendo la pregressa
Parte collaborazione con l' ; che infatti gli attori hanno avuto contatti solo con il sig. , il Pt_4
quale ha firmato in proprio il contratto di affido temporaneo dell'animale, ha redatto il preventivo della prestazione, ha incassato il prezzo, ha ricevuto la relazione del Comune di
ZA allo stesso indirizzata quale conduttore dell'immobile, ha fornito gli estremi della propria polizza assicurativa personale.
Parte Nel merito l' ha contestato, per i medesimi motivi, la propria responsabilità.
Quanto ai danni lamentati, la convenuta ha in primo luogo eccepito la non risarcibilità del danno derivante dalla perdita dell'animale di affezione, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che si è affermato con le sentenze delle Sezioni Unite della S.C. dell'11/11/2018 (nn. 26972, 26973, 26974, 26975), secondo cui tale pregiudizio non sarebbe qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita della qualità della vita. È onere degli attori, pertanto, secondo l'ASD, fornire la prova del danno-conseguenza e del nesso di causalità con l'evento lesivo.
La convenuta ha anche contestato la propria responsabilità evidenziando che il contratto di deposito – contratto reale - non è mai stato concluso, in quanto il cane non è stato consegnato all' ; l'accordo, pertanto, neppure potrebbe essere risolto. Ha poi eccepito la CP_3 mancanza di prova circa le cause del decesso dell'animale e la riconducibilità di tale evento a un comportamento negligente del depositario.
All'udienza di prima comparizione del 22/05/2023 è stata dichiarata la contumacia di Pt_4
e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
[...]
All'udienza successiva del 30/10/2023 è stata rilevata d'ufficio la mancanza dei documenti 1-9 e
15-21, indicati dall'attrice come prodotti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., essendo visibili solo i documenti 22 e 10-14; nel prosieguo, acquisite informazioni dal Portale
Assistenza, è stata rilevata la tardività del deposito di quei documenti in data 31/10/2023 ed è stata rigettata l'istanza di rimessione in termini avanzata dagli attori.
La causa è stata istruita con le prove testimoniali richieste dalle parti, nei limiti dei capitoli ammessi dal giudice istruttore;
non sono stati ammessi, invece, l'interrogatorio formale della convenuta dedotto dagli attori nonché l'ordine di esibizione e il deposito di file audio Whatsapp richiesti dall'ASD; non è stata neppure disposta la c.t.u. richiesta dagli attori per la quantificazione dei danni.
pagina 7 di 21 ***
1. In via pregiudiziale dev'essere disattesa l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla Parte convenuta: l'eventuale nullità, infatti, è stata sanata dalla costituzione dell' la quale si è difesa nel merito senza chiedere la fissazione di una nuova udienza (art. 164, comma 3, c.p.c.).
2. In punto di rito, dev'essere confermata la valutazione di inammissibilità dei documenti indicati con i numeri da 1 a 9 e da 15 a 21, allegati della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. della parte attrice, già estrinsecata con ordinanza del 22-23/11/2023.
Ai fini di tale valutazione, non può essere considerato il documento allegato alla comparsa conclusionale degli attori, recante una e-mail del 28/11/2023, che avrebbe potuto e dovuto essere prodotto al più tardi, con le note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
I documenti della cui ammissibilità si discute non risultavano prodotti con la memoria istruttoria quantomeno fino all'udienza del 30/10/2023 (cfr. verbale di udienza) e sono risultati visibili solo il giorno successivo, a seguito del rilievo di questo giudice istruttore.
Il Portale Assistenza del processo civile telematico, rispondendo alla richiesta di chiarimenti della cancelleria e di questo giudice, ha dichiarato che «la lavorazione del Ticket RITM0800358 con oggetto Chiarimenti su deposito telematico avvocato è stata completata. Descrizione
Soluzione: Si allega screenshot relativo alla sezione "eventi busta" dell'Avv. Frasconi dal quale si evince che il deposito è pervenuto nel sistema in data 21/07, accettato dalla cancelleria in data 25/07 ma con l'avviso che tale deposito era sprovvisto degli allegati, che sarebbero stati integrati con depositi complementari. Deposito poi perfezionatosi il 31/10, non è possibile rilevare se tali depositi complementari siano stati inviati anche il 21/07, per poter verificare tale possibilità è necessario che l'avvocato sia in possesso delle ricevute di avvenuta consegna dei depositi complementari del 21/7». Il difensore di parte attrice non ha prodotto le ricevute di avvenuta consegna della PEC relativa al deposito complementare.
I dati a disposizione fanno presumere che il mancato deposito dei documenti sopra indicati sia dipeso da un errore della parte, errore di cui quest'ultima, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto accorgersi immediatamente;
pertanto, non solo la produzione documentale è avvenuta tardivamente, il 31/10/2023, quando erano già scaduti i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., ma non sussistono neppure i presupposti di una rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c..
I documenti da 1 a 9 e da 15 a 21 degli attori non possono quindi essere esaminati e valutati ai fini della decisione e devono ritenersi espunti dal fascicolo telematico.
pagina 8 di 21 3. Nel merito, è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (impropria o in senso Parte sostanziale) formulata dall' .
3.1. Gli attori sostengono che al momento della consegna a della cagnolina Parte_4 CP_2 in data 27/07/2021 e fino al 9/08/2021, l'attività di pensione per cani posta in ZA, via di
Leccio, fosse esercitata e gestita dall' . Parte_5
La convenuta ha contestato la circostanza.
Parte È pacifico che, (quantomeno) fino al momento del rilascio del fondo (v. infra), l' gestisse sotto il nome di « » la pensione per cani in via di Leccio a ZA dove, nel Parte_5
luglio 2021, venne presa in custodia la cagnolina CP_2
Parte I documenti prodotti dall' e le testimonianze di Testimone_1 Persona_2 [...]
e all'udienza del 10/04/2024 provano che, all'epoca Tes_2 Testimone_3 Tes_4
Parte dei fatti, l' , almeno formalmente, non aveva più la detenzione del fondo sito in ZA, Parte località Leccio, via di Leccio: l'immobile, in precedenza concesso in comodato all' da
[...]
a sua volta conduttrice del fondo in forza di contratto di locazione stipulato con Pt_9 Per_2
e era stato infatti rilasciato ai proprietari in data 30/11/2020 a seguito di
[...] CP_7
ordinanza di convalida di sfratto emessa il 5/02/2020, dopo che il 28/11/2020 la convenuta e avevano consensualmente risolto il contratto di comodato. Queste circostanze sono Parte_9
dimostrate per documenti (doc.
3-5 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) i quali, anche quanto alla certezza della data, che era stata contestata dagli attori, sono stati confermati dai testi escussi, apparsi attendibili in quanto direttamente a conoscenza dei fatti: quando
Parte avvenne il rilascio del fondo da parte dell' e di avvocato, era il Parte_9 CP_8
legale dei sig.ri e che aveva seguito tutta la pratica di sfratto per morosità ed era CP_7 Per_2 presente all'esecuzione; era appunto il proprietario e locatore;
era Persona_2 Testimone_1 consigliere dell'associazione proprietaria di e erano Parte_9 Testimone_3 Tes_4
Parte socie dell' . Le dichiarazioni rese dai testimoni, inoltre, sono inoltre precise, intrinsecamente coerenti e coincidenti tra loro.
Le prove documentali fornite dalla convenuta e le prove testimoniali convergono nel dimostrare
Parte che, dopo il rilascio del fondo da parte dell' , in data 1°/03/2021, i proprietari stipularono un contratto di locazione a uso abitativo con (cfr. documento non numerato allegato Parte_4
alla comparsa di costituzione e risposta e doc. 10b allegato alla citazione) il quale, a quella data, era cessato dalla qualità di socio dell' ricoperta dall'8/04/2020 al 6/02/2021 (doc. 8 CP_3
e 11 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della convenuta, recanti i verbali dell'assemblea e del consiglio dell'associazione). La circostanza della stipula di un contratto di pagina 9 di 21 locazione tra e i sig.ri è stata confermata dalla teste e Parte_4 Parte_10 Tes_2
dallo stesso Per_2
Dalle testimonianze raccolte è poi emerso che, nell'estate 2021, era a gestire Parte_4 materialmente la struttura di via di Leccio, occupandosi dell'accoglienza e della cura dei cani, mentre la presidente dell'ASD Costanza non era presente: proprietaria di Pt_6 CP_9
un cane ricoverato presso la pensione, ha detto che, secondo quanto riferito dalla propria madre, quando questa accompagnò l'animale presso la struttura, il sig. si presentò quale Pt_4
referente; , anche lei proprietaria di un cane lasciato presso la pensione di via Parte_11
di Leccio, ha dichiarato di essersi sempre interfacciata con il sig. , unico a essere Pt_4 presente;
cliente della pensione, ha riferito che fino all'anno 2020 Testimone_5 Parte_6
Parte
( socia e membro del consiglio direttivo dell' , cfr. doc. 8 e 9
[...] Per_3 Per_4
allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della convenuta) e erano Parte_4 presenti contemporaneamente, mentre nell'estate 2021 c'era solo il sig. ; la volontaria Pt_4
che collaborava nella struttura di via Di Leccio, aveva rapporti Persona_5
solo con . Parte_4
È da escludere che l'assenza di nell'estate 2021 dipendesse dal fatto che, come Pt_6 Pt_6
negli anni precedenti (doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. degli attori), ella si fosse spostata presso il «Villaggio Orizzonte» di Riotorto a Follonica (villaggio turistico
Parte pet friendly con cui l' , nel 2021, aveva stipulato un accordo per l'estate dello stesso anno in base al quale si era obbligata a fornire personale cinofilo: cfr. deposizione di Tes_3
) perché la deposizione del teste prova un allontanamento definitivo
[...] Testimone_6 della sig.ra dalla struttura di via Di Leccio a ZA. Il teste, con dichiarazioni Pt_6
precise, circostanziate e coerenti, dopo essersi qualificato come volontario che ha collaborato
Parte con l' fino alla metà dell'anno 2022, ha infatti riferito: di non avere più visto Parte_6 da quando era arrivato , se non in sporadiche occasioni, perché la donna
[...] Parte_4
aveva lasciato alcuni effetti personali presso il fondo di via Di Leccio;
che è Parte_4
stato inserito nella pensione a ZA a febbraio 2020 e di non sapere se egli facesse parte dell'Associazione; che nel corso dell'anno 2021 e (amica di erano Pt_6 Per_3 Pt_6
sempre meno presenti presso la pensione, che poi è stata lasciata a;
che Parte_4 nell'estate 2021 c'era solo , che veniva aiutato per qualche ora da un ragazzo Parte_4
disabile; che era il sig. a rimborsare al teste il costo del carburante. Pt_4
L'avvicendamento descritto dai testi non è neppure collegato alla cessazione della sig.ra Pt_6
Parte dalla carica di presidente dell' perché questa è avvenuta il 16/11/2021 (doc. 1 allegato alla pagina 10 di 21 comparsa di costituzione e risposta); la stessa, peraltro, ha continuato a essere socia e membro del consiglio direttivo dell'Associazione convenuta.
3.2. Gli elementi di prova forniti dagli attori non costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della circostanza che, all'epoca dei fatti di causa, agisse (ancora) come Parte_4
Parte collaboratore dell' e che quest'ultima continuasse a gestire la pensione, quale titolare effettiva dell'attività.
È vero che i moduli contrattuali di affidamento temporaneo di animale che Parte_4
faceva firmare ai clienti (doc. 10a allegato alla citazione), ancora a giugno/agosto 2021, recavano il logo di e indicavano il contatto Facebook del sig. « Parte_5 Pt_4 [...]
» (cfr. doc. 10-14 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, ONtroparte_10
c.p.c. di parte attrice), così come i preventivi della tariffa per il ricovero degli animali (doc. 3
Parte allegato alla citazione). Tuttavia, non vi è prova che di tale utilizzo l' fosse consapevole perché i testimoni escussi hanno affermato che nell'estate 2021 la presidente dell'Associazione
Costanza D'ST non era presente sul posto;
neppure è dimostrato che ne fosse a conoscenza Parte
nella sua qualità di membro del consiglio direttivo dell' . Persona_6
Analoga considerazione vale per il messaggio inviato dal sig. a il Pt_4 Parte_1
18/10/2021 (doc. 15 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. degli attori) in cui il convenuto si qualifica come « ». ONtroparte_10
I post pubblicati su Facebook e su Instagram dal profilo di , così come i Parte_5 messaggi Whatsapp inviati da in base alle produzioni documentali dell'attrice Parte_6
(allegati alle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 3, c.p.c.), spesso avvicinano il nominativo di
« » a quello della sig.ra indicano i recapiti di « » come contatto, nonché Pt_4 Pt_6 Pt_4
l'indirizzo di via Di Leccio a ZA, e si collocano cronologicamente anche nel periodo successivo all'uscita del sig. dall'ASD (quantomeno fino al mese di giugno 2021). Pt_4
Queste pubblicazioni social, tuttavia, non pubblicizzano la pensione, bensì il diverso servizio di asilo temporaneo (orario 8-18) e di taxi per cani (doc. 19, 20 e 21 allegati alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. degli attori e doc. 10, 11, 13, 14, 17 allegati alla terza memoria).
Anche i post di in cui viene pubblicizzata l'attività presso il Villaggio Parte_6
Orizzonte, precisando che resteranno attivi i servizi di a ZA (doc. 7 e Parte_5
12 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. degli attori), non recano un riferimento specifico alla pensione.
Il doc. 5 prodotto dagli attori con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., che dovrebbe Parte rappresentare la pagina Facebook dell' , in realtà non reca riferimenti a e Parte_5
pagina 11 di 21 non è ricavabile l'epoca della sua pubblicazione, così come non la si evince dallo screenshot di
Google (doc. 16 ibidem).
Tali documenti, pertanto, possono al più dimostrare che, anche dopo la fine di novembre 2020,
Parte l' ha continuato a svolgere attività cinofile relative all'accudimento dei cani, ma non provano che la convenuta abbia proseguito la gestione della pensione in via di Leccio a
ZA.
Non è univocamente rilevante, a sostegno della prospettazione degli attori, il fatto che la sig.ra sia stata messa in contatto con da con cui si Parte_1 Parte_4 Persona_6
era interfacciata nel 2020 per il servizio di pensione in via Di Leccio (doc. 4, 6, 8 e 15 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. degli attori): al contrario, la circostanza è compatibile col fatto che nel 2021 unico referente della struttura fosse il sig. . Pt_4
L'autonomia gestionale del convenuto emerge dalle dichiarazioni dei testi («Nel Tes_6 corso dell'anno 2021 e (amica di ) erano sempre meno presenti Pt_6 Per_3 Pt_6 presso la pensione, che poi è stata lasciata a .»; «nell'estate 2021 continuavo a Parte_4
collaborare con la pensione di ZA;
i rimborsi benzina li chiedevo a e me Parte_4
li pagava lui», («secondo quanto diceva , lui inizialmente Persona_5 Pt_4 lavorava per e poi quest'ultima gli aveva ceduto l'attività») e Parte_5 Tes_4
(secondo cui non dava direttive a e «la struttura in via di Parte_6 Parte_4
Leccio non era più di che era andata via a fine 2020; so che Parte_5 Parte_4
abitava lì, tanto che quando portavamo i cani insieme a passeggio parcheggiavo la macchina davanti al cancello. Secondo quanto diceva , lui in quella struttura esercitava Parte_4
l'attività di pensione per cani»); da queste testimonianze risulta anche che lo stesso , nel Pt_4
rapportarsi con i volontari e i collaboratori, affermava di gestire in proprio la pensione per cani, e
Parte che non era sottoposto alle direttive della presidente dell' .
Le circostanze sopra riportate convergono nel dimostrare che fosse l'unico Parte_4 titolare della struttura di via Di Leccio, almeno dall'estate 2021.
Non rileva in senso contrario quanto riportato dalla Polizia Municipale di ZA nella relazione n. 86 del 13/08/2021 (doc. 10d allegato alla citazione) - «La persona sopra identificata
è un operatore cinofilo del centro denominato “ ”» - in quanto gli accertamenti Parte_5
degli agenti verbalizzanti non erano in quel momento specificamente finalizzati a individuare l'effettivo titolare della struttura e in ogni caso non si evince in base a quali elementi di riscontro abbiano affermato la circostanza, che potrebbe anche essere stata riferita agli operatori della
P.M. dallo stesso , all'evidenza interessato ad addossare la responsabilità Parte_4
pagina 12 di 21 dell'evento su altri. In senso contrario, peraltro, è la comunicazione di notizia di reato n. 18/2021 del 30/11/2021, in cui si ipotizza un reato a carico del convenuto quale «attuale gestore della struttura denominata » (doc. 21 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. Parte_5
1, c.p.c. di parte attrice).
3.3. È vero che molti dei testi escussi hanno mostrato di non avere percepito il passaggio dalla gestione di a quella di : , la quale ha firmato Pt_5 Parte_5 Parte_4 Parte_11
un modulo di affidamento del cane presso la struttura di via Di Leccio nel mese di agosto 2021
(cfr. doc. 10a allegato alla citazione), ha dichiarato di avere letto su Facebook o su Google che la gestione fosse dell'« »; come volontario, ha ONtroparte_3 Testimone_6
Parte dichiarato di avere collaborato con l' da prima della pandemia al 2022; Parte_12
anche lei firmataria di un modulo di affidamento del cane presso la struttura di via Di Leccio nel
Parte mese di agosto 2021, ha confermato che la pensione era gestita dall' ; analogamente Tes_7
il quale ha conosciuto la pensione come « » tramite alcuni amici che vi
[...] Parte_5 avevano lasciato il cane nell'anno 2020. Parte L'apparenza di un legame tra la pensione in cui è deceduta la cagnolina l' non è però CP_2
sufficiente a fondare la titolarità del rapporto controverso in capo alla convenuta.
In primo luogo – e il rilievo ha carattere assorbente -, parte attrice non ha prospettato una rappresentanza apparente colposa, istituto di matrice giurisprudenziale che si basa sui principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole, allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente
(Cass., n. 27349 del 26/09/2023).
In ogni caso, i requisiti della rappresentanza apparente, nel caso di specie, non sono integrati
Parte perché non è provato che l' abbia tenuto una condotta tale da ingenerare nei terzi la ragionevole convinzione che lo stesso fosse un rappresentante dell' Pt_4 CP_3 convenuta: come già si è visto, e rispettivamente presidente e componente del Pt_6 Per_4
Parte consiglio direttivo dell , non erano state più presenti presso la struttura nell'estate 2021 e non vi è prova che l'utilizzo, da parte di , dei moduli recanti il logo di Parte_4 Parte_5
fosse dalle stesse tollerato;
i post sui social media di , in cui è citato
[...] Parte_5
, sponsorizzano servizi diversi dalla pensione per cani. Parte_4
Gli attori hanno messo in evidenza la condotta di con la quale Persona_6 [...]
si era interfacciata negli anni precedenti al 2021 per il ricovero di presso la Parte_1 CP_2
pagina 13 di 21 pensione (doc. 3, 4 e 6 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. degli attori), che il
17/06/2021, nel rispondere alla consueta richiesta della stessa attraverso Parte_1
messaggio telefonico, ha scritto che sarebbe stata contattata dal suo «collega» che era Pt_4
nella struttura e aveva il calendario sotto mano (doc. 8 ibidem). Il messaggio della sig.ra non ha però un contenuto univoco perché, nella conversazione chat, non si fa alcun Per_4
Parte riferimento all' e il generico appellativo «collega» potrebbe riferirsi a una comunanza di attività.
3.4. In base ai principi sul riparto dell'onere della prova tra creditore e debitore in ambito negoziale, sarebbe stato onere di , quale creditore che agisce per il Parte_1
risarcimento del danno, provare la fonte del suo diritto, ossia un contratto di deposito di animale
Parte con l' o con un suo rappresentante apparente nei termini appena indicati (Cass., Sez. Unite,
n. 13533 del 30/10/2001).
3.5. Quanto agli altri attori, che secondo quanto allegato nella citazione non hanno stipulato il contratto di deposito, non è neppure astrattamente predicabile, nei loro confronti, un effetto protettivo del contratto stipulato da perché l'esecuzione della prestazione Parte_1
non incide direttamente sulla loro posizione (cfr. Cass., n. 2232 del 22/01/2024 secondo cui il principio degli effetti protettivi del contratto nei confronti dei terzi è circoscritto al campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione). Valendo allora la regola generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., in virtù della quale il contratto ha efficacia solo tra le parti, verso
[...]
e i figli è configurabile soltanto una responsabilità extracontrattuale (cfr. Cass., n. Parte_2
14980 del 28/05/2024 per analogia con il caso all'esame); quest'ultima presuppone
Parte l'accertamento di una condotta imputabile all' , anche ai sensi dell'art. 2049 c.c., connotata dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa che, per i motivi già spiegati, non sono dimostrati.
3.6. Le domande nei confronti dell'ASD devono quindi essere rigettate.
4. Sono invece fondate, nei limiti di seguito indicati, le domande nei confronti di Pt_4
.
[...]
4.1. Dagli accertamenti della Polizia Municipale di ZA, dai documenti sanitari relativi alla cagnolina (certificato di stato di salute ed esame autoptico, doc. 4, 7 e 7a allegati alla CP_2
citazione) e dalla testimonianza di le circostanze relative alla Persona_5 morte dell'animale possono essere ricostruite come segue.
pagina 14 di 21 La cagnolina nata il [...] (doc. 1 allegato alla citazione), in buono stato di salute e CP_2
regolarmente vaccinata, venne presa in consegna da , presso la pensione per cani Parte_4
di via di Leccio, in data 27/07/2021.
Come riferito dalla volontaria cinofila , sentita a sommarie informazioni dalla Polizia Pt_13
Municipale (doc. 22 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, 2, c.p.c. degli attori) ed escussa come teste in questo giudizio, sabato 7 agosto on stava bene: era nell'acqua di un ruscello CP_2
ubicato presso il fondo, sede della pensione, apparentemente aveva la diarrea ed era sofferente.
La volontaria, l'unica a essere munita di automobile, si offrì di accompagnare il cane dal veterinario, ma non accolse la proposta. Lo stesso giorno la sig.ra Parte_4 Pt_13
portò cibo specifico e integratori per e li lasciò al portone della struttura perché il CP_2
convenuto, apparentemente, non era presente o comunque non le aprì; la stessa cosa accadde il giorno successivo, domenica.
Le morte dell'animale si è molto probabilmente verificata tra il 7 e l'8 agosto perché, dal referto dell'esame anatomo-patologico, risulta che il decesso si colloca tra le 24 e le 48 ore prima della consegna del cadavere presso il laboratorio, avvenuta il 9 agosto.
Dalla relazione della Polizia Municipale, emerge che , per dare notizia della Parte_4 morte dell'animale. chiamò la stessa P.M. solo il 10 agosto e che non allertò la sig.ra
, che invece venne avvisata per la prima volta dagli agenti. Parte_1
Non risulta che il sig. , pur avendo preso cognizione delle cattive condizioni di salute di Pt_4 almeno dal 7 agosto, abbia portato l'animale da un veterinario, cosa che peraltro avrebbe CP_2
potuto fare solo con l'ausilio di terzi, non avendo la disponibilità di un veicolo idoneo.
4.2. È indubbio che tra e il convenuto sia stato stipulato un contratto di Parte_1
deposito, formalizzato in una scrittura privata di affidamento temporaneo di animale domestico: sebbene il modulo riporti la firma della sola attrice, esso è redatto su carta intestata a Pt_4
e quest'ultimo ha dichiarato alla Polizia Municipale di avere in custodia presso la
[...] CP_2
pensione di via di Leccio.
Ai sensi dell'art. 1768, comma 1, c.c., il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.
Secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, che il Tribunale condivide, il depositante il quale lamenti che la cosa depositata abbia subito danni durante il deposito, ha il solo onere di provare l'avvenuta consegna e i danni subiti, dovendo presumersi che la cosa sia stata consegnata in buone condizioni, mentre è onere del depositario dimostrare che pagina 15 di 21 deterioramenti o avarie siano da attribuirsi a circostanze esterne o alla natura stessa del bene
(Cass., n. 7529 del 27/03/2009).
Nel caso di specie, l'attrice ha provato di avere consegnato il proprio cane a e la Parte_4 morte dell'animale durante il tempo della custodia;
ha anche fornito, sebbene operasse al riguardo una presunzione semplice, la prova positiva del buono stato di salute di al CP_2
momento della consegna.
Il convenuto non ha fornito la prova liberatoria sopra indicata.
Ciò è quanto basta a fondare la responsabilità ex recepto di nei confronti di Parte_4
. Parte_1
4.3. Sussiste inoltre la responsabilità aquiliana del convenuto verso e dei figli Parte_2
ed che trova fondamento nel dovere di vigilanza gravante sull'operatore cinofilo, Per_1 Pt_3
a sua volta derivante dalla circostanza che l'animale gli era stato affidato;
responsabilità correlata all'omissione delle cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, affinché, fosse salvaguardata l'incolumità dell'animale (cfr. per analogia Cass., n. 3081 del 16/02/2015).
In base al quadro fattuale sopra delineato, risulta infatti che la condotta di , nella Parte_4
sua qualità di operatore cinofilo e titolare di una posizione di garanzia, è connotata da colpa grave: egli non ha approntato le misure necessarie per evitare che, anche in considerazione del clima, caratterizzato da elevate temperature, si ammalasse, per esempio assicurandosi che CP_2
le fosse somministrato cibo idoneo e che potesse abbeverarsi regolarmente con acqua fresca;
una volta constatato che l'animale stava molto male e nonostante le offerte di aiuto di una collaboratrice, non si è attivato per curarla né ha chiesto l'intervento di un veterinario;
al contrario, si è probabilmente allontanato dalla struttura il giorno stesso (7 agosto) in cui erano emerse chiaramente le preoccupanti condizioni di salute del cane, per farvi rientro tre giorni dopo (10 agosto), quando ormai ra deceduta da molto tempo. CP_2
4.4. In base alla regola probatoria tipica della causalità civile del «più probabile che non» (Cass.,
Sez. Unite, n. 576 del 11/01/2008), è provato anche il nesso causale tra la condotta del sig.
e l'evento dannoso: poiché la cagnolina stava bene quando è stata consegnata al Pt_4 convenuto e siccome quest'ultimo si era accorto quantomeno dalla mattina del 7 agosto (cfr. sommarie informazioni di alla Polizia Municipale) che aveva Persona_5 CP_2
la diarrea e appariva visibilmente sofferente, si può presumere che un tempestivo intervento, con idonee cure veterinarie, ne avrebbe evitato la morte, avvenuta, presumibilmente, per disidratazione.
pagina 16 di 21 4.5. In considerazione della responsabilità contrattuale di , quest'ultimo deve in Parte_4 primo luogo risarcire a i danni patrimoniali derivati dall'inadempimento, Parte_1 correlati alla spesa sostenuta per l'acquisto di pari a € 950,00 (doc. 12 allegato alla CP_2
citazione), alle somme corrisposte al convenuto per il servizio di pensione, pari a € 325,00 (doc.
13 ibidem), agli esborsi sostenuti per l'esame autoptico e lo smaltimento della carcassa dell'animale, pari a € 72,00 (doc. 14 ibidem), alle spese amministrative per l'accesso agli atti presso il Comune di ZA, pari a € 26,00 (doc. 15 ibidem).
4.6. Non danno luogo a un danno risarcibile, invece, le spese per i compensi dell'avv. Irene
Frasconi e dell'avv. Alex Baldassini.
Sul punto dev'essere richiamato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che si condivide, secondo cui le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass., Sez. Unite n.
16990 del 10/07/2017).
Nel caso all'esame, manca la prova dell'effettivo esborso per gli onorari dell'avv. Frasconi, essendo stato prodotto solo un progetto di notula (doc. 16 ibidem); quanto ai compensi dell'avv.
Baldassini, pur essendo stata prodotta una fattura quietanzata, non è stata allegata e provata l'attività che il professionista avrebbe espletato in relazione alla vicenda oggetto di causa
(l'unica raccomandata prodotta è redatta su carta intestata a entrambi i difensori, ma è firmata solo dall'avv. Frasconi).
4.7. dev'essere pertanto condannato a pagare all'attrice la somma di € 1.373,00; Parte_4
trattandosi di debito di valore, sono inoltre dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi calcolati sui singoli esborsi rivalutati anno per anno dalle date in cui sono stati sostenuti (risultanti dai documenti di spesa sopra richiamati (12-15 di parte attrice), fino alla pubblicazione della presente sentenza.
4.8. Per quanto riguarda i danni non patrimoniali lamentati dagli attori, questo Tribunale, in linea con la più recente giurisprudenza di merito, intende discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità che qualifica(va) come futile la perdita dell'animale d'affezione, in quanto non integrante un'offesa grave a un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito (Cass. Sez. Unite, n. 26972 del 11/11/2008 che richiama Cass., n. 14846 del
27/06/2007, secondo cui, per difetto dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata, non può essere risarcito il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale, «incidendo la lesione su un
pagina 17 di 21 rapporto, tra l'uomo e l'animale, privo, nell'attuale assetto dell'ordinamento, di copertura costituzionale»): tale indirizzo, peraltro risalente a oltre un quindicennio fa, non appare infatti rispondente «ad una lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori» (Trib.
Pavia, sez. III civ., 16 settembre 2016, n. 1266; in senso analogo Trib. Vicenza, 3 gennaio 2017,
n. 24; Trib. La Spezia sez. I, 31/12/2020, n. 660).
Al contrario, si ritiene che la perdita in questione possa determinare la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l'art. 2 Cost., in quanto il rapporto tra padrone e animale d'affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale.
ONsegue ai suesposti rilievi che, laddove allegato e provato anche nei necessari requisiti di gravità, il danno non patrimoniale da perdita o lesione dell'animale d'affezione può e deve essere risarcito (Trib. Torino, 29 ottobre 2012, n. 6296).
In accordo con il consolidato principio di diritto, anche di recente ribadito dalla S.C., secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia, appunto, rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi, ma anche che vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (ex plurimis cfr. Cass., n. 29206 del 12/11/2019; Cass., n.
2203 del 22/01/2024), il danno non patrimoniale non può essere identificato con lesione del diritto in sé, quasi a configurare un danno punitivo che non trova riconoscimento nel nostro ordinamento;
pertanto, il danneggiato ha l'onere di provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di sofferenza patita in dipendenza della perdita dell'animale d'affezione, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé del decesso dell'animale.
Nel caso all'esame, gli attori hanno assolto il suddetto onere probatorio.
Le fotografie allegate alla citazione (doc. 2) dimostrano che la cagnolina ra considerata un CP_2
membro della famiglia e come tale veniva trattata (cfr. le fotografie Parte_14
che rappresentano la torta per il primo e il terzo compleanno di con tanto di candeline); CP_2
giocava con i piccoli ed accompagnava la famiglia nelle gite fuori porta;
veniva Per_1 Pt_3
accolta nel loro letto. È dimostrata, pertanto, l'esistenza di una vera e propria relazione affettiva tra gli attori e la cagnolina.
pagina 18 di 21 L'esistenza di questo forte legame sentimentale e le circostanze in cui la morte di si è CP_2
verificata, fanno presumere che da tale evento siano derivati a carico dei sig.ri e Parte_1
e dei loro figli una forte sofferenza e un profondo patema d'animo: gli attori non Parte_2
furono informati delle condizioni di salute della cagnolina e scoprirono il tragico evento solo il giorno in cui era previsto che il cane fosse ripreso dalla pensione, avvisati dalla Polizia
Municipale; giunti sul posto, trovarono bbandonata a terra con una coperta addosso, senza CP_2
poter fare più niente per salvarla (doc. 6 e 6a allegati alla citazione); a ciò si aggiunga che, come ben si comprende dalla messaggistica prodotta dagli attori e già richiamata, essi erano convinti di
Parte avere affidato l'animale all' che conoscevano e di cui si fidavano perché alla stessa si erano rivolti negli anni precedenti, per cui si presume che la sofferenza interiore sia stata acuita da un senso di stupore, incredulità e tradimento, che il convenuto ha contribuito a generare.
Anche le iniziative assunte da dopo la scoperta della morte di con Parte_1 CP_2
l'accesso agli atti del Comune di ZA e la presentazione di una denuncia-querela a fini penali, dimostrano l'attaccamento della famiglia alla cagnolina e la forte sofferenza patita in conseguenza del tragico evento.
4.9. Poiché gli attori non hanno specificamente allegato di avere subito, oltre al danno c.d. morale, anche un danno alla salute, inteso come conseguenza di una lesione alla propria integrità psicofisica - non rileva in tal senso il generico e incidentale riferimento al danno biologico a pagina 12 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. -, non è necessaria la c.t.u. medico-legale dai medesimi richiesta;
c.t.u. che, in ogni caso, sarebbe inammissibile perché esplorativa, non essendo utilizzabili i documenti allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. di parte attrice recanti certificati medici.
4.10. Ai fini della quantificazione del danno, oltre a quanto appena evidenziato, si devono considerare l'età di l momento del prematuro decesso (circa 5 anni e 10 mesi) rispetto alla CP_2 notoria vita media dei cani (10/15 anni a seconda della taglia e della razza), l'età e il legame con la cagnolina di ciascun attore.
La sig.ra ha avuto un ruolo di prima linea, sia prima che dopo il decesso di Parte_1 CP_2
di cui era anche proprietaria: in suo favore il danno non patrimoniale può essere liquidato, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in € 6.000,00.
Il danno non patrimoniale degli altri attori può invece essere liquidato, equitativamente, in €
4.000,00 per ciascuno.
Tali importi devono intendersi già liquidati all'attualità.
pagina 19 di 21 4.11. dev'essere pertanto condannato a pagare a la Parte_4 Parte_1 somma di € 6.000,00 e a ciascuno degli altri attori la somma di € 4.000,00, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
5. Le spese processuali sono regolate come segue.
5.1. Tra gli attori e l'ASD le spese sono integralmente compensate, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni consistenti nella obiettiva difficoltà nell'individuazione del responsabile.
5.2. , in base alla soccombenza, deve rifondere le spese di lite agli attori. Parte_4
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Viene riconosciuto un unico aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 in considerazione della pluralità degli attori difesi dal medesimo avvocato.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta le domande degli attori nei confronti della Parte_5
2) condanna al pagamento in favore di , a titolo di Parte_4 Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 1.373,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi calcolati sui singoli esborsi rivalutati anno per anno dalle date in cui sono stati sostenuti fino alla pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali successivi fino al saldo;
3) condanna al pagamento, in favore di , a titolo di Parte_4 Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 6.000,00, già liquidata all'attualità, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
4) condanna al pagamento, in favore di a titolo di Parte_4 Parte_2 risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 4.000,00, già liquidata all'attualità, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
5) condanna al pagamento, in favore di a titolo di Parte_4 Persona_1 risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 4.000,00, già liquidata all'attualità, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
6) condanna al pagamento, in favore di a titolo di Parte_4 Parte_3 risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 4.000,00, già liquidata all'attualità, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
pagina 20 di 21 7) dichiara le spese processuali compensate tra gli attori e Parte_5
8) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori, che Parte_4 liquida in € 566,44 per esborsi ed € 6.600,10 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 25/01/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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