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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/11/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco OT – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 13 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 944/2024 vertente tra rapp.to e dif. dall'avv.to Pellottieri Massimo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
dall'avv.to Alessandro Mineo
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 16.4.24 il ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
Direzione generale di Brescia per sentir accogliere le seguenti conclusioni:“ annullare le
1 ordinanze-ingiunzione nn. 01 – 001458728 e 01 – 001413998 emesse da sede di CP_1
Brescia; In subordine, voglia limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura pari al minimo edittale”;
Ha allegato di aver ricevuto in data 14.3.24, notifica da parte dell' , delle ordinanze- CP_1
ingiunzione nn. 01 – 001458728 e 01 – 001413998, con le quali l'Istituto previdenziale aveva ingiunto il pagamento a titolo di sanzioni amministrative della somma di euro
5.583,56, per l'anno 2016 e euro 13.738,08 per l'anno 2017 per omissione nel versamento delle ritenute previdenziali.
Senza particolari allegazioni in fatto, in punto di diritto parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c. 3 c.c. e 2697 c.c. – mancando la dimostrazione della violazione della par condicio creditorum ex art. 2741 c.c.. dato essenziale, secondo la prospettazione del ricorrente, in quanto l' resistente aveva emesso i CP_2
provvedimenti impugnati sulla scorta del proprio ruolo svolto di liquidatore di
[...]
. Controparte_3
Ha dedotto che la responsabilità del liquidatore si fonda infatti sulla prova di due presupposti, uno di natura oggettivo relativo al mancato pagamento dei debiti sociali e l'altro di natura soggettiva consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo del liquidatore, ricadendo in capo al creditore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità del liquidatore l'onere probatorio in relazione all'esistenza del credito, all'inadempimento da parte della società e, in particolare, alla condotta dolosa o colposa del liquidatore, oltre, ancora, al nesso di causalità con il mancato soddisfacimento del credito (Cass., n. 3216/1994, nonché
Tribunale Milano, 17 febbraio 2005).
Ha osservato il ricorrente che in tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c. 3 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di
2 pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della par condicio creditorum. Da tanto consegue che la responsabilità personale illimitata
(extracontrattuale) del ricorrente potrà sussistere nei confronti dell resistente CP_2
qualora, dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, quest'ultimo sia in grado di dimostrare in giudizio la sussistenza del proprio credito, certo, liquido ed esigibile al tempo della liquidazione, il danno subìto per effetto del comportamento doloso/colposo dell'ex liquidatore che abbia omesso di effettuare una completa ricognizione dei crediti/debiti sociali esistenti al tempo della liquidazione, con conseguente omessa considerazione del credito che è stato pretermesso e/o nell'aver violato il principio della par condicio creditorum senza tenere in dovuto conto le legittime cause di prelazione oppure effettuando pagamenti preferenziali, nonché il nesso causale tra il danno lamentato e il comportamento doloso/colposo dell'ex liquidatore nei termini appena indicati (v. Trib. Bologna, sent. 1175/2023).
Ha depositato il bilancio finale di liquidazione chiuso al 31.12.2018 e il relativo verbale di assemblea del 17.06.2019 evidenziando come da tali documenti si evinca che l'esercizio 2018 si è chiuso con una perdita di esercizio di € 12.826,00 con ciò di fatto rendendo impossibile l'adempimento dell'obbligo di procedere al pagamento di debito sociali.
Ha chiesto la riduzione delle sanzioni irrogate alla misura minima.
Ciò premesso ha concluso come sopra indicato.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando come il ricorrente non CP_1
abbia contesta specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali che hanno dato luogo alle sanzioni amministrative oggetto di causa, la cui debenza si evince dalle denunce contributive provenienti dallo stesso datore di lavoro.
Ha osservato l' che le sanzioni amministrative oggetto di causa riguardano CP_2
l'omesso versamento di ritenute previdenziali relative al periodo 7/2016 – 8/2016 -
3 9/2016 – 10/2016 e 11/2016 e al periodo 12/2016 - 1/2017 – 2/2017 – 3/2017 - 4/2017 -
5/2017 - 6/2017 -7/2017, dovute dal datore di lavoro . CP_3
Ha evidenziato l che nel torno di tempo ricompreso nel periodo sopraindicato il CP_1
ricorrente era amministratore e legale rappresentante della non CP_3
liquidatore., avendo assunto tale carica in data posteriore al periodo considerato dalle sanzioni.
Parte resistente ha depositato le notifiche degli atti di accertamento di violazione avvenuta in data 27.9.18, accertamenti che nella prospettiva di parte resistente contengono tra l'altro una specifica individuazione dei periodi cui gli illeciti si riferiscono e dell'ammontare delle ritenute omesse.
L' ha evidenziato che, stante il mancato versamento delle ritenute nel termine di tre CP_1
mesi dalla notifica dell'accertamento di violazione, e considerato altresì il mancato versamento delle sanzioni amministrative nella misura ridotta ex art. 16 legge n.
689/1981 nei sessanta giorni successivi, aveva notificato le ordinanze ingiunzione, determinando le sanzioni amministrative in base alla previsione di cui all'art. 11 legge n.
689/1981 e art. 23 DL. n. 48/2023, convertito in legge n. 85/2023.
L' ha poi ribadito che dalla visura societaria in atti si rilevava che la liquidazione CP_2
della società era stata avviata in epoca successiva alla commissione degli illeciti oggetto di causa.
Tutto ciò premesso l'Ente convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il giudice ha ritenuto la causa di natura documentale ed ha disposto, concedendo alle parti note autorizzate, che la causa venisse trattata nelle modalità di cui all'art 127 ter cpc.
Il Ricorso è infondato.
Passando all'unico motivo dell'opposizione, questo Giudice osserva che parte ricorrente nulla ha allegato circa il ruolo svolto nel tempo nella compagine sociale
[...]
, evidenziando soltanto che le violazioni addebitate riguardavano il Controparte_3
4 periodo in cui lo stesso era liquidatore della società, senza tuttavia precisare in ricorso da quale momento il ricorrente aveva rivestito tale qualifica e se in precedenza aveva rivestito il ruolo di amministratore della società medesima.
Parte resistente per converso ha depositato gli atti di accertamento n. 1500
27/09/2018.0328091 notificato in data 27.9.18 e 1500 27/09/2018. 0328091 notificato in data 27.9.18. Analizzando la documentazione depositata si evince parte resistente ha assolto al proprio onere probatorio essendo emerso che le sanzioni amministrative oggetto di causa riguardavano l'omesso versamento di ritenute previdenziali relative al periodo 7/2016 – 8/2016 - 9/2016 – 10/2016 e 11/2016 e al periodo 12/2016 - 1/2017 –
2/2017 – 3/2017 - 4/2017 - 5/2017 - 6/2017 -7/2017, periodi in cui il ricorrente era all'epoca amministratore della e non liquidatore. CP_3
Ciò si evince dalla lettura della visura camerale in atti ove a pag. 11 si può verificare che la società è stata posta in liquidazione con decorrenza dal 20.9.17 e che la nomina del ricorrente a liquidatore decorre dal 5.10.17, in data successiva al periodo interessato dalle sanzioni impugnate.
Dalla visura emerge come nel periodo interessato dalle sanzioni dal luglio 2016 al luglio
2017 il ricorrente era amministratore della società.
Le deduzioni difensive di parte ricorrente dunque consistenti unicamente sulla circostanza che il ricorrente ricoprisse la carica di liquidatore della società risultano smentite dalla documentazione acquisita.
In merito alla quantificazione delle sanzioni il ricorrente ne ha chiesto la riduzione al minimo, senza addure motivazioni a sostegno della invocata riduzione delle sanzioni.
Parte resistente ha chiesto la conferma dell'importo dovuto così come quantificato.
Ritiene questo giudice che alcuna riduzione delle sanzioni richieste sia concedibile in adesione alla ricostruzione
5 normativa di cui alla memoria difensiva. determinando le sanzioni amministrative in base alla previsione di cui all'art. 11 legge n. 689/1981 e art. 23 DL. n. 48/2023, convertito in legge n. 85/2023.
Va dunque rigetta la domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara dovute le somme di cui alle ordinanze di ingiunzione nn. nn. 01 – 001458728 e 01 – 001413998
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, spese liquidate in euro 1.430 oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge.
Brescia, 14/10/2025
Il Giudice del lavoro
Marco OT
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco OT – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 13 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 944/2024 vertente tra rapp.to e dif. dall'avv.to Pellottieri Massimo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
dall'avv.to Alessandro Mineo
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 16.4.24 il ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
Direzione generale di Brescia per sentir accogliere le seguenti conclusioni:“ annullare le
1 ordinanze-ingiunzione nn. 01 – 001458728 e 01 – 001413998 emesse da sede di CP_1
Brescia; In subordine, voglia limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura pari al minimo edittale”;
Ha allegato di aver ricevuto in data 14.3.24, notifica da parte dell' , delle ordinanze- CP_1
ingiunzione nn. 01 – 001458728 e 01 – 001413998, con le quali l'Istituto previdenziale aveva ingiunto il pagamento a titolo di sanzioni amministrative della somma di euro
5.583,56, per l'anno 2016 e euro 13.738,08 per l'anno 2017 per omissione nel versamento delle ritenute previdenziali.
Senza particolari allegazioni in fatto, in punto di diritto parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c. 3 c.c. e 2697 c.c. – mancando la dimostrazione della violazione della par condicio creditorum ex art. 2741 c.c.. dato essenziale, secondo la prospettazione del ricorrente, in quanto l' resistente aveva emesso i CP_2
provvedimenti impugnati sulla scorta del proprio ruolo svolto di liquidatore di
[...]
. Controparte_3
Ha dedotto che la responsabilità del liquidatore si fonda infatti sulla prova di due presupposti, uno di natura oggettivo relativo al mancato pagamento dei debiti sociali e l'altro di natura soggettiva consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo del liquidatore, ricadendo in capo al creditore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità del liquidatore l'onere probatorio in relazione all'esistenza del credito, all'inadempimento da parte della società e, in particolare, alla condotta dolosa o colposa del liquidatore, oltre, ancora, al nesso di causalità con il mancato soddisfacimento del credito (Cass., n. 3216/1994, nonché
Tribunale Milano, 17 febbraio 2005).
Ha osservato il ricorrente che in tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c. 3 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di
2 pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della par condicio creditorum. Da tanto consegue che la responsabilità personale illimitata
(extracontrattuale) del ricorrente potrà sussistere nei confronti dell resistente CP_2
qualora, dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, quest'ultimo sia in grado di dimostrare in giudizio la sussistenza del proprio credito, certo, liquido ed esigibile al tempo della liquidazione, il danno subìto per effetto del comportamento doloso/colposo dell'ex liquidatore che abbia omesso di effettuare una completa ricognizione dei crediti/debiti sociali esistenti al tempo della liquidazione, con conseguente omessa considerazione del credito che è stato pretermesso e/o nell'aver violato il principio della par condicio creditorum senza tenere in dovuto conto le legittime cause di prelazione oppure effettuando pagamenti preferenziali, nonché il nesso causale tra il danno lamentato e il comportamento doloso/colposo dell'ex liquidatore nei termini appena indicati (v. Trib. Bologna, sent. 1175/2023).
Ha depositato il bilancio finale di liquidazione chiuso al 31.12.2018 e il relativo verbale di assemblea del 17.06.2019 evidenziando come da tali documenti si evinca che l'esercizio 2018 si è chiuso con una perdita di esercizio di € 12.826,00 con ciò di fatto rendendo impossibile l'adempimento dell'obbligo di procedere al pagamento di debito sociali.
Ha chiesto la riduzione delle sanzioni irrogate alla misura minima.
Ciò premesso ha concluso come sopra indicato.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando come il ricorrente non CP_1
abbia contesta specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali che hanno dato luogo alle sanzioni amministrative oggetto di causa, la cui debenza si evince dalle denunce contributive provenienti dallo stesso datore di lavoro.
Ha osservato l' che le sanzioni amministrative oggetto di causa riguardano CP_2
l'omesso versamento di ritenute previdenziali relative al periodo 7/2016 – 8/2016 -
3 9/2016 – 10/2016 e 11/2016 e al periodo 12/2016 - 1/2017 – 2/2017 – 3/2017 - 4/2017 -
5/2017 - 6/2017 -7/2017, dovute dal datore di lavoro . CP_3
Ha evidenziato l che nel torno di tempo ricompreso nel periodo sopraindicato il CP_1
ricorrente era amministratore e legale rappresentante della non CP_3
liquidatore., avendo assunto tale carica in data posteriore al periodo considerato dalle sanzioni.
Parte resistente ha depositato le notifiche degli atti di accertamento di violazione avvenuta in data 27.9.18, accertamenti che nella prospettiva di parte resistente contengono tra l'altro una specifica individuazione dei periodi cui gli illeciti si riferiscono e dell'ammontare delle ritenute omesse.
L' ha evidenziato che, stante il mancato versamento delle ritenute nel termine di tre CP_1
mesi dalla notifica dell'accertamento di violazione, e considerato altresì il mancato versamento delle sanzioni amministrative nella misura ridotta ex art. 16 legge n.
689/1981 nei sessanta giorni successivi, aveva notificato le ordinanze ingiunzione, determinando le sanzioni amministrative in base alla previsione di cui all'art. 11 legge n.
689/1981 e art. 23 DL. n. 48/2023, convertito in legge n. 85/2023.
L' ha poi ribadito che dalla visura societaria in atti si rilevava che la liquidazione CP_2
della società era stata avviata in epoca successiva alla commissione degli illeciti oggetto di causa.
Tutto ciò premesso l'Ente convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il giudice ha ritenuto la causa di natura documentale ed ha disposto, concedendo alle parti note autorizzate, che la causa venisse trattata nelle modalità di cui all'art 127 ter cpc.
Il Ricorso è infondato.
Passando all'unico motivo dell'opposizione, questo Giudice osserva che parte ricorrente nulla ha allegato circa il ruolo svolto nel tempo nella compagine sociale
[...]
, evidenziando soltanto che le violazioni addebitate riguardavano il Controparte_3
4 periodo in cui lo stesso era liquidatore della società, senza tuttavia precisare in ricorso da quale momento il ricorrente aveva rivestito tale qualifica e se in precedenza aveva rivestito il ruolo di amministratore della società medesima.
Parte resistente per converso ha depositato gli atti di accertamento n. 1500
27/09/2018.0328091 notificato in data 27.9.18 e 1500 27/09/2018. 0328091 notificato in data 27.9.18. Analizzando la documentazione depositata si evince parte resistente ha assolto al proprio onere probatorio essendo emerso che le sanzioni amministrative oggetto di causa riguardavano l'omesso versamento di ritenute previdenziali relative al periodo 7/2016 – 8/2016 - 9/2016 – 10/2016 e 11/2016 e al periodo 12/2016 - 1/2017 –
2/2017 – 3/2017 - 4/2017 - 5/2017 - 6/2017 -7/2017, periodi in cui il ricorrente era all'epoca amministratore della e non liquidatore. CP_3
Ciò si evince dalla lettura della visura camerale in atti ove a pag. 11 si può verificare che la società è stata posta in liquidazione con decorrenza dal 20.9.17 e che la nomina del ricorrente a liquidatore decorre dal 5.10.17, in data successiva al periodo interessato dalle sanzioni impugnate.
Dalla visura emerge come nel periodo interessato dalle sanzioni dal luglio 2016 al luglio
2017 il ricorrente era amministratore della società.
Le deduzioni difensive di parte ricorrente dunque consistenti unicamente sulla circostanza che il ricorrente ricoprisse la carica di liquidatore della società risultano smentite dalla documentazione acquisita.
In merito alla quantificazione delle sanzioni il ricorrente ne ha chiesto la riduzione al minimo, senza addure motivazioni a sostegno della invocata riduzione delle sanzioni.
Parte resistente ha chiesto la conferma dell'importo dovuto così come quantificato.
Ritiene questo giudice che alcuna riduzione delle sanzioni richieste sia concedibile in adesione alla ricostruzione
5 normativa di cui alla memoria difensiva. determinando le sanzioni amministrative in base alla previsione di cui all'art. 11 legge n. 689/1981 e art. 23 DL. n. 48/2023, convertito in legge n. 85/2023.
Va dunque rigetta la domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara dovute le somme di cui alle ordinanze di ingiunzione nn. nn. 01 – 001458728 e 01 – 001413998
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, spese liquidate in euro 1.430 oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge.
Brescia, 14/10/2025
Il Giudice del lavoro
Marco OT
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