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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5662 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2829/2025 RG.V.G., promossa congiuntamente
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Costarelli Giuseppe, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
E DA
, nata ad [...] il [...] (C.F. , rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa dall'avv. Costarelli Giuseppe presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che esprime parere favorevole. Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.06.2025, i coniugi e premesso Parte_1 Parte_2
di essersi separati, giusta decreto di omologa n. 235/2023 cron., emesso dal Tribunale di Catania il 26.01.2023, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Acireale, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione erano nati i figli (l'01.06.2011) e Persona_1 Persona_2
(il 30.07.2014), entrambi minorenni.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa del 26.01.2023 e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito che:
“I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la propria residenza ovunque riterranno opportuno, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio fintanto che i figli saranno minorenni;
I figli minori vivranno, unitamente alla madre, presso l'immobile sito in Acireale (CT), Via
Loreto n. 4, di proprietà della madre di lei sig.ra e saranno affidati Parte_3
congiuntamente ad entrambi i genitori che si impegnano a curarli, educarli ed istruirli con costanza e continuità;
Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
il padre Sig. si impegna a versare alla moglie, entro il giorno cinque di ogni Parte_1
mese, ad esclusivo titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, il complessivo importo mensile di € 700,00 (settecento), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, di natura medica, ove non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastica, sportiva e ricreativa, mentre nessuna somma è dovuta per il mantenimento della moglie, che espressamente rinuncia a qualsivoglia contributo in tal senso, dichiarandosi attualmente in cerca di occupazione lavorativa ma economicamente autosufficiente.
L'assegno unico e universale per i figli minori verrà percepito per intero dalla signora
; Pt_4
I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà s risoluzione e per il bene degli stessi;
il padre, quale genitore non convivente ed in considerazione della sua attività lavorativa svolta fuori regione, alle dipendenze della con sede in Teramo (CT) vedrà e terrà Controparte_1
con sé i figli e con le seguenti modalità: Per_1 Per_2
a) un fine settimana al mese, da concordare con la madre, con pernottamento dei ragazzi presso il padre, così che lo stesso li terrà con sé dalle ore 16.00 del sabato, fino alla domenica sera alle ore 20.00, orari e giornate comunque necessariamente flessibili, legati come sono alle date nelle quali il Sig. potrà assentarsi dal lavoro con eventuali variazioni che Pt_1
quest'ultimo si obbliga a comunicare e concordare con la moglie con un congruo anticipo di almeno tre giorni;
b) per una settimana consecutiva con pernottamento, nel periodo natalizio, ivi compresi ad anni alterni il giorno di Natale ovvero quello di Capodanno;
c) il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con pernottamento;
d) il 25 Aprile o il 1° Maggio ad anni alterni, senza pernottamento, dalle ore 09.00 alle ore
21.00;
e) per due settimane consecutive nel periodo estivo, da concordare tra i coniugi e scegliere nel periodo che va dalla chiusura della scuola sino al 31 agosto. Resta espressamente convenuto e concordato che il padre potrà vedere altresì i figli quando vorrà, compatibilmente con le loro esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti, con preavviso di almeno 24 ore;
potrà partecipare alle feste di compleanno dei figli o ad eventuali altre manifestazioni artistiche o sportive, scolastiche e non, a cui partecipino i figli, previo accordo con la madre;
E' facoltà, comunque, degli istanti modificare l'assetto precedente, relativo ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi, nell'esclusivo interesse degli stessi e nel rispetto degli impegni scolastici e di altro genere dei figli, nonché nel rispetto delle esigenze lavorative di ciascun genitore.
Il padre potrà comunicare telefonicamente giornalmente con i figli e i coniugi, quando hanno con sé i minori, hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località, fintanto che i figli saranno minorenni;
I coniugi dichiarano di non avere reciprocamente null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
Le dette condizioni hanno efficacia tra le parti sin dal momento della sottoscrizione del ricorso e, comunque, restano vincolate alla valutazione dell'Ill. mo Tribunale adito”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire ai figli, entrambi minorenni,
l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico
(precisandosi che per un verosimile refuso il cognome della signora è stato erroneamente Pt_2
indicato come “ ” in seno alla clausola riguardante il relativo diritto alla percezione Pt_4
dell'intero importo dell'AUU, dovendosi quindi intendere in tal senso la predetta pattuizione).
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acireale il
30.09.2013 tra e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Parte_1 Parte_2
dello Stato Civile del Comune di Acireale al n. 402, parte II, serie A, anno 2013, alle condizioni di cui al ricorso congiunto come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott. ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Venera Condorelli