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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 13931/2023 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Palermo via Cluverio n. 28 C.F._1
presso lo studio presso lo studio degli Avv.ti Maurizio Nicola Rivilli e Antonino
Retaggio che lo rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
con sede legale in Roma, Lungotevere Arnaldo Da
[...]
Brescia 4, codice fiscale e partita iva , in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_2
dall'Avv. Patrizia Montalbano con studio in Palermo via Giuseppe Puglisi
Bertolino n. 21
Resistente
Oggetto: opposizione a D.I.
MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA – EX
ART. 127 TER CPC - ALL'UDIENZA DEL 03.12.2024 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 941/2023 del Tribunale di Palermo – Sezione lavoro (RG 10180/2023) del 25.09.2023;
2) Condanna parte opponete a pagare all'opposta i contributi previdenziali relativi agli anni dal 2018 al 2021, oltre interessi e sanzioni come da regolamento della CP_1
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2023 l'opponente conveniva in giudizio la
[...]
chiedendo che venisse revocato Controparte_3
il decreto ingiuntivo opposto essendo estinto il preteso credito per intervenuta prescrizione e/o decadenza e per essere insussistente la pretesa azionata.
Poneva a fondamento dell'opposizione il mancato esercizio della libera professione essendo stato assunto, a decorrere dal 2.5.1988, a tempo indeterminato dal Comune di Misilmeri con il profilo professionale di geometra.
Aggiungeva di avere chiuso la partita IVA con decorrenza dal 31.12.1992, giusta dichiarazione del 25.01.1993, e di essere stato sospeso dall'Albo dei Geometri della provincia di Palermo dal 24.07.2001 nonché di essere in possesso di una delibera della Cassa con la quale la Giunta esecutiva aveva ritenuto inefficacemente iscritto l'odierno ricorrente per il periodo 1992/1996. Allegava e produceva le comunicazioni di mancato reddito professionale inoltrate alla CP_1
Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi per decorso del termine quinquennale.
La ritualmente costituitasi con memoria difensiva, Controparte_1
preliminarmente eccepiva la tardività del ricorso e quindi la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo e nel merito la debenza di contributi richiesti in via monitoria derivando l'obbligo dalla iscrizione all'Albo dei Geometri, a nulla rilevando né la cessazione della partita IVA né la sospensione dall'albo e/o la mancata produzione di reddito e quindi l'occasionalità della professione.
Contestava la pretesa prescrizione dei crediti ingiunti allegando e producendo lettere interruttive del termine prescrizionale.
La causa, istruita a mezzo dei documenti prodotti, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte regolarmente depositate, viene decisa come in epigrafe.
*
Il ricorso è parzialmente fondato.
In merito alla tempestività dell'opposizione, è noto che la medesima deve essere proposta con ricorso entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, come previsto dall'art. 641 cpc.
Nel caso di specie il termine non è decorso essendo stata il provvedimento monitorio notificato il 3.10.2023 ed il ricorso depositato, come si evince dalla consolle del magistrato, il 13.11.2023, ovvero il giorno successivo non festivo atteso che il 12 novembre 2023 era domenica, a nulla rilevando l'acquisizione da parte della Cancelleria il giorno successivo.
L'opponente ritiene non dovuti i contributi previdenziale essendo egli assoggettato ad altra contribuzione quale dipendente del Comune di Misilmeri dal 1988, non svolgendo attività di lavoro autonomo ed a tal fine avendo chiuso la partita IVA ed avendo ricevuto la certificazione di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa per il periodo 1992-1996 per mancanza dei requisiti di continuità professionale nonché la sospensione dall'Albo dei Geometri dal 24.07.2001.
L'obbligo contributivo oggetto di causa discende ex sé dall'iscrizione del ricorrente alla Cassa previdenziale opposta dal 1976, circostanza questa non contestata.
Dall'art.
5.1 dello Statuto (all. 1 produzione di parte convenuta) si evince chiaramente che “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione.
L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei
Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509”.
Orbene proprio l'irrogazione della sanzione della sospensione per morosità irrogata dal Collegio dei Geometri di Palermo nei confronti del ricorrente, dimostra che lo stesso era, quantomeno nel periodo oggetto di sospensione, iscritto al suddetto Albo ed in quanto tale obbligato ad essere iscritto alla Cassa ed al versamento dei contributi minimi previsti dall'art.
1.2. del regolamento della stessa, anche a prescindere dalla produzione o meno di un reddito.
Conforta tale soluzione la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui :
“In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del pagamento della contribuzione minima, è CP_1
condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare
l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti” (Sez. L - , Sentenza n. 4568 del 19/02/2021).
Siffatto principio di diritto è stato applicato dalla S.C. anche nella pronuncia n.
28118/2022, nella quale la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal professionista rimasto soccombente nei precedenti gradi di merito, il quale aveva eccepito la non obbligatorietà della iscrizione alla per coloro che risultano iscritti ad altra CP_1
forma di previdenza obbligatoria (nella specie gestione artigiani) e nella analoga pronuncia n. 23628/2021 (in ipotesi nella quale il professionista aveva parimenti sostenuto il regime facoltativo della iscrizione alla Cassa, risultando lo stesso regolarmente iscritto alla AGO dell'Inps in qualità di lavoratore subordinato). Orientamento ribadito, da ultimo, nella pronuncia n.1410/2022.
Ciò posto tuttavia va ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione.
Ebbene appare necessario ricordare, in via preliminare, che la durata della prescrizione dei crediti contributivi oggetto di causa è quella generale quinquennale ex art. 3, comma 9, L. 335/95.
La circostanza trova conforto nell'art. 33 comma 1 del Regolamento sulla contribuzione della ed anche presso la giurisprudenza della Corte di CP_1
Cassazione che sancisce l'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 della L. 335/95, anche alle contribuzioni dovute alle casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti (Cass., sez., lav., 16 agosto 2001, n. 11140; Cass., sez., lav., 27 giugno 2002, n. 9408; Cass., sez., lav.,
1 luglio 2002 n.9525; Cass., sez., lav., 9 aprile 2003, n. 5522; Cass., sez., lav., 29 dicembre 2004, n. 24138; Cass., sez., lav. 24 marzo 2005, n. 6340; Cass., sez., lav., 6 novembre 2006, n.23643; Cass., sez., lav., 10 dicembre 2004, n. 23116;
Cass., sez., lav., 15 marzo 2006, n. 5622; Cass., sez., lav., 24 febbraio 2006, n.
4153; Cass. Sez. lav, n. 18130 del 4.8.2010; cfr. più di recente, Cass.
13639/2019).
Sostiene in ogni caso la che l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1
ricorrente è infondata, perchè nel caso di specie il termine di prescrizione non ha mai iniziato a decorrere, atteso il mancato inoltro dei dati reddituali.
Sostiene infatti l'opposta che ogni iscritto è obbligato a presentare ogni anno le dichiarazioni reddituali alla e il termine di prescrizione quinquennale di CP_1
contributi e accessori decorre da quel momento ed in caso di mancata presentazione della dichiarazione – come nella specie – il termine non inizia neppure a decorrere.
Ciò è vero solo in parte.
Infatti, per un verso è vero che in materia contributiva previdenziale la L.
335/1995 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi, con la conseguenza che “con riferimento alla a favore dei geometri, trova CP_1
ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla stessa, da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume
d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge” (Cass. 4981/2014; cfr. anche
Cass. 22437/2015 in materia di contributi Inpgi) ed è anche vero che “la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale (…)” (Cass. 29664/2008).
Per altro verso, tuttavia, l'art. 33 comma 2 del Regolamento sulla contribuzione espressamente prevede che il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione del credito contributivo, decorra dalla scadenza del termine per la presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 6 “o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici, come previsto dall'art. 6, comma 5, i dati definitivi da comunicare all'interessato” e l'art. 6 comma 5 del Regolamento precisa che “La
ha diritto in ogni momento a ottenere dai competenti uffici tributari CP_1
informazioni concernenti gli iscritti all'Albo e i pensionati a carico della anche mediante convenzione con l'Agenzia delle Entrate per il controllo presso le pubbliche amministrazioni degli atti professionali”.
