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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1428 dell'anno 2024, vertente tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. ). P.IVA_1
-APPELLANTE PRINCIPALE-
e
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2
e (c.f. ), rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Donadio e Marco Parte_4 C.F._3
Notari.
CP_1 nonchè
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avvocato Vincenzo Cirillo.
-APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 262/2024 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data
23.1.2024, in materia di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da atti introduttivi delle parti, da rispettive comparse conclusionali e da verbale di udienza del 13.5.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione (notificato a mezzo PEC il 20.3.2024), l ha convenuto Parte_1 in giudizio, dinanzi a questa Corte, , e , nonché il Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, proponendo appello avverso la sentenza n. 262/2024 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in CP_2 data 23.1.2024.
****
Con tale sentenza è stata accolta la domanda risarcitoria formulata da e , Parte_3 Parte_4 in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore (che, nelle more del giudizio Parte_2 di primo grado, era divenuta maggiorenne intervenendo, pertanto, in proprio, nel giudizio, aderendo a tutte le difese già svolte dai propri genitori), riconoscendo la responsabilità solidale del convenuto Controparte_2
e dell' (terzo chiamato in causa), ai sensi dell'art. 2051 c.c. (quali custodi del Parte_1 parco giochi ove era avvenuto l'evento lesivo, ritenendo che la relativa gestione e utilizzazione spettasse ad entrambi, in base ad un contratto di comodato dell'area in cui si sarebbe verificato l'evento), in ordine alle lesioni riportate dalla minore in conseguenza del sinistro avvenuto nel parco giochi sito in alla via Vecchia CP_2
Campitelli, a causa della cattiva manutenzione delle giostre, il 2 marzo 2007, alle ore 17.00.
era caduta, specificamente, mentre era intenta a giocare con una delle strutture del parco, Parte_2 per il cedimento della corda (si trattava, in particolare, di un gioco con corda intrecciata per consentire la camminata), riportando una lesione alla parte vaginale con sanguinamento in conseguenza della quale era stata accompagnata dai genitori al pronto soccorso della "Casa della Salute Santa Lucia" di San Giuseppe Vesuviano, ove le era stata diagnosticata "Ferita l.c. grandi Labbra" e, poi, in seguito alla persistente emorragia, era stata trasportata e ricoverata presso l'Ospedale “Santobono Pausilipon" di Napoli, dove le era stata diagnosticata un ferita vulvica con 7 giorni di prognosi e successivo ricovero, patendo in conseguenza dell'evento una serie di disagi relazionali.
Il Tribunale di Nola, sulla scorta dell'istruttoria espletata (escussione dei testimoni e ctu medico – legale) ha condannato il e l al pagamento (a titolo risarcitorio), in Controparte_2 Parte_1 solido tra loro e in favore di , della somma complessiva di euro 93.026,25, oltre interessi legali Parte_2
e rivalutazione come meglio indicati in dispositivo, nonché delle spese di lite (liquidate in euro 7.052,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, ed euro 470,00 per esborsi), con attribuzione in favore dei propri difensori antistatari, ponendo le spese di ctu definitivamente a carico del
[...]
e dell' . CP_2 Parte_1
****
L' ha censurato la sentenza n. 262/2024 emessa dal Tribunale di Nola sulla Parte_1 base di un unico, articolato, motivo, sostenendo che il giudice di prime, nel riconoscere la responsabilità (anche) di esso ente chiamato in causa, quale custode del parco giochi, per i danni patiti dall'attrice, avesse erroneamente interpretato le risultanze istruttorie (di natura documentale) e non avesse debitamente considerato le argomentazioni difensive da esso sollevate (richiamate puntualmente nell'atto di appello).
In particolare l'appellante principale ha sostenuto che il giudice di prime cure non avesse, erroneamente, considerato che l'area giochi attrezzata nella quale era avvenuto l'incidente, sita nel territorio del CP_2
, ricadesse sotto la completa responsabilità di quest'ultimo, in quanto la stessa, allestita dalla
[...]
Federparchi, su richiesta del a seguito di apposito interpello di detta Federazione, era nella piena CP_2 disponibilità e custodia dello stesso ente comunale, che ne aveva peraltro assunto, espressamente, ogni onere di manutenzione.
Secondo l' il Tribunale avrebbe, quindi, prestato erroneamente adesione Parte_1 alla argomentazione del fondata sull'artificioso richiamo al contratto di comodato d'uso stipulato con CP_2
l' in data 01/04.03.2004, riguardante, invece, un'area diversa rispetto a quella in cui era avvenuto Parte_1
l'incidente, ed inerente i camminamenti all'interno del , senza alcuna interferenza con le aree gioco per Pt_1 bambini, peraltro del tutto estranee ai compiti dei Parchi nazionali.
Il detto contratto di comodato d'uso avrebbe avuto ad oggetto, in particolare, secondo l'ente appellante, parte della Pineta, sita in località Piana Tonda, identificata catastalmente al foglio di mappa (del territorio di ) CP_2
n. 3, p.lle 52, 80, 234, 238, 239 e parte della 120, essendo peraltro evidente, in base alle planimetrie (costituenti parte integrante del contratto) e alle mappe aerofotogrammetriche, che l'area e le attrezzatture alle quali il contratto si riferiva fossero quelle inerenti il crossodromo da riconvertire e non anche le giostrine che, seppure insistenti sulla particella 234 - richiamata erroneamente nell'art. 3 del contratto – sarebbero state al di fuori dell'area delimitata nell'allegata planimetria, indicante in maniera chiara indica i confini della zona oggetto del comodato.
E, alla luce di quanto esposto, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni: “… in riforma della impugnata sentenza, ritenuta l'insussistenza di qualsivoglia titolo di responsabilità civile, e in particolare di quella ex art. 2051 cc, in capo all' per il fatto dannoso dedotto in giudizio, disporre l'integrale rigetto della domanda attorea, e di ogni avversa Parte_1 domanda, nei suoi confronti. Il tutto con vittoria di competenze e spese di lite di entrambi i gradi”.
Iscritta la causa al n. 1428/2024 del Ruolo Generale, ed acquisito, in data 16.4.2024 (come da annotazione telematica della cancelleria), ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 19.7.2024, , Parte_2 Parte_3
e , rassegnando le seguenti conclusioni: “…rassegnano le medesime conclusioni di cui alla comparsa Parte_4 conclusionale depositata nel giudizio di primo grado in data 07/12/2023, da intendersi in tal sede integralmente trascritte e riportate, salvo modificare e/o integrare la presente comparsa alla luce delle difese del nei termini di legge. Si richiede, Controparte_2 altresì, che sia emessa provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c. a favore della Sig.ra nella misura ritenuta equa ed Parte_2 opportuna da parte dell'Adita Corte di Appello di Napoli. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali sia per il primo sia per il presente grado di giudizio a favore dei sottoscritti procuratori, quali antistatari delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c., oltre a confermare la condanna delle spese di CTU definitivamente a carico del ed dell , come Controparte_2 Parte_1 rappresentati.”.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 9.10.2024, il ha contestato Controparte_2
l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza dell'avverso gravame, proponendo, a sua volta, appello incidentale avverso la sentenza n. 262/2024 emessa dal Tribunale di Nola.
Ciò sulla base di un unico, articolato motivo, sostenendo che il giudice di prime cure avesse ritenuto di ritenerlo corresponsabile dell'accaduto sulla base di una errata lettura del contratto di comodato stipulato il 4.3.2004 da esso con l e, in particolare, dell'art. 7 (che prevedeva: “le opere e i CP_2 Parte_1 lavori necessari per rendere l'immobile, oggetto del comodato, idoneo agli usi pattuiti sono completamente a carico dell'Ente
[...]
, così come i relativi oneri economici, mentre le attività connesse a tale progetto saranno in co-gestione tra i due Parte_1 enti soggetti del presente comodato...”).
Al riguardo l'appellante incidentale ha sostenuto che da una attenta lettura del suddetto articolo si evincesse chiaramente, invece, che le attività di co-gestione ivi previste fossero quelle proprie relative alla realizzazione del progetto, e non potessero in alcun modo estendersi alle successive attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, poiché queste ultime sarebbero state specificatamente poste a carico dell' dall'art. 10 Parte_1 dello stesso contratto di comodato.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- Dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza dell'avverso appello per tutti i motivi esposti nel presente atto, che si intendono qui trascritti integralmente, e, per l'effetto, rigettare
l'appello proposto dall' ; - Accogliere l'impugnazione incidentale per tutti i motivi esposti nel presente Parte_1 atto, che si intendono qui trascritti, con conseguente riformulazione della sentenza impugnata e conseguente integrale rigetto della domanda attorea, o di qualsiasi domanda avversa, nei confronti del;
- In ogni caso condannare l'appellante al Controparte_2 pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio maggiorate degli accessori di legge.”.
Con ordinanza depositata il 10.11.2024 è stata rilevata l'inammissibilità dell'istanza formulata dagli appellati
, e volta ad ottenere una provvisionale, ai sensi dell'art. Parte_2 Parte_3 Parte_4
278 c.p.c., in questo grado di appello e, in accoglimento dell'istanza formulata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., dall' , è stata sospesa, nei riguardi di tale ente, la provvisoria esecutività della Parte_1 sentenza impugnata, fissando per la discussione “in presenza” dinanzi al Collegio, ai sensi degli artt. 350, co.3, ultimo inciso, 350-bis e 281-sexies c.p.c., l'udienza del 13.5.2025, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima di tale udienza per il deposito di note conclusionali.
Con decreto presidenziale del 16.4.2025 è stato poi confermato lo svolgimento della detta udienza del
13.5.2025 mediante trattazione “in presenza”.
E, depositate le note conclusionali dalle parti, la causa è stata quindi decisa a tale udienza - all'esito della discussione dei relativi difensori - secondo le modalità di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene, in via preliminare, che sia infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, sollevata dal lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c. Controparte_2 Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come indicato in precedenza nell'esposizione del motivo di gravame e come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio della doglianza mossa dall'impugnante – il punto della sentenza investito da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez.
I, Ord., 29/03/2025, n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I,
Ord., 19/03/2025, n. 7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ancora in via preliminare va precisato che, come già rilevato da questa Corte con ordinanza depositata il
10.11.2024, sia l'appellante principale che l'appellante incidentale non hanno impugnato la sentenza suddetta nella parte in cui il Tribunale di Nola ha riconosciuto la sussistenza del fatto storico lamentato dalla parte attrice e la risarcibilità (in base alla fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c.) dei danni lamentati da quest'ultima, a seguito della caduta (quando era minorenne) nel parco giochi, ma hanno soltanto contestato la decisione impugnata nella parte in cui sono stati considerati custodi del parco giochi entrambi i detti enti (nel senso che ciascuno degli appellanti ha ritenuto che fosse l'altro ente il custode di tale bene, come tale responsabile in via esclusiva dell'accaduto). Ragion per cui, essendosi formato il giudicato interno su tali aspetti, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., il thema decidendum è circoscritto soltanto all'individuazione, sulla base della documentazione versata in atti, di chi debba essere considerato custode, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., in ordine ai danni patiti da Parte_2
, come accertati (e liquidati) dal primo giudice.
[...]
****
Ciò premesso, l'appello proposto dall' è fondato e, pertanto, merita Parte_1 accoglimento.
Come, infatti, sostenuto dall'appellante principale – e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure – l non poteva considerarsi custode del parco giochi ove è avvenuto il Parte_1 sinistro, posto che il contratto di comodato del 4.3.2004 al quale ha fatto riferimento il Tribunale di Nola non riguardava (anche) il detto parco giochi.
In altri termini, se è vero, in generale, che, in materia di contratto di comodato, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. rispondono dei danni derivanti a terzi dal bene oggetto di tale contratto sia il comodatario che il comodante
(anche quest'ultimo conservandone la custodia;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 30/06/2015, n. 13363; cfr. anche Cons.
Stato, Sez. III, 01/12/2017, n. 5632), è altrettanto vero che, nel caso di specie, non vi può essere alcuna responsabilità del comodatario non venendo proprio in rilievo il contratto di comodato posto a base della decisione del primo giudice (e della prospettazione difensiva del ). Controparte_2
In altri termini, è condivisibile quanto dedotto dall'appellante principale secondo cui il parco giochi fosse al di fuori dalla porzione del territorio comunale assegnata in gestione all' con il suddetto contratto di Parte_1 comodato del 4.3.2004, per cui nessuno onere di manutenzione (e di custodia) sarebbe potuto ricadere in capo a tale Ente.
Ciò risulta dai seguenti elementi documentali.
In primo luogo, con il detto contratto di comodato del 4.3.2004 (prodotto in primo grado sia dal CP_2
che dall , e ridepositati da entrambi in appello) veniva richiamato,
[...] Parte_1 innanzitutto, espressamente, il programma di valorizzazione “ ” dell'amministrazione comunale di Parte_1
che prevedeva, tra l'altro, la riqualificazione e la valorizzazione della Pineta situata in località “Piana CP_2
Tonda” delimitata dalla strada Via Vicinale Campitelli, Via Vicinale San Pietro e dal campo sportivo, e caratterizzata dalla presenza del crossodromo realizzato negli anni '80 e non più utilizzato.
Nella premessa di tale regolamento negoziale veniva specificata la volontà della stessa amministrazione comunale di voler riqualificare tale bene immobile attraverso il recupero e la riconversione dell'impianto del crossodromo con un'attività compatibile con l'ambiente naturale e con la normativa vigente, e veniva richiamata la nota 5014 del 27.5.2002 con cui il Sindaco del di aveva proposto la stipula di una CP_2 CP_2 convenzione con l , avente ad oggetto la cessione in comodato d'uso della Parte_1
Pineta sita in località Piana Tonda, a condizione che gli interventi volti al suo recupero per renderla idonea alla nuova destinazione fossero effettuati a totale carico dell'ente (la cui Giunta Parte_1
Esecutiva, con delibera n.17 del 28.5.2002, aveva espresso parere favorevole alla detta proposta).
Fatte queste premesse, il aveva concesso, allora, ai sensi dell'art. 1803 c.c., in comodato Controparte_2
d'uso, all' , la , “come meglio specificata nell'allegata Parte_1 Parte_5 planimetria (foglio catastale n. 3, particelle 53, 80, 234, 238, 239 e parte della particella 120)(cfr. art. 3 di tale contratto)”, in uno con le attrezzature, le strutture e le infrastrutture ivi esistenti che sarebbero state oggetto di interventi di recupero per renderla idonea alla nuova destinazione (cfr. art. 3 di tale contratto).
Ed era stato puntualizzato (cfr. art. 2 di tale contratto) che, per una migliore individuazione dei beni oggetto del comodato, fosse allegata al contratto, “per formarne parte integrante, una planimetria dettagliata riportante i dati identificativi e catastali e – più precisamente – foglio catastale n.3, particelle 53, 80, 234, 238, 239 e parte della 120”.
Ciò precisato, la Corte ritiene che, come sostenuto e documentato dall'appellante principale, confrontando l'area, ben delimitata nella planimetria, oggetto del contratto di comodato (costituendo tale planimetria parte integrante, come detto, del regolamento negoziale), con le mappe aerofotogrammetriche (cfr. gli allegati alla memoria istruttoria prodotta in primo grado e ridepositati in appello), si rileva che le giostrine erano al di fuori della detta area (di proprietà, pacificamente, del ) e, pertanto, erano escluse dal contratto Controparte_2 di comodato valorizzato dal primo giudice ai fini della responsabilità, per custodia, anche dell'
[...]
. Parte_1
Ciò trova conferma, innanzitutto, dal punto di vista logico, nella circostanza, dedotta dall'appellante principale, che le aree gioco per bambini sono, generalmente, del tutto estranee ai compiti dei Parchi nazionali.
Inoltre non è stato contestato specificamente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dal , quanto Controparte_2 sostenuto dall'appellante principale in relazione allo stato dei luoghi, ossia che, mentre la pineta concessa in comodato d'uso con il detto contratto, era delimitata dalla strada Vicinale Campitelli, Via Vicinale San Pietro, dal
Campo sportivo e si caratterizzava per la presenza del crossodromo realizzato negli anni '80, l'area gioco era compresa tra via Vicinale Campitelli e la via vicinale San Pietro ed era situata dalla parte opposta al campo sportivo ed al crossodromo.
