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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Maria Ilaria Romano - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10659 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VISCOVO Parte_1
LUCIA presso cui elettivamente domicilia
E appresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VISCOVO LUCIA presso CP_1
cui elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/06/2024 e , Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio a NAPOLI il 21/10/2006 e che dall'unione erano nati
Per_ il 22.10.2007 e il 26.8.2011, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione Per_2
innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 30.3.2015, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa reso nel procedimento RG 10192/2014, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 In data 1.10.24 i ricorrenti depositavano i patti di separazione contenuti nel ricorso di separazione consensuale, l'estratto di matrimonio del luogo di celebrazione e il piano genitoriale, come richiesto dal Giudice relatore nel decreto di fissazione udienza.
Per l'udienza del 7.11.24 pervenivano note di trattazione scritta sottoscritte da entrambe le parti con le quali le stesse dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, di non volersi riconciliare e chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso a cui si riportavano integralmente. Raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni di cui al ricorso, confermate in sede di note per l'udienza del 7.11.24:
“1) I figli minori sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno la residenza presso l'abitazione sita in Napoli al Vico Della Neve n. 18/G ove già risiedono unitamente alla madre;
2) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3) Nulla per la casa coniugale, in quanto dai tempi della separazione la NO ha Parte_1 acquistato l'appartamento ove attualmente risiede unitamente ai figli di sua esclusiva proprietà e per il quale provvede al pagamento della rata del mutuo;
4) Quanto all'esercizio del diritto di visita si concorda quanto segue:
- il padre terrà con sé i figli a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica;
- il padre terrà con sé i figli, per un giorno a settimana;
- ad anni alterni i figli trascorreranno le festività natalizie:
1. dal 24 dicembre al 26 dicembre con la madre e viceversa l'anno successivo.
2. dal 31 dicembre all'1 gennaio con il padre e viceversa l'anno successivo.
2 - sempre ad alterni trascorreranno con la madre il Giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo con il padre;
- il padre terrà con sé i figli per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, da concordare con la sig.ra e secondo il piano ferie lavorativo;
Parte_1
- i ricorrenti convengono di poter sempre cambiare e sostituire i giorni e periodi di visita, previo avviso all'altro coniuge e sempre tenendo in considerazione i rispettivi impegni e desideri dei minori ed inoltre secondo le necessità inerenti l'attività lavorativa svolta, in quanto entrambi turnisti;
5) In ordine al punto 4) i coniugi si impegnano, a concordare le suddette modalità di visita nel pieno rispetto reciproco e, con anticipo in occasione di ricorrenze, festività e vacanze estive e soprattutto si impegnano reciprocamente a garantire e tutelare l'esercizio del diritto di visita;
6) Il Sig. verserà alla NO , a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
7) Il Sig. autorizza la NO a percepire integralmente l'importo CP_1 Parte_1 dell'assegno unico spettante per i figli;
8) Il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli e CP_1 quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) doposcuola per i minori;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
3 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
9). I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico – patrimoniale.
10). I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
11). In ordine alle detrazioni in busta paga per i figli a carico, le stesse saranno equamente divise nella misura del 50% tra i coniugi;
12). Per tutto quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 21/10/2006 (atto n. 265, parte II, s. A, sez. F, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
4 • prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 08/11/2024
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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