Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 12-05-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4962 dell'anno 2024
OGGETTO
Illegittimità procedura di selezione del personale
TRA
cf: , elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Ignazio Sposito (c.f. ), dal quale è rapp.to e difeso giusta procura C.F._2
rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
Cont a socio unico p.iva ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 presidente del c.d.a. e legale rappresentante dott. elettivamente Controparte_3 domiciliato in Napoli presso lo studio dell'Avv. Fulvio Fucito c.f. che la C.F._3 rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato dalla memoria di costituzione e risposta telematica. resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 04-07-2024, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva che in data 19.04.2024, con ordine di servizio n. 244-
2024, l' aveva bandito una selezione interna ai fini Controparte_1 dell'attribuzione del parametro 230, per la copertura di una posizione nel ruolo di
Responsabile della U.O. Mantenimento delle Competenze del Personale Viaggiante con figura professionale di Capo Unità Organizzativa Amministrativa/Tecnica - Direzione
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che l'ordine di servizio prevedeva che poteva presentare domanda di partecipazione il personale in servizio, che alla data del presente
Ordine di Servizio fosse in possesso dei seguenti requisiti:
a) Figura professionale con parametro retributivo pari a 205 o 210;
b) Titolo di Studio:
* Laurea triennale oppure Laurea Specialistica/Magistrale/Diploma di Laurea;
oppure
* Diploma di Scuola Secondaria Superiore con almeno 4 anni di anzianità nella figura professionale rivestita, per il personale in servizio alla data del 01.01.2013 (in applicazione dell'art. 17-Norma
Speciale del Regolamento Avanzamenti e Promozioni).
Non possono partecipare al concorso gli agenti:
* che non siano in pianta stabile;
* a cui sia stata comminata negli ultimi tre anni la sanzione della retrocessione;
* che abbiano goduto dell'aspettativa per motivi privati per un periodo complessivamente
superiore a sei mesi nell'anno precedente la pubblicazione del presente bando.
Osservava l'esponente che, pur non essendo in possesso del diploma di laurea, aveva proposto domanda di partecipazione alla selezione, dalla quale era stato escluso, e che il ricorso amministrativo proposto avverso il provvedimento di esclusione non aveva avuto alcun esito.
Il ricorrente lamentava la violazione, da parte del bando, del regolamento avanzamenti e promozioni il quale, all'art. 6 in tema di Mansioni di Coordinamento,
prevede che “La copertura dei posti dell'area professionale 2^ avverrà per concorso. In
caso di mancata copertura del posto, sarà effettuata una selezione nell'ambito dell'area
operativa di appartenenza della figura professionale da ricoprire o di più aree operative.
I titoli di studio richiesti per accedere a posizioni appartenenti a questa area professionale sono indicati di seguito. CONCORSO:
- Diploma di Scuola Secondaria Superiore.
Il ricorrente invocava l'obbligo da parte della convenuta – società in house – del rispetto della normativa pubblicistica in tema di selezione del personale, la violazione da parte
Cont dell dei principi Costituzionali in tema di uguaglianza tra i partecipanti, trasparenza, buon andamento e imparzialità della P.A.; che quindi i criteri fissati dal bando non erano conformi ai principi suindicati, nonché a quello di ragionevolezza e di proporzionalità
rispetto alla qualifica assegnata ai vincitori della procedura selettiva. Lamentava inoltre la violazione del principio di affidamento dei partecipanti alla selezione per omessa predeterminazione dei criteri di valutazione e il difetto di motivazione.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiarare la nullità delle clausole previste dal bando di gara e per l'effetto accertare e dichiarare il proprio diritto alla partecipazione al presente concorso;
in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità
2 dell'intera procedura concorsuale e per l'effetto, anche della graduatoria dei vincitori del concorso de quo, nonché l'annullamento di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a
qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche non noto o conosciuto dal ricorrente e di data
ignota.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, eccependo con varie argomentazioni l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Concesso il termine per il deposito di note, all'odierna udienza di discussione questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
In ordine alla individuazione del Giudice munito di giurisdizione – ancorchè la questione sia pacifica tra le parti, ma suscettibile di diversa valutazione del giudicante anche d'ufficio – deve essere confermato il principio della cognizione in subiecta materia, da parte del Giudice Ordinario.
Infatti, la S.C. nel suo consesso più autorevole, ha espresso il principio secondo cui in tema di società cd. "in house providing", le procedure seguite per l'assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, in quanto, alla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società, consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando, invece, applicazione le regole di cui all'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008
(cfr. Sez. Un. 03-07-2023, n.18749; Sez. Un. 27-03-2017, n.7759).
Tale orientamento costituisce l'approdo di una ricostruzione sistematica già fatta propria dalle Sezioni Unite, che, chiamate a pronunciare sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, avevano evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. Sez. Un., 1° dicembre 2016, n. 24591).
Cont
Va inoltre disattesa l'eccezione, formulata dalla difesa dell' , di nullità del ricorso introduttivo, posto che la complessiva articolazione dello stesso è stata idonea a consentire alla controparte di difendersi nel merito, e questo giudicante è stato posto in grado di conoscere le circostanze di fatto e gli elementi di diritto necessari ai fini della
3 valutazione della meritevolezza di tutela della situazione giuridica soggettiva come prospettata dal ricorrente.
Nel merito, la domanda è infondata e va respinta.
Cont
Con ordine di servizio n.244/2024 (prodotto in atti dalla resistente) l' indiceva una procedura concorsuale per la copertura di una posizione nel ruolo di
Responsabile della U.O. Mantenimento delle Competenze del Personale Viaggiante con figura professionale di Capo Unità Organizzativa Amministrativa/Tecnica – Direzione Produzione del Servizio Ferroviario.
I requisiti previsti per la partecipazione del personale in servizio erano i seguenti:
a) Figura professionale con parametro retributivo paria a 205 o 210;
b) Titolo di Studio:
• Laurea triennale oppure Laurea Specialistica/Magistrale/Diploma di Laurea;
oppure
• Diploma di Scuola Secondaria Superiore con almeno 4 anni di anzianità nella figura professionale rivestita, per il personale in servizio alla data del 01.01.2013 (in applicazione dell'art. 17-Norma Speciale del Regolamento Avanzamenti e Promozioni).
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della clausola del bando che impedisce a chi – come il
– non è in possesso del diploma di laurea: il ricorrente sostiene che il regolamento Pt_1 avanzamenti e promozioni prevede, per l'accesso alla selezione ai fini dell'acquisizione della figura professionale in oggetto – parametro 230 - il possesso in capo all'aspirante,
del solo diploma di scuola superiore, circostanza dalla quale scaturisce l'illegittimità della sua esclusione dalla selezione.
La prospettazione non è condivisibile per le ragioni che seguono.
Il bando prevedeva anche per i candidati sprovvisti del titolo di studio della Laurea di poter partecipare alla selezione, con il requisito specifico del diploma di scuola secondaria superiore con almeno 4 anni di anzianità nella figura professionale rivestita, per il personale in servizio alla data del 01.01.2023 ( in applicazione dell'art. 17-norma speciale del Regolamento Avanzamenti e promozioni, cfr. in atti). Tale requisito non è posseduto dall'odierno ricorrente, il quale, come espressamente ammesso, è in possesso del titolo di studio di Diploma di Scuola Secondaria Superiore ma riveste la figura di coordinatore dall'01.04.2021 e pertanto ha una anzianità nella figura professionale di soli 3 anni ed un mese circa, inferiore ai 4 anni richiesti dal bando, sicchè egli non è in possesso di tutti i titoli legittimanti alla partecipazione alla selezione.
Inoltre, la declaratoria afferente al “Capo Unità Organizzativa/Tecnica” –
Area professionale 1^ mansioni gestionali (par.230) recita, individuando i “lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei
4 relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate”
Dall'enunciazione di detta declaratoria, quindi, si può ritenere che il “Capo Unità
Organizzativa Amministrativo/tecnica”, figura professionale oggetto del bando di concorso impugnato, svolge compiti strettamente inerenti alla funzione tecnico amministrativa nell'ambito della Produzione del Servizio Ferroviario (che non è un concetto identificabile con quello di esercizio ferroviario).
Occorre altresì rilevare che , l'ODS-0000429-2023 del 27/10/2023 (cfr. in atti), con cui è stata definita la nuova Organizzazione della Direzione Trasporto Ferroviario, ha previsto la struttura “Mantenimento delle Competenze” in staff al Direttore Produzione Servizio
Ferroviario e che per il Responsabile della suddetta struttura è stata definita la relativa complessa declaratoria dalla quale si evince l'esercizio di poteri di coordinamento e gestione del personale viaggiante.
In particolare, la figura professionale in esame:
• cura, di concerto con la U.O. Formazione, la definizione e la gestione dei processi di mantenimento delle competenze e seguito individuale del Personale di Condotta e
Accompagnamento Treni in conformità alle norme ANSFISA vigenti;
• cura la definizione delle esigenze e dei fabbisogni di formazione specifica in materia di Sicurezza Ferroviaria;
• assicura il recepimento di tutte le norme ferroviarie nonché la redazione e la revisione di disposizioni di esercizio, regolamenti, manualistica ad uso del Personale di Condotta e
Accompagnamento Treni;
• supporta la U.O. nella redazione del Piano della Formazione del personale Parte_2 afferente alla Direzione Produzione del Servizio Ferroviario
• supporta la per la gestione del processo di formazione per il rilascio Parte_3 delle abilitazioni di Condotta e Accompagnamento Treni in conformità alla normativa vigente;
• supporta la nell'aggiornamento dei Sistemi di Parte_3
Acquisizione/Mantenimento delle Competenze e dei materiali didattici necessari per il rilascio di abilitazioni/qualificazioni professionali del Personale di Condotta e
Accompagnamento Treni, sulla base dei ritorni d'esperienza e delle evoluzioni tecnico- normative;
assicura, di concerto con la il mantenimento del riconoscimento degli Parte_3 Cont Istruttori/Esaminatori di per gli ambiti di competenza della Produzione del Servizio
Ferroviario;
• assicura, di concerto con la U.O. Formazione, il mantenimento del riconoscimento degli Cont Istruttori/Esaminatori di per gli ambiti di competenza della Produzione del Servizio
Ferroviario;
• assicura il piano audit ed i seguiti individuali del Personale di Condotta e Accompagnamento Treni;
• assicura la gestione delle non conformità rilevate attraverso attività di audit, verifiche ispettive e/o a seguito di incidenti o inconvenienti di esercizio derivanti da errore umano;
• assicura il mantenimento in stato di validità delle abilitazioni/licenze, l'emissione/distribuzione dei relativi titoli e curando l'aggiornamento dei registri di pertinenza;
5 • assicura la redazione di tutti i provvedimenti di competenza da sottoporre alla firma del responsabile della Direzione Produzione Servizio Ferroviario (ordini di servizio, disposizioni di servizio, avvisi al personale, etc).
Tali mansioni sono state recepite dal modello organizzativo del “Manuale del Sistema di
Gestione della Sicurezza dell'Impresa Ferroviaria”, il cui allegato 1, denominato AL
MSGSIF-01 rev. 17 del 15.01.2024, al punto 7.1 prevede che per ricoprire la posizione di
Responsabile Mantenimento delle Competenze del Personale Viaggiante (MCPV) è
richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi: diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea triennale o specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) ovvero: - diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado (solo se in servizio al 01.01.2013) e l'aver maturato almeno 4 anni nella figura professionale immediatamente inferiore (solo se in servizio al 01.01.2013).
Tali requisiti, come già rilevato, pacificamente non sono in possesso del ricorrente, con la conseguenza che legittimamente l'Ente resistente ha respinto la domanda del di Pt_1
partecipazione alla selezione.
Per le considerazioni espresse, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti in considerazione della particolarità della questione giuridica esaminata.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Dichiara compensate le spese processuali tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere 12-05-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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