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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4661/2016 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi avente ad oggetto solo danni a cose e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Crescenzo, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Guglielmo Camera, Gianpaolo Marotta e Ver- netti Cecilia, elettivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in- dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giu- dizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio l al fine di ottenere, in virtu' della polizza assicura- Controparte_2
tiva stipulata con la citata compagnia di Assicurazione, il pagamento della som- ma di euro 55.000,00 o quella somma diversa che dovesse essere accertata in corso di causa, a titolo di indennizzo di tutti i danni che avrebbe subito in occa- sione del sinistro verificatosi in data 13/11/2014 nonché la risoluzione di en- trambe le polizze assicurative. L'attore precisava di essere proprietario dell'imbarcazione “marca Wellcraft (USA) 330 Coastal, con numero identifica- tivo di iscrizione 2NA846/D, motorizzata con srm 24.10” e che la predetta im- barcazione in data antecedente al 14/11/2014 era regolarmente in sosta presso un'area privata di difficile accesso e di proprietà del sig. . Controparte_3
L'attore evidenziava che la notte del 13/11/2014 alle ore 2.20 circa, veniva con- tattato telefonicamente dal sig. il quale lo avvertiva che all'interno CP_3
dell'area dove era posta l'imbarcazione era occorso un grave incendio. Eviden- ziava altresì che, a seguito del suddetto evento, intervenivano i militari della sta- zione dei Carabinieri di San Valentino Torio, i Vigili del Fuoco ed il personale della Protezione civile.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva la compagnia assicurati- va, la quale preliminarmente eccepiva il difetto di interesse e/o legittimazione at- tiva dell'attore e/o la nullità del contratto di assicurazione ex art. 1904 c.c. non- ché l'inoperatività dell'invocata garanzia assicurativa. Nel merito chiedeva il ri- getto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita oltre che documentalmente, mediante prova testimoniale e CTU tecnico legale al fine di accertare i danni riportati dall'imbarcazione dell'attore, le presumibili cause dell'incendio, con particolare riferimento al luo- go nel quale l'imbarcazione era ricoverata.
Terminata la fase istruttoria, in data 25 settembre 2023, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
2 Precisate le conclusioni, in data 24 aprile 2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti nonché le fasi processuali salienti, oc- corre preliminarmente evidenziare che la parte attrice ha stipulato con la l'
[...]
la polizza assicurativa n. 65559019 – 8 per la responsabilità civile CP_2
verso terzi e la polizza n. 76337 per la garanzia corpo e macchine, ossia danni, comprensivo anche dell'evento incendio, per i rischi derivanti da incendio acci- dentale, con validità dal 29/11/2013 al 29/11/2014.
Appurata l'esistenza del contratto intercorso tra le parti del presente giudizio è necessario soffermarsi preliminarmente sull'eccezione formulata da parte con- venuta sulla legittimazione attiva dell'attore. L'assicurazione ha contestato la ti- tolarità del bene assicurato in capo all'attore, ritenendo che non vi fosse prova certa della proprietà dell'imbarcazione al momento del sinistro. Tuttavia, la do- cumentazione prodotta dall'attore, costituita da estratti del registro di iscrizione presso la Capitaneria di Porto, atti di acquisto e licenze di navigazione, ha forni- to un quadro chiaro e inequivocabile della sua titolarità sul bene. Inoltre, si os- serva che, in materia assicurativa, la titolarità dell'interesse economico sul bene
è sufficiente ai fini della legittimazione attiva dell'assicurato a far valere il dirit- to all'indennizzo. Nel caso di specie, non è stato dimostrato da parte della con- venuta che l'attore non fosse in possesso di tale interesse assicurabile, elemento che rende infondata l'eccezione sollevata.
La convenuta ha eccepito la nullità del contratto ex art. 1904 c.c., affermando che non sussisteva un interesse assicurabile al momento dell'accensione della polizza. Tale eccezione non può essere accolta.
Il contratto di assicurazione è stato regolarmente stipulato, e la compagnia assi- curativa ha accettato il rischio e incassato i premi, senza mai contestare, in fase precontrattuale o successiva, l'inesistenza di un interesse assicurabile da parte dell'attore. L'eccezione di nullità risulta pertanto senza fondamento giuridico,
3 non avendo la convenuta provato alcuna irregolarità nella sottoscrizione della polizza.
Pertanto, le eccezioni sollevate dalla compagnia, non sono meritevoli di acco- glimento.
Venendo al merito della vicenda deve riconoscersi che la domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
In merito al concreto verificarsi dell'evento dannoso a carico dell'odierno attore deve precisarsi che esso risulta provato.
In atti, infatti, è presente il rapporto redatto dai Vigili del Fuoco, intervenuti in loco ai fini dello spegnimento dell'incendio. Nel paragrafo dedicato alla relazio- ne di intervento si riporta che “due imbarcazioni parcheggiate nella proprietà terriera del sig. , erano completamente in fiamme in via Ce- Controparte_3
sina n. 18, località San Valentino Torio erano presenti in loco i Carabinieri del- la tenenza di San Valentino Torio”.
Inoltre, precisavano che gli stessi non avevano potuto accertare nell'immediatezza dell'evento la presumibile causa del sinistro.
Come affermato dalla giurisprudenza: “I sinistri cagionati con dolo o colpa grave dell , del contraente o del beneficiario, a norma dell'art. 1900, Parte_2
comma 1° cod. civ. non fanno sorgere l'obbligo dell'assicuratore a rivalere
l'assicurato, a meno che un patto contrario non preveda in deroga
l'indennizzabilità del danno prodotto da un evento, determinato sotto l'aspetto psicologico dalla colpa grave di uno di quei soggetti interessati: la disposizione distingue nettamente i due tipi corrispondenti di sinistri e sancisce soltanto per il primo l'esclusione assoluta della copertura assicurativa, sul fondamento della non assicurabilità dell'evento doloso. L'onere di provare l'esistenza del dolo e della colpa grave incombe sull'assicuratore” (Cass. civ., 11 settembre 1963, n.
2475).
4 Nel caso di specie, la prova del dolo non può dirsi raggiunta, in quanto, il proce- dimento penale avente R.G. 12014/009173, aperto successivamente all'evento, si concludeva con un decreto di archiviazione “per essere rimasti ignoti gli au- tori del fatto”.
Ciò trova conferma anche nella relazione del CTU la quale si ritiene pienamente condivisibile.
Infatti, al CTU nominato, l'Ing. , venivano assegnati i seguen- Persona_1
ti quesiti: “accertare i danni riportati dall'imbarcazione dell'attore; le presu- mibili cause dell'incendio, con particolare riferimento al luogo nel quale
l'imbarcazione era ricoverata;
la valutazione del bene al momento del sinistro”.
Il CTU ha rilevato che l'incendio potrebbe essere stato causato da un'avaria dell'impianto elettrico di bordo, senza che vi fosse prova di un comportamento negligente o imprudente da parte dell'attore. Al contrario, lo stesso consulente ha confermato che l'imbarcazione era custodita in condizioni adeguate e dotata di dispositivi di sicurezza, tra cui estintori automatici, elementi che rafforzano l'assenza di una condotta colposa dell'assicurato.
In particolare, a pagina 4 della relazione al paragrafo relativo alle cause del sini- stro, il CTU affermava: “…si può solo affermare che l'incendio occorso al na- tante di proprietà del sig. non è stato causato da evento doloso ed è Parte_1
avvenuto per cause impreviste ed imprevedibili, di certo non ascrivibili alla re- sponsabilità dell'armatore… pertanto, a parere dello scrivente tecnico l'evento va classificato come “imprevisto” in quanto generato da cause accidentali ed anche “imprevedibile” perché solo una concatenazione di malaugurate e sfor- tunate cause ha potuto generare una avaria di un impianto elettrico revisionato
l'anno precedente, probabilmente tutto è dipeso da un caricabatterie o altro componente dell'impianto elettrico di bordo difettoso”.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, pertanto, può pacificamente ricono- scersi il diritto dell'attore a ricevere l'indennizzo per il danno patito a causa
5 dell'incendio verificatosi nel luogo oggetto di causa che ha visto coinvolta la propria imbarcazione.
Per quanto concerne poi la quantificazione del danno, si rinvia integralmente al contenuto della CTU in atti.
La compagnia assicurativa ha contestato la stima iniziale del valore dell'imbarcazione fornita dall'attore (euro 55.000,00), sostenendo che il reale valore di mercato era inferiore. Tuttavia, la perizia tecnica ha determinato un va- lore equo e coerente con le quotazioni di mercato per natanti simili, stabilendo in euro 47.000,00 il valore dell'imbarcazione al momento del sinistro.
In particolare, il CTU, a pag. 7 della relazione, ha rilevato che “…Per la barca incendiatasi bisogna inoltre considerare che la stessa era stata rimessa a nuovo nel 2013 e dotata di una nuova motorizzazione diesel, due motori FTP da 177
CV ognuno che, al momento dell'incidente, avevano poche ore di navigazione all'attivo, la cosa ha il suo peso nella valutazione finale dello yacht”. Egli, per- tanto, concludeva: “una congrua e corretta valutazione del bene al momento dell'incidente, considerato anche che pochi mesi prima il natante era stato og- getto di una profonda ristrutturazione che aveva comportato anche la sostitu- zione dei motori è pari a 37.000,00 €” poi corretto in € 47.000,00 nell'integrazione alla consulenza richiesta dal Giudice (cfr: “Lo scrivente ha provveduto ad una attenta rilettura del proprio elaborato peritale rendendosi conto di essere stato vittima di un malaugurato errore materiale (errore di batti- tura) di cui si scusa profondamente in quanto la somma riportata al 19° rigo di pag. 9 e poi ribadita al 4° rigo della pagina successiva non è pari a 37.000,00 € bensì € 47.000,00. Pertanto, il valore a risarcirsi all'attore è pari ad €
47.000,00 (dico euro quarantasettemila/00”).
Si osserva che il CTU ha utilizzato criteri oggettivi e parametri di mercato am- piamente riconosciuti, smentendo le valutazioni di parte della convenuta, che ri- sultano prive di un fondamento tecnico comparabile. La compagnia non ha pro-
6 dotto elementi per contestare con successo la relazione tecnica, né ha dimostrato l'erroneità delle conclusioni peritali.
Infine, l'attore ha documentato le spese sostenute per lo smaltimento e la rimo- zione del relitto. Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta esclusivamente una fattura relativa alla rottamazione del natante per un importo pari a euro
611,83. Di conseguenza, l'ulteriore importo di euro 10.000,00 richiesto dall'attore a titolo di danno emergente, lucro cessante e smaltimento del relitto non può essere riconosciuto, non essendo stato provato in giudizio.
In conclusione, la convenuta compagnia di assicurazioni va condannata al pa- gamento a favore della parte attrice della somma di € 47.000,00= oltre IVA ed interessi legali. L'attore ha altresì diritto al rimborso della somma documentata per lo smaltimento del relitto pari ad euro 611,83.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Le spese di lite del presente giudizio e, in applicazione del principio della soc- combenza, si pongono a carico di parte convenuta e si liquidano come da dispo- sitivo secondo i parametri minimi del DM 55/2014 in ragione della semplicità delle questioni trattate.
Sempre in applicazione del criterio della soccombenza, poi, le spese relative all'espletamento della CTU vanno, quindi, poste a totale carico della parte con- venuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così prov- vede:
a) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta
[...]
, in persona del L.r.p.t. a corrispondere in favore di parte Controparte_1
attrice la complessiva somma di € 47.000,00, oltre IVA e interessi legali
7 maturati a decorrere dalla domanda e sino al saldo effettivo nonché al rimborso della somma di euro 611,83 per lo smaltimento del relitto;
b) condanna in persona del legale rapp.te p.t., alla Controparte_1
rifusione integrale delle spese di lite a favore di parte attrice nell'ambito del presente giudizio, che si liquidano in € 4.380,35 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte attrice per dichiarato anticipo;
c) pone definitivamente a carico della in persona Controparte_1
del l.r.p.t., le spese di CTU;
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 31/03/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4661/2016 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi avente ad oggetto solo danni a cose e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Crescenzo, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Guglielmo Camera, Gianpaolo Marotta e Ver- netti Cecilia, elettivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in- dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giu- dizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio l al fine di ottenere, in virtu' della polizza assicura- Controparte_2
tiva stipulata con la citata compagnia di Assicurazione, il pagamento della som- ma di euro 55.000,00 o quella somma diversa che dovesse essere accertata in corso di causa, a titolo di indennizzo di tutti i danni che avrebbe subito in occa- sione del sinistro verificatosi in data 13/11/2014 nonché la risoluzione di en- trambe le polizze assicurative. L'attore precisava di essere proprietario dell'imbarcazione “marca Wellcraft (USA) 330 Coastal, con numero identifica- tivo di iscrizione 2NA846/D, motorizzata con srm 24.10” e che la predetta im- barcazione in data antecedente al 14/11/2014 era regolarmente in sosta presso un'area privata di difficile accesso e di proprietà del sig. . Controparte_3
L'attore evidenziava che la notte del 13/11/2014 alle ore 2.20 circa, veniva con- tattato telefonicamente dal sig. il quale lo avvertiva che all'interno CP_3
dell'area dove era posta l'imbarcazione era occorso un grave incendio. Eviden- ziava altresì che, a seguito del suddetto evento, intervenivano i militari della sta- zione dei Carabinieri di San Valentino Torio, i Vigili del Fuoco ed il personale della Protezione civile.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva la compagnia assicurati- va, la quale preliminarmente eccepiva il difetto di interesse e/o legittimazione at- tiva dell'attore e/o la nullità del contratto di assicurazione ex art. 1904 c.c. non- ché l'inoperatività dell'invocata garanzia assicurativa. Nel merito chiedeva il ri- getto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita oltre che documentalmente, mediante prova testimoniale e CTU tecnico legale al fine di accertare i danni riportati dall'imbarcazione dell'attore, le presumibili cause dell'incendio, con particolare riferimento al luo- go nel quale l'imbarcazione era ricoverata.
Terminata la fase istruttoria, in data 25 settembre 2023, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
2 Precisate le conclusioni, in data 24 aprile 2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti nonché le fasi processuali salienti, oc- corre preliminarmente evidenziare che la parte attrice ha stipulato con la l'
[...]
la polizza assicurativa n. 65559019 – 8 per la responsabilità civile CP_2
verso terzi e la polizza n. 76337 per la garanzia corpo e macchine, ossia danni, comprensivo anche dell'evento incendio, per i rischi derivanti da incendio acci- dentale, con validità dal 29/11/2013 al 29/11/2014.
Appurata l'esistenza del contratto intercorso tra le parti del presente giudizio è necessario soffermarsi preliminarmente sull'eccezione formulata da parte con- venuta sulla legittimazione attiva dell'attore. L'assicurazione ha contestato la ti- tolarità del bene assicurato in capo all'attore, ritenendo che non vi fosse prova certa della proprietà dell'imbarcazione al momento del sinistro. Tuttavia, la do- cumentazione prodotta dall'attore, costituita da estratti del registro di iscrizione presso la Capitaneria di Porto, atti di acquisto e licenze di navigazione, ha forni- to un quadro chiaro e inequivocabile della sua titolarità sul bene. Inoltre, si os- serva che, in materia assicurativa, la titolarità dell'interesse economico sul bene
è sufficiente ai fini della legittimazione attiva dell'assicurato a far valere il dirit- to all'indennizzo. Nel caso di specie, non è stato dimostrato da parte della con- venuta che l'attore non fosse in possesso di tale interesse assicurabile, elemento che rende infondata l'eccezione sollevata.
La convenuta ha eccepito la nullità del contratto ex art. 1904 c.c., affermando che non sussisteva un interesse assicurabile al momento dell'accensione della polizza. Tale eccezione non può essere accolta.
Il contratto di assicurazione è stato regolarmente stipulato, e la compagnia assi- curativa ha accettato il rischio e incassato i premi, senza mai contestare, in fase precontrattuale o successiva, l'inesistenza di un interesse assicurabile da parte dell'attore. L'eccezione di nullità risulta pertanto senza fondamento giuridico,
3 non avendo la convenuta provato alcuna irregolarità nella sottoscrizione della polizza.
Pertanto, le eccezioni sollevate dalla compagnia, non sono meritevoli di acco- glimento.
Venendo al merito della vicenda deve riconoscersi che la domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
In merito al concreto verificarsi dell'evento dannoso a carico dell'odierno attore deve precisarsi che esso risulta provato.
In atti, infatti, è presente il rapporto redatto dai Vigili del Fuoco, intervenuti in loco ai fini dello spegnimento dell'incendio. Nel paragrafo dedicato alla relazio- ne di intervento si riporta che “due imbarcazioni parcheggiate nella proprietà terriera del sig. , erano completamente in fiamme in via Ce- Controparte_3
sina n. 18, località San Valentino Torio erano presenti in loco i Carabinieri del- la tenenza di San Valentino Torio”.
Inoltre, precisavano che gli stessi non avevano potuto accertare nell'immediatezza dell'evento la presumibile causa del sinistro.
Come affermato dalla giurisprudenza: “I sinistri cagionati con dolo o colpa grave dell , del contraente o del beneficiario, a norma dell'art. 1900, Parte_2
comma 1° cod. civ. non fanno sorgere l'obbligo dell'assicuratore a rivalere
l'assicurato, a meno che un patto contrario non preveda in deroga
l'indennizzabilità del danno prodotto da un evento, determinato sotto l'aspetto psicologico dalla colpa grave di uno di quei soggetti interessati: la disposizione distingue nettamente i due tipi corrispondenti di sinistri e sancisce soltanto per il primo l'esclusione assoluta della copertura assicurativa, sul fondamento della non assicurabilità dell'evento doloso. L'onere di provare l'esistenza del dolo e della colpa grave incombe sull'assicuratore” (Cass. civ., 11 settembre 1963, n.
2475).
4 Nel caso di specie, la prova del dolo non può dirsi raggiunta, in quanto, il proce- dimento penale avente R.G. 12014/009173, aperto successivamente all'evento, si concludeva con un decreto di archiviazione “per essere rimasti ignoti gli au- tori del fatto”.
Ciò trova conferma anche nella relazione del CTU la quale si ritiene pienamente condivisibile.
Infatti, al CTU nominato, l'Ing. , venivano assegnati i seguen- Persona_1
ti quesiti: “accertare i danni riportati dall'imbarcazione dell'attore; le presu- mibili cause dell'incendio, con particolare riferimento al luogo nel quale
l'imbarcazione era ricoverata;
la valutazione del bene al momento del sinistro”.
Il CTU ha rilevato che l'incendio potrebbe essere stato causato da un'avaria dell'impianto elettrico di bordo, senza che vi fosse prova di un comportamento negligente o imprudente da parte dell'attore. Al contrario, lo stesso consulente ha confermato che l'imbarcazione era custodita in condizioni adeguate e dotata di dispositivi di sicurezza, tra cui estintori automatici, elementi che rafforzano l'assenza di una condotta colposa dell'assicurato.
In particolare, a pagina 4 della relazione al paragrafo relativo alle cause del sini- stro, il CTU affermava: “…si può solo affermare che l'incendio occorso al na- tante di proprietà del sig. non è stato causato da evento doloso ed è Parte_1
avvenuto per cause impreviste ed imprevedibili, di certo non ascrivibili alla re- sponsabilità dell'armatore… pertanto, a parere dello scrivente tecnico l'evento va classificato come “imprevisto” in quanto generato da cause accidentali ed anche “imprevedibile” perché solo una concatenazione di malaugurate e sfor- tunate cause ha potuto generare una avaria di un impianto elettrico revisionato
l'anno precedente, probabilmente tutto è dipeso da un caricabatterie o altro componente dell'impianto elettrico di bordo difettoso”.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, pertanto, può pacificamente ricono- scersi il diritto dell'attore a ricevere l'indennizzo per il danno patito a causa
5 dell'incendio verificatosi nel luogo oggetto di causa che ha visto coinvolta la propria imbarcazione.
