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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1439/2023 R.G.
TRIBUNALE DI ASTI il giudice designato dott. Marco Bottallo
a scioglimento della riserva che precede ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa promossa da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti elettivamente domiciliati in Milano, viale Tunisia n. 25, presso lo
[...] studio dell'avv. Cesare De Mattei che li rappresenta e difende per procura in atti parti opponenti
contro
, quest'ultimo sia in proprio sia quale Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante delle società Prodes s.r.l., e Controparte_3 [...]
tutti elettivamente domiciliati agli indirizzi di posta elettronica certificata Controparte_4
e Email_1 Email_2
e rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Giorgio Email_3
Frus, Marco Russo e Claudio Bechis per procura in atti parti opposte
IL GIUDICE
visti gli atti,
visti i documenti allegati,
Pt_4
I sig.ri e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 456/2023 Parte_3
emesso dal Tribunale di Asti in data 5.4.2023, con il quale è stato loro ingiunto di pagare in solido le seguenti somme: € 13.471,79 a , € 17.017,00 a Controparte_1
€ 13.665,17 a Prodes s.r.l., € 62.395,67 a € Controparte_2 Controparte_3
137.940,83 a oltre interessi e spese, a titolo di regresso Controparte_4
per le somme pagate dalle parti opposte in ottemperanza a quanto disposto dal Sindaco di
Asti con ordinanza n. 34 del 7.7.2022, con la quale era stato ordinato a tutte le parti del
Pagina 1 presente giudizio, nella loro qualità di comproprietari del complesso immobiliare denominato “Palazzo Gazelli”, sito in Asti, via Quintino Sella n. 50, di provvedere con urgenza ai lavori di messa in sicurezza del predetto immobile, stante il rischio di pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata.
Gli opponenti hanno in particolare eccepito l'inesistenza del credito azionato in via monitoria, sostenendo che i lavori di cui gli opposti avevano chiesto il parziale rimborso in via di regresso erano stati eseguiti sulla base di un contratto di appalto sottoscritto solo da questi ultimi e non vincolante quindi per i sig.ri e inoltre, tali lavori non Pt_2 Parte_1 sarebbero stati riconducibili all'oggetto dell'ordinanza emessa dal sindaco di Asti, essendo finalizzati non alla mera messa in sicurezza dell'immobile, bensì a un più ampio intervento di restauro e manutenzione straordinaria, per cui sarebbe stato necessario il consenso di tutti i comproprietari.
I sig.ri e e le società Prodes s.r.l., Controparte_1 Controparte_2
e si sono costituiti in giudizio Controparte_3 Controparte_4
contestando la fondatezza di tutte le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Esperita l'attività istruttoria, all'udienza del 18.11.2024 le parti opposte hanno chiesto l'emissione di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., insistendo nella domanda di regresso per importi non inferiori a € 8.434,22 per , € 10.653,75 per Controparte_1 [...]
, € 8.556,68 per Prodes, € 39.063,77 per , € 86.367,77 per CP_2 CP_3
, così precisandoli alla luce delle risultanze della CTU in atti. Controparte_4
Ciò premesso, l'istanza formulata dalle parti opposte ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. appare meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
Va, innanzitutto, osservato che l'azione di regresso esercitata dalle parti opposte non si fonda su titoli negoziali quali il contratto di appalto da esse stipulato con la società terza che ha eseguito i lavori (la IMA s.r.l.) né sulle delibere assembleari del Condominio avente ad oggetto l'immobile per cui è causa, ma trae origine dall'esecuzione di lavori di messa in sicurezza di detto immobile a seguito dell'ordinanza contingibile e urgente n. 34 del
7.7.2022 emessa dal Sindaco di Asti (doc. 2 di parte opposta). Con tale atto amministrativo era stato, infatti, ordinato a tutti i comproprietari dell'immobile, quali coobbligati in solido, di provvedere tra l'altro all'interdizione del traffico veicolare e pedonale dei tratti su cui insistevano le costruzioni, alla verifica dello stato di degrado delle stesse, all'immediata rimozione dei calcinacci e porzioni di muratura degradate e pericolanti nonché di iniziare entro trenta giorni, previa acquisizione di autorizzazione da
Pagina 2 parte della i lavori di riparazione e ripristino delle parti di Controparte_5
costruzione danneggiate, stante il rischio di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità.
Appare quindi del tutto irrilevante che gli opponenti non abbiano stipulato, unitamente agli opposti, il contratto di appalto in forza del quale sono poi stati parzialmente eseguiti i suddetti lavori così come il fatto che essi abbiano impugnato le delibere condominiali che avevano avuto ad oggetto le opere in questione, atteso che l'obbligo (solidale) per tutte le parti in causa di provvedere alla messa in sicurezza dell'immobile di cui sono comproprietarie discendeva direttamente dal provvedimento amministrativo sopra richiamato.
Deve ritenersi, invece, pertinente l'eccezione sollevata dagli attori secondo cui i lavori di cui le parti opposte chiedono il rimborso pro quota in via di regresso non avrebbero avuto ad oggetto le opere urgenti di cui all'ordinanza sindacale, bensì un intervento edilizio molto più esteso, finalizzato al restauro dell'intero immobile e per il quale sarebbe stato necessario ottenere il consenso di tutti i comproprietari.
È evidente, infatti, che soltanto i costi strettamente riconducibili alla necessità di dare attuazione all'ordinanza sindacale sono suscettibili di essere rimborsati in via di regresso a coloro che li hanno sostenuti da parte dei coobbligati inadempienti.
È stata, pertanto, disposta una CTU al fine di verificare se e quali opere fossero state effettivamente realizzate per la messa in sicurezza dell'immobile oggetto di causa secondo quanto imposto dalla Pubblica Autorità con i provvedimenti in atti (costituiti non solo dall'ordinanza sindacale di cui si è già detto, ma anche dalla successiva ordinanza sindacale n. 12 del 2.3.2023 (doc. 13 di parte opposta) nonché da alcuni provvedimenti della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio).
Il CTU, all'esito dei sopralluoghi effettuati e di un'approfondita disamina dei documenti prodotti e delle deposizioni rese all'udienza del 4.3.2024, il tutto nel rispetto del contraddittorio con le parti e i rispettivi CTP, ha concluso che a fronte della somma di €
455.000,00 (al netto di IVA) corrisposta dai convenuti all'impresa appaltatrice i costi effettivamente riferibili alle opere di messa in sicurezza siano quantificabili nel minore importo complessivo di € 288.134,04, con un residuo per anticipo su lavorazioni future pari a € 166.865,96 (v. pag. 66 e ss. CTU).
Tali conclusioni appaiono condivisibili in quanto esaurientemente e logicamente motivate, anche per quanto riguarda le repliche ai rilievi sollevati dai CTP (v. pag. 76 e ss. CTU).
Pagina 3 Giova richiamare sul punto il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c.” (cfr. in tal senso, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 282 del
09/01/2009).
Alla luce, pertanto, di quanto accertato dal CTU in merito alla parziale riconducibilità e congruità dei costi oggetto della domanda di regresso rispetto ai lavori di messa in sicurezza ordinati dalla pubblica autorità e considerato che il pagamento di tali somme da parte dei convenuti risulta dai documenti prodotti (v. doc. 11 di parte opposta), appare raggiunta la prova del diritto delle parti opposte a ottenere il rimborso pro quota delle spese in questione, in via di regresso, dagli attori opponenti nella loro qualità di coobbligati in solido.
Peraltro, dovendosi conseguentemente applicare l'art. 1299 c.c., che disciplina il regresso tra condebitori, la domanda di condanna degli opponenti a rimborsare in solido le somme dovute a ciascuna parte opposta non appare accoglibile in tali termini, atteso che ai sensi della predetta disposizione il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori “soltanto la parte di ciascuno di essi”.
Pertanto, gli opponenti non possono essere condannati a rimborsare in solido la parte corrispondente alla quota di millesimi di proprietà condominiale complessivamente posseduta dagli stessi, essendo invece tenuti a rispondere nei limiti della quota di comproprietà riferibile a ciascuno di loro.
Ciò posto, non è contestato che la quota complessiva di 531,25/1000 delle parti comuni dell'immobile di cui sono complessivamente titolari i sig.ri e derivi dalla Pt_2 Parte_1
proprietà di unità immobiliari di cui i predetti sono titolari rispettivamente per la quota di 4/6 quanto alla sig.ra e di 1/6 ciascuno quanto ai sig.ri Parte_1 Parte_2
e .
[...] Parte_3
Ne consegue che le somme oggetto di domanda, come precisate dalla parte opposta all'udienza del 18.11.2024 – le quali appaiono correttamente riproporzionate rispetto alla
Pagina 4 minor somma di € 288.134,04 accertata dal CTU come effettivamente riferibile ai lavori di messa in sicurezza, fatta eccezione per l'importo richiesto in favore della
[...] che per mero errore di calcolo è stato indicato in € 86.367,77 anziché in € Controparte_4
86.362,77 – devono essere poste a carico degli opponenti non in solido, ma in misura corrispondente alla quota di ciascuno.
Alla luce di quanto precede, le domande formulate dalle parti opposte ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. appaiono meritevoli di accoglimento nei seguenti termini.
La sig.ra va condannata a pagare la quota di 4/6 di quanto Parte_1 richiesto da ciascuna parte opposta e segnatamente: € 5.622,82 a
[...]
, € 7.102,51 a , € 5.704,46 a Prodes, € 26.042,51 a CP_1 Controparte_2
ed € 57.575,19 a . CP_3 Controparte_4
I sig.ri e devono Parte_2 Parte_3 invece essere condannati a pagare la quota di 1/6 ciascuno e segnatamente: € 1.405,70 a
, € 1.775,62 a , € 1.426,11 a Prodes, € Controparte_1 Controparte_2
6.510,63 a ed € 14.393,79 a . CP_3 Controparte_4
Tali somme dovranno essere maggiorate degli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo, mentre non appaiono dovuti gli interessi richiesti per il periodo precedente non essendo stata dedotta l'esistenza di diffide stragiudiziali né la ricorrenza delle ipotesi di mora ex re previste dall'art. 1219, comma 2, c.c..
Alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda, si ritiene congruo disporre la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/3, mentre la restante quota, liquidata per tale frazione come da dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. 55/14, del valore della causa determinato in base al criterio del decisum e dell'attività processuale concretamente espletata (comprensiva delle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria), dovrà gravare sugli opponenti.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, separatamente liquidate, vengono poste a carico solidale delle parti nei rapporti con il CTU mentre nei rapporti interni tra le parti vengono poste a carico della parte opponente per la quota di 4/5 e della parte opposta per la quota di 1/5.
P.Q.M.
Il giudice, visto l'art. 186 quater c.p.c.,
- condanna a pagare a € 5.622,82, a Parte_1 Controparte_1
€ 7.102,51, alla Prodes s.r.l. € 5.704,46, alla € Controparte_2 Controparte_3
Pagina 5 26.042,51 e alla € 57.575,19, oltre interessi legali al tasso Controparte_4 previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
- condanna a pagare a Parte_2 Controparte_1
€ 1.405,70, a € 1.775,62, alla Prodes s.r.l. € 1.426,11, alla Controparte_2
€ 6.510,63 e alla € 14.393,79, oltre Controparte_3 Controparte_4 interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
- condanna a pagare a € Parte_3 Controparte_1
1.405,70, a € 1.775,62, alla Prodes s.r.l. € 1.426,11, alla Controparte_2 CP_3
€ 6.510,63 e alla € 14.393,79, oltre interessi legali al
[...] Controparte_4 tasso previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna le parti opponenti in solido a rimborsare alle parti opposte in solido la residua quota, che liquida per tale frazione in €
6.000,00 per compenso professionale, oltre accessori e pesi di legge;
- pone le spese di CTU, liquidate separatamente, a carico di tutte le parti in via solidale e nei soli rapporti interni tra le parti a carico della parte opponente per la quota di 4/5 e della parte opposta per la quota di 1/5.
Si comunichi.
Asti, 14.3.2025
Il giudice
Marco Bottallo
Pagina 6
TRIBUNALE DI ASTI il giudice designato dott. Marco Bottallo
a scioglimento della riserva che precede ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa promossa da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti elettivamente domiciliati in Milano, viale Tunisia n. 25, presso lo
[...] studio dell'avv. Cesare De Mattei che li rappresenta e difende per procura in atti parti opponenti
contro
, quest'ultimo sia in proprio sia quale Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante delle società Prodes s.r.l., e Controparte_3 [...]
tutti elettivamente domiciliati agli indirizzi di posta elettronica certificata Controparte_4
e Email_1 Email_2
e rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Giorgio Email_3
Frus, Marco Russo e Claudio Bechis per procura in atti parti opposte
IL GIUDICE
visti gli atti,
visti i documenti allegati,
Pt_4
I sig.ri e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 456/2023 Parte_3
emesso dal Tribunale di Asti in data 5.4.2023, con il quale è stato loro ingiunto di pagare in solido le seguenti somme: € 13.471,79 a , € 17.017,00 a Controparte_1
€ 13.665,17 a Prodes s.r.l., € 62.395,67 a € Controparte_2 Controparte_3
137.940,83 a oltre interessi e spese, a titolo di regresso Controparte_4
per le somme pagate dalle parti opposte in ottemperanza a quanto disposto dal Sindaco di
Asti con ordinanza n. 34 del 7.7.2022, con la quale era stato ordinato a tutte le parti del
Pagina 1 presente giudizio, nella loro qualità di comproprietari del complesso immobiliare denominato “Palazzo Gazelli”, sito in Asti, via Quintino Sella n. 50, di provvedere con urgenza ai lavori di messa in sicurezza del predetto immobile, stante il rischio di pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata.
Gli opponenti hanno in particolare eccepito l'inesistenza del credito azionato in via monitoria, sostenendo che i lavori di cui gli opposti avevano chiesto il parziale rimborso in via di regresso erano stati eseguiti sulla base di un contratto di appalto sottoscritto solo da questi ultimi e non vincolante quindi per i sig.ri e inoltre, tali lavori non Pt_2 Parte_1 sarebbero stati riconducibili all'oggetto dell'ordinanza emessa dal sindaco di Asti, essendo finalizzati non alla mera messa in sicurezza dell'immobile, bensì a un più ampio intervento di restauro e manutenzione straordinaria, per cui sarebbe stato necessario il consenso di tutti i comproprietari.
I sig.ri e e le società Prodes s.r.l., Controparte_1 Controparte_2
e si sono costituiti in giudizio Controparte_3 Controparte_4
contestando la fondatezza di tutte le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Esperita l'attività istruttoria, all'udienza del 18.11.2024 le parti opposte hanno chiesto l'emissione di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., insistendo nella domanda di regresso per importi non inferiori a € 8.434,22 per , € 10.653,75 per Controparte_1 [...]
, € 8.556,68 per Prodes, € 39.063,77 per , € 86.367,77 per CP_2 CP_3
, così precisandoli alla luce delle risultanze della CTU in atti. Controparte_4
Ciò premesso, l'istanza formulata dalle parti opposte ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. appare meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
Va, innanzitutto, osservato che l'azione di regresso esercitata dalle parti opposte non si fonda su titoli negoziali quali il contratto di appalto da esse stipulato con la società terza che ha eseguito i lavori (la IMA s.r.l.) né sulle delibere assembleari del Condominio avente ad oggetto l'immobile per cui è causa, ma trae origine dall'esecuzione di lavori di messa in sicurezza di detto immobile a seguito dell'ordinanza contingibile e urgente n. 34 del
7.7.2022 emessa dal Sindaco di Asti (doc. 2 di parte opposta). Con tale atto amministrativo era stato, infatti, ordinato a tutti i comproprietari dell'immobile, quali coobbligati in solido, di provvedere tra l'altro all'interdizione del traffico veicolare e pedonale dei tratti su cui insistevano le costruzioni, alla verifica dello stato di degrado delle stesse, all'immediata rimozione dei calcinacci e porzioni di muratura degradate e pericolanti nonché di iniziare entro trenta giorni, previa acquisizione di autorizzazione da
Pagina 2 parte della i lavori di riparazione e ripristino delle parti di Controparte_5
costruzione danneggiate, stante il rischio di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità.
Appare quindi del tutto irrilevante che gli opponenti non abbiano stipulato, unitamente agli opposti, il contratto di appalto in forza del quale sono poi stati parzialmente eseguiti i suddetti lavori così come il fatto che essi abbiano impugnato le delibere condominiali che avevano avuto ad oggetto le opere in questione, atteso che l'obbligo (solidale) per tutte le parti in causa di provvedere alla messa in sicurezza dell'immobile di cui sono comproprietarie discendeva direttamente dal provvedimento amministrativo sopra richiamato.
Deve ritenersi, invece, pertinente l'eccezione sollevata dagli attori secondo cui i lavori di cui le parti opposte chiedono il rimborso pro quota in via di regresso non avrebbero avuto ad oggetto le opere urgenti di cui all'ordinanza sindacale, bensì un intervento edilizio molto più esteso, finalizzato al restauro dell'intero immobile e per il quale sarebbe stato necessario ottenere il consenso di tutti i comproprietari.
È evidente, infatti, che soltanto i costi strettamente riconducibili alla necessità di dare attuazione all'ordinanza sindacale sono suscettibili di essere rimborsati in via di regresso a coloro che li hanno sostenuti da parte dei coobbligati inadempienti.
È stata, pertanto, disposta una CTU al fine di verificare se e quali opere fossero state effettivamente realizzate per la messa in sicurezza dell'immobile oggetto di causa secondo quanto imposto dalla Pubblica Autorità con i provvedimenti in atti (costituiti non solo dall'ordinanza sindacale di cui si è già detto, ma anche dalla successiva ordinanza sindacale n. 12 del 2.3.2023 (doc. 13 di parte opposta) nonché da alcuni provvedimenti della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio).
Il CTU, all'esito dei sopralluoghi effettuati e di un'approfondita disamina dei documenti prodotti e delle deposizioni rese all'udienza del 4.3.2024, il tutto nel rispetto del contraddittorio con le parti e i rispettivi CTP, ha concluso che a fronte della somma di €
455.000,00 (al netto di IVA) corrisposta dai convenuti all'impresa appaltatrice i costi effettivamente riferibili alle opere di messa in sicurezza siano quantificabili nel minore importo complessivo di € 288.134,04, con un residuo per anticipo su lavorazioni future pari a € 166.865,96 (v. pag. 66 e ss. CTU).
Tali conclusioni appaiono condivisibili in quanto esaurientemente e logicamente motivate, anche per quanto riguarda le repliche ai rilievi sollevati dai CTP (v. pag. 76 e ss. CTU).
Pagina 3 Giova richiamare sul punto il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c.” (cfr. in tal senso, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 282 del
09/01/2009).
Alla luce, pertanto, di quanto accertato dal CTU in merito alla parziale riconducibilità e congruità dei costi oggetto della domanda di regresso rispetto ai lavori di messa in sicurezza ordinati dalla pubblica autorità e considerato che il pagamento di tali somme da parte dei convenuti risulta dai documenti prodotti (v. doc. 11 di parte opposta), appare raggiunta la prova del diritto delle parti opposte a ottenere il rimborso pro quota delle spese in questione, in via di regresso, dagli attori opponenti nella loro qualità di coobbligati in solido.
Peraltro, dovendosi conseguentemente applicare l'art. 1299 c.c., che disciplina il regresso tra condebitori, la domanda di condanna degli opponenti a rimborsare in solido le somme dovute a ciascuna parte opposta non appare accoglibile in tali termini, atteso che ai sensi della predetta disposizione il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori “soltanto la parte di ciascuno di essi”.
Pertanto, gli opponenti non possono essere condannati a rimborsare in solido la parte corrispondente alla quota di millesimi di proprietà condominiale complessivamente posseduta dagli stessi, essendo invece tenuti a rispondere nei limiti della quota di comproprietà riferibile a ciascuno di loro.
Ciò posto, non è contestato che la quota complessiva di 531,25/1000 delle parti comuni dell'immobile di cui sono complessivamente titolari i sig.ri e derivi dalla Pt_2 Parte_1
proprietà di unità immobiliari di cui i predetti sono titolari rispettivamente per la quota di 4/6 quanto alla sig.ra e di 1/6 ciascuno quanto ai sig.ri Parte_1 Parte_2
e .
[...] Parte_3
Ne consegue che le somme oggetto di domanda, come precisate dalla parte opposta all'udienza del 18.11.2024 – le quali appaiono correttamente riproporzionate rispetto alla
Pagina 4 minor somma di € 288.134,04 accertata dal CTU come effettivamente riferibile ai lavori di messa in sicurezza, fatta eccezione per l'importo richiesto in favore della
[...] che per mero errore di calcolo è stato indicato in € 86.367,77 anziché in € Controparte_4
86.362,77 – devono essere poste a carico degli opponenti non in solido, ma in misura corrispondente alla quota di ciascuno.
Alla luce di quanto precede, le domande formulate dalle parti opposte ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. appaiono meritevoli di accoglimento nei seguenti termini.
La sig.ra va condannata a pagare la quota di 4/6 di quanto Parte_1 richiesto da ciascuna parte opposta e segnatamente: € 5.622,82 a
[...]
, € 7.102,51 a , € 5.704,46 a Prodes, € 26.042,51 a CP_1 Controparte_2
ed € 57.575,19 a . CP_3 Controparte_4
I sig.ri e devono Parte_2 Parte_3 invece essere condannati a pagare la quota di 1/6 ciascuno e segnatamente: € 1.405,70 a
, € 1.775,62 a , € 1.426,11 a Prodes, € Controparte_1 Controparte_2
6.510,63 a ed € 14.393,79 a . CP_3 Controparte_4
Tali somme dovranno essere maggiorate degli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo, mentre non appaiono dovuti gli interessi richiesti per il periodo precedente non essendo stata dedotta l'esistenza di diffide stragiudiziali né la ricorrenza delle ipotesi di mora ex re previste dall'art. 1219, comma 2, c.c..
Alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda, si ritiene congruo disporre la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/3, mentre la restante quota, liquidata per tale frazione come da dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. 55/14, del valore della causa determinato in base al criterio del decisum e dell'attività processuale concretamente espletata (comprensiva delle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria), dovrà gravare sugli opponenti.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, separatamente liquidate, vengono poste a carico solidale delle parti nei rapporti con il CTU mentre nei rapporti interni tra le parti vengono poste a carico della parte opponente per la quota di 4/5 e della parte opposta per la quota di 1/5.
P.Q.M.
Il giudice, visto l'art. 186 quater c.p.c.,
- condanna a pagare a € 5.622,82, a Parte_1 Controparte_1
€ 7.102,51, alla Prodes s.r.l. € 5.704,46, alla € Controparte_2 Controparte_3
Pagina 5 26.042,51 e alla € 57.575,19, oltre interessi legali al tasso Controparte_4 previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
- condanna a pagare a Parte_2 Controparte_1
€ 1.405,70, a € 1.775,62, alla Prodes s.r.l. € 1.426,11, alla Controparte_2
€ 6.510,63 e alla € 14.393,79, oltre Controparte_3 Controparte_4 interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
- condanna a pagare a € Parte_3 Controparte_1
1.405,70, a € 1.775,62, alla Prodes s.r.l. € 1.426,11, alla Controparte_2 CP_3
€ 6.510,63 e alla € 14.393,79, oltre interessi legali al
[...] Controparte_4 tasso previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna le parti opponenti in solido a rimborsare alle parti opposte in solido la residua quota, che liquida per tale frazione in €
6.000,00 per compenso professionale, oltre accessori e pesi di legge;
- pone le spese di CTU, liquidate separatamente, a carico di tutte le parti in via solidale e nei soli rapporti interni tra le parti a carico della parte opponente per la quota di 4/5 e della parte opposta per la quota di 1/5.
Si comunichi.
Asti, 14.3.2025
Il giudice
Marco Bottallo
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