Pertanto, nel caso di specie, l'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte del ricorrente per tutto il periodo controverso dal 2002 al 2021 può ritenersi superata dall'acquisizione della conoscenza diretta da parte di quest'ultima dei dati reddituali dell'iscritto, attraverso gli uffici finanziari, comprovata dai plurimi atti depositati ed è, pertanto, da quel momento che inizia a decorrere il termine quinquennale di prescrizione ex art. 33 comma 2 cit..
In ordine agli atti interruttivi deve però rilevarsi che buona parte di essi sono stati inoltrati e ricevuti quando i crediti erano già prescritti o prescritti alla data della notifica del provvedimento monitorio, ed in particolare:
1) Racc.ta prot. n. 24760 relativa ai contributi 2002/2003 11.1.2011; Parte_2
2) Racc.ta prot. n. 18762 relativa a contributi iscritti a ruolo 2005/2006 ricevuta il 2.1.2012;
3) Racc.ta prot. n. 15060 relativa a contributi iscritti a ruolo 2007 ricevuta il
17.12.2012;
4) Racc.ta prot. n. 11900 relativa a contributi iscritti a ruolo 2008 ricevuta il
18.11.2013;
5) Racc.ta n. 61333461427-6 relativa a contributi iscritti a ruolo 2004 ricevuta il
27.11.2014;
6) Racc.ta n. 61333461426-4 relativa a contributi iscritti a ruolo 2010 ricevuta il
27.11.2014;
7) Racc.ta n. 61408026833-6 di sollecito contributi iscritti a ruolo 2005 per la quale manca la prova della ricezione e/o della compita giacenza non rivenendosi alcuna data;
8) Racc.ta n. 61621318129-2 relativa ai contributi 2013 per la quale manca la prova della ricezione e/o della compita giacenza, non rinvenendosi alcuna data;
9) Racc.ta n. 61451215457-5 relativa a contributi anno 2011 ricevuta il
17.12.2015;
10) contributi ruolo 2006 per i quali manca la prova dell'inoltro e della Parte_3
ricezione della diffida;
11) Sollecito contributi ruolo 2007 a mezzo racc.ta ricevuta il 23.10.2017;
12) Sollecito contributi ruolo 2008 a mezzo racc.ta ricevuta il 29.06.2018;
13) Sollecito contributi anno 2010 – 2011 ruolo 2014 trasmessa a mezzo racc.ta n.
61719800793-7, notificata per compiuta giacenza a seguito di avviso del
15.12.2019; 14) Preavviso di iscrizione a ruolo contributi anno 2017 senza prova di invio e ricezione;
15) relativo ai contributi anni 2002 – 2003 notificato il 04.01.2020. Parte_3
Ebbene in relazione agli atti sopra elencati, i crediti sono prescritti essendo decorso dalla loro esigibilità alla data della diffida oltre un quinquennio o, con riferimento ai contributi 2007, esigibili dal 2008, oltre un quinquennio alla data della notifica del decreto ingiuntivo (detti contributi erano stati chiesti una prima volta con racc.ta ricevuta il 18.11.2013).
Alla luce di quanto esposto risultano dovuti i contributi relativi agli anni andanti dal 2018 al 2021, attesa l'obbligatorietà contributiva derivante dall'iscrizione all'Albo.
Conclusivamente pertanto va revocato il D.I. n. 941/2023 (n. 10180/2023 R.G.) e va dichiarata la debenza dei contributi minimi obbligatori relativi alle annualità dal 2018 al 2021, come indicati nell'estratto contributivo allegato al ricorso monitorio, oltre interessi come per legge.
In considerazione della reciproca parziale soccombenza sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito della trattazione scritta del 03.12.204.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente