Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1849/24 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv Parte_1 C.F._1
Simone Scelsa
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano CP_1 C.F._2
Luongo
CONVENUTO OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
In via principale 1) Accertare l'inesistenza e/o l'avvenuta estinzione del credito, e/o la remissione del debito dedotto da nell'atto di precetto notificato e, di CP_1 conseguenza, dichiarare che non ha diritto di promuovere un'azione CP_1
esecutiva nei confronti dell'attrice sulla base del contratto di compravendita stipulato in data 7 luglio 2014 innanzi al notaio (Rep. 22.259, racc. 10894). Persona_1
2) Accertare la nullità dell'atto di precetto notificato, stante l'impossibilità di configurare una valida notifica del titolo esecutivo in quest'atto richiamato
In ogni caso 3) spese, diritti e onorari, anche della fase cautelare, rifusi ex art 91 c.p.c.
Parte convenuta:
Coglia l'Illmo Tribunale Contrariis rejectis
NEL MERITO Dichiarare inammissibile la domanda di accertamento di avvenuto trasferimento del cespite oggetto dell'atto a rog notaio rep n. 22259 racc 10894 Per_1
del 1.7.2014 in virtù di donazione indiretta in quanto domanda nuova e comunque dichiarare la medesima infondata;
Respingere l'opposizione di perché infondata in fatto e diritto per i Parte_1
motivi esposti in atti;
In ogni caso dichiarare il diritto di a promuovere CP_1
azione esecutiva;
dichiarare tenuta e condannare l'opponente al pagamento della somma di euro 200,000 oltre interessi maturati e maturandi sino al saldo per i titoli indicati in atti;
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione avversaria in punto difetto di legittimazione attiva disporre la compensazione delle spese legali atteso che al momento della notifica del precetto il testamento non era ancora pubblicato.
Condannare parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 26.1.2024, la parte attrice ha adito il Tribunale di
Torino, per opporsi all'esecuzione prospettata dal creditore convenuto con la notifica del precetto in data 24.1.2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di €
215.979,02 portata dal contratto di compravendita concluso in data 7.7.2014, rogito notaio
, avente ad oggetto l'immobile di Torino corso Turati n. 70. Per_1
A tal fine ha contestato il diritto della parte creditrice di agire esecutivamente nei suoi confronti formulando tre eccezioni, due delle quali fondano l'opposizione ex art 615 co. 1
c.p.c e precisamente: 1) estinzione e/o inesistenza del credito dedotto dal convenuto stante la quietanza di pagamento rilasciata in atto da parte venditrice;
2) difetto di legittimazione attiva del creditore stesso che agisce quale erede di senza averne la Persona_2 qualità; e una l'opposizione ex art 617 co 1 c.p.c. 3) irregolarità formale del precetto per essere la relata di notifica apposta prima del documento utilizzato quale titolo esecutivo con conseguente nullità del precetto.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, accertare l'inesistenza e/o l'avvenuta estinzione del credito dedotto da nell'atto di precetto notificato e, di conseguenza, dichiarare che CP_1
non ha diritto di promuovere un'azione esecutiva nei confronti dell'attrice CP_1 sulla base del contratto di compravendita richiamato;
accertare la nullità dell'atto di precetto notificato, stante l'impossibilità di configurare una valida notifica del titolo esecutivo in quest'atto richiamato.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta opposta la quale contestava in fatto e in diritto l'opposizione avversaria e, in particolare, evidenziava: in primo luogo che la richiamata quietanza doveva essere intesa come “quietanza di favore” e quindi frutto di accordo simulatorio tra venditore e acquirente emergente dallo stesso atto pubblico notarile nella parte in cui, pur rilasciando quietanza, il venditore dà atto di non aver ricevuto il pagamento del prezzo;
inoltre, affermava di rivestire la qualità di erede di non Persona_2
essendo stata accettata la eredità devoluta per testamento, pubblicato in data successiva alla notifica del precetto;
non avendo l'erede testamentario accettato l'eredità questa si sarebbe devoluta per legge con conseguente legittimazione attiva del convenuto opposto, figlio ed erede legittimo di Persona_2
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'istanza cautelare e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e, accertata la mancata estinzione del credito dedotto, dichiarare il diritto di CP_1
a promuovere azione esecutiva e dichiarare tenuta e condannare l'opponente al pagamento della somma di euro 215,979,02 oltre interessi maturati e maturandi sino al saldo per i titoli indicati in atti.
