TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/06/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4635/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to ROSA FRANCO, Parte_1 giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, CP_1 dall' avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 12.09.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. in ordine alla revoca del diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 co.3 della L. 104/1992, e chiedeva, pertanto, di accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione dei suddetti benefici richiesti vinte le spese di lite. CP_ L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, disposto un rinnovo dell'elaborato peritale, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.06.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei < mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>. Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema
Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del
2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del
1998; Cass. n. 636 del 1998).
Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L.
n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
Occorre aggiungere, con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, che la Corte regolatrice
(da ultimo con Cass. 11432 del 2017) ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sè e per altri (Cass. 21 aprile
1.993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico- organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri)
(Cass. 27 marzo 2001 n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sè
e ad altri (Cass. 8 aprile 2002, n. 5017). Pertanto, la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass. 11 settembre 2003, n, 13362).
In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva (cfr in tal senso Cass. Sez. L - , Sentenza n.24980 del
19/08/2022).
Occorre ancora precisare che la condizione di soggetto portatore di
“handicap grave” ai sensi dell'art. 3, comma 3° della già citata L. 104/1992 può essere attribuita, come è noto, a quei soggetti che, a causa della minorazione, singola o plurima, dalla quale sono affetti, si trovino “in una condizione di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Si tratta, all'evidenza, di una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi. L'art.3 della citata legge così recita :”
Soggetti aventi diritto – 1) E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica , psichica o sensoriale , stabilizzata o progressiva , che è causa di difficoltà di apprendimento , di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2) La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione , alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3)
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale , correlata all'età , in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente , continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione , la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4) La presente legge si applica anche agli stranieri ed agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordo internazionali”.
Nel caso che ci occupa, a ben vedere, l'ausiliario ha affermato che il risulta affetto da “ Grave deficit deambulatorio ed emiparesi destra Pt_1 quale esito di ictus ischemico in obeso. Diabete mellito i.d. complicato da retinopatia diabetica con deficit del visus. Cardiopatia ipertensiva in parziale controllo farmacologico. Incontinenza urinaria stabilizzata per vescica neurologica post ictus. Umore deflesso ”.
Si legge nella relazione peritale che dall'esame clinico del ricorrente si accertano gli esiti di un ictus cerebrale ischemico interessante l'emilato destro, tanto che il ricorrente non cambia postura in autonomia e muove qualche piccolo passo, strisciante, solo se sorretto da due persone;
per favorire gli spostamenti usa una sedia a rotelle.
Dall'esame neuropsichiatrico, il consulente ha accertato che il è Pt_1 sufficientemente lucido, parzialmente orientato nel tempo e nello spazio con qualche lacuna mnemonica ed evidente stato depressivo;
che presenta altresì una emiparesi a destra con ipofunzionalità della mano. Riferisce il ctu dunque dell'evidenza della mancata autonomia di un soggetto in tali condizioni nel compimento degli atti quotidiani della vita e della sua necessità di assistenza per compierli, così come riferito dai familiari che l'assistono per la cura dell'igiene personale e la vestizione.
Riporta nella consulenza il nuovo certificato medico ortopedico allegato agli atti che riporta testualmente: “Arteriopatia cronica ostruttiva al primo stadio.
Encefalopatia vascolare cronica multifocale ad espressività cortico sotto- corticale con psicosi depressiva da innesto. Esiti di ictus ischemico con residua emiparesi destra a luglio 2019. Ipertensione arteriosa. Eccedenza ponderale. Diabete mellito tipo II in terapia insulinica in mediocre compenso glicometabolico e complicato da retinopatia. Leucoenecefalopatia.
Vasculopatia cerebrale. Cardiopatia sclero ipertensiva in labile compenso emodinamico. Deficit mnesici della memoria recente con fluttuazione dell'orientamento spazio-temporale. Incontinenza urinaria stabilizzata per vescica neurologica post-ictus per cui necessita di presidi per incontinenza tipo pannoloni. Ipertrofia prostatica associata a prostatiti recidivanti con sintomi irritativi severi e disfunzione erettile. Presenta marcato rallentamento ideo-motorio globale con severo deficit deambulatorio (pz in carrozzina). In base alla visita medica da me effettuata presenta notevoli limitazioni necessita di cure continue FKT 3 volte a settimana per non peggiorare il quadro clinico ed a seguito delle sue note patologie in cura e risulta limitato nello svolgimento delle attività quo”
Sulla scorta della visita effettuata e della documentazione sanitaria agli atti il ctu conclude dunque affermando che il ricorrente ha diritto ai benefici richiesti, segnatamente dell'indennità di accompagnamento e dei benefici connessi all'art.3, comma, 3, della legge n.104/92; quanto alla loro decorrenza, sulla base della possibile evoluzione delle patologie da cui è affetto riporta che essa può essere retrodatata ad agosto 2024 quando – verosimilmente- si era già instaurato il quadro clinico poi emerso dalla visita ortopedica effettuata nel settembre 2024.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali.
Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione.
Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, atteso che i benefici sono stati riconosciuti con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla visita medico legale della competente
Commissione. Ed invero, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite” (Cass 26565/2016). CP_ Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' .
P.Q.M.
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara parte attrice avente diritto all'indennità di accompagnamento ed ai benefici dell'art. 3 co.3 della L. 104/92 con decorrenza dal 01.08.2024;
- compensa interamente le spese di giudizio tra le parti;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno lì 27.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina
Petrosino