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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1296/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
- Dott. Bruno PERLA Presidente
- Dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1296/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
- (c.f. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Bologna, Via Manin n. 1/n; e
- (c.f. ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._2 06.12.1963, residente a [...]; entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata DI GESU ALINA del Foro di Bologna
con l'intervento del Pubblico Ministero in data17.03.2025.
OGGETTO: Scioglimento matrimonio
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 28.01.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia , a Bologna il 14.12.1990 Persona_1 (C.F. ) da tempo maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
C.F._3 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 18.02.2013 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 19.03.2013;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'intervento del P.M. che nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il [...], Parte_1 e , nata in [...] il [...], celebrato a Bologna il 05.08.1990 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 415 parte 1 anno 1990;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
- le parti sono economicamente indipendenti e non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. le spese del giudizio sono a carico di . Parte_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.07.2025.
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
- Dott. Bruno PERLA Presidente
- Dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1296/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
- (c.f. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Bologna, Via Manin n. 1/n; e
- (c.f. ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._2 06.12.1963, residente a [...]; entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata DI GESU ALINA del Foro di Bologna
con l'intervento del Pubblico Ministero in data17.03.2025.
OGGETTO: Scioglimento matrimonio
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 28.01.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia , a Bologna il 14.12.1990 Persona_1 (C.F. ) da tempo maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
C.F._3 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 18.02.2013 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 19.03.2013;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'intervento del P.M. che nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il [...], Parte_1 e , nata in [...] il [...], celebrato a Bologna il 05.08.1990 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 415 parte 1 anno 1990;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
- le parti sono economicamente indipendenti e non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. le spese del giudizio sono a carico di . Parte_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.07.2025.
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro