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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/11/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2215 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa DA rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Sibilla Piergigli, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Alba Adriatica, Via Trieste n. 45 Attore CONTRO rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dall'Avv. Gabriele Balice, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara, Via Fiume n. 15, rinunciatario all'incarico giusta comunicazione dell'8.08.2025
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta, dall'Avv. Alfredo Gianluca Camaioni, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castel Di Lama, Via Garibaldi n. 6 Convenuti E
, rappresentati e difesi, giusta Controparte_3 Controparte_4 CP_5 procura allegata alla comparsa di intervento del 30.10.2024, dall'Avv. Sibilla Piergigli, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Alba Adriatica, Via Trieste n. 45 Terzi interventori OGGETTO: Divisione dei beni in comunione MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
e (eredi di deceduto in data 23.06.2012) Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 affinché l'intestato Tribunale pronunciasse lo scioglimento della comunione tra gli stessi esistente relativamente all'immobile sito in Alba Adriatica, Via Calabria, meglio identificato in atti.
2. Si è costituita in giudizio la quale non si è opposta allo scioglimento della Controparte_1 pagina 1 di 4 comunione chiedendo, tuttavia, la condanna di parte attrice al pagamento, pro-quota, degli utili ricevuti in conseguenza dell'esistenza di contratti di locazione nell'immobile oggetto di causa (in particolare per quanto riguarda gli interni n. 6,7,8,9,10,11,13).
3. Si è, altresì, costituita in giudizio la quale non si è opposta allo scioglimento Controparte_2 della comunione.
4. Con comparsa di costituzione depositata in data 30.10.2024 si sono costituiti in giudizio
, e i quali sono intervenuti ex art. 105 c.p.c. Controparte_3 Controparte_4 CP_5 avendo acquistato l'intera quota di proprietà di Parte_1
5. La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU, è stata presa in decisione all'udienza del 26.11.2025 con rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c., nel testo ratione temporis vigente.
6. Dalla CTU redatta in corso di causa, come successivamente integrata, condivisa dall'intestato Tribunale, è emerso che, in relazione all'immobile in questione:
- è rispettata la continuità delle trascrizioni (vd pag. 10 della CTU depositata in data 21.04.2023 e allegato alle note depositate da in data 30.10.2024); Controparte_2
- le difformità edilizie riscontrate (vd. pag. 10-11 della CTU depositata in data 21.04.2023), in relazione alle quali è stata avviata la pratica edilizia n. 473 del 6.08.2025 con parere favorevole rilasciato dal Comune di Alba Adriatica subordinato ad alcune condizioni, non ostano alla commerciabilità dell'immobile (vd. verbale di udienza del 26.11.2025). All'udienza del 10.07.2024 le parti hanno concordemente aderito all'ipotesi divisionale n. 2 di cui alla consulenza del 21.04.2023, volontà ribadita all'udienza del 28.12.2024 e all'udienza del 26.11.2025 in conseguenza delle operazioni di frazionamento effettuate dal CTU (vd. deposito del 16.07.2025). Ne deriva che:
- a , e i quali hanno acquistato la quota di Controparte_3 Parte_2 CP_5 proprietà di (vd. doc. allegato alla comparsa di intervento del 30.10.2024) deve Parte_1 essere assegnata la quota A di cui al progetto divisionale depositato in data 16.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritto, i quali dovranno versare € 4.160,00 all'assegnatario della quota C;
- a deve essere assegnata la quota B di cui al progetto divisionale depositato in Controparte_2 data 16.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritto, la quale dovrà versare l'importo di € 295,00 all'assegnatario della quota C;
- a deve essere assegnata la quota C di cui al progetto divisionale depositato Controparte_1 in data 16.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritto, la quale dovrà ricevere l'importo di € 4.160,00 dall'assegnatario della quota A e l'importo di € 295,00 dall'assegnatario della quota B.
7. Quanto alla domanda formulata da parte convenuta avente ad oggetto la Controparte_1 richiesta di condanna dell'attore al pagamento, pro-quota, dei frutti percepiti dalla locazione delle unità abitative presenti all'interno dell'immobile in oggetto, ritiene il Tribunale che la stessa non pagina 2 di 4 possa trovare accoglimento in quanto, da un lato, parte convenuta non ha fornito alcuna prova in ordine all'esistenza di tali contratti (essendo inammissibile l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto la stessa avrebbe potuto accedere all'Agenzia delle Entrate per fornire prova quantomeno dell'esistenza degli stessi) e, dall'altro lato, in quanto dalla CTU svolta è emerso che i frutti derivanti dalle unità immobiliari vengono percepiti da chi ne ha il possesso (ossia relativamente agli interni del piano secondo e gli interni 11 e 13 del piano sottotetto da Parte_1 relativamente agli interni del primo piano e gli interni 12 e 14 del piano sottotetto dalle eredi di e relativamente al locale commerciale il canone viene percepito nella misura Persona_1 del 50% ciascun, vd. pag. 11 e 12 della CTU depositata in data 21.04.2023).
8. Le spese di lite devono essere compensate tra e nonché Controparte_1 Controparte_2 tra parti intervenute e (non potendo la mancata adesione alla procedura di Controparte_2 mediazione ovvero il mancato accordo in sede stragiudiziale costituire motivo di condanna al pagamento delle spese di lite) mentre devono essere compensate nella misura di 2/3 tra
[...]
e le parti intervenute, con condanna di quest'ultima al pagamento CP_1 Parte_1 del residuo 1/3 stante il rigetto della domanda riconvenzionale, motivo che giustifica una deroga alla generale regola della distribuzione delle stesse a carico della massa pro quota (cfr. Cass. 26.5.1965, n. 1063; Cass. 13.2.2006, n. 3083). Le stesse, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità media), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta, si liquidano secondo i valori medi in € 10.860,00 (€ 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.579,00 per la fase decisionale).
8.1. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto del 10.07.2024 e del 27.11.2025, sono poste definitivamente a carico delle parti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla comunione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...] contro e e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, ogni altra domanda ed eccezione disattesa
[...] Controparte_4 CP_5
o assorbita, così dispone:
1) Dichiara lo scioglimento della comunione sul compendio immobiliare meglio identificato in atti;
2) Approva il progetto di distribuzione predisposto dal CTU e depositato in data 16.07.2025 e, per l'effetto:
- assegna a , e la quota A di cui al progetto Controparte_3 Parte_2 CP_5 divisionale depositato in data 16.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritto, i quali dovranno versare € 4.160,00 all'assegnatario della quota C;
- assegna a la quota B di cui al progetto divisionale depositato in data Controparte_2
pagina 3 di 4 16.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritto, la quale dovrà versare l'importo di € 295,00 all'assegnatario della quota C;
- assegna a la quota C di cui al progetto divisionale depositato in data Controparte_1
16.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritto, la quale dovrà ricevere l'importo di € 4.160,00 dall'assegnatario della quota A e l'importo di € 295,00 dall'assegnatario della quota B;
3) Compensa le spese di lite tra parte intervenuta, parte attrice e nella misura Controparte_1 di 2/3 – complessivamente determinate in € 545,00 per anticipazioni ed € 10.860,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge per onorario – e condanna al Controparte_1 pagamento del residuo importo in favore delle altre parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti del giudizio
5) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti del presente giudizio in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla comunione Teramo, 28.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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