A ciò si aggiunge che, come dedotto e documentato dall'appellante principale (cfr. allegato n.3 alla detta memoria istruttoria depositata in primo grado e ridepositata in questa sede):
- con nota prot. n.215/2003 del 24.02.2003, la Federparchi aveva comunicato agli che, Parte_6 con l'obiettivo di avviare una serie di attività finalizzate alla fruizione e alla realizzazione di strutture destinate all'infanzia nei parchi nazionali, il aveva assegnato alla stessa Controparte_3
un apposito finanziamento ai sensi della Legge 388/2000, per la realizzazione di 30 aree gioco per CP_4 bambini;
- con nota prot. 2696 del 24.3.2003, l' aveva inoltrato un interpello ai Comuni dell'area (tra Parte_1 Pt_1 cui anche il ) affinché individuassero e segnalassero aree nelle quali avessero interesse Controparte_2 all'istallazione delle attrezzature di gioco per bambini, specificando che sarebbero state a carico dei comuni fruitori delle aree di gioco “la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e delle attrezzature in esse contenute”;
- e il aveva trasmesso (anche) la delibera di giunta Comunale (prot. n. 4758 del Controparte_2
15.05.2003), con cui aveva dichiarato di aderire all'iniziativa del per la realizzazione Parte_1 dell'area di gioco per bambini nel detto Parco, individuando nel foglio 3, particelle 234, 371, 372 e parte della particella 53 “l'area di proprietà comunale per la Realizzazione Area di gioco per bambini per attività ricreative nel ”. Pt_1 Parte_1
Ciò dimostra, ad avviso della Corte, che, come sostenuto dall'appellante principale, le giostrine insistenti sulla particella 234 non facessero parte del detto contratto di comodato ma di quell'area, di proprietà del CP_2
, per la quale quest'ultimo ente aveva in precedenza aderito all'iniziativa del
[...] Parte_1
volta alla realizzazione dell'area di gioco per bambini e per la quale era stato espressamente previsto,
[...] si ribadisce, che sarebbero state a carico dei comuni fruitori delle aree di gioco “la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e delle attrezzature in esse contenute”.
In virtù di quanto detto, pertanto, l non risultava in alcun modo custode e, Parte_1 quindi, responsabile del sinistro difettando, in sostanza, in capo a tale ente, la titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso.
Ragion per cui, in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice nei confronti dell' Parte_1
(avendo la prima esteso tale domanda nei confronti di quest'ultimo, chiamato in causa dal convenuto
[...]
che, a sua volta, aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva ritenendo che l CP_2 Pt_1
fosse responsabile, in via esclusiva, dell'accaduto; cfr. la comparsa di risposta del convenuto e la memoria
[...] degli attori depositata, ex art. 183, co.VI, n.1, c.p.c., entrambe ridepositate in questo grado da tali parti).
****
All'accoglimento dell'appello principale segue, logicamente, l'infondatezza dell'appello incidentale formulato dal con la comparsa di risposta depositata il 9.10.2024 (dunque tempestivamente, ex artt. Controparte_2
166 e 343 c.p.c., ossia nel rispetto del termine perentorio di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in citazione per il 30.10.2024 e poi differita, ai sensi del quarto comma dell'art. 168-bis c.p.c., al 5.11.2024).
Acclarato, infatti, che esulava dal contratto di comodato del 4.3.2004 il parco giochi ove si è verificato il sinistro, la responsabilità per i danni patiti da , riconosciuta dal Tribunale di Nola ai sensi dell'art. 2051 Parte_2 c.c., non può che gravare soltanto sul proprietario dell'area adibita, per l'appunto, a parco giochi e, quindi, soltanto sul . Controparte_2
Ragion per cui la sentenza impugnata va confermata quanto alla riconosciuta fondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti di tale (per l'importo liquidato in tale sentenza, non oggetto CP_2 di gravame, si ribadisce).
Non è superfluo precisare che quanto appena detto non è escluso dal fatto che la parte attrice (danneggiata) non abbia proposto, a sua volta, appello incidentale per far dichiarare la responsabilità di uno dei possibili responsabili.
Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte, qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione.
Nel caso di cosiddetto litisconsorzio "alternativo", sussistente allorché il convenuto nel giudizio chiami in causa un terzo, assumendo che questi debba ritenersi in via esclusiva tenuto al risarcimento del danno domandato dall'attore, quest'ultimo deve ritenersi vittorioso tanto se la domanda venga accolta nei confronti del convenuto, quanto se venga accolta nei confronti del chiamato in causa, al quale l'originaria domanda si estende automaticamente.
Ne consegue che, proposto appello dal chiamato in causa soccombente, il danneggiato non ha l'onere di proporre appello incidentale per far dichiarare la responsabilità di uno dei possibili responsabili, per l'ipotesi in cui venga accolto l'appello proposto dall'altro (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 22/11/2022, n. 34278; Sez. III,
17/02/2014, n. 3613).
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., con la precisazione, quanto al rapporto processuale tra la parte attrice/appellata e l'ente chiamato in causa/appellante principale, che va applicato il principio secondo cui il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in causa dal convenuto va posto a carico dell'attore, ove questi abbia esteso al chiamato in causa una delle domande proposte contro il convenuto, rimanendo poi soccombente sul punto (cfr. Cass. civ., 18/12/1981, n. 6721).
Ciò in base al c.d. principio di causazione, che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite, tenendo conto che, nel caso di specie, l'iniziativa del chiamante (il ) non si è Controparte_2 rivelata manifestamente infondata o palesemente arbitraria (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/03/2024, n. 6144; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/01/2025, n. 1958; Sez. III, Ord., 16/05/2024, n. 13734; Sez. III, Ord.,
24/04/2024, n. 11166), bensì semplicemente infondata, alla luce dell'esame della documentazione suddetta.
Fatta questa precisazione, va ancora detto che la riforma della sentenza impugnata con riferimento al rapporto processuale tra l'ente chiamato in causa/appellante principale e la parte attrice/appellata comporta, in base all'esito complessivo della lite, che – limitatamente a tale rapporto processuale- occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord.
n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base al principio della soccombenza (come detto), ex art. 91 c.p.c., , Parte_2 Parte_3
e vanno condannati, in solido, ex art. 97 c.p.c., al pagamento, in favore dell'
[...] Parte_4 [...]
, delle spese del doppio grado di giudizio. Parte_1
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, nella stessa misura (ritenuta congrua e non contestata da alcuna parte) liquidata dal Tribunale di Nola, quanto al primo grado e, quanto al secondo, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se in appello non è stata espletata istruttoria: cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord.,
13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellante principale stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, in base al valore (euro 93.026,25) della controversia (così determinato in base al c.d. criterio del disputatum; cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord.,
30/11/2022, n. 35195).
E, in base al principio della soccombenza, le spese della ctu medico – legale espletata (spese da regolare in questa sede in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020,
n. 10804), vanno poste interamente e definitivamente a carico del , quale unico responsabile CP_2 CP_2 dei danni patiti da . Parte_2
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Al rigetto dell'appello incidentale proposto dal proposto dal segue, ai sensi dell'art. 91 Controparte_2
c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c., di , e . Parte_2 Parte_3 Parte_4
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/07/2024, n. 18723 cit.; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531 cit.; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627 cit.; Sez.
II, Ord., 27/03/2023, n. 8561 cit.), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dei detti appellati vittoriosi stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, in base al valore (euro 93.026,25) della controversia (così determinato in base al c.d. criterio del disputatum; cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/11/2022, n. 35195 cit.).
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Sussistono, infine, quanto all'appello incidentale, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio
2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1428/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello principale proposto dall avverso la sentenza n. Pt_1 Parte_1
262/2024 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data 23.1.2024 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, rigetta la domanda risarcitoria proposta da , in primo grado, nei confronti dell Parte_2 [...]
. Parte_1
2. Dichiara tenuti e condanna , e , al pagamento, in Parte_2 Parte_3 Parte_4 solido tra loro ed in favore dell , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, per il primo grado, in euro 7.052,00 (per compensi) e, per il secondo grado, in euro 8.324,00 (di cui euro 1.165,5 per esborsi ed euro 7.158,5 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Pone le spese della ctu medico – legale espletata in primo grado definitivamente ed esclusivamente a carico del . Controparte_2
4. Rigetta l'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza n. 262/2024 emessa dal Controparte_2
Tribunale di Nola, pubblicata in data 23.1.2024.
5. Dichiara tenuto e condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Controparte_2 in favore di avvocati Raffaele Donadio e Marco Notari, quali difensori, dichiaratisi antistatari, di , Parte_2
e , dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati Parte_3 Parte_4 complessivamente in euro 7.158,5 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. 6. Dà atto, quanto all'appello incidentale, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater,
D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 13.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini