Cass. civ., sez. II, sentenza 18/12/1981, n. 6721
CASS
Sentenza 18 dicembre 1981

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Il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in causa dal convenuto va posto a carico dell'attore, ove questi abbia esteso al chiamato in causa una delle domande proposte contro il convenuto, rimanendo poi soccombente sul punto.*

A norma dell'art. 887 cod. civ. nel caso di fondi a dislivello, ove questo sia stato determinato da opere eseguite dal proprietario del fondo superiore, contro la volontà del confinante proprietario del fondo inferiore, l'Obbligo di costruire e mantenere il muro di sostegno fa carico al primo quale Forma di risarcimento del danno, salva l'incidenza - in via di rivalsa - delle relative spese sul terzo che, con il consenso del proprietario obbligato, abbia eseguito quelle opere assumendone nei confronti di quest'ultimo le correlative responsabilità.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/12/1981, n. 6721
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6721
    Data del deposito : 18 dicembre 1981

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