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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/02/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Lette le note sostitutive dell'udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - integralmente richiamate in queste sede - all'esito della camera di consiglio, il giudice ha depositato nel fascicolo telematico la sentenza che segue.
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 il 20 ottobre 2016 al numero 9766, avente per oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo contrassegnato da numero 1954 del 2016
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio dott. dall'avv. Emma Tortora, con la Persona_1
quale è elettivamente domiciliata presso la Funzione Affari Legali dell' CP_1
sita in , alla Via Nizza n.146 Pt_1
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata agli atti, dagli avv.ti
1 Angelo Paletta e Alessandro Paletta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori, sito in Roma al Viale della Grande Muraglia n. 289;
OPPOSTA
Lette le note sostitutive dell'udienza del 5 febbraio 2025, il giudice, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter, ult. co. ult. parte, c.p.c., ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio ritualmente depositato il 14 giugno 2016 CP_2
in qualità di cessionaria di crediti della società
[...] Controparte_3
e del ha adito
[...] Parte_2
il Tribunale di Salerno per ottenere l'immediato pagamento, da parte della debitrice ceduta, id est l' , della somma di Parte_1
euro 371.543,57, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231 del 2002 dalle singole scadenze sino al saldo, nonché spese e competenze della procedura monitoria.
Alla base dell'esperita pretesa la ricorrente ha dedotto: 1) di aver acquistato,
con atti pubblici di cessione perfezionati in data 13 dicembre 2012
(contrassegnato da numero di repertorio 225756) e in data 23 dicembre 2015
(contrassegnato da numero di repertorio 2303659), dalla Controparte_3
, i crediti dalla stessa vantati nei confronti dell'
[...] Parte_1
, crediti derivanti da rapporti di fornitura di servizi e
[...]
prestazioni, ammontanti complessivamente a euro 290.636,87; b) di aver acquistato altresì dal Laboratorio Analisi Inglese di Mafalda Inglese & C.
s.a.s., mercé il perfezionamento, in data 6 luglio 2010 e 31 marzo 2010, di atti pubblici di cessione - contrassegnati, rispettivamente, da numeri di repertorio
6858 e 8100 - i crediti vantati dalla cedente verso la ridetta Parte_3
[..
[...] , maturati anch'essi in seguito alla realizzazione di forniture
[...]
di servizi e prestazioni varie, per un importo pari ad euro 80.906,70; c) che il credito, nonostante i solleciti svolti successivamente alla notificazione, alla debitrice ceduta, degli atti di cessione, non era stato adempiuto.
Il giudice adito ai sensi dell'art. 633 c.p.c. ha invitato la parte ricorrente a integrare la documentazione.
Ottenuta l'integrazione, il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo -
contrassegnato da numero 1954 del 2016, emesso il 25 luglio 2016 e notificato in data 01 agosto 2016 – col quale è stato imposto all' Parte_1
il pagamento della somma di euro 371.543,57 oltre interessi
[...]
moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002, decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica del decreto ingiuntivo.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo l' ha Parte_1
proposto tempestiva opposizione, notificando la citazione in giudizio in data
10 ottobre 2016, pretendendo la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'esperita pretesa. In particolare, l' ha affidato la propria Parte_1
opposizione ai seguenti motivi: a) l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c.; b) la nullità del contratto perfezionato con per CP_3
mancanza della forma scritta ad substantiam; c) la non esatta indicazione dell'importo ingiunto e la mancata indicazione delle fatture azionate in relazione alla posizione di nel registro contabile dell'ente; d) la CP_3
compensazione del credito vantato nei confronti della ricorrente nella misura di euro 18.297,05.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la ricorrente per decreto ingiuntivo, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, conseguentemente, la conferma del decreto opposto. Più in dettaglio, ha dedotto: a) Controparte_2
3 che il credito ingiunto era assistito da comprovata documentazione non disconosciuta dall'azienda sanitaria locale;
b) che i contratti prodotti non erano stati oggetto di contestazione da parte dell'azienda sanitaria, la quale aveva anche riconosciuto i debiti;
c) che, relativamente alle forniture eseguite dalla cedente in favore dell'azienda sanitaria locale, vi erano prove CP_3
di contratti, ordini accettati e che le fatture erano corredate da documentazione comprovante l'avvenuta consegna dei beni forniti in esecuzione del rapporto.
Ancora, la società opposta ha preteso l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti delle società cedenti il credito.
Infine, banca ha preteso la concessione della provvisoria esecutività CP_2
ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto. L'istanza è stata, però,
rigettata in data 10 luglio 2017.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, infine, una volta assegnata allo scrivente, è
stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
In data 6 novembre 2024, in applicazione della disposizione di cui all'art. 101
c.p.c., il processo è stato rimesso sul ruolo, sottoponendo alle parti anche la
quaestio nullitatis del contratto perfezionato tra e il CP_1 Parte_4
, non sollevata dall'opponente nel corpo dei propri scritti,
[...]
rappresentando, in ogni caso, che la documentazione già depositata in sede monitoria per asseverare il perfezionamento in forma scritta del contratto di fornitura con era riferibile anche a offerte di servizi e forniture CP_3
dell'anno 2016, a fronte di fatture, indicate nel ricorso monitorio, afferenti all'anno 2015 e precedenti anni.
4 La discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. è stata poi differita all'udienza del
5 febbraio 2025, udienza sostituita col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Lette le predette note, il Tribunale ha depositato la sentenza che segue.
In limine, va rammentato, sul piano delle considerazioni di ordine generale,
che l'opposizione al decreto ingiuntivo non rappresenta un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà
luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt.
633 e 638 c.p.c. Detto altrimenti, aperta la fase dell'opposizione, il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma è chiamato ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali il decreto ingiuntivo è stato adottato, rimanendo quindi irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (si confrontino già Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034
del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della
5 decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato). Precipitato giuridico di quanto precede è che il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671 del 1999; n. 5055
del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare invece i fatti estintivi o modificativi del credito.
Tanto premesso, l'opposizione merita integrale accoglimento, non risultando versati in atti i documenti rappresentativi del perfezionamento, in forma scritta
- secondo le prescrizioni imposte dalla disciplina normativa posta a governo della vicenda negoziale - degli accordi tra le cedenti il credito e la debitrice ceduta.
La conclusione che precede – si anticipi sin d'ora – trae alimento dalla natura di "organismo di diritto pubblico" e "amministrazione aggiudicatrice"
dell'Azienda sanitaria locale, assoggettata alle relative disposizioni, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto. Ne deriva che, qualora l'oggetto dell'attività negoziale rientri, come nella specie (fornitura di beni e servizi), nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c., per violazione di norma imperativa.
Con maggiore impegno esplicativo, preme osservare che le , Parte_5
dopo aver perso il legame strutturale con la Regione e smarrito, quindi, la natura di organo della stessa, hanno acquisito, ai sensi del d.lgs. n. 502 del
1992, art. 3, comma 1 bis, (introdotto dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229), una
6 propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha oramai assunto carattere imprenditoriale ("in funzione del perseguimento dei loro fini
istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in Aziende con
personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale"). Ed allora,
prendendo le mosse dall'evoluzione normativa, la giurisprudenza, recependo spunti dottrinali in tal senso, ha affermato più volte la natura di ente pubblico economico delle Aziende sanitarie locali, che esercitando la propria attività
utendo iure privatorum (Cons. Stato, n. 2609 del 2001; Cons. Stato n. 5924 del
2004 Cass. sez. un. n. 2031 del 2008; Cass. n. 11088 del 2014, in motivazione).
Nello stesso senso, autorevolmente, s'è anche espresso il giudice delle leggi
(Corte cost. ord. n. 49 del 2013).
Si è anche in precisato in giurisprudenza che l'utilizzo degli strumenti di diritto privato al fine di regolamentare la propria organizzazione e funzionamento non hanno escluso che le serbino la natura di persone giuridiche Parte_5
pubbliche (Cass. n. 8823 del 2007; Cass. n. 25402 del 2009; Cass. n. 18377 del
2010; Cass. n. 15579 del 2019).
Ora, se è vero, da un lato, che si è al cospetto di enti pubblici, è pur vero,
dall'altro lato, però, che detti enti non appartengono alla categoria delle amministrazioni dello Stato, sottraendosi, pertanto, allo spettro applicativo della disciplina dettata per queste ultime dal r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
(“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato”), che, in deroga al principio di libertà delle forme negoziali, così come previsto dall'art. 1350, n. 13, c.c., impone che tutti i contratti conclusi da amministrazioni statali siano redatti per iscritto, anche attraverso l'uso della corrispondenza allorché l'interlocutore sia un'impresa
7 commerciale (art. 17, ult. co.: “per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del
commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”).
L'assetto normativo in discorso, delineato per le amministrazioni statali, non è
suscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, come già affermato, sono sì enti pubblici (economici), ma estranei, sin dalla loro istituzione, al novero delle amministrazioni statali [già
Cass. n. 2511 del 1975; più di recente Cass. 17496 del 2008, seguita da Cass.
6038 del 2010, Cass. 23273 del 2014; Cass. 30658 del 2017; Cass. 32788 del
2019, in tema d'inapplicabilità della norma eccezione di cui all'art. 69 r.d. cit.
in tema di cessione del credito di un privato nei confronti della pubblica amministrazione (in quest'ultima sentenza citata viene scritto quanto segue:
“"Il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 - che richiede, per l'efficacia della cessione
del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da
atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto
sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola
amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica
o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si
applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro
istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni
statali")].
Del resto, è appena il caso di osservare che il legislatore – evidentemente conscio della non assimilabilità degli enti – ha compiuto la specifica scelta di estendere alle talune norme dettate per l'organizzazione e il CP_1
funzionamento delle amministrazioni statali, tra le quali è annoverabile quella afferente di servizi di tesoreria, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma
8 1, del decreto-legge 25 novembre 1989 n. 382, convertito nella legge 25
gennaio 1990 n. 8 (Cass. n. 15175 del 2017 e Cass. n. 15579 del 2019).
Si tratta, quindi, di specifiche scelte legislative dalle quali, però, non è possibile trarre conseguenze sul piano della qualificazione della natura giuridica e che,
a ben vedere, spingono verso la conclusione che le aziende sanitarie locali non appartengano al novero delle amministrazioni statali, in quanto, diversamente opinando, non vi sarebbe stata la necessità per il legislatore dettare specifiche disposizioni normative come quella di cui all'art. 5, comma primo, d.l. ult. cit.
Tuttavia, quanto immediatamente precede non implica affatto – come già
accennato - che i contratti stipulati dalle aziende sanitarie locali, in quanto persone giuridiche pubbliche riconducibili al paradigma degli enti pubblici economici, siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto (così testualmente Cass. n.
24640 del 2016). Infatti, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (si veda Cons. Stato. n. 1638 del 2005), l' è Parte_1
comunque "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2 lett. b) del d.lgs.
17 marzo 1995, n. 157, art. 2, lett. b), poi trasfuso nell'art. 3 comma 26, del d.lgs. n. 163 del 2006 – applicabile ai rapporti qui in scrutinio - e oggi nell'art. 3 lett. d) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del codice dei contratti pubblici, in quanto, oltre a essere dotato di personalità giuridica e a essere finanziato e gestito da enti pubblici, persegue obiettivi di interessi generale, senza finalità
di lucro e senza rischio d'impresa
Pertanto, l'appartenenza dell' alla nozione di "organismo di Parte_1
diritto pubblico" comporta l'assoggettamento dei contratti relativi alle forniture da essa stipulati alla disciplina prevista per gli appalti pubblici, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto.
9 Sotto tale ultimo, e qui rilevante, angolo prospettico, giova richiamare, in ragione dei diversi momenti di instaurazione delle relazioni economiche dalle quali derivano i crediti ceduti, le seguenti norme: 1) l'art. 3, comma sesto, del d.lgs. n. 163 del 2006 (“Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso,
stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno
o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la
fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente
codice”) e l'art. 11, comma tredicesimo, del d.lgs. n. 163 del 2006 (nel testo previgente alla novella apportata dall'art. 6, comma 3, d.l. 18 ottobre 2012, n.
179, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) ("mediante atto
pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura
dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante
scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante"); b) l'art. 11, comma tredicesimo, come sostituito dall'art. 6, comma terzo, legge 221 del 2012, del d.lgs. n. 163 del
2006 (“a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”).
Se così è, qualora l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, come nel caso di specie, il mancato perfezionamento del contratto in forma scritta, secondo le specifiche modalità indicate dall'art. 11, comma tredicesimo, d.gs. 163 del 2006, ratione
temporis applicabili, innanzi illustrate (le fatture indicate nel ricorso monitorio risultano tutte emesse tra il 18 febbraio 2010 e il 18 febbraio 2015), comporta la nullità del negozio per violazione di una norma imperativa (vedasi Cass. n.
10 24640 del 2016, ma anche Cass. sez. un. 20680 del 2018, la quale considera un'eccezione alla regola della libertà della forma proprio l'ipotesi dell'affidamento all'esito della procedura di evidenza pubblica).
Ora, è appena il caso di osservare che le specifiche modalità di cui all'art. 11
cit., innanzi indicate, suppongono tutte che la convergente volontà dei paciscenti sia scolpita in unico documento. Ciò vale anche per la “scrittura
privata”, introdotta – come accennato – (solo) col “novum” normativo del 2012
(si veda supra).
Detto altrimenti, il contratto stipulato dall'amministrazione aggiudicatrice,
nella specie l' e dall'operatore economico deve tradursi, a pena di nullità, CP_1
nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione dell'operatore economico (o del suo rappresentante) e del titolare dell'organo titolare del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere.
Due sono le argomentazioni che paiono avvalorare tale interpretazione.
La prima prende le mosse dall'art. 17 r.d. cit., come interpretato dalla Corte di cassazione (Cass. sez. un. 9775 del 2022), la quale ha sostenuto che, per la valida stipulazione dei contratti della p.a. anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad
substantiam” non richiede necessariamente a redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n.
2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo.
11 La norma in parola prevede, infatti, che i contratti a trattativa privata con la
P.A. possono stipularsi non solo "per mezzo di scrittura privata firmata
dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione", cioè
mediante un unico documento, ma anche "con atto separato di obbligazione
sottoscritto da chi presenta l'offerta", "per mezzo di obbligazione stesa appiedi
del capitolato" e "per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio,
quando sono conclusi con ditte commerciali".
Detto altrimenti, l'art. 17 r.d. n. 2440 cit. non prevede che il vincolo contrattuale sia espresso indefettibilmente in un unico documento sottoscritto da entrambi i contraenti e che, dunque, il requisito della “forma scritta” è da ritenersi rispettato pure là dove viene in rilievo un'istanza del privato,
incorporante una certa disciplina del rapporto negoziale paritario accessivo al provvedimento amministrativo che si intende ottenere, la quale si atteggia a proposta accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio, congruente rispetto alla richiesta, del provvedimento stesso.
Ora, posto che, come ampiamente riferito, il regio decreto innanzi evocato non
è generalmente applicabile a soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni statali e dagli enti locali (Cass. n. 4570 del 2012; Cass. n. 9340 del 2008), può
sostenersi, ragionevolmente, che la scelta legislativa di consentire la documentazione del consensus in idem placitum attraverso modalità
alternative rispetto alla predisposizione di un unico documento sottoscritto dai paciscenti non può spiegare i propri effetti in relazione alle aziende sanitarie.
La seconda argomentazione nasce proprio dalla disamina dell'evoluzione normativa in materia di contratti pubblici.
Ed infatti, solo successivamente al perfezionamento delle operazioni economiche qui in scrutinio il legislatore ha introdotto la facoltà, sebbene in
12 caso in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, di stipulare il contratto - pur sempre in forma scritta a pena di nullità - anche "mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri" (art. 32, comma quattordicesimo, d.lgs. n. 50 del 2016).
L'espressa previsione della possibilità di stipulare i contratti mediante scambio di lettere solo a partire dall'anno 2016 suggerisce, allora, giocoforza, anche per lo specifico tenore letterale della norma di cui all'art. 11 cit., che nel previgente contesto legale detta modalità di documentazione contrattuale fosse esclusa.
Il novum normativo è, però, non applicabile ratione temporis alle relazioni economiche qui in scrutinio, esauritesi prima dell'entrata in vigore della norma innanzi illustrata.
Appurata la necessità della forma scritta del negozio ed escluso che detto requisito possa essere integrato attraverso schemi differenti dalla predisposizione di un unitario testo contrattuale, è appena il caso di rilevare che, trattandosi di forma scritta ad substantiam, si richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del diritto
(Cass. n. 27972 del 2022).
In altri termini, il contratto privo della forma scritta “ad substantiam” è nullo e insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi escludere l'attribuzione di rilevanza a eventuali convalide o ratifiche successive, nonché
a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (giurisprudenza costante e pacifica sul punto, si
13 confrontino Cass. n. 8950 del 2006, n. 8621 del 2006, n. 4635 del 2006, n.
13385 del 2005, n. 21138 del 2004, n. 14570 del 2004, n. 5234 del 2004, n.
7962 del 2003, n. 15488 del 2001). Sempre in linea di principio, è poi da escludere che la sussistenza di tale requisito formale possa essere ricavata
aliunde, attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (Cass. n. 22107 del 2004), ovvero da comportamenti concludenti dell'amministrazione, consistenti, ad esempio,
nella mancata contestazione delle prestazioni eseguite dalla controparte. Né
può valere l'operatività del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c invocato dall'opposta, in quanto è pacifico che tale principio non trova applicazione nel caso in cui la legge richiede per la prova di determinati fatti la forma scritta “ad substantiam” (Cass. n. 11765 del 2002, n. 11054 del 2001,
n. 12178 del 2000).
La violazione delle prescrizioni in tema di forma del contratto pubblico,
"corpus non derogabile dalla volontà delle parti e dettato nel pubblico
interesse circa il regolare e conveniente svolgimento dell'attività negoziale
degli enti pubblici" (Cass. n. 24640 cit.), importa necessariamente la nullità dei contratti per violazione di norma imperativa, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c. (si veda anche sul punto Trib. Torre Annunziata n. 1645 del 2021).
Giungendo all'esame dell'opposizione che ci impegna, giova procedere con ordine.
Ebbene, nel ricorso monitorio, a ben vedere, è stato dedotto che i crediti del
– ceduti all'odierna Parte_6
ricorrente e dalla stessa azionati in via monitoria – trovano il proprio fondamento negli atti di certificazione contrassegnati da numero di protocollo. relativi alle fatture enucleate nel prospetto riepilogativo di cui alla terza pagina per un importo complessivo di euro 80.906.70.
Detti atti, pur qualificati in termini di riconoscimento del debito o promesse di pagamento, non varrebbero a giustificare la pretesa creditoria in mancanza di prova del perfezionamento in forma scritta del contratto di fornitura tra l'Organismo di diritto pubblico, id est l'odierna opponente, e la creditrice cedente (vedi supra).
Si aggiunga che, allegato ai ridetti atti di certificazione, vi è l'accordo transattivo perfezionato tra la cedente il credito, id est Parte_4
, e l'odierna opponente. Di tale atto, però, la ricorrente non fa specifica
[...]
e univoca menzione né nel corpo del ricorso monitorio né negli scritti difensivi successivamente depositati nel corso del presente giudizio di opposizione.
Pertanto, l'atto transattivo, allegato ma non valorizzato dall'opposta,
rappresenta un cd. fatto avventizio, ovvero un fatto emergente dai documenti ritualmente acquisiti al processo ma non scientemente invocato dalla parte per sostenere una domanda o un'eccezione, in rapporto ad un determinato effetto giuridico. È noto che il fatto avventizio non può essere utilizzato dal giudice d'ufficio, salvo che non sia oggetto di discussione tra le parti (si confronti Cass.
n. 7341 del 2024).
Nel caso in esame, nonostante la rimessione sul ruolo della causa, la parte opposta non ha invocato, in modo univoco, l'accordo transattivo, deducendo,
piuttosto, a sostegno della pretesa esperita nei confronti del , Parte_7
ancora una volta, gli (irrilevanti a questi fini) atti amministrativi di certificazione dei crediti, i quali, peraltro, non evidenziano, in modo univoco,
che le fatture poste alla base della pretesa monitoria – quella che ha sullo sfondo i crediti ceduti dal - siano proprio quelle oggetto di Parte_7
15 certificazione. In vero, i numeri indicati nel prospetto riepilogativo sono, a ben vedere, quelli degli atti di certificazione (151 del 2010 e 388 del 2010), non ravvisandosi alcun profilo di corrispondenza. Ciò non può che assumere rilevanza nel caso in esame, al cospetto della contestazione espressa dall'opponente alla seconda e alla terza pagina dell'atto di opposizione.
Peraltro, pur volendo valorizzare la transazione, la stessa non potrebbe consentire il superamento della nullità del rapporto contrattuale, per mancanza di forma scritta.
Sul punto, se è vero, da un lato, che, ai sensi del comma secondo dell'art. 1972
c.c., “Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo
nullo l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la
causa di nullità del titolo”, sicché, in mancanza di un'impugnazione per annullamento della transazione predetta, la stessa resterebbe efficace pur se avente ad oggetto un contratto nullo per vizio di forma, è pur vero, dall'altro lato, che tale disposizione, per consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass.
n. 15841 del 2014, n. 6703 del 1998) e secondo autorevole dottrina, si applica solo alla transazione “novativa”, ossia a quella che ha per oggetto proprio il titolo nullo e che è volta a sanare tale vizio.
Nel caso, invece, di transazione “non novativa” – nel caso di specie,
espressamente convenuta dalle parti in tal senso (art. 4-1: “senza efficacia
novativa”) - la nullità del titolo (ossia del contratto intercorso tra la cedente e la debitrice ceduta) comporta automaticamente l'inutilità, e quindi la non operatività, della transazione (si veda, in motivazione, la già citata Cass. n.
6703 del 1998).
Tanto chiarito in ordine ai rapporti tra e , CP_1 Parte_4
quanto alla prova della fonte del credito ceduto da giova CP_3
16 sottolineare che, in sede monitoria, almeno inizialmente, la parte aveva prodotto (solo) la cessione del credito notificata.
Su stimolo del giudice della fase monitoria, poi, la ricorrente ha depositato una serie di documenti, che, però, a ben vedere, non appaiono utili a rappresentare la prova dei contratti di appalto.
Ora, mette conto sin da subito sottolineare che la cessionaria del credito ha allegato una parte delle fatture enucleate nel delineato prospetto riepilogativo,
avendo prodotto anche fatture meno risalenti nel tempo, non indicate nel ridetto prospetto (evocate quale prova dei rapporti iniziati nell'anno 2015 e proseguiti nell'anno 2016).
Più analiticamente, trattasi dei seguenti documenti fiscali: 1) la fattura n.
14012678 del 31 agosto 2014 di euro 1.965,57; 2) fattura n. 14016836 del 20
novembre 2014 di euro 439,20; 3) fattura n. 14009328 del 30 giugno 2014 di euro 1.073,25; 4) fattura n. 14009327 del 30 giugno 2014 di euro 4.211,78; 5)
fattura n. 14007955 del 31 maggio 2014 di euro 4.151,48; 6) fattura n.
14007948 del 31 maggio 2014 di euro 292,80; 7) fattura n. 14007946 del 31
maggio 2014 di euro 14.640,00; 8) fattura n. 14007943 del 31 maggio 2014 di euro 3.157,27; 9) fattura n. 14004869 del 31 marzo 2014 di euro 8.213,53,
rispetto alla quale è stata, però, avanzata una pretesa di euro 1.073,25; 10)
fattura n. 14004868 del 31 marzo 2014 di euro 48.006,00; 11) fattura n.
13013068 del 30 settembre 2013 di euro 3.714,70; 12) fattura n. 13008650 del
30 giugno 2013 di euro 3.750,82; 13) fattura n. 13001130 del 31 gennaio 2013
di euro 5.387,53; 14) fattura n. 15001621 del 2 febbraio 2015 di euro
11.427,35, rispetto alla quale è stata avanzata una pretesa di euro 9.366,69; 15)
fattura n. 15001620 del 2 febbraio 2015 di euro 8.001,13, rispetto alla quale è
stata avanzata una pretesa di euro 6.558,30; 16) fattura n. 14012825 del 31
17 agosto 2014 di euro 9.667,44; 17) fattura n. 14007954 del 31 maggio 2014 di euro 4.058,23; 18) fattura n. 14007953 del 31 maggio 2014 di euro 366,00; 19)
fattura 14007941 del 31 maggio 2014 di euro 2.216,28; 20) fattura n. 14004861
del 31 marzo 2014 di euro 6.673,90; 21) fattura n. 14004860 del 31 marzo 2014
di euro 2.174,37; 22) fattura n. 14002546 del 28 febbraio 2014 di euro
4.185,23; 23) fattura n. 13012546 del 30 settembre 2013 del 30 settembre 2013
di euro 2.044,90; 24) fattura n. 13013067 del 30 settembre 2013 di euro
3.439,39.
In tema, è già stato evidenziato che, per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam – come nelle ipotesi che ci impegna
(si veda supra) - la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che pure abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (Cass. n.16562
del 2018).
In tale ottica, deve certamente ritenersi irrilevante il comportamento processuale dell'opponente circa l'ammissione del pagamento di talune elle fatture indicate. Ne consegue, altresì, l'inidoneità della fattura a rappresentare la forma scritta dell'accordo (Cass. n. 41790 del 2021). La fattura commerciale,
infatti, è un mero documento contabile avente formazione unilaterale, che non costituisce titolo negoziale e non fornisce alcuna prova riguardo l'esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda.
Rispetto, poi, a talune di queste fatture vengono allegate, a fronte delle offerte economiche di le determinazioni dirigenziali di affidamento CP_3
dell'appalto in economia per “cottimo fiduciario” ex art. 125 d.lgs. n. 163 del
18 2006, nella versione ratione temporis applicabile, in ragione dell'urgenza e indifferibilità dei servizi e dei lavori richiesti all'operatore economico offerente.
È noto, però, che il cottimo fiduciario altro non è che una forma particolare di appalto, concluso a trattativa privata, ammissibile per legge solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'ordinamento e in presenza di presupposti di volta in volta richiesti, caratterizzato dal fatto che l'appaltatore è prescelto da un funzionario responsabile mediante una valutazione ampiamente discrezionale e dalla non soggezione alle regole della contabilità dello Stato, limitatamente alla deliberazione a contrarre, all'intervento del soggetto capace di rappresentare la p.a., nonché all'affidamento dei lavori.
Esso, in buona sostanza, rappresenta una deroga, in casi così ristretti e limitati,
ai sistemi ad evidenza pubblica di scelta del contraente, che costituiscono il principio generale applicabile nella materia dei contratti pubblici.
Tuttavia, pur con le dette note specializzanti, anche questo tipo di contratto esige il rispetto della forma scritta. Infatti, la Corte di cassazione (tra le tante,
Cass. nn. 669 del 2003, 13749 del 2003 e 19038 del 2010) ha stabilito, in tema di appalto di opere pubbliche, che anche il contratto di cottimo fiduciario richiede la forma scritta ad substantiam (più di recente Cass. n. 8290 del 2017);
sicché, ove la stipulazione in forma scritta di esso segua l'ultimazione dei lavori, è soltanto da quel momento (e non da quello, precedente,
dell'ultimazione dei lavori) che sorge l'obbligazione della stazione appaltante al pagamento del corrispettivo dell'appalto.
Pertanto, apparirebbe privo di pregio finanche l'assunto secondo cui opererebbe una deroga alla regola della forma scritta ad substantiam per la stipula dei contratti pubblici fino ad una determinata soglia.
19 Più di recente, la Corte di cassazione (Cass. n. 11465 del 2020) ha ribadito che
"Il contratto d'opera professionale con la P.A., ancorché quest'ultima agisca
iure privatorum, deve rivestire la forma scritta ad substantiam … dovendosi
escludere che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa
ricavarsi da altri atti (quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale
dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico)".
A corredo di talaltre fatture risulta, poi, solo il deposito dei verbali di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 d.P.R. n. 207 del 2010, oggi abrogato, norma che prevedeva – parimenti al previgente l'art. 147 d.P.R. n. 554 del 1999: a) che fosse disposta fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 175, la immediata esecuzione dei lavori;
b) la compilazione di una perizia giustificativa, trasmessa, poi, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante chiamata a provvedere alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.
Il principio dell'obbligatoria del perfezionamento del contratto in forma scritta non subisce, però, deroghe neppure per i lavori di somma urgenza (così anche
Trib. Benevento n. 1386 del 2009; Cass. n. 11890 del 2014, secondo cui, in caso di lavori di somma urgenza, pur assegnati in via aggiuntiva a un'impresa già titolare di un contratto con la p.a., nondimeno occorre un contratto stipulato in forma scritta, richiesta ad substantiam, da parte del soggetto dotato di rappresentanza dell'ente: a nulla, di contro, rileva la sussistenza dei verbali di assegnazione benché contenenti ogni elemento essenziale del contratto, che si collocano su un piano meramente endo-procedimentale e preparatorio della successiva manifestazione di volontà negoziale).
20 Del tutto irrilevanti, infine, sono le bolle di consegna e i certificati di regolare esecuzione dei lavori, in quanto documenti che presuppongono il contratto
(Cass. n. 22107 del 2004).
La già valorizzata necessità che il contratto perfezionato dall'Organismo di diritto pubblico – con precipuo riferimento alle relazioni economiche de quibus
agitur - sia redatto per iscritto attraverso la predisposizione di un unico testo contrattuale (attesa l'inapplicabilità dell'art. 17 r.d. cit. e della correlata elaborazione interpretativa) esclude, poi, che possa annettersi rilevanza, al fine di ritenere integrato il cd. consensus in idem placitum, alla presentazione dell'offerta economica, da un lato, e al rilascio del provvedimento amministrativo, dall'altro lato.
Ne deriva che la documentazione prodotta non può essere utile ad asseverare il contratto tra creditore cedente e debitore ceduto.
In conclusione, per le differenti e articolate ragioni che precedono,
l'opposizione merita accoglimento, dovendosi revocare il decreto ingiuntivo contrassegnato da numero 1954 del 2016.
Da ultimo, si stima equa l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione della sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste (si veda Cass. sez. un. n. 20598 del
2008).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, nella persona del giudice unico, dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1954 del 2016, emesso dal Tribunale di Salerno in data 25 luglio 2016 e
21 notificatole il 01 agosto 2016, respinta ogni contraria eccezione e deduzione,
assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo indicato;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott. Giulio Fortunato
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
151 del 2010 e 388 del 2010, atti che indicherebbero, tra gli altri, anche i crediti
14
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 il 20 ottobre 2016 al numero 9766, avente per oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo contrassegnato da numero 1954 del 2016
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio dott. dall'avv. Emma Tortora, con la Persona_1
quale è elettivamente domiciliata presso la Funzione Affari Legali dell' CP_1
sita in , alla Via Nizza n.146 Pt_1
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata agli atti, dagli avv.ti
1 Angelo Paletta e Alessandro Paletta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori, sito in Roma al Viale della Grande Muraglia n. 289;
OPPOSTA
Lette le note sostitutive dell'udienza del 5 febbraio 2025, il giudice, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter, ult. co. ult. parte, c.p.c., ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio ritualmente depositato il 14 giugno 2016 CP_2
in qualità di cessionaria di crediti della società
[...] Controparte_3
e del ha adito
[...] Parte_2
il Tribunale di Salerno per ottenere l'immediato pagamento, da parte della debitrice ceduta, id est l' , della somma di Parte_1
euro 371.543,57, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231 del 2002 dalle singole scadenze sino al saldo, nonché spese e competenze della procedura monitoria.
Alla base dell'esperita pretesa la ricorrente ha dedotto: 1) di aver acquistato,
con atti pubblici di cessione perfezionati in data 13 dicembre 2012
(contrassegnato da numero di repertorio 225756) e in data 23 dicembre 2015
(contrassegnato da numero di repertorio 2303659), dalla Controparte_3
, i crediti dalla stessa vantati nei confronti dell'
[...] Parte_1
, crediti derivanti da rapporti di fornitura di servizi e
[...]
prestazioni, ammontanti complessivamente a euro 290.636,87; b) di aver acquistato altresì dal Laboratorio Analisi Inglese di Mafalda Inglese & C.
s.a.s., mercé il perfezionamento, in data 6 luglio 2010 e 31 marzo 2010, di atti pubblici di cessione - contrassegnati, rispettivamente, da numeri di repertorio
6858 e 8100 - i crediti vantati dalla cedente verso la ridetta Parte_3
[..
[...] , maturati anch'essi in seguito alla realizzazione di forniture
[...]
di servizi e prestazioni varie, per un importo pari ad euro 80.906,70; c) che il credito, nonostante i solleciti svolti successivamente alla notificazione, alla debitrice ceduta, degli atti di cessione, non era stato adempiuto.
Il giudice adito ai sensi dell'art. 633 c.p.c. ha invitato la parte ricorrente a integrare la documentazione.
Ottenuta l'integrazione, il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo -
contrassegnato da numero 1954 del 2016, emesso il 25 luglio 2016 e notificato in data 01 agosto 2016 – col quale è stato imposto all' Parte_1
il pagamento della somma di euro 371.543,57 oltre interessi
[...]
moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002, decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica del decreto ingiuntivo.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo l' ha Parte_1
proposto tempestiva opposizione, notificando la citazione in giudizio in data
10 ottobre 2016, pretendendo la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'esperita pretesa. In particolare, l' ha affidato la propria Parte_1
opposizione ai seguenti motivi: a) l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c.; b) la nullità del contratto perfezionato con per CP_3
mancanza della forma scritta ad substantiam; c) la non esatta indicazione dell'importo ingiunto e la mancata indicazione delle fatture azionate in relazione alla posizione di nel registro contabile dell'ente; d) la CP_3
compensazione del credito vantato nei confronti della ricorrente nella misura di euro 18.297,05.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la ricorrente per decreto ingiuntivo, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, conseguentemente, la conferma del decreto opposto. Più in dettaglio, ha dedotto: a) Controparte_2
3 che il credito ingiunto era assistito da comprovata documentazione non disconosciuta dall'azienda sanitaria locale;
b) che i contratti prodotti non erano stati oggetto di contestazione da parte dell'azienda sanitaria, la quale aveva anche riconosciuto i debiti;
c) che, relativamente alle forniture eseguite dalla cedente in favore dell'azienda sanitaria locale, vi erano prove CP_3
di contratti, ordini accettati e che le fatture erano corredate da documentazione comprovante l'avvenuta consegna dei beni forniti in esecuzione del rapporto.
Ancora, la società opposta ha preteso l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti delle società cedenti il credito.
Infine, banca ha preteso la concessione della provvisoria esecutività CP_2
ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto. L'istanza è stata, però,
rigettata in data 10 luglio 2017.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, infine, una volta assegnata allo scrivente, è
stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
In data 6 novembre 2024, in applicazione della disposizione di cui all'art. 101
c.p.c., il processo è stato rimesso sul ruolo, sottoponendo alle parti anche la
quaestio nullitatis del contratto perfezionato tra e il CP_1 Parte_4
, non sollevata dall'opponente nel corpo dei propri scritti,
[...]
rappresentando, in ogni caso, che la documentazione già depositata in sede monitoria per asseverare il perfezionamento in forma scritta del contratto di fornitura con era riferibile anche a offerte di servizi e forniture CP_3
dell'anno 2016, a fronte di fatture, indicate nel ricorso monitorio, afferenti all'anno 2015 e precedenti anni.
4 La discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. è stata poi differita all'udienza del
5 febbraio 2025, udienza sostituita col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Lette le predette note, il Tribunale ha depositato la sentenza che segue.
In limine, va rammentato, sul piano delle considerazioni di ordine generale,
che l'opposizione al decreto ingiuntivo non rappresenta un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà
luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt.
633 e 638 c.p.c. Detto altrimenti, aperta la fase dell'opposizione, il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma è chiamato ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali il decreto ingiuntivo è stato adottato, rimanendo quindi irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (si confrontino già Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034
del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della
5 decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato). Precipitato giuridico di quanto precede è che il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671 del 1999; n. 5055
del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare invece i fatti estintivi o modificativi del credito.
Tanto premesso, l'opposizione merita integrale accoglimento, non risultando versati in atti i documenti rappresentativi del perfezionamento, in forma scritta
- secondo le prescrizioni imposte dalla disciplina normativa posta a governo della vicenda negoziale - degli accordi tra le cedenti il credito e la debitrice ceduta.
La conclusione che precede – si anticipi sin d'ora – trae alimento dalla natura di "organismo di diritto pubblico" e "amministrazione aggiudicatrice"
dell'Azienda sanitaria locale, assoggettata alle relative disposizioni, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto. Ne deriva che, qualora l'oggetto dell'attività negoziale rientri, come nella specie (fornitura di beni e servizi), nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c., per violazione di norma imperativa.
Con maggiore impegno esplicativo, preme osservare che le , Parte_5
dopo aver perso il legame strutturale con la Regione e smarrito, quindi, la natura di organo della stessa, hanno acquisito, ai sensi del d.lgs. n. 502 del
1992, art. 3, comma 1 bis, (introdotto dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229), una
6 propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha oramai assunto carattere imprenditoriale ("in funzione del perseguimento dei loro fini
istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in Aziende con
personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale"). Ed allora,
prendendo le mosse dall'evoluzione normativa, la giurisprudenza, recependo spunti dottrinali in tal senso, ha affermato più volte la natura di ente pubblico economico delle Aziende sanitarie locali, che esercitando la propria attività
utendo iure privatorum (Cons. Stato, n. 2609 del 2001; Cons. Stato n. 5924 del
2004 Cass. sez. un. n. 2031 del 2008; Cass. n. 11088 del 2014, in motivazione).
Nello stesso senso, autorevolmente, s'è anche espresso il giudice delle leggi
(Corte cost. ord. n. 49 del 2013).
Si è anche in precisato in giurisprudenza che l'utilizzo degli strumenti di diritto privato al fine di regolamentare la propria organizzazione e funzionamento non hanno escluso che le serbino la natura di persone giuridiche Parte_5
pubbliche (Cass. n. 8823 del 2007; Cass. n. 25402 del 2009; Cass. n. 18377 del
2010; Cass. n. 15579 del 2019).
Ora, se è vero, da un lato, che si è al cospetto di enti pubblici, è pur vero,
dall'altro lato, però, che detti enti non appartengono alla categoria delle amministrazioni dello Stato, sottraendosi, pertanto, allo spettro applicativo della disciplina dettata per queste ultime dal r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
(“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato”), che, in deroga al principio di libertà delle forme negoziali, così come previsto dall'art. 1350, n. 13, c.c., impone che tutti i contratti conclusi da amministrazioni statali siano redatti per iscritto, anche attraverso l'uso della corrispondenza allorché l'interlocutore sia un'impresa
7 commerciale (art. 17, ult. co.: “per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del
commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”).
L'assetto normativo in discorso, delineato per le amministrazioni statali, non è
suscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, come già affermato, sono sì enti pubblici (economici), ma estranei, sin dalla loro istituzione, al novero delle amministrazioni statali [già
Cass. n. 2511 del 1975; più di recente Cass. 17496 del 2008, seguita da Cass.
6038 del 2010, Cass. 23273 del 2014; Cass. 30658 del 2017; Cass. 32788 del
2019, in tema d'inapplicabilità della norma eccezione di cui all'art. 69 r.d. cit.
in tema di cessione del credito di un privato nei confronti della pubblica amministrazione (in quest'ultima sentenza citata viene scritto quanto segue:
“"Il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 - che richiede, per l'efficacia della cessione
del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da
atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto
sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola
amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica
o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si
applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro
istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni
statali")].
Del resto, è appena il caso di osservare che il legislatore – evidentemente conscio della non assimilabilità degli enti – ha compiuto la specifica scelta di estendere alle talune norme dettate per l'organizzazione e il CP_1
funzionamento delle amministrazioni statali, tra le quali è annoverabile quella afferente di servizi di tesoreria, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma
8 1, del decreto-legge 25 novembre 1989 n. 382, convertito nella legge 25
gennaio 1990 n. 8 (Cass. n. 15175 del 2017 e Cass. n. 15579 del 2019).
Si tratta, quindi, di specifiche scelte legislative dalle quali, però, non è possibile trarre conseguenze sul piano della qualificazione della natura giuridica e che,
a ben vedere, spingono verso la conclusione che le aziende sanitarie locali non appartengano al novero delle amministrazioni statali, in quanto, diversamente opinando, non vi sarebbe stata la necessità per il legislatore dettare specifiche disposizioni normative come quella di cui all'art. 5, comma primo, d.l. ult. cit.
Tuttavia, quanto immediatamente precede non implica affatto – come già
accennato - che i contratti stipulati dalle aziende sanitarie locali, in quanto persone giuridiche pubbliche riconducibili al paradigma degli enti pubblici economici, siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto (così testualmente Cass. n.
24640 del 2016). Infatti, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (si veda Cons. Stato. n. 1638 del 2005), l' è Parte_1
comunque "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2 lett. b) del d.lgs.
17 marzo 1995, n. 157, art. 2, lett. b), poi trasfuso nell'art. 3 comma 26, del d.lgs. n. 163 del 2006 – applicabile ai rapporti qui in scrutinio - e oggi nell'art. 3 lett. d) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del codice dei contratti pubblici, in quanto, oltre a essere dotato di personalità giuridica e a essere finanziato e gestito da enti pubblici, persegue obiettivi di interessi generale, senza finalità
di lucro e senza rischio d'impresa
Pertanto, l'appartenenza dell' alla nozione di "organismo di Parte_1
diritto pubblico" comporta l'assoggettamento dei contratti relativi alle forniture da essa stipulati alla disciplina prevista per gli appalti pubblici, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto.
9 Sotto tale ultimo, e qui rilevante, angolo prospettico, giova richiamare, in ragione dei diversi momenti di instaurazione delle relazioni economiche dalle quali derivano i crediti ceduti, le seguenti norme: 1) l'art. 3, comma sesto, del d.lgs. n. 163 del 2006 (“Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso,
stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno
o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la
fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente
codice”) e l'art. 11, comma tredicesimo, del d.lgs. n. 163 del 2006 (nel testo previgente alla novella apportata dall'art. 6, comma 3, d.l. 18 ottobre 2012, n.
179, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) ("mediante atto
pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura
dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante
scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante"); b) l'art. 11, comma tredicesimo, come sostituito dall'art. 6, comma terzo, legge 221 del 2012, del d.lgs. n. 163 del
2006 (“a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”).
Se così è, qualora l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, come nel caso di specie, il mancato perfezionamento del contratto in forma scritta, secondo le specifiche modalità indicate dall'art. 11, comma tredicesimo, d.gs. 163 del 2006, ratione
temporis applicabili, innanzi illustrate (le fatture indicate nel ricorso monitorio risultano tutte emesse tra il 18 febbraio 2010 e il 18 febbraio 2015), comporta la nullità del negozio per violazione di una norma imperativa (vedasi Cass. n.
10 24640 del 2016, ma anche Cass. sez. un. 20680 del 2018, la quale considera un'eccezione alla regola della libertà della forma proprio l'ipotesi dell'affidamento all'esito della procedura di evidenza pubblica).
Ora, è appena il caso di osservare che le specifiche modalità di cui all'art. 11
cit., innanzi indicate, suppongono tutte che la convergente volontà dei paciscenti sia scolpita in unico documento. Ciò vale anche per la “scrittura
privata”, introdotta – come accennato – (solo) col “novum” normativo del 2012
(si veda supra).
Detto altrimenti, il contratto stipulato dall'amministrazione aggiudicatrice,
nella specie l' e dall'operatore economico deve tradursi, a pena di nullità, CP_1
nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione dell'operatore economico (o del suo rappresentante) e del titolare dell'organo titolare del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere.
Due sono le argomentazioni che paiono avvalorare tale interpretazione.
La prima prende le mosse dall'art. 17 r.d. cit., come interpretato dalla Corte di cassazione (Cass. sez. un. 9775 del 2022), la quale ha sostenuto che, per la valida stipulazione dei contratti della p.a. anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad
substantiam” non richiede necessariamente a redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n.
2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo.
11 La norma in parola prevede, infatti, che i contratti a trattativa privata con la
P.A. possono stipularsi non solo "per mezzo di scrittura privata firmata
dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione", cioè
mediante un unico documento, ma anche "con atto separato di obbligazione
sottoscritto da chi presenta l'offerta", "per mezzo di obbligazione stesa appiedi
del capitolato" e "per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio,
quando sono conclusi con ditte commerciali".
Detto altrimenti, l'art. 17 r.d. n. 2440 cit. non prevede che il vincolo contrattuale sia espresso indefettibilmente in un unico documento sottoscritto da entrambi i contraenti e che, dunque, il requisito della “forma scritta” è da ritenersi rispettato pure là dove viene in rilievo un'istanza del privato,
incorporante una certa disciplina del rapporto negoziale paritario accessivo al provvedimento amministrativo che si intende ottenere, la quale si atteggia a proposta accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio, congruente rispetto alla richiesta, del provvedimento stesso.
Ora, posto che, come ampiamente riferito, il regio decreto innanzi evocato non
è generalmente applicabile a soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni statali e dagli enti locali (Cass. n. 4570 del 2012; Cass. n. 9340 del 2008), può
sostenersi, ragionevolmente, che la scelta legislativa di consentire la documentazione del consensus in idem placitum attraverso modalità
alternative rispetto alla predisposizione di un unico documento sottoscritto dai paciscenti non può spiegare i propri effetti in relazione alle aziende sanitarie.
La seconda argomentazione nasce proprio dalla disamina dell'evoluzione normativa in materia di contratti pubblici.
Ed infatti, solo successivamente al perfezionamento delle operazioni economiche qui in scrutinio il legislatore ha introdotto la facoltà, sebbene in
12 caso in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, di stipulare il contratto - pur sempre in forma scritta a pena di nullità - anche "mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri" (art. 32, comma quattordicesimo, d.lgs. n. 50 del 2016).
L'espressa previsione della possibilità di stipulare i contratti mediante scambio di lettere solo a partire dall'anno 2016 suggerisce, allora, giocoforza, anche per lo specifico tenore letterale della norma di cui all'art. 11 cit., che nel previgente contesto legale detta modalità di documentazione contrattuale fosse esclusa.
Il novum normativo è, però, non applicabile ratione temporis alle relazioni economiche qui in scrutinio, esauritesi prima dell'entrata in vigore della norma innanzi illustrata.
Appurata la necessità della forma scritta del negozio ed escluso che detto requisito possa essere integrato attraverso schemi differenti dalla predisposizione di un unitario testo contrattuale, è appena il caso di rilevare che, trattandosi di forma scritta ad substantiam, si richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del diritto
(Cass. n. 27972 del 2022).
In altri termini, il contratto privo della forma scritta “ad substantiam” è nullo e insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi escludere l'attribuzione di rilevanza a eventuali convalide o ratifiche successive, nonché
a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (giurisprudenza costante e pacifica sul punto, si
13 confrontino Cass. n. 8950 del 2006, n. 8621 del 2006, n. 4635 del 2006, n.
13385 del 2005, n. 21138 del 2004, n. 14570 del 2004, n. 5234 del 2004, n.
7962 del 2003, n. 15488 del 2001). Sempre in linea di principio, è poi da escludere che la sussistenza di tale requisito formale possa essere ricavata
aliunde, attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (Cass. n. 22107 del 2004), ovvero da comportamenti concludenti dell'amministrazione, consistenti, ad esempio,
nella mancata contestazione delle prestazioni eseguite dalla controparte. Né
può valere l'operatività del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c invocato dall'opposta, in quanto è pacifico che tale principio non trova applicazione nel caso in cui la legge richiede per la prova di determinati fatti la forma scritta “ad substantiam” (Cass. n. 11765 del 2002, n. 11054 del 2001,
n. 12178 del 2000).
La violazione delle prescrizioni in tema di forma del contratto pubblico,
"corpus non derogabile dalla volontà delle parti e dettato nel pubblico
interesse circa il regolare e conveniente svolgimento dell'attività negoziale
degli enti pubblici" (Cass. n. 24640 cit.), importa necessariamente la nullità dei contratti per violazione di norma imperativa, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c. (si veda anche sul punto Trib. Torre Annunziata n. 1645 del 2021).
Giungendo all'esame dell'opposizione che ci impegna, giova procedere con ordine.
Ebbene, nel ricorso monitorio, a ben vedere, è stato dedotto che i crediti del
– ceduti all'odierna Parte_6
ricorrente e dalla stessa azionati in via monitoria – trovano il proprio fondamento negli atti di certificazione contrassegnati da numero di protocollo. relativi alle fatture enucleate nel prospetto riepilogativo di cui alla terza pagina per un importo complessivo di euro 80.906.70.
Detti atti, pur qualificati in termini di riconoscimento del debito o promesse di pagamento, non varrebbero a giustificare la pretesa creditoria in mancanza di prova del perfezionamento in forma scritta del contratto di fornitura tra l'Organismo di diritto pubblico, id est l'odierna opponente, e la creditrice cedente (vedi supra).
Si aggiunga che, allegato ai ridetti atti di certificazione, vi è l'accordo transattivo perfezionato tra la cedente il credito, id est Parte_4
, e l'odierna opponente. Di tale atto, però, la ricorrente non fa specifica
[...]
e univoca menzione né nel corpo del ricorso monitorio né negli scritti difensivi successivamente depositati nel corso del presente giudizio di opposizione.
Pertanto, l'atto transattivo, allegato ma non valorizzato dall'opposta,
rappresenta un cd. fatto avventizio, ovvero un fatto emergente dai documenti ritualmente acquisiti al processo ma non scientemente invocato dalla parte per sostenere una domanda o un'eccezione, in rapporto ad un determinato effetto giuridico. È noto che il fatto avventizio non può essere utilizzato dal giudice d'ufficio, salvo che non sia oggetto di discussione tra le parti (si confronti Cass.
n. 7341 del 2024).
Nel caso in esame, nonostante la rimessione sul ruolo della causa, la parte opposta non ha invocato, in modo univoco, l'accordo transattivo, deducendo,
piuttosto, a sostegno della pretesa esperita nei confronti del , Parte_7
ancora una volta, gli (irrilevanti a questi fini) atti amministrativi di certificazione dei crediti, i quali, peraltro, non evidenziano, in modo univoco,
che le fatture poste alla base della pretesa monitoria – quella che ha sullo sfondo i crediti ceduti dal - siano proprio quelle oggetto di Parte_7
15 certificazione. In vero, i numeri indicati nel prospetto riepilogativo sono, a ben vedere, quelli degli atti di certificazione (151 del 2010 e 388 del 2010), non ravvisandosi alcun profilo di corrispondenza. Ciò non può che assumere rilevanza nel caso in esame, al cospetto della contestazione espressa dall'opponente alla seconda e alla terza pagina dell'atto di opposizione.
Peraltro, pur volendo valorizzare la transazione, la stessa non potrebbe consentire il superamento della nullità del rapporto contrattuale, per mancanza di forma scritta.
Sul punto, se è vero, da un lato, che, ai sensi del comma secondo dell'art. 1972
c.c., “Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo
nullo l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la
causa di nullità del titolo”, sicché, in mancanza di un'impugnazione per annullamento della transazione predetta, la stessa resterebbe efficace pur se avente ad oggetto un contratto nullo per vizio di forma, è pur vero, dall'altro lato, che tale disposizione, per consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass.
n. 15841 del 2014, n. 6703 del 1998) e secondo autorevole dottrina, si applica solo alla transazione “novativa”, ossia a quella che ha per oggetto proprio il titolo nullo e che è volta a sanare tale vizio.
Nel caso, invece, di transazione “non novativa” – nel caso di specie,
espressamente convenuta dalle parti in tal senso (art. 4-1: “senza efficacia
novativa”) - la nullità del titolo (ossia del contratto intercorso tra la cedente e la debitrice ceduta) comporta automaticamente l'inutilità, e quindi la non operatività, della transazione (si veda, in motivazione, la già citata Cass. n.
6703 del 1998).
Tanto chiarito in ordine ai rapporti tra e , CP_1 Parte_4
quanto alla prova della fonte del credito ceduto da giova CP_3
16 sottolineare che, in sede monitoria, almeno inizialmente, la parte aveva prodotto (solo) la cessione del credito notificata.
Su stimolo del giudice della fase monitoria, poi, la ricorrente ha depositato una serie di documenti, che, però, a ben vedere, non appaiono utili a rappresentare la prova dei contratti di appalto.
Ora, mette conto sin da subito sottolineare che la cessionaria del credito ha allegato una parte delle fatture enucleate nel delineato prospetto riepilogativo,
avendo prodotto anche fatture meno risalenti nel tempo, non indicate nel ridetto prospetto (evocate quale prova dei rapporti iniziati nell'anno 2015 e proseguiti nell'anno 2016).
Più analiticamente, trattasi dei seguenti documenti fiscali: 1) la fattura n.
14012678 del 31 agosto 2014 di euro 1.965,57; 2) fattura n. 14016836 del 20
novembre 2014 di euro 439,20; 3) fattura n. 14009328 del 30 giugno 2014 di euro 1.073,25; 4) fattura n. 14009327 del 30 giugno 2014 di euro 4.211,78; 5)
fattura n. 14007955 del 31 maggio 2014 di euro 4.151,48; 6) fattura n.
14007948 del 31 maggio 2014 di euro 292,80; 7) fattura n. 14007946 del 31
maggio 2014 di euro 14.640,00; 8) fattura n. 14007943 del 31 maggio 2014 di euro 3.157,27; 9) fattura n. 14004869 del 31 marzo 2014 di euro 8.213,53,
rispetto alla quale è stata, però, avanzata una pretesa di euro 1.073,25; 10)
fattura n. 14004868 del 31 marzo 2014 di euro 48.006,00; 11) fattura n.
13013068 del 30 settembre 2013 di euro 3.714,70; 12) fattura n. 13008650 del
30 giugno 2013 di euro 3.750,82; 13) fattura n. 13001130 del 31 gennaio 2013
di euro 5.387,53; 14) fattura n. 15001621 del 2 febbraio 2015 di euro
11.427,35, rispetto alla quale è stata avanzata una pretesa di euro 9.366,69; 15)
fattura n. 15001620 del 2 febbraio 2015 di euro 8.001,13, rispetto alla quale è
stata avanzata una pretesa di euro 6.558,30; 16) fattura n. 14012825 del 31
17 agosto 2014 di euro 9.667,44; 17) fattura n. 14007954 del 31 maggio 2014 di euro 4.058,23; 18) fattura n. 14007953 del 31 maggio 2014 di euro 366,00; 19)
fattura 14007941 del 31 maggio 2014 di euro 2.216,28; 20) fattura n. 14004861
del 31 marzo 2014 di euro 6.673,90; 21) fattura n. 14004860 del 31 marzo 2014
di euro 2.174,37; 22) fattura n. 14002546 del 28 febbraio 2014 di euro
4.185,23; 23) fattura n. 13012546 del 30 settembre 2013 del 30 settembre 2013
di euro 2.044,90; 24) fattura n. 13013067 del 30 settembre 2013 di euro
3.439,39.
In tema, è già stato evidenziato che, per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam – come nelle ipotesi che ci impegna
(si veda supra) - la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che pure abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (Cass. n.16562
del 2018).
In tale ottica, deve certamente ritenersi irrilevante il comportamento processuale dell'opponente circa l'ammissione del pagamento di talune elle fatture indicate. Ne consegue, altresì, l'inidoneità della fattura a rappresentare la forma scritta dell'accordo (Cass. n. 41790 del 2021). La fattura commerciale,
infatti, è un mero documento contabile avente formazione unilaterale, che non costituisce titolo negoziale e non fornisce alcuna prova riguardo l'esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda.
Rispetto, poi, a talune di queste fatture vengono allegate, a fronte delle offerte economiche di le determinazioni dirigenziali di affidamento CP_3
dell'appalto in economia per “cottimo fiduciario” ex art. 125 d.lgs. n. 163 del
18 2006, nella versione ratione temporis applicabile, in ragione dell'urgenza e indifferibilità dei servizi e dei lavori richiesti all'operatore economico offerente.
È noto, però, che il cottimo fiduciario altro non è che una forma particolare di appalto, concluso a trattativa privata, ammissibile per legge solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'ordinamento e in presenza di presupposti di volta in volta richiesti, caratterizzato dal fatto che l'appaltatore è prescelto da un funzionario responsabile mediante una valutazione ampiamente discrezionale e dalla non soggezione alle regole della contabilità dello Stato, limitatamente alla deliberazione a contrarre, all'intervento del soggetto capace di rappresentare la p.a., nonché all'affidamento dei lavori.
Esso, in buona sostanza, rappresenta una deroga, in casi così ristretti e limitati,
ai sistemi ad evidenza pubblica di scelta del contraente, che costituiscono il principio generale applicabile nella materia dei contratti pubblici.
Tuttavia, pur con le dette note specializzanti, anche questo tipo di contratto esige il rispetto della forma scritta. Infatti, la Corte di cassazione (tra le tante,
Cass. nn. 669 del 2003, 13749 del 2003 e 19038 del 2010) ha stabilito, in tema di appalto di opere pubbliche, che anche il contratto di cottimo fiduciario richiede la forma scritta ad substantiam (più di recente Cass. n. 8290 del 2017);
sicché, ove la stipulazione in forma scritta di esso segua l'ultimazione dei lavori, è soltanto da quel momento (e non da quello, precedente,
dell'ultimazione dei lavori) che sorge l'obbligazione della stazione appaltante al pagamento del corrispettivo dell'appalto.
Pertanto, apparirebbe privo di pregio finanche l'assunto secondo cui opererebbe una deroga alla regola della forma scritta ad substantiam per la stipula dei contratti pubblici fino ad una determinata soglia.
19 Più di recente, la Corte di cassazione (Cass. n. 11465 del 2020) ha ribadito che
"Il contratto d'opera professionale con la P.A., ancorché quest'ultima agisca
iure privatorum, deve rivestire la forma scritta ad substantiam … dovendosi
escludere che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa
ricavarsi da altri atti (quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale
dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico)".
A corredo di talaltre fatture risulta, poi, solo il deposito dei verbali di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 d.P.R. n. 207 del 2010, oggi abrogato, norma che prevedeva – parimenti al previgente l'art. 147 d.P.R. n. 554 del 1999: a) che fosse disposta fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 175, la immediata esecuzione dei lavori;
b) la compilazione di una perizia giustificativa, trasmessa, poi, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante chiamata a provvedere alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.
Il principio dell'obbligatoria del perfezionamento del contratto in forma scritta non subisce, però, deroghe neppure per i lavori di somma urgenza (così anche
Trib. Benevento n. 1386 del 2009; Cass. n. 11890 del 2014, secondo cui, in caso di lavori di somma urgenza, pur assegnati in via aggiuntiva a un'impresa già titolare di un contratto con la p.a., nondimeno occorre un contratto stipulato in forma scritta, richiesta ad substantiam, da parte del soggetto dotato di rappresentanza dell'ente: a nulla, di contro, rileva la sussistenza dei verbali di assegnazione benché contenenti ogni elemento essenziale del contratto, che si collocano su un piano meramente endo-procedimentale e preparatorio della successiva manifestazione di volontà negoziale).
20 Del tutto irrilevanti, infine, sono le bolle di consegna e i certificati di regolare esecuzione dei lavori, in quanto documenti che presuppongono il contratto
(Cass. n. 22107 del 2004).
La già valorizzata necessità che il contratto perfezionato dall'Organismo di diritto pubblico – con precipuo riferimento alle relazioni economiche de quibus
agitur - sia redatto per iscritto attraverso la predisposizione di un unico testo contrattuale (attesa l'inapplicabilità dell'art. 17 r.d. cit. e della correlata elaborazione interpretativa) esclude, poi, che possa annettersi rilevanza, al fine di ritenere integrato il cd. consensus in idem placitum, alla presentazione dell'offerta economica, da un lato, e al rilascio del provvedimento amministrativo, dall'altro lato.
Ne deriva che la documentazione prodotta non può essere utile ad asseverare il contratto tra creditore cedente e debitore ceduto.
In conclusione, per le differenti e articolate ragioni che precedono,
l'opposizione merita accoglimento, dovendosi revocare il decreto ingiuntivo contrassegnato da numero 1954 del 2016.
Da ultimo, si stima equa l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione della sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste (si veda Cass. sez. un. n. 20598 del
2008).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, nella persona del giudice unico, dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1954 del 2016, emesso dal Tribunale di Salerno in data 25 luglio 2016 e
21 notificatole il 01 agosto 2016, respinta ogni contraria eccezione e deduzione,
assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo indicato;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott. Giulio Fortunato
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151 del 2010 e 388 del 2010, atti che indicherebbero, tra gli altri, anche i crediti
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