Con ordinanza del 11.3.2024 il Giudice, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora sospendeva l'efficacia esecutiva del precetto.
Senza necessità di svolgere attività istruttoria, pur richiesta ma respinta con ordinanza del
20.7.2024, veniva fissata l'udienza del 20.2.2025 per la rimessione in decisione dopo la concessione dei termini ex art 189 c.p.c.
2. L'opposizione, proposta nei confronti del precetto ex artt. 615 e 617 co 1 c.p.c. dal debitore, è fondata limitatamente alle ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre sgomberare il campo dalle contestazioni delle parti riferibili al doc
11 di parte opponente, prodotto nella fase cautelare del giudizio, poiché trattasi di scrittura inizialmente disconosciuta, fatta oggetto di richiesta di verificazione poi non coltivata e, infine, abbandonata dopo che era stato acquisito a giudizio l'originale. Il documento risulta in ogni caso del tutto irrilevante ai fini della decisione e pertanto non viene utilizzato ma non vi è un diritto delle parti ad ottenere che venga eliminato dal fascicolo d'ufficio.
Con l'opposizione ex art 617 co 1 c.p.c. il debitore opponente contesta la regolarità formale del precetto, notificato in data 24.1.2024, per essere la relata di notifica apposta prima del documento utilizzato quale titolo esecutivo con conseguente nullità del precetto.
Osserva, infatti, che l'Ufficiale giudiziario si è limitato a dichiarare di aver notificato “il suesteso atto di precetto”, senza fare riferimento al titolo esecutivo e alla sua conformità al documento restituito al creditore procedente con conseguente inesistenza della notifica del titolo esecutivo.
Si deve ritenere che la documentazione in atti (cfr doc 1 di entrambe le parti) consente di considerare provata la notifica del titolo unitamente al precetto ai sensi dell'art 479 c.p.c. e che l'apposizione della relata in una pagina intermedia integri una mera irregolarità formale;
del resto l'opponente non contesta di aver ricevuto il plico contenente anche il titolo esecutivo.
Sul punto è sufficiente ricordare che “L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo”
(vd tra le altre Cass. n. 27424/23). Non vi sono nelle allegazioni dell'attrice opponente indicati ulteriori motivi dai quali emerga per il debitore la lesione delle proprie prerogative difensive.
L'opposizione sul punto è infondata.
Con l'opposizione ex art 615 co 1 c.p.c., l'attrice contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente per il credito azionato con il precetto nella misura di €
215.979,02, quale somma richiesta a titolo di pagamento del prezzo (per € 200.000 oltre le spese) come indicato nell'atto di compravendita del 7.7.2014, rogito notaio , avente Per_1
ad oggetto un immobile in Torino, corso Turati n. 70 già di proprietà di Persona_2
Nel precetto opposto parte convenuta dichiara di agire, in qualità di erede di
[...]
per ottenere il pagamento del prezzo dall'acquirente che non Per_2 Parte_1
vi aveva adempiuto. L'art 5 del contratto stabilisce, infatti, che “Le parti dichiarano a me Notaio di avere pattuito il prezzo, a corpo, in euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), le cui modalità di pagamento sono infra indicate”.
L'opposizione è fondata.
Stante il principio della ragione più liquida e per la priorità logica dell'esame del motivo di opposizione che riguarda la legittimazione del creditore si valuta, in via preliminare e assorbente, il motivo con il quale l'opponente contesta il difetto di legittimazione attiva del creditore che agisce, con il precetto, quale erede di senza averne la Persona_2
qualità.
Sostiene, infatti, l'opponente che il testamento olografo che produce (doc.3) pubblicato in corso di giudizio (doc.12) con il quale nominava come proprio unico Persona_2
erede la moglie esclude in capo al sig la qualità di Controparte_2 CP_1
erede di Persona_2
Il convenuto opposto afferma di rivestire tale qualità, non essendo stata accettata la eredità devoluta per testamento, pubblicato in data successiva alla notifica del precetto: non avendo l'erede testamentario accettato l'eredità questa si sarebbe devoluta per legge con conseguente legittimazione del convenuto opposto, figlio ed erede legittimo di
[...]
Per_2
Ritiene il giudice di ribadire quanto affermato con l'ordinanza cautelare e di ritenere il sig privo della legittimazione ad agire per l'esecuzione coattiva del credito CP_1
riferibile al proprio defunto padre.