Per quanto concerne poi la quantificazione del danno, si rinvia integralmente al contenuto della CTU in atti.
La compagnia assicurativa ha contestato la stima iniziale del valore dell'imbarcazione fornita dall'attore (euro 55.000,00), sostenendo che il reale valore di mercato era inferiore. Tuttavia, la perizia tecnica ha determinato un va- lore equo e coerente con le quotazioni di mercato per natanti simili, stabilendo in euro 47.000,00 il valore dell'imbarcazione al momento del sinistro.
In particolare, il CTU, a pag. 7 della relazione, ha rilevato che “…Per la barca incendiatasi bisogna inoltre considerare che la stessa era stata rimessa a nuovo nel 2013 e dotata di una nuova motorizzazione diesel, due motori FTP da 177
CV ognuno che, al momento dell'incidente, avevano poche ore di navigazione all'attivo, la cosa ha il suo peso nella valutazione finale dello yacht”. Egli, per- tanto, concludeva: “una congrua e corretta valutazione del bene al momento dell'incidente, considerato anche che pochi mesi prima il natante era stato og- getto di una profonda ristrutturazione che aveva comportato anche la sostitu- zione dei motori è pari a 37.000,00 €” poi corretto in € 47.000,00 nell'integrazione alla consulenza richiesta dal Giudice (cfr: “Lo scrivente ha provveduto ad una attenta rilettura del proprio elaborato peritale rendendosi conto di essere stato vittima di un malaugurato errore materiale (errore di batti- tura) di cui si scusa profondamente in quanto la somma riportata al 19° rigo di pag. 9 e poi ribadita al 4° rigo della pagina successiva non è pari a 37.000,00 € bensì € 47.000,00. Pertanto, il valore a risarcirsi all'attore è pari ad €
47.000,00 (dico euro quarantasettemila/00”).
Si osserva che il CTU ha utilizzato criteri oggettivi e parametri di mercato am- piamente riconosciuti, smentendo le valutazioni di parte della convenuta, che ri- sultano prive di un fondamento tecnico comparabile. La compagnia non ha pro-
6 dotto elementi per contestare con successo la relazione tecnica, né ha dimostrato l'erroneità delle conclusioni peritali.
Infine, l'attore ha documentato le spese sostenute per lo smaltimento e la rimo- zione del relitto. Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta esclusivamente una fattura relativa alla rottamazione del natante per un importo pari a euro
611,83. Di conseguenza, l'ulteriore importo di euro 10.000,00 richiesto dall'attore a titolo di danno emergente, lucro cessante e smaltimento del relitto non può essere riconosciuto, non essendo stato provato in giudizio.
In conclusione, la convenuta compagnia di assicurazioni va condannata al pa- gamento a favore della parte attrice della somma di € 47.000,00= oltre IVA ed interessi legali. L'attore ha altresì diritto al rimborso della somma documentata per lo smaltimento del relitto pari ad euro 611,83.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Le spese di lite del presente giudizio e, in applicazione del principio della soc- combenza, si pongono a carico di parte convenuta e si liquidano come da dispo- sitivo secondo i parametri minimi del DM 55/2014 in ragione della semplicità delle questioni trattate.
Sempre in applicazione del criterio della soccombenza, poi, le spese relative all'espletamento della CTU vanno, quindi, poste a totale carico della parte con- venuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così prov- vede:
a) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta
[...]
, in persona del L.r.p.t. a corrispondere in favore di parte Controparte_1
attrice la complessiva somma di € 47.000,00, oltre IVA e interessi legali
7 maturati a decorrere dalla domanda e sino al saldo effettivo nonché al rimborso della somma di euro 611,83 per lo smaltimento del relitto;
b) condanna in persona del legale rapp.te p.t., alla Controparte_1
rifusione integrale delle spese di lite a favore di parte attrice nell'ambito del presente giudizio, che si liquidano in € 4.380,35 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte attrice per dichiarato anticipo;
c) pone definitivamente a carico della in persona Controparte_1
del l.r.p.t., le spese di CTU;
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 31/03/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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