Sentenza 3 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00001/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00302/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 302 del 2025, proposto da
AR CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Calevro, Davide Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 18/2024 resa dalla Sezione prima del TAR per l’Umbria in data 21.11.2023, pubblicata in data 22.01.2024, ad oggi passata in giudicato, con la quale l’intestato TAR ha accolto il ricorso con “ il conseguente obbligo per l’Amministrazione di restitutio in integrum dal punto di vista economico, in riferimento al periodo di efficacia della sanzione di rimozione del grado per motivi disciplinari, ovvero dal 21 agosto 2011 al 12 novembre 2021, ordinando che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa ”, nonché
per la declaratoria di nullità
1. del Provvedimento n. 244626ET/33/24 – 8 di Prot. del 27.5.2024 con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo di Chieti - provvedeva alla ricostruzione della carriera giuridico/economica nei confronti dell’Appuntato AR CI per il periodo dal 3.9.2011 al 12.10.2021, nella parte in cui non gli riconosceva l’importo netto rap lordo Irpef a titolo di rivalutazione pari a totali €53.107,31, di cui: a) € 49.485,49 a titolo di rivalutazione monetaria per il periodo dal 3.9.2011 al 12.10.2021 – arretrati a giugno 2024: prospetto); b) quanto ad € 1.012,48 per rivalutazione su arretrati gennaio 2025 ed, infine, c) quanto ad €2.609,34 per rivalutazione assegno funzionale dal 18.08.2013 al 17.08.2018 – anni 27 – dal 18.08.2018 al 31.12.2024 – anni 32 nonché del Provvedimento n. 244626ET/33/24 – 14 del 2.1.2025 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri– Centro Nazionale Amministrativo di Chieti nella parte in cui non riconosceva in favore del Sig. CI la corresponsione della rivalutazione monetaria.
per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità di ogni altro atto e/o provvedimento preparatorio, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche incognito agli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa LE EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la domanda di ottemperanza della sentenza n. 18 del 22 gennaio 2024, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’Appuntato AR CI, questo T.A.R. sanciva l’” obbligo per l’Amministrazione di restitutio in integrum dal punto di vista economico, in riferimento al periodo di efficacia della sanzione di rimozione per perdita del grado per motivi disciplinari, ovvero dal 21 agosto 2011 al 12 novembre 2021 ”, omettendo di disporre la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione della maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi.
2. Espone il ricorrente che a seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5893/2021, che annullava la sanzione disciplinare irrogata nei suoi confronti della perdita del grado per rimozione per superamento dei termini e conseguente decadenza dal potere disciplinare, il Ministero della Difesa avrebbe dovuto riconoscere al Sig. CI la ricostruzione della sua carriera dal punto di vista economico, oltre che giuridico, per il periodo di riferimento; il Decreto M_D GMIL 433468 del 30 settembre 2021, che denegava la richiesta restitutio in integrum veniva quindi impugnato avanti a questo Tribunale, che, con la sentenza n. 18/2024, oggetto di odierna ottemperanza, accoglieva la pretesa del ricorrente nei termini e con la decorrenze di cui sopra.
3. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con il provvedimento prot. n. 244626ET/33/24 – 8 del 27 maggio 2024, provvedeva alla ricostruzione economica della carriera del ricorrente con riguardo al periodo dal 3 settembre 2011 al 12 ottobre 2021, cui seguiva, nel mese di giugno 2024, la corresponsione dell’importo complessivo netto di € 132.760,32=, da cui risulterebbe mancante la rivalutazione sugli arretrati retributivi, pari a totali € 53.107,31=.
4. A seguito di apposita diffida inoltrata dal ricorrente il 18 dicembre 2024, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri rispondeva il 7 gennaio 2025, rappresentando che la richiesta del Sig. CI di “corresponsione degli interessi/rivalutazione monetaria in relazione alla sentenza di cui sopra non può essere accolta in quanto non espressamente indicato nel provvedimento”.
5. Il militare ha quindi instaurato l’odierno giudizio per l’esatta esecuzione del giudicato della sentenza n. 18/2024 nonché per la declaratoria di nullità del provvedimento del 27 maggio 2024, nella parte in cui costituisce elusione del giudicato portato dalla predetta pronuncia di questo T.A.R.. Segnatamente il ricorrente ha allegato che a fronte della normativa di riferimento, tra cui l’art. 429 c.p.c., la statuizione di condanna al pagamento degli interessi o comunque della rivalutazione monetaria in occasione del riconoscimento di un credito retributivo costituisce obbligo del Giudice, ditalchè ove tale obbligo rimanesse inadempiuto nella sentenza di merito, nondimeno il Giudice dell’ottemperanza potrebbe integrare il giudicato in quanto titolare della potestas iudicandi anche sul rapporto sostanziale sottostante.
6. Si è costituito per resistere in giudizio il Ministero della Difesa, che ha segnalato che il potere del Giudice dell’ottemperanza trova comunque limite nelle espresse statuizioni del titolo giudiziale, che, nel caso di specie, non recava alcuna condanna alla corresponsione degli interessi/rivalutazione e non è mai stata gravata.
7. All’udienza in camera di consiglio del 18 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
9. A fronte della natura polisemica del giudizio di ottemperanza, ovvero di cognizione mista all’esecuzione, il Giudice è senz’altro dotato del potere di interpretare e talora “integrare” il precetto contenuto nella sentenza da eseguire, ma tale potere deve trovare fondamento nella particolare complessità ovvero genericità delle disposizioni da eseguire, ovvero, più di frequente, nell’esistenza di sopravvenienze di fatto o di diritto: in tale ultimo caso, in virtù della diversità sostanziale dell’assetto di interessi su cui ha pronunciato il Giudice del merito rispetto a quello che si presenta al Giudice dell’ottemperanza, si richiede a quest’ultimo un più pregnante intervento integrativo, in conseguenza della formazione progressiva del giudicato.
10. Nel caso in esame non ricorrono i presupposti per alcun intervento integrativo, dato che la sentenza da eseguire ha omesso pacificamente di pronunciare sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi, e tale domanda, ai sensi della più recente versione dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., è proponibile dinanzi al giudice dell'ottemperanza limitatamente al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, e non prima, come chiesto dal ricorrente con l’odierna azione.
11. Del resto la domanda di esecuzione della statuizione di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme (a titolo di accessori) non liquidate nel titolo da ottemperare contrasta con l’obbligo per il Giudice dell’esecuzione di osservare i limiti oggettivi del giudicato: “l'attività integrativa del giudicato effettuata dal giudice dell'ottemperanza e avente ad oggetto il precetto posto in sede cognitoria trova un limite nel perimetro oggettivo del giudicato stesso, non potendo il giudice dell'ottemperanza statuire un quid pluris che vada oltre quanto contenuto nelle sentenze da ottemperare ” (Cons. Stato, sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 484, ma anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 08 agosto 2022, n. 11098).
12. Con specifico riguardo al caso in esame è stato chiarito che ove nella controversia relativa a crediti di lavoro o previdenziali il primo giudice abbia respinto la domanda diretta all'attribuzione di rivalutazione ed interessi, od abbia omesso di statuire al riguardo, il lavoratore che per effetto di tale pronuncia si sia visto riconoscere la sola sorte capitale del credito, è tenuto ad appellare specificamente, in via principale od incidentale, la decisione per lui sfavorevole; il difetto di tale impugnazione implica l'acquiescenza alla statuizione, con conseguente preclusione, per il giudice di appello, del potere di attribuire (d'ufficio o su domanda) la rivalutazione o gli interessi legali negati in primo grado ( ex multis , C. Appello, sez. lav. Roma, 14 ottobre 2019, n. 3079, ed anche Cass. Civ., sez. II, 04 dicembre 2024, n. 31032). Identica preclusione deve ritenersi sussistente, a fortiori , ove tale pronuncia sia poi passata in giudicato, consolidando l’assetto di interessi emergente dalla sentenza di merito.
13. Nel caso in esame, stante la mancata impugnativa della sentenza n. 18/2024 - nella parte in cui ha omesso di riconoscere la restitutio in integrum comprensiva della maggior somma tra interessi e rivalutazione - è inaccoglibile la domanda di esecuzione relativamente agli accessori del credito per il resto già pagato, domanda cui osta la formazione di apposito giudicato interno nei termini sopra specificati.
14. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto, ma le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC GA, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
LE EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE EL | SC GA |
IL SEGRETARIO