Egli infatti utilizza un titolo esecutivo, l'atto pubblico di compravendita ricevuto da notaio
(art 475 n. 3 c.c.), che indica quale creditore il sig Persona_2
Si tratta di un difetto del titolo esecutivo in senso soggettivo perché colui che procede non è il soggetto indicato come creditore nel titolo azionato né un suo successore.
L'atto pubblico per valere quale titolo esecutivo deve rendere facilmente e immediatamente individuabili il rapporto contrattuale e i soggetti titolari delle obbligazioni che da esso derivano.
L'atto di compravendita indica quale creditore per il pagamento del prezzo il sig
[...]
e nel precetto, notificato unitamente all'atto di compravendita, il sig Per_2 CP_1
dichiara di agire in qualità di erede.
[...] Con il testamento olografo, pubblicato il 23.2.2024, il de cuius ha istituito Persona_2
erede universale la propria moglie sig.ra : nel caso in esame l'eredità Controparte_2
si devolve per testamento e non per legge.
La possibilità che vi sia contemporaneamente una successione per legge e una per testamento, come vorrebbe il convenuto opposto, è esclusa dall'art 457 c.c. “L'eredità' si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”. E' ammessa la coesistenza solo in determinate ipotesi che non ricorrono nel caso di specie in cui il de cuius ha disposto di tutte le proprie sostanze (si legge “istituisco erede universale di tutto il mio patrimonio” doc 12).
Il sig con l'atto di precetto agisce per il recupero di un credito facente parte CP_1
dell'attivo dell'eredità paterna senza rivestire, allo stato, la qualità di erede del defunto padre.
Neppure soccorre il disposto dell'art 460 c.c. il quale stabilisce che “Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio”.
Nel caso all'esame del giudice chiamata all'eredità ex art 457 c.c è la sola sig.ra CP_2
, moglie del defunto, istituita erede universale di tutto il patrimonio del de cuius
[...]
con testamento pubblicato il 23.2.2024.
Pertanto, l'unica legittimata a compiere l'attività contemplata dall'art 460 c.c. è l'erede universale sig.ra e la mancata tempestiva accettazione da parte Controparte_2
dell'erede testamentario non comporta, nella pendenza del termine per accettare l'eredità e senza che vi abbia rinunciato, che i poteri del chiamato, o meglio del delato, siano esercitati dall'erede legittimario pretermesso, quale è al momento il convenuto opposto.
E' infatti pacifico che i poteri di amministrazione, conservazione, vigilanza previsti dall'art
460 c.c. spettino soltanto ai primi chiamati e non ai chiamati ulteriori.
In conclusione, poiché nel caso in esame l'eredità si devolve per testamento, senza spazio alla devoluzione per legge invocata dal creditore procedente e salva l'ipotesi dell'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione ex art 553 c.c. sulla disposizione testamentaria eventualmente lesiva, difetta la titolarità del diritto di credito azionato in capo al creditore procedente così come difettano i poteri dell'art 460 c.p.c. Il motivo di opposizione è assorbente quello con il quale si eccepisce l'estinzione e/o inesistenza del credito stante la quietanza di pagamento rilasciata da parte venditrice in atto.
3. Le spese, liquidate come in dispositivo ex DM n. 147/22, scaglione sino a 260.000 euro ai valori prossimi ai minimi stante la semplicità delle questioni trattate e all'effettivo valore della causa sono poste a carico della parte opposta soccombente per la quota di 2/3. Sono compensate per la quota di 1/3 in ragione dell'infondatezza dell'opposizione ex art 617
c.p.c. e della pubblicazione del testamento in data successiva alla notifica del precetto opposto
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione ex art 615 c.p.c. e dichiara l'inesistenza del diritto di CP_1
a procedere esecutivamente e per effetto dichiara l'inefficacia del precetto opposto;
[...]
Rigetta l'opposizione ex art.617 c.p.c.;
Condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice la quota di 2/3 delle spese di lite che liquida per l'intero (1/1) in € 786,00 per esposti e in € 9.335,00 per competenze professionali (di cui euro 1200,00 fase studio cautelare, euro 900,00 fase decisionale cautelare ed euro 1300,00 fase studio, euro 900,00 fase introduttiva, euro 2835,00 per trattazione ed euro 2200,00 fase decisionale del merito) oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA e accessori di legge.
Compensa le spese per 1/3.
Così deciso in Torino il 22.3.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris