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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13747 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37851/2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 07.10.2025nella causa tra e Parte_1 la parte convenuta sono comparsi i Controparte_1 rispettivi procuratori, per tramite dei delegati di cui al verbale di udienza.
Il Tribunale invitava alla precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione ad atto di intimazione di pagamento n. 09720239033000772000 unitamente alle cartelle di pagamento
Conclusioni per parte opponente: Voglia il Tribunale “In via pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, D. Lgs. 546/1992, attesa la fondatezza dei motivi addotti a suffragio del ricorso e la rilevante entità della pretesa impositiva, disporre la sospensione degli effetti giuridici dell'intimazione di pagamento n. 09720239033000772/000, notificata il
22.05.2023 dall' di Roma, onde prevenire un danno Controparte_2 economico grave ed irreparabile;
nel merito, accertata la totale infondatezza ed insussistenza della pretesa impositiva, stante il comprovato decorso del termine prescrizionale, unitamente all'assoluta incertezza ed indeterminatezza del relativo ammontare, disporre l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
09720239033000772/000, notificata il 22.05.2023 dall' di Controparte_2
Roma, sì come di ogni atto presupposto, conseguente e correlato. Con espressa riserva di pagina1 di 4 ulteriormente argomentare, dedurre, controdedurre e produrre ulteriore documentazione.
Vittoria integrale di spese e compensi professionali.”
Conclusioni per parte opposta “Voglia L'Ill.mo Tribunale di Roma adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta di sospensione cautelare in quanto sprovvista dei presupposti cautelari minimi;
accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma ai sensi del disposto dell'art.27 del c.p.c.;
NEL MERITO rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e/o comunque inammissibile e improcedibile per tutti i motivi sopra indicati;
condannare l'attore al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% oltre Cassa di Previdenza avvocati e Iva come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte opponente non è fondata e dev'esser rigettata.
Con il presente atto di citazione in riassunzione notificato in data 16.09.2025 e depositato in pari data, l'opponente ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
impugnando l'intimazione di pagamento n. Controparte_3
09720239033000772000 unitamente alle cartelle di pagamento nn. 09720190028609335002 e
09720190158231523001 per tutti i motivi indicati nell'atto introduttivo che qui si considerano integralmente ripetuti e trascritti.
In sintesi, rilevava l' illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata perché emessa da un ufficio territorialmente incompetente, ovvero, conformemente al caso di specie, da una sede dell' diversa dal domicilio fiscale del Controparte_3 contribuente […]; in subordine eccepiva l'inidoneità della documentazione depositata a dar conto della rituale notifica delle cartelle, il difetto di motivazione, l'inconsistenza delle avverse argomentazioni circa l'efficacia giuridica e/o interruttiva degli atti impositivi documentati in comparsa ed il presunto difetto di motivazione dell'atto opposto.
Si è costituita la convenuta la quale ha Controparte_2 impugnato la domanda attorea contestando il difetto di competenza e ne ha eccepito l'inammissibilità e comunque la sua infondatezza nel merito, in fatto ed in diritto.
Considerato che la causa è stata considerata di puro diritto è stata trattenuta in decisione sui motivi e sulla documentazione depositata.
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte opponente è infondata e dev'esser rigettata.
A decorrere dall'ottobre 2006 è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le relative funzioni sono state attribuite ad
[...]
che le ha esercitate, prima per mezzo di Equitalia e poi, a decorrere dal D.L. CP_2
193/2016 da , unico soggetto deputato all'attività Controparte_4 di riscossione, che è conseguentemente unica e con valenza nazionale.
Dato atto di ciò, deve prendersi atto del fatto che il presente giudizio è giudizio in riassunzione proposto dopo la declaratoria di incompetenza della Corte Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n. 010721/2023.
pagina2 di 4 La ragione ed il titolo che consente al Tribunale di occuparsi di un atto di intimazione all'esito dell'emissione di cartelle di pagamento si fonda sull'evidenza che l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo autonomo, che sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo.
In base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Nella fattispecie, al netto della contestata interruzione dei termini di prescrizione, sono in contestazione il difetto di motivazione e il difetto di notifica. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013).
Ne deriva che la questione della legittimità degli atti che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della/delle cartelle esattoriali, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata"
(Cass. n. 23046 del 2016).
Ma il fatto che legittima l'esame dell'atto di intimazione in relazione a vizi inferibili al fatto di non esser venuto a conoscenza delle cartelle di pagamento che lo integrano, costituisce una opposizione agli atti esecutivi che, come tale, è proponibile solo nel ristretto termine dei venti giorni di cui all'articolo 617 c.p.c.
Nella fattispecie, posto che la controversia origina da un ricorso alla Commissione
Tributaria, il presente procedimento è unico, e non è che la prosecuzione in riassunzione del giudizio incardinato dinanzi al giudice speciale. Come emerge dalla sentenza che ha dichiarato l'incompetenza della Corte Tributaria, l'opposizione all'atto di intimazione ed alle cartelle di pagamento esattoriali (notificato, a detta dell'opponente in data 22.05.2023) il ricorso in Commissione è stato depositato in data 19.09.2023, e quindi oltre la scadenza del termine decadenziale dei venti giorni richiamato dall'art. 617 c.p.c.
La conseguenza è l'inammissibilità per decadenza dell'atto di opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (tabelle
DM 147 del 13.08.2022) valore della causa indeterminabile complessità media.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
37851/2024: a) Dichiara l'inammissibilità dell'atto di opposizione all'atto di intimazione n.
09720239033000772000 unitamente alle cartelle di pagamento nn.
09720190028609335002 e 09720190158231523001. b) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da CP_4 che liquida nella misura di € 5431,00 oltre rimborso forfettario spese generali (€
814,00) nonché IVA e C.p.A.
Così deciso in Roma lì 07/10/2025.
Del ché è verbale.
pagina3 di 4 Il Giudice Dr. Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina4 di 4
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 07.10.2025nella causa tra e Parte_1 la parte convenuta sono comparsi i Controparte_1 rispettivi procuratori, per tramite dei delegati di cui al verbale di udienza.
Il Tribunale invitava alla precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione ad atto di intimazione di pagamento n. 09720239033000772000 unitamente alle cartelle di pagamento
Conclusioni per parte opponente: Voglia il Tribunale “In via pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, D. Lgs. 546/1992, attesa la fondatezza dei motivi addotti a suffragio del ricorso e la rilevante entità della pretesa impositiva, disporre la sospensione degli effetti giuridici dell'intimazione di pagamento n. 09720239033000772/000, notificata il
22.05.2023 dall' di Roma, onde prevenire un danno Controparte_2 economico grave ed irreparabile;
nel merito, accertata la totale infondatezza ed insussistenza della pretesa impositiva, stante il comprovato decorso del termine prescrizionale, unitamente all'assoluta incertezza ed indeterminatezza del relativo ammontare, disporre l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
09720239033000772/000, notificata il 22.05.2023 dall' di Controparte_2
Roma, sì come di ogni atto presupposto, conseguente e correlato. Con espressa riserva di pagina1 di 4 ulteriormente argomentare, dedurre, controdedurre e produrre ulteriore documentazione.
Vittoria integrale di spese e compensi professionali.”
Conclusioni per parte opposta “Voglia L'Ill.mo Tribunale di Roma adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta di sospensione cautelare in quanto sprovvista dei presupposti cautelari minimi;
accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma ai sensi del disposto dell'art.27 del c.p.c.;
NEL MERITO rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e/o comunque inammissibile e improcedibile per tutti i motivi sopra indicati;
condannare l'attore al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% oltre Cassa di Previdenza avvocati e Iva come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte opponente non è fondata e dev'esser rigettata.
Con il presente atto di citazione in riassunzione notificato in data 16.09.2025 e depositato in pari data, l'opponente ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
impugnando l'intimazione di pagamento n. Controparte_3
09720239033000772000 unitamente alle cartelle di pagamento nn. 09720190028609335002 e
09720190158231523001 per tutti i motivi indicati nell'atto introduttivo che qui si considerano integralmente ripetuti e trascritti.
In sintesi, rilevava l' illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata perché emessa da un ufficio territorialmente incompetente, ovvero, conformemente al caso di specie, da una sede dell' diversa dal domicilio fiscale del Controparte_3 contribuente […]; in subordine eccepiva l'inidoneità della documentazione depositata a dar conto della rituale notifica delle cartelle, il difetto di motivazione, l'inconsistenza delle avverse argomentazioni circa l'efficacia giuridica e/o interruttiva degli atti impositivi documentati in comparsa ed il presunto difetto di motivazione dell'atto opposto.
Si è costituita la convenuta la quale ha Controparte_2 impugnato la domanda attorea contestando il difetto di competenza e ne ha eccepito l'inammissibilità e comunque la sua infondatezza nel merito, in fatto ed in diritto.
Considerato che la causa è stata considerata di puro diritto è stata trattenuta in decisione sui motivi e sulla documentazione depositata.
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte opponente è infondata e dev'esser rigettata.
A decorrere dall'ottobre 2006 è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le relative funzioni sono state attribuite ad
[...]
che le ha esercitate, prima per mezzo di Equitalia e poi, a decorrere dal D.L. CP_2
193/2016 da , unico soggetto deputato all'attività Controparte_4 di riscossione, che è conseguentemente unica e con valenza nazionale.
Dato atto di ciò, deve prendersi atto del fatto che il presente giudizio è giudizio in riassunzione proposto dopo la declaratoria di incompetenza della Corte Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n. 010721/2023.
pagina2 di 4 La ragione ed il titolo che consente al Tribunale di occuparsi di un atto di intimazione all'esito dell'emissione di cartelle di pagamento si fonda sull'evidenza che l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo autonomo, che sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo.
In base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Nella fattispecie, al netto della contestata interruzione dei termini di prescrizione, sono in contestazione il difetto di motivazione e il difetto di notifica. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013).
Ne deriva che la questione della legittimità degli atti che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della/delle cartelle esattoriali, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata"
(Cass. n. 23046 del 2016).
Ma il fatto che legittima l'esame dell'atto di intimazione in relazione a vizi inferibili al fatto di non esser venuto a conoscenza delle cartelle di pagamento che lo integrano, costituisce una opposizione agli atti esecutivi che, come tale, è proponibile solo nel ristretto termine dei venti giorni di cui all'articolo 617 c.p.c.
Nella fattispecie, posto che la controversia origina da un ricorso alla Commissione
Tributaria, il presente procedimento è unico, e non è che la prosecuzione in riassunzione del giudizio incardinato dinanzi al giudice speciale. Come emerge dalla sentenza che ha dichiarato l'incompetenza della Corte Tributaria, l'opposizione all'atto di intimazione ed alle cartelle di pagamento esattoriali (notificato, a detta dell'opponente in data 22.05.2023) il ricorso in Commissione è stato depositato in data 19.09.2023, e quindi oltre la scadenza del termine decadenziale dei venti giorni richiamato dall'art. 617 c.p.c.
La conseguenza è l'inammissibilità per decadenza dell'atto di opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (tabelle
DM 147 del 13.08.2022) valore della causa indeterminabile complessità media.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
37851/2024: a) Dichiara l'inammissibilità dell'atto di opposizione all'atto di intimazione n.
09720239033000772000 unitamente alle cartelle di pagamento nn.
09720190028609335002 e 09720190158231523001. b) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da CP_4 che liquida nella misura di € 5431,00 oltre rimborso forfettario spese generali (€
814,00) nonché IVA e C.p.A.
Così deciso in Roma lì 07/10/2025.
Del ché è verbale.
pagina3 di 4 Il Giudice Dr. Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
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