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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Tribunale di S. Maria C.V., Prima Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8946/2023 Ruolo Generale, rimessa alla decisione del
Collegio all'esito dell'udienza del 14/03/2025, avente ad oggetto: mutamento di sesso
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
PIEMONTE GIANLUCA, presso il cui studio domicilia
RICORRENTE
E
della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, CP_1
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: il procuratore conclude riportandosi a tutte le proprie richieste.
Per il Pubblico Ministero sede: non sono state rassegnate conclusioni.
1
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 22/12/2023, chiedeva la Parte_1
rettificazione degli atti di stato civile nella parte relativa al sesso (da maschile a femminile) e al nome (da a ) e, contestualmente chiedeva a Pt_1 Parte_2
questo Tribunale di essere autorizzato a sottoporsi ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli femminili, in forza dell'art. 31
D.lgs. 150/2011 e della legge 164/82.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, sentito liberamente il ricorrente ed acquisita relazione medico-legale di tipo psicologico, il Giudice riservava la causa in decisione.
Nel corso del giudizio, con sentenza non definitiva, il Collegio si è pronunciato accogliendo la domanda di rettifica dei dati anagrafici del ricorrente.
Contestualmente, con separata ordinanza, il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo del G.I. sollevando alle parti la questione inerente la domanda di autorizzazione del Tribunale all'intervento medico chirurgico necessario per l'adeguamento definitivo dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
In particolare, il Collegio ha sottoposto alla parte il recente intervento della
Corte Costituzionale che, con sentenza n. 143 del 03-23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Pertanto, la causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza cartolare del
14/03/2025.
Con note di trattazione scritta depositate per la predetta udienza, parte ricorrente, preso atto del mutato quadro giurisprudenziale, ha chiesto accertarsi il diritto della parte di sottoporsi al trattamento medico chirurgico necessario per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili del ricorrente.
2 In merito, occorre evidenziare che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 143 del 2024, ha ritenuto che, sulla base dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, la prescrizione di una distinta autorizzazione giudiziale per l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali della persona appare irragionevole nei casi, come quello in esame, in cui siano intervenute modifiche dei caratteri sessuali sufficienti per la rettifica dei dati anagrafici: in tale caso, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Invero, sulla base della suddetta pronuncia della Corte Costituzionale,
l'autorizzazione richiesta dalla norma, dichiarata parzialmente incostituzionale, ha perso la sua funzione d'essere, in presenza di persone maggiorenni, capaci di autodeterminarsi e in presenza di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, come nel caso di specie.
Ne consegue che, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale, non occorre più, nei casi come quello in esame, alcuna specifica autorizzazione del
Tribunale all'intervento di adeguamento dei caratteri sessuali in ragione dell'intervenuto accoglimento della domanda di rettifica dei dati anagrafici, potendo quindi il soggetto interessato sottoporsi al suddetto intervento in modo libero (ovvero senza necessità di alcuna autorizzazione), una volta intervenuta la rettifica di attribuzione di sesso.
Ne deriva che, in questa sede, il Collegio deve limitarsi ad accertare il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari all'effettiva personalità psico – sessuale di tipo femminile.
In definitiva, alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, il
Tribunale dichiara sussistente il diritto di parte ricorrente a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, senza necessità di una previa autorizzazione del Tribunale.
Attesa la particolare natura della controversia, deve escludersi che possa configurarsi la soccombenza di una delle parti e pertanto le spese vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
a) accerta il diritto di parte ricorrente a sottoporsi a trattamento medico- chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali da maschili e femminili, come indicato in parte motiva;
b) dichiara non ripetibili le spese di giudizio;
Così deciso in S. Maria Capua Vetere, nella camera di consiglio del 14/03/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio Il Giudice relatore dott.ssa Luigia Franzese
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