Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5382/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. ssa Silvia Governatori Presidente dott. ssa Monica Tarchi Giudice relatore ed estensore dott. ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 5382/2025 promosso congiuntamente da:
nata a [...] il [...] ed assistita Parte_1 dall'avv. ARNALDI ROSANNA
e nato a [...] il [...] ed assistito CP_1 dall'avv. FRATINI PIER FRANCESCO con l'intervento necessario del PM (visto del 28/03/2025)
Avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale su minore
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma Persona_1
collocato in via prevalente presso la madre che abiterà in Parte_1
Figline-Incisa Valdarno – Loc. La Massa, Via P. Pasolini n. 29; 2) I ricorrenti genitori potranno assumere, autonomamente, ogni decisione di ordinaria amministrazione quando i figli si troveranno con l'uno o con l'altro genitore, mentre dovranno confrontarsi, per ogni scelta che esuli dall'ordinaria amministrazione e comunque di particolare importanza, quali a titolo
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come imposto dalla legge, gli esponenti dovranno concordare congiuntamente le decisioni concernenti la straordinaria amministrazione del minore e dei suoi interessi;
3) I genitori dovranno, altresì, reciprocamente e tempestivamente comunicarsi ogni cambio di residenza/domicilio; 4) lascerà la Parte_1
casa di proprietà di ( sopra descritta) il giorno 01 marzo 2025 e si CP_1 trasferirà nell'immobile sito in Figline Incisa Valdarno, via P. Pasolini n. 29 insieme al piccolo FR e alla figlia nata da una precedente Persona_2
relazione; 5) verserà, a titolo di contributo di mantenimento per il CP_1 figlio, la somma complessiva mensile di € 150,00, da versarsi entro il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario su c/c IBAN [...] intestato a (genitore collocatario), importo soggetto Parte_1
automaticamente a rivalutazione ISTAT con riferimento al mese successivo a quello del deposito del presente ricorso;
6) Al fine di contenere la maturazione di ingenti spese per la baby sitter durante il lavoro della madre, la nonna paterna del piccolo
FR, , continuerà ad accudire il bambino dall'uscita da scuola Persona_3 fino all'uscita della madre dal lavoro, ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, ad esclusione del pomeriggio infrasettimanale nel quale il minore starà insieme al padre;
il tutto salvo diverso accordo dei genitori;
7) rimborserà le CP_1
spese straordinarie preventivamente concordate nella misura del 50% , previa esibizione di documentazione fiscale. Le spese che rivestono il carattere di urgenza verranno sostenute direttamente dal genitore presso cui il bambino si trova in quel momento e saranno poi tempestivamente rimborsate dall'altro, sempre previa esibizione di documento fiscale;
per un dettaglio delle spese rientranti nella classificazione di spese straordinarie, non rientranti nel mantenimento ordinario, si rinvia al protocollo d'intesa del C.N.F. ; 7) A partire dal mese in cui il minore compirà 11 anni verserà, a titolo di contributo di Persona_1 CP_1
mantenimento per il figlio, la maggior somma mensile di € 250,00, da versarsi entro il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario su c/c IBAN
[...] intestato a (genitore Parte_1
collocatario), importo soggetto automaticamente a rivalutazione ISTAT;
8)
L'assegno unico sarà percepito integralmente da mentre sarà Parte_1
corrisposto al 50 % tra i genitori al compimento dell'undicesimo anno di età del minore e comunque nel momento in cui il contributo di Persona_1
Pagina 2 mantenimento salirà a 250,00 euro mensili;
9) Circa la frequentazione padre / figlio: abiterà prevalentemente con la madre e frequenterà il Persona_1
padre a settimane alterne dal venerdì dalle ore 16.00 fino alla domenica alle ore
21,30 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
il minore frequenterà il padre anche infrasettimanalmente tutti i mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina quando il padre lo accompagnerà a scuola;
10)
Entrambi i genitori si impegnano ad abituare gradualmente il piccolo FR ai rispettivi ed eventuali nuovi partner;
in particolare, entrambi i genitori si prenderanno cura, personalmente e direttamente del figlio ed eviteranno la frequentazione assidua con i nuovi partner, considerata la tenera età del minore e il rischio che possa verificarsi una confusione di ruoli;
questo almeno fino a quando i genitori non avranno consolidato una nuova relazione con un partner stabile;
11) Il piccolo FR trascorrerà alternativamente con l'uno e l'altro dei genitori il Natale, il Capodanno e la Pasqua nonché il proprio compleanno;
In particolare durante il periodo natalizio il bambino trascorrerà alternativamente di anno in anno la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre (indicativamente alle 16.30) sino al 6 gennaio (indicativamente alle
16.30) con l'altro genitore;
il bambino trascorrerà il giorno di Pasqua e del lunedì dell'Angelo con il genitore con il quale NON ha trascorso il Natale l'anno precedente;
circa le vacanze estive: il bambino trascorrerà 15 giorni consecutivi di villeggiatura con ciascuno dei genitori, durante i quali verranno ovviamente derogate le modalità di visita sopra descritte;
i genitori si comunicheranno date e destinazioni delle vacanze entro il 30 aprile di ogni anno;
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e il figlio;
12) I genitori si concedono autorizzazione reciproca al rilascio del loro passaporto;
13) Le spese legali sono compensate”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione delle questioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore nato Persona_1
il 23/08/2019 nel corso della relazione more uxorio intrattenuta dagli odierni ricorrenti ed ad oggi cessata.
Pagina 3 2. Osserva il Tribunale che le condizioni di cui al ricorso congiunto meritano accoglimento, non essendo contrarie a norme di ordine pubblico e non contrastanti con l'interesse del minore Persona_1
3. Quanto alle spese di lite, nulla deve disporsi sul punto, trattandosi di ricorso congiunto, come richiesto dalle parti stesse.
p.q.m.
prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato dalle parti il
26/03/2025, disponendo in conformità alle conclusioni congiunte in epigrafe riportate, qui da intendersi integralmente richiamate.
Nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28/03/2025 su relazione della dott.ssa Monica Tarchi.
LA PRESIDENTE LA GIUDICE EST.
dott. ssa Silvia Governatori dott. ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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