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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/06/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 2152/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da appresentato e difeso dagli Avv.ti Silvana Patanella Parte_1
e Vito Patanella ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo in
Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1
presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente sita in Palermo in via Laurana 59, rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosaria Ciancimino giusta procura del Notar Per_1
di Roma;
- resistente-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.06.2023, il ricorrente indicato in epigrafe propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 69/2023 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Termini Imerese in data 12.04.2023 e notificato a mezzo del servizio postale in data 09.05.2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €. 7.024,07 per indebita riscossione di prestazione cat. DS n. 12700868 di
“trattamenti di famiglia e indennità di disoccupazione non spettanti”.
Dedotta la genericità del decreto ingiuntivo opposto, eccepiva la intervenuta prescrizione del credito, nonché l' rripetibilità delle predette somme perché l' CP_1
avrebbe agito in violazione dell'art. 13 L. 412/1991.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e “Revocare o con qualsiasi altra statuizione annullare il decreto ingiuntivo n. 69.2023 e per l'effetto dire e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. all a qualsiasi ragione o titolo Parte_1 CP_1
per le eccezioni e ragioni tutte sopra considerate. Dire e dichiarare l'intervenuta decadenza e la prescrizione del credito vantato per cui è decreto. Dire e dichiarare che
l'intervenuto pagamento dell'indennità di disoccupazione per il periodo oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo è dovuto ed irripetibile poiché intervenuto nel periodo di legittimo licenziamento come disposto dalla Suprema Corte di Cassazione. Nella non temuta ipotesi di conferma del decreto opposto ridurre le somme degli interessi calcolati dall' perché eventualmente decorrenti dal 08.04.2023 data di emissione CP_1
del decreto ingiuntivo. Condannare infine l' alle spese di lite da attribuire ai CP_1
sottoscritti Avv.ti Vito e Silvana Patanella quali procuratori distrattari” (cfr. conclusioni ricorso).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , Controparte_2
contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
04.02.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è infondato. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione del credito, dovendosi, nel caso di specie, far riferimento alla norma dell'art. 2033. c.c. in tema di ripetizione dell'indebito pagamento e, pertanto, alla decennalità della prescrizione.
Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che il termine prescrizionale è stato interrotto dall'ente previdenziale con una prima raccomandata A.R. del 02.12.2014, cui
è seguita la notifica del decreto ingiuntivo opposto avvenuta in data 09.05.2023.
Tanto premesso, deve ancora preliminarmente rilevarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, s'instaura un procedimento a cognizione ordinaria, che si sovrappone e si sostituisce a quello monitorio, in cui le parti sono onerate della prova, rispettivamente delle ragioni del credito e delle ragioni estintive, modificative o impeditive dello stesso.
Avuto riguardo al merito della domanda, trattandosi nella fattispecie di ripetizione dell'indebito in ordine a provvidenze di natura assistenziale, ricade in capo all'accipiens - ex art. 2697 c.c. - l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione della provvidenza medesima.
Giova a riguardo rammentare le affermazioni della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent. n. 18615 del 30/06/2021; Cass. civ. Sez. lavoro Sent. dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20-01-2011, n. 1228; Cass. civ. Sez. Unite Sent. del 04/08/2010, n. 18046) secondo cui «Va poi ricordato, in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di indebito previdenziale, che il pensionato che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v., fra le tante, Cass. n. 1228 del
2011; Cass. n. 2739 del 2016; Cass. n. 31832 del 2019)».
Orbene, nel caso in esame, tale onere probatorio incombente sulla parte ricorrente non
è stato assolto essendosi il ricorrente limitato a eccepire la prescrizione e comunque l'intervenuta decadenza dall'azione di recupero ex 13 L. n. 412 del 1991.
Ma non coglie nel segno neppure detta censura. Invero, non sono pertinenti i richiami effettuati dalla ricorrente all'art. 13 L. n. 412/91.
Per quanto riguarda l'invocata sanatoria, infatti, vanno effettuate alcune osservazioni.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c. - invocato dall - «chi ha eseguito un pagamento non CP_1
dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
L'art. 1886 c.c. stabilisce però che «le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del codice civile».
Orbene, il diritto alla ripetizione dell'indebito da parte dell'ente previdenziale, è stato disciplinato, nel corso del tempo, da disposizioni che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c. hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche.
In materia si sono succedute le seguenti disposizioni:
- Art. 80, terzo comma, R.D. 28/08/ 1924, n. 142 secondo cui «Le assegnazioni di pensioni si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla cassa nazionale;
in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati».
- Art. 52, l. 09/03/1989, n. 88 secondo cui «
1. Le pensioni a carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione
o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave».
- Art. 13, l. 30/12/1991, n. 412 secondo cui «
1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle CP_1
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
L'art. 13 della legge 412/199, pertanto, norma dichiaratamente d'interpretazione autentica dell'art. 52 della legge 88/89, ha previsto l'irripetibilità delle somme erroneamente erogate dall' subordinando detta irripetibilità a due CP_1
condizioni essenziali: 1) che il pagamento sia avvenuto sulla base di un provvedimento definitivo;
2) la mancanza di dolo dell'interessato. Come anche la Corte costituzionale ha chiarito (con pronuncia n. 39/1993) le disposizioni di cui all'art. 52. comma 2,
L. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base ad un formale definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Pertanto, l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, configurando un'ipotesi di dolo, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
- D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 (cd decreto di semplificazioni) che ha attenuato la rigida previsione del limite annuale (di cui all'art.13 della legge 412/199 comma
2) mediante la disciplina dell'art. 16 che ha introdotto nell'art. 13 della L.
412/1991 il comma 2 bis che prevede: «il termine del recupero di cui al comma
2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica».
La ripetizione dell'indebito pensionistico è, dunque, esclusa se la situazione di fatto non è addebitabile al percettore della prestazione: se il pensionato non ha agito con dolo non è tenuto alla restituzione delle somme non dovute, sempre che queste non gli siano state richieste nell'arco di tempo massimo che l'ente erogatore si riserva per effettuare le verifiche contabili, ossia due anni solari.
Dall'esame della normativa sopra delineata, emerge in modo inequivocabile che l'art. 52 L. n. 88 del 1989, interpretato autenticamente dall'art. 13 L. n. 412 del 1991, riguarda unicamente l'indebito pensionistico.
Nel caso di specie, invece, la prestazione indebitamente percepita dal ricorrente
(indennità di disoccupazione - cat DS) ha natura non pensionistica, trattandosi di una prestazione previdenziale c.d. temporanea e, come tale, estranea all'ambito di operatività del richiamato art. 52 L. n. 88 del1989 (e dell'art 13 della L. 412/1991), stante l'impossibilità di applicazione analogica di dette disposizione in ragione della sua natura di norma speciale, con conseguente insussistenza, nel caso di specie, di un'ipotesi di decadenza - parimenti di natura eccezionale - per le somme erogate a titolo di trattamento speciale di disoccupazione oltre l'anno precedente (cfr. ex multis
Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 1429 del 12/02/1991; Cass. Sez. U, Sentenza n. 1316 del
03/02/1995; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3488 del 07/03/2003). Dunque, nel caso in esame, deve trovare applicazione la generale disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. con la conseguenza che è irrilevante, ai fini della ripetibilità delle somme corrisposte, la buona fede del ricorrente.
La pretesa restitutoria azionata dall' in via monitoria deve, quindi, ritenersi CP_3
pienamente fondata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto.
Quanto alle spese di lite, rilevato che parte ricorrente NON ha reso in atti la dichiarazione di cui all'art 152 disp. Att. C.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese, in quanto quella resa riguarda il diverso aspetto dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato e per la quale il limite di reddito è più elevato, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna lla rifusione delle spese di lite che Parte_1
liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge.
Così deciso, in Termini Imerese il 04.06.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo